Decreto cautelare 3 marzo 2025
Ordinanza cautelare 30 settembre 2025
Sentenza breve 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 10/02/2026, n. 2565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2565 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02565/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02853/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2853 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-in Qualità di Esercenti La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Di Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Istituto di Istruzione -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) del 4 dicembre 2024 - prot. -OMISSIS- - predisposto dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore -OMISSIS- -OMISSIS-” di -OMISSIS- e trasmesso con mail del 18 dicembre 2024, nella parte in cui concede all’alunno -OMISSIS-n. 9 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico 2024/2025;
B) ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e l’Ambito Territoriale Provinciale di Roma hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti presso tale scuola;
C) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, di data e protocollo sconosciuti comunque connessi, presupposti e/o consequenziali lesivo dell’interesse del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Istituto di Istruzione -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe, le parti ricorrenti hanno impugnato il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) del 4 dicembre 2024 - predisposto dall’Istituto Statale di Istruzione Superiore -OMISSIS- -OMISSIS-” di -OMISSIS-, nella parte in cui concede al figlio n. 9 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico 2024/2025, proponendo censure di violazione della Legge n. 104/1992 e di eccesso di potere sotto più profili e concludendo con istanza cautelare anche monocratica e per l’accoglimento del ricorso.
2. L’istanza cautelare inaudita altera parte è stata accolta con decreto del 3 marzo 2025, nel quale è stato valorizzato l’handicap di cui è portatore il minore, che richiede l’assegnazione delle ore di sostegno in deroga, a copertura dell’orario scolastico in rapporto.
3. In data 14.03.2025 si sono costituite le Amministrazioni intimate.
4. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare, confermando la misura cautelare monocratica per via dell’handicap grave da cui è affetto il minore figliolo dei ricorrenti.
5. Con atto depositato il 24 ottobre 2025, l’amministrazione ha prodotto in atti la documentazione comprovante l’adozione, da parte dell’Istituto Comprensivo competente, del provvedimento di integrazione del numero di ore precedentemente assegnate (18 ore di sostegno e 6 ore di assistenza integrativa).
6. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione in forma semplificata.
La difesa di parte ricorrente, rilevato il soddisfacimento della pretesa degli attori ha dichiarato a verbale la sopravvenuta carenza di interesse, poiché come risulta dalla memoria depositata dall’Istituto Scolastico in data 29 settembre 2025 al minore sono state assegnate dal GLO, in ragione dell’handicap sofferto, 18 ore di sostegno e 6 ore di assistenza educativa, che comunque superano le ore assegnate col PEI impugnato e pari a 9 per il sostegno.
Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
Quanto all’istanza risarcitoria, sulla quale la difesa ha insistito in udienza pubblica, e con la quale parte ricorrente ha richiesto la condanna delle Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al risarcimento, in via equitativa, del danno patito dai ricorrenti nella misura pari ad € 500,00 per ogni mese di mancata fruizione del sostegno integrale dalla data di approvazione del P.E.I. e fino all’effettiva assegnazione del docente di sostegno nella misura massima, oltre interessi legali sino al soddisfo, non può essere accolta atteso che l’Istituto Scolastico, in relazione alle risorse disponibili ed ai bisogni generali si è prontamente attivato nell’anno scolastico di riferimento, il 2024/2025, per l’assegnazione del numero di ore di sostegno e di assistenza educativa volto a coprire sia il sostegno per 12 ore che l’assistenza specialistica per 10 ore, sulle 27 ore di impegno scolastico della classe. Non risulta pertanto dimostrato il danno, presupposto dell’istanza risarcitoria.
Per le superiori considerazioni il ricorso va dunque dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e va rigettato per quanto concerne la domanda risarcitoria.
7. Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, vanno poste in capo all’amministrazione in virtù della soccombenza virtuale, come desumibile dai motivi del ricorso e dalla successiva integrazione dell’orario scolastico, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte lo rigetta per quanto concerne la domanda risarcitoria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che forfetariamente liquida in euro 1.500,00, oltre refusione del contributo unificato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CC | IE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.