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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36302/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36302/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO Parte_1 P.IVA_1
ANNA, elettivamente domiciliato in VIA GIANDONATO ROGADEO 13 BITONTO presso il difensore avv. RUGGIERO ANNA
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMERIGLIO DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ROMBOLA' FERDINANDO ( ) CORSO FRANCIA, 68 TORINO;
C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA, 68 TORINO presso il difensore avv. SMERIGLIO
DAVIDE
CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. RASPAGLIESI Controparte_2 P.IVA_3
MATILDE VANESSA MARIA, elettivamente domiciliato in Corso Porta Vittoria, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. RASPAGLIESI MATILDE VANESSA
[...]
[...] C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_4
TOMMASO TOMMESANI, elettivamente domiciliata in 40123 BOLOGNA, via Barberia 24 presso il difensore avv. TOMMASO TOMMESANI
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Per attrice opponente Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
pagina 1 di 9 1) accogliere la svolta opposizione per tutte le argomentazioni sopra esposte e riportate e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto monitorio n. 12465/2023 RG, stante l'infondatezza, erroneità ed illegittimità dell'avversa pretesa di pagamento, anche ed essenzialmente in termini di sua quantificazione.
2) con condanna dell'opposto alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria si fa salvo ogni diritto e mezzo istruttorio anche all'esito del comportamento processuale di controparte.
Per convenuta opposta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti prodotta dalla per Parte_1
carenza di rappresentanza del sig. ; conseguentemente, dichiarare Parte_2 inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione notificata il 05/10/2023.
- In caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare volta alla dichiarazione di immediata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 12465/2023 (R.G. 27012/2023) del 24/07/2023, depositato dal Tribunale di Milano il 26/07/2023 e notificato in pari data, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
- In caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare volta alla dichiarazione di immediata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vista la necessità di chiamata dei terzi in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. – Controparte_3
P. Iva – PEC , con sede legale in Bologna – Via P.IVA_4 Email_1
Carlo Berti Pichat n. 2/4 e (C.F. – P. Iva , in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_5
E persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma – Via Ombrone n. 2 (PEC
) – sorta soltanto a seguito delle difese svolte nel proprio atto Email_3 introduttivo dall'attrice in opposizione – al fine di accertare e dichiarare gli effettivi consumi di gas e di energia elettrica di , essendo i terzi chiamati gli unici soggetti – ciascuno Parte_1
per quanto di propria competenza – in grado di fornire piena prova circa la correttezza dei consumi di gas e di energia elettrica riferiti ad e da quest'ultima riportati in fattura, nonché del corretto CP_1
funzionamento dei contatori, autorizzare (come in effetti avvenuto) la chiamata in causa dei terzi e, conseguentemente, fissare (come in effetti verificatosi) – ai sensi dell'art. 269 comma 3 c.p.c. – la nuova udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. pagina 2 di 9 Nel merito
In via principale
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 12465/2023 (R.G. 27012/2023) del 24/07/2023, depositato dal Tribunale di Milano il 26/07/2023 e notificato in pari data.
- Accertare (i) la non autenticità della copia del contratto prodotto da , nonché (ii) la Parte_1 genericità e l'infondatezza delle contestazioni dell'attrice in opposizione e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al risarcimento dei danni in favore della nella misura che sarà ritenuta Controparte_1
congrua, ex art. 96 c.p.c.
- Tenere indenne la dalla condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Controparte_1
della e della addebitandole alla Controparte_3 Controparte_2
Parte_1
In via subordinata
- Accertata la correttezza della fornitura di gas e di energia elettrica come risultante dalle fatture prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, nonché degli importi ivi indicati, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 34.543,26 ovvero, nella denegata Controparte_1
e non creduta ipotesi in cui le contestazioni si rivelassero anche soltanto parzialmente fondate, di quell'altra somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze processuali, oltre interessi come per legge sino al saldo.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le contestazioni della si Parte_1
rivelassero anche soltanto parzialmente fondate, dichiarare tenute e condannare la Controparte_3
e/o la ciascuna per quanto di propria competenza ove ne fosse
[...] Controparte_2
accertata la relativa responsabilità – quali unici soggetti responsabili della comunicazione dei consumi corretti e del corretto funzionamento del contatore del gas ( Controparte_3
ed energia elettrica ( – a garantire, tenere indenne e manlevare la
[...] Controparte_2
da ogni responsabilità in punto spese di lite nei confronti della Controparte_1 Parte_1
[...]
In ogni caso
Con favore di spese di lite e competenze professionali del presente Giudizio, oltre a CPA, Iva e successive occorrende.
In via istruttoria pagina 3 di 9 Disporre CTU volta ad accertare (i) la correttezza dei consumi indicati nelle fatture insolute prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, (ii) la correttezza degli importi indicati nelle fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e (iii) il corretto funzionamento del contatore di energia elettrica e del contatore del gas relativi all'utenza della nonché (iv), ove Parte_1
ritenuto, la contraffazione della copia del contratto del 25/02/2022 prodotta da Parte_1
al proprio doc. 1.
Per la terza chiamata : Controparte_3 voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda o eccezione, rito in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
per carenza di legittimazione passiva della stessa
[...] Controparte_3
[...]
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. Controparte_1
13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014
n. 55 in caso di modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi;
merito
- respingere le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
[...]
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. Controparte_1
13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014
n. 55 in caso di modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella pagina 4 di 9 diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi.
Per la terza chiamata : Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa e risultanti all'esito del giudizio, della correttezza dei conteggi effettuati da dichiarare inammissibili Controparte_2
e/o respingere le domande tutte proposte nei confronti di in quanto infondate in Controparte_2
fatto e in diritto, e/o comunque non provate per i motivi esposti in narrativa.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
- in via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere autorizzati dal Tribunale adito al deposito presso la
Cancelleria di supporto informatico sul quale sono stati caricati, su file Execel, i consumi registrati presso il POD intestato ad sub doc. 2 e lo smistamento dei consumi Parte_1
registrati e riferiti ad sub doc. 3; Parte_1
con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei successivi termini ex art. 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che: in data 26.07.2023 il Tribunale di Milano, su ricorso di ha ingiunto a Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 34.543,26, oltre interessi moratori e spese del Parte_1
procedimento monitorio. Il credito, portato dalle fatture indicate in ricorso, si riferisce a forniture di gas naturale e di energia elettrica;
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 12465/2023 del 26.07.2023 (RG 27012/2023), deducendo:
- il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 3 del TI.CO. (Testo
Integrato Conciliazione) per le controversie in materia di energia elettrica e gas;
- la mancanza di prova del credito. In particolare, affermava l'opponente di aver aderito, con contratto del 25.02.2022 (doc. 1 fasc. opponente), ad una fornitura di luce e gas che prevedeva tariffe ben diverse e notevolmente più economiche e vantaggiose rispetto a quelle applicate da nelle CP_1
fatture emesse;
inoltre, assumeva l'inidoneità della fattura a fornire la dimostrazione del credito, data la sua provenienza unilaterale. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 9 costituendosi in giudizio contestava in toto gli assunti avversari;
in via pregiudiziale, CP_1
eccepiva la nullità della procura alle liti, in quanto rilasciata da un soggetto, tale Parte_2
, privo dei poteri rappresentativi di . Nel merito, rilevava la correttezza
[...] Parte_1 della fatturazione, in quanto corrispondente ai criteri di calcolo pattuiti e l'assenza di contestazioni di antecedentemente all'opposizione; inoltre richiamava l'onere Parte_1
probatorio in ordine alla correttezza dei consumi indicati in fattura ed al corretto funzionamento del contatore dei distributori locali del gas e dell'energia elettrica e di cui CP_3 Controparte_2
chiedeva autorizzare la chiamata in causa per “la non creduta ipotesi in cui i consumi riferiti ad non risultassero corretti ovvero nel caso in cui il contatore risultasse non correttamente CP_1 funzionante”. Infine, accusava l'opponente di lite temeraria rilevando la non autenticità della CP_1
documentazione prodotta da . Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e il risarcimento del danno da lite temeraria;
con decreto del 30.01.2024 il Giudice, rilevata la sussistenza del vizio del potere di rappresentanza sostanziale/processuale dell'opponente, invitava a depositare idonea Parte_1
[... integrazione, autorizzando altresì la chiamata in causa di ed Controparte_3
Va subito detto che l'attrice opponente non ha provveduto, né entro il termine del Controparte_4
28.02.2024, né successivamente, al deposito di quanto richiesto;
si costituiva contestando le considerazioni di diritto esposte in Controparte_3
comparsa di costituzione da ed inoltre rilevando ed eccependo: CP_1
- la carenza di legittimazione passiva di , in considerazione del contenuto Controparte_3 delle difese/eccezioni sollevate dall'opponente Parte_1
- la correttezza sia del funzionamento del gruppo di misura a servizio del PDR 03081000093542 sito in 40010 Bentivoglio (BO), via Guglielmo Marconi n. 18, sia della fatturazione al venditore
Audax Energia s.p.a. dei consumi del PDR 03081000093542 riferibile ad Parte_1
si costituiva contestando le deduzioni della parte opposta e rilevando la Controparte_2
congruità e correttezza dei consumi rilevati e registrati da presso il POD di Energia Controparte_2
e Finanza;
Parte_1
a seguito del deposito, da parte dell'opposta e delle terze chiamate ma non dell'opponente, delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.04.2025.
Va anzitutto rilevato, quanto all'eccezione di improcedibilità formulata dall'attrice opponente, che il tentativo di conciliazione obbligatorio in materia di energia e gas costituisce condizione di procedibilità solo nelle controversie promosse dall'utente; che sono dunque tra le altre escluse le cause di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero crediti del gestore.
pagina 6 di 9 Al riguardo, va osservato che con la recentissima Ordinanza n. 1498 emessa il 21 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, è intervenuta al fine di dirimere definitivamente il dibattito in merito all'applicabilità della mediazione obbligatoria così come introdotta dalla Riforma Cartabia nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di energia elettrica e gas stabilendo che: “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1., a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa”.
L'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della parte opponente è fondata e va accolta, dovendosi osservare che alla data di conferimento del mandato a favore dell'Avv.to Ruggiero il signor non aveva più la rappresentanza di Parte_2 Parte_1
La suddetta procura, infatti, è stata rilasciata dal signor all'Avv. Ruggiero in data Parte_2
05/10/2023 (doc. 3 fasc. opponente) – data della notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – ma, come risulta dalla visura storica della società , il , a far Parte_1 Parte_2
data dal 20/07/2023 - dunque in un momento antecedente al conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Ruggiero - risultava cessato dalla carica di amministratore (doc. 4 fasc. opposta, pag. 8 e 9), essendo stato in pari data sostituito dalla signora (doc. 4 opposta). Parte_3
L'iscrizione della delibera sostitutiva nel registro delle imprese è avvenuta in data 21 settembre 2023.
Premesso che il potere di rappresentanza degli amministratori non deriva dalla pubblicità della loro nomina, ma direttamente dalla deliberazione assembleare, ex art. 2383 c.c., ergo la sostituzione del ha acquisito efficacia nei confronti della società fin dal momento della Parte_2 decisione dell'assemblea (Cass. n. 4173/1995), deve, in ogni caso, osservarsi che l'iscrizione della delibera sostitutiva nel registro delle imprese è avvenuta prima del conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Ruggiero.
Deve poi osservarsi che con decreto del 30.01.2024 il giudice, rilevata la sussistenza del vizio del potere di rappresentanza della parte opponente, ha invitato a depositare idonea Parte_1 integrazione, tuttavia l'attrice opponente non ha provveduto, né entro il termine del 28.02.2024, né successivamente, al deposito di quanto richiesto.
pagina 7 di 9 In conclusione, al momento del conferimento della procura all'Avv. Ruggiero e della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il non aveva più la rappresentanza della Parte_2
Parte_1
Pertanto, la procura rilasciata dal è nulla per carenza del potere rappresentativo e, di Parte_2
conseguenza, l'atto di citazione in opposizione è tamquam non esset.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
Resta così assorbito l'esame del merito.
Ciò esonera il Tribunale dall'esaminare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta opposta nei confronti delle terze chiamate.
La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da è Controparte_1 infondata. Infatti, l'opposizione non è stata decisa nel merito, essendosi arrestati al fatto processuale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_1 [...]
e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota spese, sulla base dei parametri medi del CP_1
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in relazione alle cause rientranti nello scaglione di valore fino ad € 52.000,00, tenuto conto che l'opposizione non è stata decisa nel merito e che le modalità di redazione della comparsa hanno agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni.
Le spese di lite sostenute dalle terze chiamate, come liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in relazione alle cause rientranti nello scaglione di valore fino ad € 52.000,00, vanno poste a carico dell'attrice opponente, in quanto la chiamata in causa è stata determinata dalle difese svolte da quest'ultima nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Dette spese sono liquidate tenuto conto che l'opposizione non è stata decisa nel merito e sono aumentate del 30% in favore di (cfr. note scritte del 24.03.2025), Controparte_3
considerato che le modalità di redazione della comparsa di costituzione hanno agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni.
P Q M
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità del mandato alle liti rilasciato al difensore dell'opponente;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di citazione in opposizione;
- per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 - condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, liquidate in € 259,00 per spese ed € 6.000,00 per onorari, aumentati del 30 % ex art. 4, comma 1 bis, oltre a spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc svolta dalla parte opposta nei confronti della società opponente;
- condanna la parte opponente a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, Controparte_2 liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- condanna la parte opponente a rifondere alla terza chiamata le Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compensi, con maggiorazione del 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Milano, 11 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36302/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUGGIERO Parte_1 P.IVA_1
ANNA, elettivamente domiciliato in VIA GIANDONATO ROGADEO 13 BITONTO presso il difensore avv. RUGGIERO ANNA
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMERIGLIO DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. ROMBOLA' FERDINANDO ( ) CORSO FRANCIA, 68 TORINO;
C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO FRANCIA, 68 TORINO presso il difensore avv. SMERIGLIO
DAVIDE
CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. RASPAGLIESI Controparte_2 P.IVA_3
MATILDE VANESSA MARIA, elettivamente domiciliato in Corso Porta Vittoria, 18 20122 MILANO presso il difensore avv. RASPAGLIESI MATILDE VANESSA
[...]
[...] C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 P.IVA_4
TOMMASO TOMMESANI, elettivamente domiciliata in 40123 BOLOGNA, via Barberia 24 presso il difensore avv. TOMMASO TOMMESANI
TERZE CHIAMATE
CONCLUSIONI
Per attrice opponente Parte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
pagina 1 di 9 1) accogliere la svolta opposizione per tutte le argomentazioni sopra esposte e riportate e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto monitorio n. 12465/2023 RG, stante l'infondatezza, erroneità ed illegittimità dell'avversa pretesa di pagamento, anche ed essenzialmente in termini di sua quantificazione.
2) con condanna dell'opposto alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio.
In via istruttoria si fa salvo ogni diritto e mezzo istruttorio anche all'esito del comportamento processuale di controparte.
Per convenuta opposta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis,
In via preliminare
- Accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti prodotta dalla per Parte_1
carenza di rappresentanza del sig. ; conseguentemente, dichiarare Parte_2 inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione notificata il 05/10/2023.
- In caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare volta alla dichiarazione di immediata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 12465/2023 (R.G. 27012/2023) del 24/07/2023, depositato dal Tribunale di Milano il 26/07/2023 e notificato in pari data, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
- In caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare volta alla dichiarazione di immediata inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, vista la necessità di chiamata dei terzi in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. – Controparte_3
P. Iva – PEC , con sede legale in Bologna – Via P.IVA_4 Email_1
Carlo Berti Pichat n. 2/4 e (C.F. – P. Iva , in Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_5
E persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma – Via Ombrone n. 2 (PEC
) – sorta soltanto a seguito delle difese svolte nel proprio atto Email_3 introduttivo dall'attrice in opposizione – al fine di accertare e dichiarare gli effettivi consumi di gas e di energia elettrica di , essendo i terzi chiamati gli unici soggetti – ciascuno Parte_1
per quanto di propria competenza – in grado di fornire piena prova circa la correttezza dei consumi di gas e di energia elettrica riferiti ad e da quest'ultima riportati in fattura, nonché del corretto CP_1
funzionamento dei contatori, autorizzare (come in effetti avvenuto) la chiamata in causa dei terzi e, conseguentemente, fissare (come in effetti verificatosi) – ai sensi dell'art. 269 comma 3 c.p.c. – la nuova udienza di comparizione delle parti al fine di consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. pagina 2 di 9 Nel merito
In via principale
- Confermare il decreto ingiuntivo n. 12465/2023 (R.G. 27012/2023) del 24/07/2023, depositato dal Tribunale di Milano il 26/07/2023 e notificato in pari data.
- Accertare (i) la non autenticità della copia del contratto prodotto da , nonché (ii) la Parte_1 genericità e l'infondatezza delle contestazioni dell'attrice in opposizione e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al risarcimento dei danni in favore della nella misura che sarà ritenuta Controparte_1
congrua, ex art. 96 c.p.c.
- Tenere indenne la dalla condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti Controparte_1
della e della addebitandole alla Controparte_3 Controparte_2
Parte_1
In via subordinata
- Accertata la correttezza della fornitura di gas e di energia elettrica come risultante dalle fatture prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, nonché degli importi ivi indicati, dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore della della somma di € 34.543,26 ovvero, nella denegata Controparte_1
e non creduta ipotesi in cui le contestazioni si rivelassero anche soltanto parzialmente fondate, di quell'altra somma che risulterà dovuta all'esito delle risultanze processuali, oltre interessi come per legge sino al saldo.
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui le contestazioni della si Parte_1
rivelassero anche soltanto parzialmente fondate, dichiarare tenute e condannare la Controparte_3
e/o la ciascuna per quanto di propria competenza ove ne fosse
[...] Controparte_2
accertata la relativa responsabilità – quali unici soggetti responsabili della comunicazione dei consumi corretti e del corretto funzionamento del contatore del gas ( Controparte_3
ed energia elettrica ( – a garantire, tenere indenne e manlevare la
[...] Controparte_2
da ogni responsabilità in punto spese di lite nei confronti della Controparte_1 Parte_1
[...]
In ogni caso
Con favore di spese di lite e competenze professionali del presente Giudizio, oltre a CPA, Iva e successive occorrende.
In via istruttoria pagina 3 di 9 Disporre CTU volta ad accertare (i) la correttezza dei consumi indicati nelle fatture insolute prodotte in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, (ii) la correttezza degli importi indicati nelle fatture oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e (iii) il corretto funzionamento del contatore di energia elettrica e del contatore del gas relativi all'utenza della nonché (iv), ove Parte_1
ritenuto, la contraffazione della copia del contratto del 25/02/2022 prodotta da Parte_1
al proprio doc. 1.
Per la terza chiamata : Controparte_3 voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, respinta ogni contraria domanda o eccezione, rito in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
per carenza di legittimazione passiva della stessa
[...] Controparte_3
[...]
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. Controparte_1
13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014
n. 55 in caso di modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi;
merito
- respingere le domande formulate da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
[...]
- condannare alla rifusione di spese e compensi professionali come da D.M. Controparte_1
13.08.2022 n. 147 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), con maggiorazione 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014
n. 55 in caso di modalità di redazione informatica (idonea alla ricerca testuale all'interno dell'atto ed alla ricerca ipertestuale per la consultazione diretta degli atti e dei documenti allegati), oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 comma 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (o quella diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura), contributo previdenziale 4% (o quella pagina 4 di 9 diversa misura risultante da altra disposizione modificativa futura) e IVA (se dovuta e nella percentuale da applicare al momento del pagamento) relativi al presente procedimento e successivi occorrendi.
Per la terza chiamata : Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa e risultanti all'esito del giudizio, della correttezza dei conteggi effettuati da dichiarare inammissibili Controparte_2
e/o respingere le domande tutte proposte nei confronti di in quanto infondate in Controparte_2
fatto e in diritto, e/o comunque non provate per i motivi esposti in narrativa.
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge.
- in via istruttoria: si chiede sin d'ora di essere autorizzati dal Tribunale adito al deposito presso la
Cancelleria di supporto informatico sul quale sono stati caricati, su file Execel, i consumi registrati presso il POD intestato ad sub doc. 2 e lo smistamento dei consumi Parte_1
registrati e riferiti ad sub doc. 3; Parte_1
con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nei successivi termini ex art. 171 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che: in data 26.07.2023 il Tribunale di Milano, su ricorso di ha ingiunto a Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 34.543,26, oltre interessi moratori e spese del Parte_1
procedimento monitorio. Il credito, portato dalle fatture indicate in ricorso, si riferisce a forniture di gas naturale e di energia elettrica;
con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 12465/2023 del 26.07.2023 (RG 27012/2023), deducendo:
- il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 3 del TI.CO. (Testo
Integrato Conciliazione) per le controversie in materia di energia elettrica e gas;
- la mancanza di prova del credito. In particolare, affermava l'opponente di aver aderito, con contratto del 25.02.2022 (doc. 1 fasc. opponente), ad una fornitura di luce e gas che prevedeva tariffe ben diverse e notevolmente più economiche e vantaggiose rispetto a quelle applicate da nelle CP_1
fatture emesse;
inoltre, assumeva l'inidoneità della fattura a fornire la dimostrazione del credito, data la sua provenienza unilaterale. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 5 di 9 costituendosi in giudizio contestava in toto gli assunti avversari;
in via pregiudiziale, CP_1
eccepiva la nullità della procura alle liti, in quanto rilasciata da un soggetto, tale Parte_2
, privo dei poteri rappresentativi di . Nel merito, rilevava la correttezza
[...] Parte_1 della fatturazione, in quanto corrispondente ai criteri di calcolo pattuiti e l'assenza di contestazioni di antecedentemente all'opposizione; inoltre richiamava l'onere Parte_1
probatorio in ordine alla correttezza dei consumi indicati in fattura ed al corretto funzionamento del contatore dei distributori locali del gas e dell'energia elettrica e di cui CP_3 Controparte_2
chiedeva autorizzare la chiamata in causa per “la non creduta ipotesi in cui i consumi riferiti ad non risultassero corretti ovvero nel caso in cui il contatore risultasse non correttamente CP_1 funzionante”. Infine, accusava l'opponente di lite temeraria rilevando la non autenticità della CP_1
documentazione prodotta da . Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e il risarcimento del danno da lite temeraria;
con decreto del 30.01.2024 il Giudice, rilevata la sussistenza del vizio del potere di rappresentanza sostanziale/processuale dell'opponente, invitava a depositare idonea Parte_1
[... integrazione, autorizzando altresì la chiamata in causa di ed Controparte_3
Va subito detto che l'attrice opponente non ha provveduto, né entro il termine del Controparte_4
28.02.2024, né successivamente, al deposito di quanto richiesto;
si costituiva contestando le considerazioni di diritto esposte in Controparte_3
comparsa di costituzione da ed inoltre rilevando ed eccependo: CP_1
- la carenza di legittimazione passiva di , in considerazione del contenuto Controparte_3 delle difese/eccezioni sollevate dall'opponente Parte_1
- la correttezza sia del funzionamento del gruppo di misura a servizio del PDR 03081000093542 sito in 40010 Bentivoglio (BO), via Guglielmo Marconi n. 18, sia della fatturazione al venditore
Audax Energia s.p.a. dei consumi del PDR 03081000093542 riferibile ad Parte_1
si costituiva contestando le deduzioni della parte opposta e rilevando la Controparte_2
congruità e correttezza dei consumi rilevati e registrati da presso il POD di Energia Controparte_2
e Finanza;
Parte_1
a seguito del deposito, da parte dell'opposta e delle terze chiamate ma non dell'opponente, delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.04.2025.
Va anzitutto rilevato, quanto all'eccezione di improcedibilità formulata dall'attrice opponente, che il tentativo di conciliazione obbligatorio in materia di energia e gas costituisce condizione di procedibilità solo nelle controversie promosse dall'utente; che sono dunque tra le altre escluse le cause di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero crediti del gestore.
pagina 6 di 9 Al riguardo, va osservato che con la recentissima Ordinanza n. 1498 emessa il 21 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, è intervenuta al fine di dirimere definitivamente il dibattito in merito all'applicabilità della mediazione obbligatoria così come introdotta dalla Riforma Cartabia nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di energia elettrica e gas stabilendo che: “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1., a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa”.
L'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata al difensore della parte opponente è fondata e va accolta, dovendosi osservare che alla data di conferimento del mandato a favore dell'Avv.to Ruggiero il signor non aveva più la rappresentanza di Parte_2 Parte_1
La suddetta procura, infatti, è stata rilasciata dal signor all'Avv. Ruggiero in data Parte_2
05/10/2023 (doc. 3 fasc. opponente) – data della notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – ma, come risulta dalla visura storica della società , il , a far Parte_1 Parte_2
data dal 20/07/2023 - dunque in un momento antecedente al conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Ruggiero - risultava cessato dalla carica di amministratore (doc. 4 fasc. opposta, pag. 8 e 9), essendo stato in pari data sostituito dalla signora (doc. 4 opposta). Parte_3
L'iscrizione della delibera sostitutiva nel registro delle imprese è avvenuta in data 21 settembre 2023.
Premesso che il potere di rappresentanza degli amministratori non deriva dalla pubblicità della loro nomina, ma direttamente dalla deliberazione assembleare, ex art. 2383 c.c., ergo la sostituzione del ha acquisito efficacia nei confronti della società fin dal momento della Parte_2 decisione dell'assemblea (Cass. n. 4173/1995), deve, in ogni caso, osservarsi che l'iscrizione della delibera sostitutiva nel registro delle imprese è avvenuta prima del conferimento dell'incarico professionale all'Avv. Ruggiero.
Deve poi osservarsi che con decreto del 30.01.2024 il giudice, rilevata la sussistenza del vizio del potere di rappresentanza della parte opponente, ha invitato a depositare idonea Parte_1 integrazione, tuttavia l'attrice opponente non ha provveduto, né entro il termine del 28.02.2024, né successivamente, al deposito di quanto richiesto.
pagina 7 di 9 In conclusione, al momento del conferimento della procura all'Avv. Ruggiero e della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il non aveva più la rappresentanza della Parte_2
Parte_1
Pertanto, la procura rilasciata dal è nulla per carenza del potere rappresentativo e, di Parte_2
conseguenza, l'atto di citazione in opposizione è tamquam non esset.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c.
Resta così assorbito l'esame del merito.
Ciò esonera il Tribunale dall'esaminare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta opposta nei confronti delle terze chiamate.
La domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta da è Controparte_1 infondata. Infatti, l'opposizione non è stata decisa nel merito, essendosi arrestati al fatto processuale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_1 [...]
e sono liquidate come in dispositivo, vista la nota spese, sulla base dei parametri medi del CP_1
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in relazione alle cause rientranti nello scaglione di valore fino ad € 52.000,00, tenuto conto che l'opposizione non è stata decisa nel merito e che le modalità di redazione della comparsa hanno agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni.
Le spese di lite sostenute dalle terze chiamate, come liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri medi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, in relazione alle cause rientranti nello scaglione di valore fino ad € 52.000,00, vanno poste a carico dell'attrice opponente, in quanto la chiamata in causa è stata determinata dalle difese svolte da quest'ultima nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Dette spese sono liquidate tenuto conto che l'opposizione non è stata decisa nel merito e sono aumentate del 30% in favore di (cfr. note scritte del 24.03.2025), Controparte_3
considerato che le modalità di redazione della comparsa di costituzione hanno agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni.
P Q M
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità del mandato alle liti rilasciato al difensore dell'opponente;
- per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di citazione in opposizione;
- per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 8 di 9 - condanna la parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di lite, liquidate in € 259,00 per spese ed € 6.000,00 per onorari, aumentati del 30 % ex art. 4, comma 1 bis, oltre a spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc svolta dalla parte opposta nei confronti della società opponente;
- condanna la parte opponente a rifondere alla terza chiamata le spese di lite, Controparte_2 liquidate in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- condanna la parte opponente a rifondere alla terza chiamata le Controparte_3
spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compensi, con maggiorazione del 30% rispetto ai parametri generali ex art. 4 comma 1 bis d.m. 10.03.2014 n. 55, oltre a spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Milano, 11 aprile 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 9 di 9