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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 12761/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CRESCENZO MICHELE;
− Domicilio: VIA NUOVA LAVORATE, 47 (EX 269) 84087 SARNO presso lo studio dell'Avv. Michele Crescenzo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 C.F._1 titolare di ditta individuale
− Difesa: Avv. MASIELLO FABIO
− Domicilio: VIA LEPANTO 105 80125 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Fabio Masiello
Decisa a Bologna il 16/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“- per i motivi esposti in narrativa dell'atto, cui si rinvia, dichiarare ammissibile, legittima e fondata la presente opposizione e, per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento, per le motivazioni suindicate, dichiarare la nullità ed inefficacia, con conseguente revoca, del Decreto Ingiuntivo n. 2461/2024 del 27.06.2024, pronunciato il 27.06.2024 dal Tribunale Ordinario di Bologna, Giudice Dott. Carolina Gentili, nel procedimento monitorio avente R.G. n. 6266/2024, notificato in data 03.07.2024, con il quale è stato ingiunto alla
[...] il pagamento della somma di € 16.971,34, oltre interessi come da Parte_1
1 domanda, e spese di procedura monitoria per € 145,50 per spese ed € 765,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
II - in via subordinata, solo allorché dimostrata ed accertata la legittimazione ad agire dell'opposta, nonché fornita piena ed esaustiva prova dell'esistenza del credito da essa preteso e di cui all'azionato ricorso per decreto ingiuntivo, previo accertamento della validità ed efficacia del contratto che si assume essere presupposto delle ragioni di credito vantate dalla controparte, ridurre congruamente il corrispondente ammontare secondo quanto risultante anche dalla istruttoria di lite, previa decurtazione delle somme percepite e/o oggetto di bonus fiscali”
Parte Convenuta:
“In via principale 2. Rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto per le causali tutte esposte nel presente atto;
3. Confermare l'opposto decreto ingiuntivo per le causali di cui in premessa e per l'effetto condannare la Parte_2 P.Iva n. , in persona del leg. Rappr. p.t., al pagamento della
[...] P.IVA_1 somma di € 16.971,34 oltre interessi moratori, detratto l'acconto ricevuto, a far data dalle scadenze delle fatture sino all'effettivo soddisfo ai sensi del D.lgs. 231/2002 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192; In ogni caso 4. accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore del resistente, da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, per aver agito con malafede o colpa grave. In subordine, condannare l'attore ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, non inferiore ad € 10.000,00, in favore dei resistenti ovvero a quella maggiore o inferiore che l'Onorevole giudicante riterrà congrua secondo equità”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto ingiuntivo n. 2461/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a euro 16.971,34 a titolo di CP_1 corrispettivo per servizi di autotrasporto di merce.
L'opponente eccepisce che i trasporti per cui chiede di essere remunerato CP_1 non sono mai stata eseguiti e che il contratto di transazione è stato risolto a causa della mancata consegna dei documenti di trasporto da parte di . CP_1
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_2
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, allega: CP_1
- di aver eseguito dei servizi di autotrasporto merci a favore di Parte_2
, di cui ai DDT depositati;
[...]
- che in data 17/10/23 le parti hanno stipulato un contratto di transazione nel quale ha riconosciuto il debito nei confronti di Parte_2
2 ma non ha provveduto a pagare tutte le rimesse concordate per i CP_1 servizi di trasporto eseguiti.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
L'opposizione è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
1) CTP ha riconosciuto il debito nei confronti di nella missiva CP_1 sottoscritta in data 17/10/23 (sub doc. 4 parte opposta, non espressamente disconosciuto quanto alla riconducibilità della sottoscrizione e senza che siano stati introdotti indici persuasivi sotto il profilo della mancata corrispondenza all'originale) e non ha fornito la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi quali l'inesistenza del rapporto, anzi ha dato esecuzione alla transazione pagando una parte delle rimesse concordate;
2) l'opponente scrive, a fronte dell'esibizione in comparsa di risposta dei DDT, che “il
, laddove avesse ricevuto i documenti di trasporto, sarebbe stata messa Parte_2 nelle condizioni di recuperare le somme ad essa dovute dai committenti e avrebbe provveduto a pagare la ditta opposta”;
3) anche senza considerare l'effetto di inversione dell'onere probatorio del riconoscimento di debito, in cui peraltro era espressamente scritto che l'opponente avrebbe rinunciato alle eccezioni, la questione afferisce a un tema risarcitorio (“l'impossibilità per il di incassare dai committenti le somme per le Parte_2 prestazioni rese”, cioè a un eventuale controcredito da opporre in compensazione), ma l'allegazione è rimasta sprovvista di riscontro istruttorio;
4) parte opposta ha dato atto nelle note conclusive di un ulteriore pagamento di euro
5.000,00.
Pertanto, parte opponente dovrà corrispondere a parte opposta euro 11.971,34 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione.
3.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. n. 2461/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna parte opponente a pagare a parte opposta euro 11.971,34 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione;
3) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
4) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta liquidate in euro 5.000,00 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bologna, 16/12/2025
Il giudice
PA SI
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 12761/2024 tra le parti:
PARTE ATTRICE
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 in persona della o del legale rappresentante pro-tempore
− Difesa: Avv. CRESCENZO MICHELE;
− Domicilio: VIA NUOVA LAVORATE, 47 (EX 269) 84087 SARNO presso lo studio dell'Avv. Michele Crescenzo
PARTE CONVENUTA
(C.F.: ) CP_1 C.F._1 titolare di ditta individuale
− Difesa: Avv. MASIELLO FABIO
− Domicilio: VIA LEPANTO 105 80125 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Fabio Masiello
Decisa a Bologna il 16/12/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Attrice:
“- per i motivi esposti in narrativa dell'atto, cui si rinvia, dichiarare ammissibile, legittima e fondata la presente opposizione e, per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento, per le motivazioni suindicate, dichiarare la nullità ed inefficacia, con conseguente revoca, del Decreto Ingiuntivo n. 2461/2024 del 27.06.2024, pronunciato il 27.06.2024 dal Tribunale Ordinario di Bologna, Giudice Dott. Carolina Gentili, nel procedimento monitorio avente R.G. n. 6266/2024, notificato in data 03.07.2024, con il quale è stato ingiunto alla
[...] il pagamento della somma di € 16.971,34, oltre interessi come da Parte_1
1 domanda, e spese di procedura monitoria per € 145,50 per spese ed € 765,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
II - in via subordinata, solo allorché dimostrata ed accertata la legittimazione ad agire dell'opposta, nonché fornita piena ed esaustiva prova dell'esistenza del credito da essa preteso e di cui all'azionato ricorso per decreto ingiuntivo, previo accertamento della validità ed efficacia del contratto che si assume essere presupposto delle ragioni di credito vantate dalla controparte, ridurre congruamente il corrispondente ammontare secondo quanto risultante anche dalla istruttoria di lite, previa decurtazione delle somme percepite e/o oggetto di bonus fiscali”
Parte Convenuta:
“In via principale 2. Rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e in diritto per le causali tutte esposte nel presente atto;
3. Confermare l'opposto decreto ingiuntivo per le causali di cui in premessa e per l'effetto condannare la Parte_2 P.Iva n. , in persona del leg. Rappr. p.t., al pagamento della
[...] P.IVA_1 somma di € 16.971,34 oltre interessi moratori, detratto l'acconto ricevuto, a far data dalle scadenze delle fatture sino all'effettivo soddisfo ai sensi del D.lgs. 231/2002 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192; In ogni caso 4. accertare e dichiarare la responsabilità processuale aggravata dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni in favore del resistente, da liquidarsi in via equitativa nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia, per aver agito con malafede o colpa grave. In subordine, condannare l'attore ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata, non inferiore ad € 10.000,00, in favore dei resistenti ovvero a quella maggiore o inferiore che l'Onorevole giudicante riterrà congrua secondo equità”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
si oppone al decreto ingiuntivo n. 2461/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a euro 16.971,34 a titolo di CP_1 corrispettivo per servizi di autotrasporto di merce.
L'opponente eccepisce che i trasporti per cui chiede di essere remunerato CP_1 non sono mai stata eseguiti e che il contratto di transazione è stato risolto a causa della mancata consegna dei documenti di trasporto da parte di . CP_1
Pertanto, chiede la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_2
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, allega: CP_1
- di aver eseguito dei servizi di autotrasporto merci a favore di Parte_2
, di cui ai DDT depositati;
[...]
- che in data 17/10/23 le parti hanno stipulato un contratto di transazione nel quale ha riconosciuto il debito nei confronti di Parte_2
2 ma non ha provveduto a pagare tutte le rimesse concordate per i CP_1 servizi di trasporto eseguiti.
Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
L'opposizione è fondata in parte.
Il Tribunale osserva:
1) CTP ha riconosciuto il debito nei confronti di nella missiva CP_1 sottoscritta in data 17/10/23 (sub doc. 4 parte opposta, non espressamente disconosciuto quanto alla riconducibilità della sottoscrizione e senza che siano stati introdotti indici persuasivi sotto il profilo della mancata corrispondenza all'originale) e non ha fornito la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi quali l'inesistenza del rapporto, anzi ha dato esecuzione alla transazione pagando una parte delle rimesse concordate;
2) l'opponente scrive, a fronte dell'esibizione in comparsa di risposta dei DDT, che “il
, laddove avesse ricevuto i documenti di trasporto, sarebbe stata messa Parte_2 nelle condizioni di recuperare le somme ad essa dovute dai committenti e avrebbe provveduto a pagare la ditta opposta”;
3) anche senza considerare l'effetto di inversione dell'onere probatorio del riconoscimento di debito, in cui peraltro era espressamente scritto che l'opponente avrebbe rinunciato alle eccezioni, la questione afferisce a un tema risarcitorio (“l'impossibilità per il di incassare dai committenti le somme per le Parte_2 prestazioni rese”, cioè a un eventuale controcredito da opporre in compensazione), ma l'allegazione è rimasta sprovvista di riscontro istruttorio;
4) parte opposta ha dato atto nelle note conclusive di un ulteriore pagamento di euro
5.000,00.
Pertanto, parte opponente dovrà corrispondere a parte opposta euro 11.971,34 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione.
3.
La domanda ex art. 96 cpc deve essere rigettata perché parte opponente non ha ecceduto dal diritto di agire a tutela delle proprie posizioni giuridiche.
4.
Le spese di lite, ivi compresa la fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, istruttoria nei minimi.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. n. 2461/2024 del Tribunale di Bologna;
2) condanna parte opponente a pagare a parte opposta euro 11.971,34 oltre interessi come da ricorso per ingiunzione;
3) rigetta la domanda ex art. 96 cpc;
4) condanna parte opponente a rifondere a parte opposta liquidate in euro 5.000,00 (di cui 145,50 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bologna, 16/12/2025
Il giudice
PA SI
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