Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2006, n. 17942
CASS
Sentenza 8 agosto 2006

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento al premio risultati quadri preteso da un dipendente delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nel 1993, aveva trascurato la formulazione letterale dell'art. 49, punto 5 del CCNL 1990/1992 - secondo cui il premio "è attribuito dal dirigente" sulla base degli obiettivi determinati in sede di contrattazione integrativa e dei valori minimi eventualmente definitivi - , onde verificare se il premio "de quo" costituisse un emolumento direttamente previsto dall'indicata clausola contrattuale, non condizionato alla stipulazione di accordi sindacali integrativi, mancati per l'anno 1993, e indagare se detti accordi rilevassero al mero fine dell'esercizio del potere del dirigente e non già all'attribuzione del potere medesimo. La S.C. ha, inoltre, rilevato l'omessa indagine in ordine ai comportamenti successivi delle parti, al fine di accertare se negli anni 1990,1991 e 1992 il premio risultati fosse stato corrisposto pur in difetto di accordi integrativi e se fossero stati definiti i criteri per la quantificazione e sottolineato, infine, la mancata valutazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 3 e 33, con riguardo alla componente retributiva denominata "salario integrativo", onde accertare eventuali differenze di disciplina utili per interpretare la citata clausola)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2006, n. 17942
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17942
    Data del deposito : 8 agosto 2006

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