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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4119/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000378009 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 07/08/2025 alla società SO.G.E.T S.p.A., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato il Preavviso di Iscrizione di Fermo Amministrativo n. 2025/0000378009, notificato il 27/06/2025, riferito al presunto mancato pagamento, al
Comune di NO VE, dell'IMU e della TASI per gli anni 2013 e 2014, per il complessivo importo di € 2.866,49, per come meglio riportato nelle Ingiunzioni di Pagamento ivi richiamate.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo:
- mancata notifica degli atti presupposti, non essendo state notificate le Ingiunzioni di Pagamento ivi richiamate;
- intervenuta prescrizione dei presunti crediti essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge in materia di imposte locali;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, oltre alla restituzione delle somme versate nelle more del giudizio esclusivamente per evitare l'iscrizione del fermo sul proprio motociclo, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie
Illustrative, depositate il 29/12/2025, con le quali, tra l'altro, ha genericamente disconosciuto la documentazione prodotta da controparte.
La società SO.G.E. T S.p.A., affidataria del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del
NO VE, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 21/08/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica delle prodromiche Ingiunzioni di Pagamento richiamate nell'atto impugnato.
Quanto alla eccepita prescrizione ha poi precisato che, successivamente alle predette Ingiunzioni di
Pagamento, al ricorrente erano stati notificati due Solleciti di Pagamento, cristallizzando la pretesa dei precedenti atti ed interrompendo il termine prescrizionale.
Versando in atti la relativa documentazione ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, insistendo nelle difese con le
Memorie Illustrative depositate il 02/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il Preavviso di Iscrizione di Fermo Amministrativo lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti.
La società SO.G.E.T. S.p.A, regolarmente costituita in giudizio, al fine di legittimare l'atto impugnato, ha prodotto la documentazione comprovante la regolare notifica sia delle prodromiche Ingiunzioni di Pagamento richiamate nell'atto impugnato, sia dei successivi Solleciti di Pagamento che ne hanno interrotto la prescrizione.
Con le Memorie illustrative successivamente depositate il ricorrente ha impugnato la documentazione prodotta, formulando eccezioni generiche e non circostanziate.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da suddividersi, in parti uguali, tra le controparti costituite.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4119/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250000378009 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 07/08/2025 alla società SO.G.E.T S.p.A., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in pari data, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato il Preavviso di Iscrizione di Fermo Amministrativo n. 2025/0000378009, notificato il 27/06/2025, riferito al presunto mancato pagamento, al
Comune di NO VE, dell'IMU e della TASI per gli anni 2013 e 2014, per il complessivo importo di € 2.866,49, per come meglio riportato nelle Ingiunzioni di Pagamento ivi richiamate.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo eccependo:
- mancata notifica degli atti presupposti, non essendo state notificate le Ingiunzioni di Pagamento ivi richiamate;
- intervenuta prescrizione dei presunti crediti essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge in materia di imposte locali;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, oltre alla restituzione delle somme versate nelle more del giudizio esclusivamente per evitare l'iscrizione del fermo sul proprio motociclo, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie
Illustrative, depositate il 29/12/2025, con le quali, tra l'altro, ha genericamente disconosciuto la documentazione prodotta da controparte.
La società SO.G.E. T S.p.A., affidataria del servizio di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del
NO VE, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 21/08/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare notifica delle prodromiche Ingiunzioni di Pagamento richiamate nell'atto impugnato.
Quanto alla eccepita prescrizione ha poi precisato che, successivamente alle predette Ingiunzioni di
Pagamento, al ricorrente erano stati notificati due Solleciti di Pagamento, cristallizzando la pretesa dei precedenti atti ed interrompendo il termine prescrizionale.
Versando in atti la relativa documentazione ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, insistendo nelle difese con le
Memorie Illustrative depositate il 02/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il Preavviso di Iscrizione di Fermo Amministrativo lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica degli atti presupposti.
La società SO.G.E.T. S.p.A, regolarmente costituita in giudizio, al fine di legittimare l'atto impugnato, ha prodotto la documentazione comprovante la regolare notifica sia delle prodromiche Ingiunzioni di Pagamento richiamate nell'atto impugnato, sia dei successivi Solleciti di Pagamento che ne hanno interrotto la prescrizione.
Con le Memorie illustrative successivamente depositate il ricorrente ha impugnato la documentazione prodotta, formulando eccezioni generiche e non circostanziate.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da suddividersi, in parti uguali, tra le controparti costituite.
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)