TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1043/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1043/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ROSSI SANDRO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. ROSSI SANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 27/09/1997 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in PENNE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 17/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 17/06/2025:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
- la casa coniugale sita in Penne C/da Porta Fornace n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnata a che vi continuerà ad abitare Parte_1 unitamente ai figli;
- gli arredi e i mobili rimarranno nell'attuale casa coniugale. Controparte_1 stabilirà altrove la propria residenza, e provvederà a ritirare tutti i suoi oggetti ed effetti personali dalla casa coniugale;
- verserà alla coniuge entro il giorno 27 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 200,00 (euro duecento/00) mensili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, fino a quando non sarà in grado, per ragioni obiettive, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
- , inoltre, contribuirà mensilmente al mantenimento dei figli non Controparte_1 autosufficienti economicamente versando alla moglie, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- Lo stesso si farà altresì carico del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive dei figli non autosufficienti economicamente, secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, come previamente concordate e successivamente documentate;
- l'assegno unico universale, che sostituisce gli assegni ANF, verrà riscosso dalla sig.ra autorizzata sin d'ora a presentare all'Inps la relativa istanza;
Parte_1
- i coniugi rimarranno comproprietari della casa coniugale assegnata alla sig.ra
[...]
Parte_1
pagina 3 di 4 - i coniugi dichiarano di aver bonariamente definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
- gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 giorni,
l'eventuale cambio di residenza o di domicilio, e si danno il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, per scopi turistici o per lavoro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PENNE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 08/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1043/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. ROSSI SANDRO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. ROSSI SANDRO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 27/09/1997 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in PENNE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 17/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/06/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 17/06/2025:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto sin dalla data di sottoscrizione del ricorso;
- la casa coniugale sita in Penne C/da Porta Fornace n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, viene assegnata a che vi continuerà ad abitare Parte_1 unitamente ai figli;
- gli arredi e i mobili rimarranno nell'attuale casa coniugale. Controparte_1 stabilirà altrove la propria residenza, e provvederà a ritirare tutti i suoi oggetti ed effetti personali dalla casa coniugale;
- verserà alla coniuge entro il giorno 27 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'assegno di mantenimento nella misura di Euro 200,00 (euro duecento/00) mensili, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, fino a quando non sarà in grado, per ragioni obiettive, di provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
- , inoltre, contribuirà mensilmente al mantenimento dei figli non Controparte_1 autosufficienti economicamente versando alla moglie, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 500,00 (euro cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto;
- Lo stesso si farà altresì carico del 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico sportive dei figli non autosufficienti economicamente, secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, come previamente concordate e successivamente documentate;
- l'assegno unico universale, che sostituisce gli assegni ANF, verrà riscosso dalla sig.ra autorizzata sin d'ora a presentare all'Inps la relativa istanza;
Parte_1
- i coniugi rimarranno comproprietari della casa coniugale assegnata alla sig.ra
[...]
Parte_1
pagina 3 di 4 - i coniugi dichiarano di aver bonariamente definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
- gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 giorni,
l'eventuale cambio di residenza o di domicilio, e si danno il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, per scopi turistici o per lavoro.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PENNE perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17/06/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 08/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4