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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/11/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 110-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 110-1/2025 P.U. ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto, con atto depositato il 21.10.2025, da:
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Parte_1
Formica;
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e s.s. CCII
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.10.2025 ha esposto: Parte_1 -di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alla progressiva diminuzione dei ricavi professionali annui ed alla contrazione di debiti nei confronti dell'Erario, degli
Enti di Previdenza, nonché verso gli Istituti di Credito, basati su previsioni reddituali poi non realizzatesi;
-che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge
155/2017', né ha 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';
-che svolge la libera professione di ragioniere commercialista, con studio Parte_1
in Civitanova Marche, al Corso Umberto I n. 171 ed il guadagno mensile stimato, tenendo conto della clientela e degli incarichi storici dallo stesso assunti, è di circa 4.456,86 euro;
-che il nucleo familiare è composto altresì dalla moglie, la quale percepisce Persona_1
una pensione minima, pari a 720,00 euro mensili, nonché, dalla figlia, Persona_2
impiegata come dipendente e che percepisce uno stipendio mensile di 1.200,00 euro circa;
-che il ricorrente, come attestato dalle visure depositate in atti, non è titolare di alcun immobile e risulta intestatario solo di due vecchi ciclomotori, immatricolati, rispettivamente, nel 2007 e nel 2010, di scarso valore economico;
-che le spese mensili necessarie per soddisfare i bisogni primari propri e dei suoi familiari conviventi dovrebbero essere così quantificate: per un totale complessivo di € 2.692,00 (mensili);
-che il proponente può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 700,00 euro mensili, quale importo residuo delle entrate complessive di cui dispone il nucleo familiare ed al netto, quindi, delle predette spese di mantenimento;
-che il proponendo 'piano di ristrutturazione' prevede, quindi, la corresponsione dell'importo mensile predetto, derivante dal lavoro svolto dal richiedente, da devolversi integralmente ai creditori per il periodo di 3 anni dall'apertura della procedura de qua, per un ammontare complessivo di circa 25.200,00 euro complessivi.
Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell'adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza familiare, sita in Macerata (MC), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 CCII. Il collegio osserva, altresì, che l'art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con la quale il debitore chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di 'relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore'.
Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato
OCC.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:
è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal richiedente e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;
la relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento', avv. Filippo Marangoni, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì,
l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;
viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo;
P.Q.M.
letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:
-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F.; ), nato a [...], il [...] ed ivi C.F._1
residente a[...], con ricorso depositato il 21.10.2025;
-nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Filippo Marangoni, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente a cura della cancelleria;
-dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Filomena Di Gennaro dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE nella persona dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
nel procedimento iscritto al n. 110-1/2025 P.U. ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto, con atto depositato il 21.10.2025, da:
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Parte_1
Formica;
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e s.s. CCII
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.10.2025 ha esposto: Parte_1 -di versare in condizione di sovraindebitamento conseguente alla progressiva diminuzione dei ricavi professionali annui ed alla contrazione di debiti nei confronti dell'Erario, degli
Enti di Previdenza, nonché verso gli Istituti di Credito, basati su previsioni reddituali poi non realizzatesi;
-che nel quinquennio precedente non ha fatto ricorso ad altro 'strumento di cui alla legge
155/2017', né ha 'subito provvedimenti di impugnazione, risoluzione del concordato minore, ovvero, revoca o cessazione di procedura di ristrutturazione dei debiti';
-che svolge la libera professione di ragioniere commercialista, con studio Parte_1
in Civitanova Marche, al Corso Umberto I n. 171 ed il guadagno mensile stimato, tenendo conto della clientela e degli incarichi storici dallo stesso assunti, è di circa 4.456,86 euro;
-che il nucleo familiare è composto altresì dalla moglie, la quale percepisce Persona_1
una pensione minima, pari a 720,00 euro mensili, nonché, dalla figlia, Persona_2
impiegata come dipendente e che percepisce uno stipendio mensile di 1.200,00 euro circa;
-che il ricorrente, come attestato dalle visure depositate in atti, non è titolare di alcun immobile e risulta intestatario solo di due vecchi ciclomotori, immatricolati, rispettivamente, nel 2007 e nel 2010, di scarso valore economico;
-che le spese mensili necessarie per soddisfare i bisogni primari propri e dei suoi familiari conviventi dovrebbero essere così quantificate: per un totale complessivo di € 2.692,00 (mensili);
-che il proponente può rendere disponibile per la composizione della condizione di sovraindebitamento la somma di 700,00 euro mensili, quale importo residuo delle entrate complessive di cui dispone il nucleo familiare ed al netto, quindi, delle predette spese di mantenimento;
-che il proponendo 'piano di ristrutturazione' prevede, quindi, la corresponsione dell'importo mensile predetto, derivante dal lavoro svolto dal richiedente, da devolversi integralmente ai creditori per il periodo di 3 anni dall'apertura della procedura de qua, per un ammontare complessivo di circa 25.200,00 euro complessivi.
Sentito il relatore ed esaminati gli atti, il Collegio, preliminarmente, osserva che sussiste la competenza dell'adito Tribunale, vista la documentazione prodotta in relazione alla residenza familiare, sita in Macerata (MC), in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 3 CCII. Il collegio osserva, altresì, che l'art. 269 comma 2 CCII prevede che la domanda con la quale il debitore chiede l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni debba essere corredata di 'relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore'.
Nel caso di specie, tale relazione è stata redatta in un autonomo documento –come impone la richiamata disposizione normativa- ed è stata debitamente sottoscritta dal designato
OCC.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti atteso che:
è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal richiedente e convalidato dall'OCC della evidente incapacità, con i redditi ed il patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti a suo carico, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato;
la relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento', avv. Filippo Marangoni, appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della richiedente ed esprime un condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione resa disponibile dalla stessa e dalla quale risulta, altresì,
l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII;
viene resa, pertanto, la pronuncia in dispositivo;
P.Q.M.
letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:
-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1
(C.F.; ), nato a [...], il [...] ed ivi C.F._1
residente a[...], con ricorso depositato il 21.10.2025;
-nomina giudice delegato la dott.ssa Filomena Di Gennaro;
-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Filippo Marangoni, ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
-ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei ricorrenti e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente a cura della cancelleria;
-dispone che il liquidatore provveda alla notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Filomena Di Gennaro dott. Paolo Vadalà