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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1166/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4389/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00295545 90 000 CONTRIBUTI CONS 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00295545 90 000 CONTRIBUTI CONS 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 27.06.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0029554590000 notificatagli il 02.04.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto del
Consorzio_1, per il mancato versamento del contributo consortile pari a complessivi € 185,88 per gli anni 2019 e 2020 per i terreni di sua proprietà, eccependo l'avvenuto pagamento delle somme richieste.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva di avere regolarmente notificato la cartella impugnata;
eccepiva, per il resto, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure concernenti la posizione dell'ente impositore.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merito accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Ed invero, il ricorrente ha documentato, con la produzione delle relative ricevute di pagamento, di avere corrisposto le quote consortili per gli anni 2019 e 2020.
Le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 150,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA IU, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4389/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00295545 90 000 CONTRIBUTI CONS 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00295545 90 000 CONTRIBUTI CONS 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 530/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 27.06.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0029554590000 notificatagli il 02.04.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per conto del
Consorzio_1, per il mancato versamento del contributo consortile pari a complessivi € 185,88 per gli anni 2019 e 2020 per i terreni di sua proprietà, eccependo l'avvenuto pagamento delle somme richieste.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduceva di avere regolarmente notificato la cartella impugnata;
eccepiva, per il resto, la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure concernenti la posizione dell'ente impositore.
All'udienza di trattazione del 13.02.2026, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merito accoglimento per le ragioni qui appresso specificate.
Ed invero, il ricorrente ha documentato, con la produzione delle relative ricevute di pagamento, di avere corrisposto le quote consortili per gli anni 2019 e 2020.
Le spese, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 150,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. Difensore_1. Reggio Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna