Sentenza 8 agosto 2006
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento al premio risultati quadri preteso da un dipendente delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel 1993, aveva trascurato la formulazione letterale dell'art. 49, punto 5 del CCNL 1990/1992 - secondo cui il premio "è attribuito dal dirigente" sulla base degli obiettivi determinati in sede di contrattazione integrativa e dei valori minimi eventualmente definitivi - , onde verificare se il premio "de quo" costituisse un emolumento direttamente previsto dall'indicata clausola contrattuale, non condizionato alla stipulazione di accordi sindacali integrativi, mancati per l'anno 1993, e indagare se detti accordi rilevassero al mero fine dell'esercizio del potere del dirigente e non già all'attribuzione del potere medesimo. La S.C. ha, inoltre, rilevato l'omessa indagine in ordine ai comportamenti successivi delle parti, al fine di accertare se negli anni 1990,1991 e 1992 il premio risultati fosse stato corrisposto pur in difetto di accordi integrativi e se fossero stati definiti i criteri per la quantificazione e sottolineato, infine, la mancata valutazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 3 e 33, con riguardo alla componente retributiva denominata "salario integrativo", onde accertare eventuali differenze di disciplina utili per interpretare la citata clausola)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2006, n. 17942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17942 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US LU, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Martiri di Belfiore, n. 4, presso l'avv. Bacchini Elvira, che unitamente all'avv. Ranieri Roda, la difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già Ferrovie dello Stato S.p.A.), in persona dell'institore Alvino Giancarlo, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta, n. 22, presso l'avv. Vesci Gerardo, che la difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- resistente -
per la Cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 1863 in data 30 aprile 2003 (R.G. 4053/2001);
sentiti, nella Pubblica Udienza del 23.5.2006: il Cons. Dott. Picone Pasquale che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Carone Fabiani Achille per delega dell'avv. Vesci;
il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velanti Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra specificata è stata confermata, rigettato l'appello di LU TR, la sentenza del Tribunale di Roma, di rigetto della domanda di condanna di Rete Ferroviaria S.p.A., di cui era stata dipendente fino al 1 ottobre 1993, al pagamento del premio risultati quadri per il periodo lavorato nell'anno 1993. 2. La Corte di Roma ha ritenuto che tale componente della retribuzione, secondo la disciplina dettata dall'art. 49, punto 5, del C.C.N.L. 1990/1992, doveva essere corrisposta solo a condizione che fosse stato concluso il previsto accordo sindacale integrativo, condizione che non si era realizzata per l'anno 1993. 3. Per la Cassazione della sentenza ricorre LU TR per un unico motivo di ricorso, resiste con controricorso S.p.A. Rete Ferroviaria Italiana (già S.p.A. Ferrovie dello Stato), precisato ulteriormente con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.c.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti (art. 1362 ss. c.c.) e vizio della motivazione. Si sostiene che la sentenza impugnata non aveva considerato la formulazione letterale dell'art. 49, punto 5, C.C.N.L. 1990/1992, secondo cui il premio risultato quadri era attribuito dal dirigente, anche in difetto di accordo, ne' valutato gli art. 2 e 33 dello stesso contratto;
si aggiunge che i giudici dell'appello avevano del tutto omesso di motivare sulle altre questioni dedotte in appello: la proroga del contratto collettivo nazionale dopo la scadenza del 31.12.1992; l'inopponibilità del nuovo contratto collettivo (che aveva soppresso l'elemento retributivo in questione) ai dipendenti cessati dal servizio prima della sua stipulazione.
2. La Corte rileva preliminarmente che la sentenza impugnata non ha negato l'efficacia del contratto collettivo 1990/1992 dopo la scadenza prevista;
ne' ha ritenuto applicabili le disposizioni del nuovo contratto collettivo ai dipendenti cessati dal servizio prima della sua stipulazione;
ha, invece, interpretato la disciplina negoziale 1990 - 1992 nel senso che il compenso retributivo denominato "premio risultato quadri" costituiva una competenza aggiuntiva da erogarsi alla stregua della contrattazione integrativa aziendale, disciplinata dall'art. 3 del contratto collettivo, sulla base di accordi sindacali stipulati anno per anno, e che, a causa della mancata stipulazione, proprio a partire dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale, era venuto a mancare il fatto costitutivo del diritto di credito.
Questa interpretazione è stata efficacemente censurata dal motivo di ricorso.
3. Controversie con identico oggetto sono già state definite dalla Corte, con il rigetto dei ricorsi proposti dall'azienda ferroviaria contro sentenze che avevano, diversamente da quella impugnata, ritenuto che il diritto al compenso in questione non fosse subordinato alla conclusione di accordi sindacali integrativi (Cass. 11286/2000; 15153/2001; 15509/2002; 3559/2004).
Dai menzionati precedenti non vi è ragione di discostarsi, poiché le argomentazioni della sentenza della Corte di Roma non fanno emergere elementi che non siano già stati scrutinati nelle ricordate occasioni, ne' propongono aspetti di tale gravità da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, e U cui rispetto si impone anche in tema di interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, ove si consideri che le clausole delle suddette fonti negoziali, per la loro riferibilità ad una serie indeterminata di destinatari e per il loro carattere sostanzialmente normativo non sono assimilabili completamente a quelle di qualsivoglia contratto o accordo;
si che, neanche con riguardo ad esse, è trascurabile il fine di assicurare ai potenziali interessati - per quanto possibile e per quanto non influenzato dalla insopprimibili peculiarità di ciascuna fattispecie - quella reale parità di trattamento che si fonda sulla stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, specialmente sollecitata quando, come nella specie, siano simili i percorsi logici seguiti nelle decisioni progressivamente portate all'esame dei giudici di legittimità e i contesti difensivi nei quali tali decisioni risultino calate (Cass. 4 luglio 2003, n. 10615, 15 aprile 2003, n. 5994, e, da ultimo, in particolare, 29 luglio 2005, n. 15969).
3. Come denunciato dal ricorso, la Corte di Roma ha del tutto trascurato di considerare la formulazione letterale della clausola (art. 49, 5.), secondo cui il premio risultati "è attribuito dal dirigente" sulla base degli obiettivi determinati in sede di contrattazione integrativa e dei valori minimi eventualmente definiti, onde verificare se il premio annuale risultati quadri costituisse un emolumento retributivo previsto direttamente dall'indicata clausola del contratto nazionale 1990/1992 (rimasto efficace, come presupposto dalla sentenza impugnata, anche dopo la scadenza del 31.12.1992) e non condizionato alla stipulazione di accordi sindacali integrativi (che erano, appunto, mancati, nell'anno 1993); a tal fine, sarebbe stato necessario indagare se la previsione relativa agli accordi non significasse, piuttosto, che dovevano certo essere ricercati ai fini dell'esercizio del potere del dirigente, ma senza subordinare l'attribuzione del potere stesso alla stipulazione.
4. Neppure vi è stata alcuna indagine sui comportamenti tenuti dalle parti al fine di accertare se, negli anni 1990, 1991, e 1992, il premio risultati fosse stato corrisposto anche in difetto di accordi integrativi e se fossero già stati definiti i criteri per la sua quantificazione.
5. Infine, è mancata la valutazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 3 e 33, con riguardo alla componente retributiva denominata "salario integrativo", per la quale è pure prevista la contrattazione integrativa, per accertare eventuali differenze di disciplina utili per interpretare la clausola di cui all'art. 49, punto 5.
4. L'accoglimento del ricorso comporta la Cassazione della sentenza con rinvio alta stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova interpretazione delle clausole contrattuali poste a base della domanda giudiziale. Il Giudice di rinvio è anche incaricato di regolare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 23 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2006