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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2620/2023
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2620/2023 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
via S. Stefano n. 22, C.F , rappresentata e difesa, per procura in calce C.F._1
al ricorso dagli avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis
Rosa e Maria Maniscalco, ed elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, nella Via Torre
Belfrdo n.13, presso lo studio dell'Avv. Denis Rosa
Ricorrente contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per delega allegata CP_2 CP_3
alla comparsa di costituzione e risposta, dal dott. dalla dott.ssa CP_4 CP_5
e dal dott. dipendenti dello stesso , e domiciliata presso il proprio CP_6 CP_1
ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12, D. Lgs. 165/01, sito in
Cagliari, Via Giudice Guglielmo n. 44-46, presso l' Controparte_7
[...]
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 1. Con ricorso depositato in data 31.7.2023, ha instaurato il presente Parte_2
giudizio esponendo di essere stata insegnante precaria di scuola e di avere prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato, per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, senza ricevere il beneficio, del quale qui ha invocato il riconoscimento, della c.d. carta elettronica del docente (in seguito anche solo Carta Docente), pari ad euro 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il ha resistito in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, premesso che parte attrice è un insegnante iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), il ha eccepito la prescrizione parziale del diritto CP_1
preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data del 3.8.2023, essendosi trattato del primo atto utile a interrompere la prescrizione quinquennale.
2. La domanda proposta dalla ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei seguenti limiti.
3. Ai fini della decisione, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015,
n. 107, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_8
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede inoltre che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente […] inteso come
pagina 2 di 10 adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” (comma 1);
“l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287” (comma 2); “i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
Coerentemente, secondo l'art. 63 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso
a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 dello stesso C.C.N.L. stabilisce poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Per completezza espositiva, occorre rilevare che gli articoli 63 e 64 cit. sono stati “abrogati” per effetto dell'art. 36 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in cui si legge:
“
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati
pagina 3 di 10 necessari secondo le norme vigenti. Cont 2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal
DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
[...].
15.Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007”.
Tornando alla legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 124, è previsto che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; si aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni Controparte_10 sindacali rappresentative di categoria”.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa legge n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente.
Secondo le previsioni del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che detta le disposizioni generali per il suo riconoscimento, la Carta Docente è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, che prevede pagina 4 di 10 l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per CP_1
esso alla liquidazione.
4. Sostiene la parte ricorrente che l'esclusione dal beneficio della Carta Docente a danno del personale docente reclutato con contratti di supplenza a termine si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, realizzando una forma ingiustificata di disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
5. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, ha avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano relativo alla promozione della formazione continua dei docenti e alla valorizzarne le competenze professionali, attraverso l'istituto della Carta Docente, ed ha statuito nel senso che "la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
6. La Corte di Cassazione, in una causa in cui si trattava del diritto di un insegnante escluso pagina 5 di 10 dal beneficio della Carta Docente negli anni in cui aveva prestato servizio in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha ricostruito il quadro normativo nazionale alla luce dei principi di derivazione europea, con la sentenza n.
29961/2023, affermando che:
- anche alla luce della disciplina contenuta all'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e agli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. di comparto, “è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”;
- “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto” ed è indirizzata “verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso
l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”;
- “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- “anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”;
- “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”;
- “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
- “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, perché “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”;
- tanto le supplenze su organico di diritto (fino al 31 agosto) quanto quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno), previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 sono pagina 6 di 10 destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e, pertanto, “rispetto a queste tipologie di incarico [...] si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”;
- “l'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”;
- sulla natura dell'obbligazione, alla luce del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la pur complessa struttura dell'operazione non porta a discostare la stessa da un'obbligazione di pagamento, finalizzata ad uno scopo, in quanto, “nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta
[...] a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”;
- “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”;
- “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”;
- poiché il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1
occasionale che per taluni di essi, ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, da ciò consegue che l'obbligazione debba essere rapportata alla fattispecie di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dal pagina 7 di 10 momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- per chi non sia più interno al sistema scolastico, condizione da valutarsi al momento della pronuncia, l'unica azione a disposizione è quella risarcitoria;
- “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della
Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
- la prescrizione della domanda risarcitoria non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, con la precisazione che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
7. Nel caso di specie, sono state documentate le seguenti supplenze (cfr. lo stato matricolare prodotto a corredo del ricorso):
- 18 ore settimanali dal 13.10.2017 al 31.8.2018
- 18 ore settimanali dal 17.9.2018 al 31.8.2019
- 18 ore settimanali dal 14.9.2019 al 31.8.2020
- 18 ore settimanali dal 22.10.2020 al 31.8.2021
- 18 ore settimanali dal 7.9.2021 al 31.8.2022
- 18 ore settimanali dal 13.9.2022 al 30.6.2023
Poiché la parte attrice risultava ancora inserita nelle graduatorie per le supplenze e non è stato né allegato, né dimostrato, che sia uscita da tale sistema, deve dichiararsi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, salvo quelli per i quali è
pagina 8 di 10 maturata la prescrizione, e il convenuto deve essere condannato a riconoscere a parte CP_1
attrice la somma di euro 500,00 per ciascuna delle annualità sopra indicate, di cui parte attrice potrà/dovrà fruire per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n.
107.
Nel caso di specie, la prescrizione è stata eccepita dal solo in ordine al diritto CP_1
maturato per l'anno scolastico 2017-2018.
Pertanto, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 sussiste senz'altro il diritto esercitato da parte attrice, di modo tale che il convenuto CP_1
deve essere condannato ad attribuire alla medesima la somma di euro 2.500,00.
Ciò mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
Sulle predette somme è, inoltre, dovuto (con pronunciamento che può essere anche reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L, 24 luglio 1999, n. 8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
8. Non può invece essere accolta la domanda con riferimento all'anno scolastico 2017/2018.
È fondata, infatti, l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dal convenuto. CP_1
Nel caso della ricorrente, l'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2017/2018 risulta essere stato conferito in data 13.10.2017, ossia quando il d.P.C.M. 28 novembre 2016, all'art. 5, aveva già stabilito le modalità di registrazione per l'accredito delle somme spettanti (la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata per la richiesta della carta docente era consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno).
Poiché nel quinquennio successivo al 13.10.2017 non è intervenuto alcun atto di costituzione in mora dell'Amministrazione, considerato che il primo atto utile a tal fine è rappresentato dalla notifica del ricorso avvenuta in data 3.8.2023, in relazione all'anno scolastico 2017/2018 la prescrizione è senz'altro maturata.
9. In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e considerato che il CP_1
ha correttamente sollevato tale eccezione limitatamente all'annualità effettivamente prescritta, le spese di lite ben possono essere compensate in misura pari a 1/3, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali CP_1
residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto pagina 9 di 10 della tabella di riferimento e del valore della lite.
Le spese si devono liquidare in ragione dei valori minimi di tabella, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto del carattere seriale della controversia e della conseguente estrema semplicità delle questioni trattate.
Deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la prescrizione del diritto azionato limitatamente all'anno scolastico 2017-2018 e condanna il a riconoscere in favore di parte attrice, Controparte_1
mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre
1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
- compensa le spese processuali in misura pari a 1/3 e condanna il e Controparte_1
del merito alla rifusione in favore della parte ricorrente della restante parte, che liquida in euro
867,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso,
c.p.a. ed iva se dovuta per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 13.2.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2620/2023 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
via S. Stefano n. 22, C.F , rappresentata e difesa, per procura in calce C.F._1
al ricorso dagli avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis
Rosa e Maria Maniscalco, ed elettivamente domiciliata in Venezia-Mestre, nella Via Torre
Belfrdo n.13, presso lo studio dell'Avv. Denis Rosa
Ricorrente contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per delega allegata CP_2 CP_3
alla comparsa di costituzione e risposta, dal dott. dalla dott.ssa CP_4 CP_5
e dal dott. dipendenti dello stesso , e domiciliata presso il proprio CP_6 CP_1
ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12, D. Lgs. 165/01, sito in
Cagliari, Via Giudice Guglielmo n. 44-46, presso l' Controparte_7
[...]
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 1. Con ricorso depositato in data 31.7.2023, ha instaurato il presente Parte_2
giudizio esponendo di essere stata insegnante precaria di scuola e di avere prestato servizio in forza di plurimi contratti di supplenza a tempo determinato, per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, senza ricevere il beneficio, del quale qui ha invocato il riconoscimento, della c.d. carta elettronica del docente (in seguito anche solo Carta Docente), pari ad euro 500,00 annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Il ha resistito in giudizio contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, premesso che parte attrice è un insegnante iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), il ha eccepito la prescrizione parziale del diritto CP_1
preteso dalla ricorrente, con riferimento al periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, avvenuta in data del 3.8.2023, essendosi trattato del primo atto utile a interrompere la prescrizione quinquennale.
2. La domanda proposta dalla ricorrente è parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei seguenti limiti.
3. Ai fini della decisione, occorre evidenziare che l'art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015,
n. 107, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_8
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
L'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, prevede inoltre che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente […] inteso come
pagina 2 di 10 adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” (comma 1);
“l'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287” (comma 2); “i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
Coerentemente, secondo l'art. 63 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” anche “attraverso strumenti che consentono l'accesso
a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 dello stesso C.C.N.L. stabilisce poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Per completezza espositiva, occorre rilevare che gli articoli 63 e 64 cit. sono stati “abrogati” per effetto dell'art. 36 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, in cui si legge:
“
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati
pagina 3 di 10 necessari secondo le norme vigenti. Cont 2. Nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del e previa contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal
DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa.
4. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
[...].
15.Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007”.
Tornando alla legge n. 107/2015, all'art. 1, comma 124, è previsto che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”; si aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni Controparte_10 sindacali rappresentative di categoria”.
È nell'ambito di tale sistema di principi che la stessa legge n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente.
Secondo le previsioni del d.P.C.M. 28 novembre 2016, che detta le disposizioni generali per il suo riconoscimento, la Carta Docente è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, che prevede pagina 4 di 10 l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per CP_1
esso alla liquidazione.
4. Sostiene la parte ricorrente che l'esclusione dal beneficio della Carta Docente a danno del personale docente reclutato con contratti di supplenza a termine si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, realizzando una forma ingiustificata di disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato.
5. La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, nella causa C-450/21, ha avuto modo di sottoporre a verifica il sistema italiano relativo alla promozione della formazione continua dei docenti e alla valorizzarne le competenze professionali, attraverso l'istituto della Carta Docente, ed ha statuito nel senso che "la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
6. La Corte di Cassazione, in una causa in cui si trattava del diritto di un insegnante escluso pagina 5 di 10 dal beneficio della Carta Docente negli anni in cui aveva prestato servizio in forza di contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ha ricostruito il quadro normativo nazionale alla luce dei principi di derivazione europea, con la sentenza n.
29961/2023, affermando che:
- anche alla luce della disciplina contenuta all'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 e agli artt. 63 e
64 del C.C.N.L. di comparto, “è indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”;
- “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto” ed è indirizzata “verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso
l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto”;
- “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;
- “anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»”;
- “la destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine”;
- “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”;
- “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”, perché “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”;
- tanto le supplenze su organico di diritto (fino al 31 agosto) quanto quelle su organico di fatto (fino al 30 giugno), previste dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999 sono pagina 6 di 10 destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica e, pertanto, “rispetto a queste tipologie di incarico [...] si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”;
- “l'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e deve essere disapplicato “nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”;
- sulla natura dell'obbligazione, alla luce del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la pur complessa struttura dell'operazione non porta a discostare la stessa da un'obbligazione di pagamento, finalizzata ad uno scopo, in quanto, “nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta
[...] a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”;
- “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”;
- “in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”;
- poiché il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1
occasionale che per taluni di essi, ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito, da ciò consegue che l'obbligazione debba essere rapportata alla fattispecie di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dal pagina 7 di 10 momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al d.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- per chi non sia più interno al sistema scolastico, condizione da valutarsi al momento della pronuncia, l'unica azione a disposizione è quella risarcitoria;
- “il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della
Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”;
- la prescrizione della domanda risarcitoria non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità, con la precisazione che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
7. Nel caso di specie, sono state documentate le seguenti supplenze (cfr. lo stato matricolare prodotto a corredo del ricorso):
- 18 ore settimanali dal 13.10.2017 al 31.8.2018
- 18 ore settimanali dal 17.9.2018 al 31.8.2019
- 18 ore settimanali dal 14.9.2019 al 31.8.2020
- 18 ore settimanali dal 22.10.2020 al 31.8.2021
- 18 ore settimanali dal 7.9.2021 al 31.8.2022
- 18 ore settimanali dal 13.9.2022 al 30.6.2023
Poiché la parte attrice risultava ancora inserita nelle graduatorie per le supplenze e non è stato né allegato, né dimostrato, che sia uscita da tale sistema, deve dichiararsi il diritto vantato in misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, salvo quelli per i quali è
pagina 8 di 10 maturata la prescrizione, e il convenuto deve essere condannato a riconoscere a parte CP_1
attrice la somma di euro 500,00 per ciascuna delle annualità sopra indicate, di cui parte attrice potrà/dovrà fruire per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n.
107.
Nel caso di specie, la prescrizione è stata eccepita dal solo in ordine al diritto CP_1
maturato per l'anno scolastico 2017-2018.
Pertanto, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 sussiste senz'altro il diritto esercitato da parte attrice, di modo tale che il convenuto CP_1
deve essere condannato ad attribuire alla medesima la somma di euro 2.500,00.
Ciò mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, poiché, alla luce dei principi elaborati dalla Suprema Corte nella pronuncia citata, si ritiene di dover accogliere l'azione di esatto adempimento.
Sulle predette somme è, inoltre, dovuto (con pronunciamento che può essere anche reso d'ufficio, anche in mancanza di una espressa richiesta della parte – cfr. Cass. civ., Sez. L, 24 luglio 1999, n. 8063) il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre 1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
8. Non può invece essere accolta la domanda con riferimento all'anno scolastico 2017/2018.
È fondata, infatti, l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dal convenuto. CP_1
Nel caso della ricorrente, l'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2017/2018 risulta essere stato conferito in data 13.10.2017, ossia quando il d.P.C.M. 28 novembre 2016, all'art. 5, aveva già stabilito le modalità di registrazione per l'accredito delle somme spettanti (la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata per la richiesta della carta docente era consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno).
Poiché nel quinquennio successivo al 13.10.2017 non è intervenuto alcun atto di costituzione in mora dell'Amministrazione, considerato che il primo atto utile a tal fine è rappresentato dalla notifica del ricorso avvenuta in data 3.8.2023, in relazione all'anno scolastico 2017/2018 la prescrizione è senz'altro maturata.
9. In ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e considerato che il CP_1
ha correttamente sollevato tale eccezione limitatamente all'annualità effettivamente prescritta, le spese di lite ben possono essere compensate in misura pari a 1/3, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., mentre il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali CP_1
residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto pagina 9 di 10 della tabella di riferimento e del valore della lite.
Le spese si devono liquidare in ragione dei valori minimi di tabella, considerata la limitata attività processuale svolta e tenuto conto del carattere seriale della controversia e della conseguente estrema semplicità delle questioni trattate.
Deve essere disposta la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la prescrizione del diritto azionato limitatamente all'anno scolastico 2017-2018 e condanna il a riconoscere in favore di parte attrice, Controparte_1
mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23 dicembre
1994 n. 724, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
- compensa le spese processuali in misura pari a 1/3 e condanna il e Controparte_1
del merito alla rifusione in favore della parte ricorrente della restante parte, che liquida in euro
867,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso,
c.p.a. ed iva se dovuta per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
Cagliari, 13.2.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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