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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/10/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 8326 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ES D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 02/07/2025
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Arianna Fiocco, il secondo dall'Avv. Nicole Ridolfi, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 25/01/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
8 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2003 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) I coniugi vivranno separati, portandosi il reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove ritenuto opportuno la propria residenza, che verrà comunicata all'altro coniuge, tenendo conto, a tal proposito, delle esigenze e degli interessi del figlio minore . Per_1
3) L'abitazione familiare sita in Verona, Frazione Cadidavid, Via Domenico Turazza, 1 s. A i.7, facente parte del complesso edilizio denominato “Piazza delle Fonti”, catastalmente censita nel catasto fabbricati del Comune di Verona, Foglio 373, Mappale n. 1127 sub. 7 piano 1, z. c. 3, cat. A/2, c.l. 3, vani
4,5 - appartamento composto da soggiorno-cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due balconi,
e Foglio 373, Mappale n. 1127 sub. 60, piano S1, z. c. 3, cat. C/6, cl. 4, mq 25 – autorimessa, viene assegnata alla sig.ra , perché vi continui a vivere con il figlio minore . Le Parte_2 Per_1
utenze e le spese di manutenzione ordinaria relative all'abitazione familiare saranno interamente a carico della sig.ra , quale assegnataria dell'immobile. Le spese di manutenzione straordinaria Pt_2
e/o comunque inerenti alla proprietà e alla sua conservazione, nonché gli oneri fiscali riferibili al predetto bene, saranno invece ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, quali comproprietari. Le spese condominiali relative alla proprietà verranno ripartite tra i coniugi al 50%, mentre quelle afferenti alla gestione ordinaria saranno interamente a carico della sig.ra , come Pt_2
per legge.
4) Gli arredi, corredi e mobilio attualmente collocati nell'abitazione familiare sono nella piena ed esclusiva titolarità della sig.ra , secondo le intese che erano già state direttamente Parte_2 raggiunte tra i coniugi post separazione con accordo a latere.
5) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento prevalentemente dello stesso presso l'abitazione della madre, dove avrà la residenza anagrafica. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla salute e alla formazione scolastica saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6) Il padre vedrà e terrà con sé secondo il calendario che segue: Per_1
• ogni mercoledì con pernotto presso l'abitazione del padre;
• lunedì e venerdì (in aggiunta al mercoledì) nelle settimane che terminano con il weekend riservato alla madre con pernotto presso l'abitazione del padre;
• a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Per quanto concerne le festività natalizie, il padre trascorrerà con alternativamente di anno Per_1
in anno - il periodo dal 23 dicembre (ultimo giorno di scuola) fino al 31 dicembre (con scambio alla mattina o al pomeriggio), oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, il padre trascorrerà - alternativamente di anno in anno – il periodo dal giovedì pre-pasquale (dalla fine della scuola) fino a Pasqua con scambio alla sera, oppure dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola.
In egual modo, il padre e la madre cercheranno di alternare le altre festività religiose, nazionali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e quelle previste da calendario scolastico eventualmente congiungendole, se coincidono, con i fine settimana di competenza.
Durante le vacanze estive, ogni genitore potrà portare con sé il figlio in vacanza per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con congruo preavviso di almeno 30 giorni prima, fornendosi reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno ed indicando le date di Per_1
partenza e di ritorno. Alle spese di villeggiatura farà fronte personalmente il genitore con cui il figlio trascorrerà le vacanze.
I genitori convengono sin d'ora che la su esposta calendarizzazione, sia per il periodo scolastico che per quello natalizio, pasquale, relativo alle altre festività ed estivo, potrà essere modificata, previo accordo, in base alle esigenze e desideri di e dei reciproci impegni. In ogni caso, i ricorrenti si Per_1 impegnano reciprocamente a favorire un'adeguata permanenza del figlio con ciascuno di essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che con il padre, in ossequio al principio di bigenitorialità.
7) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di euro 250,00, a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento di , entro il primo giorno di ogni mese con decorrenza da luglio Per_1
2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima IBAN
[...]. Detta somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione Istat a partire dal mese di maggio 2026.
8 L'assegno unico figli verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno a far data dal mese di luglio 2025. I sig.ri e si impegnano reciprocamente a collaborare e porre in essere ogni Pt_2 Pt_1
adempimento necessario per la presentazione della relativa domanda all'INPS, con richiesta di erogazione diretta a favore di ciascuno di eguale importo.
9) I genitori si impegnano reciprocamente al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse del figlio minore, come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona del 13/12/2024, che per completezza si ritrascrive (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato): I) “Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
tasse universitarie e statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti di costi prevedibili per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensiva anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingua;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi estivi diversi da quelli di cui al capo precedente”.
Quando i genitori debbano concordare le spese, quello dei due che ritenga necessari, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Il genitore che anticiperà la spesa provvederà a richiedere all'altro il rimborso della quota del 50%
(allegando le pezze giustificative), che dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario.
10) Le detrazioni fiscali per figlio a carico e le detrazioni delle spese straordinarie sostenute per il figlio verranno ripartite tra i coniugi al 50%, come per legge.
11) I genitori convengo che l'introduzione di figure terze da parte di ciascuno di loro dovrà essere graduale e concordata, in modo che possa abituarsi lentamente ad eventuali nuove Per_1
dinamiche familiari.
12) I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore . Per_1
13) I genitori si sono accordati per la non audizione del minore, avendo gli stessi agito concordemente per tutelare i diritti del figlio.
14) I coniugi si esentano reciprocamente dal somministrare all'altro assegno divorzile ex art. 5, comma
6, L. n. 898 del 1970, poiché entrambi dotati di mezzi adeguati.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/10/2025
Il Presidente
ES D'IC
N. 8326 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ES D'IC PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 02/07/2025
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, il primo, dall'Avv. Arianna Fiocco, il secondo dall'Avv. Nicole Ridolfi, come da mandati in atti, con domicilio eletto presso il loro studio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 25/01/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num.
8 - PARTE II - SERIE A - ANNO 2003 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) I coniugi vivranno separati, portandosi il reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare ove ritenuto opportuno la propria residenza, che verrà comunicata all'altro coniuge, tenendo conto, a tal proposito, delle esigenze e degli interessi del figlio minore . Per_1
3) L'abitazione familiare sita in Verona, Frazione Cadidavid, Via Domenico Turazza, 1 s. A i.7, facente parte del complesso edilizio denominato “Piazza delle Fonti”, catastalmente censita nel catasto fabbricati del Comune di Verona, Foglio 373, Mappale n. 1127 sub. 7 piano 1, z. c. 3, cat. A/2, c.l. 3, vani
4,5 - appartamento composto da soggiorno-cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due balconi,
e Foglio 373, Mappale n. 1127 sub. 60, piano S1, z. c. 3, cat. C/6, cl. 4, mq 25 – autorimessa, viene assegnata alla sig.ra , perché vi continui a vivere con il figlio minore . Le Parte_2 Per_1
utenze e le spese di manutenzione ordinaria relative all'abitazione familiare saranno interamente a carico della sig.ra , quale assegnataria dell'immobile. Le spese di manutenzione straordinaria Pt_2
e/o comunque inerenti alla proprietà e alla sua conservazione, nonché gli oneri fiscali riferibili al predetto bene, saranno invece ripartite tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, quali comproprietari. Le spese condominiali relative alla proprietà verranno ripartite tra i coniugi al 50%, mentre quelle afferenti alla gestione ordinaria saranno interamente a carico della sig.ra , come Pt_2
per legge.
4) Gli arredi, corredi e mobilio attualmente collocati nell'abitazione familiare sono nella piena ed esclusiva titolarità della sig.ra , secondo le intese che erano già state direttamente Parte_2 raggiunte tra i coniugi post separazione con accordo a latere.
5) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affidamento Per_1
condiviso, con collocamento prevalentemente dello stesso presso l'abitazione della madre, dove avrà la residenza anagrafica. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla salute e alla formazione scolastica saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6) Il padre vedrà e terrà con sé secondo il calendario che segue: Per_1
• ogni mercoledì con pernotto presso l'abitazione del padre;
• lunedì e venerdì (in aggiunta al mercoledì) nelle settimane che terminano con il weekend riservato alla madre con pernotto presso l'abitazione del padre;
• a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera. Per quanto concerne le festività natalizie, il padre trascorrerà con alternativamente di anno Per_1
in anno - il periodo dal 23 dicembre (ultimo giorno di scuola) fino al 31 dicembre (con scambio alla mattina o al pomeriggio), oppure dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Relativamente alle vacanze pasquali, il padre trascorrerà - alternativamente di anno in anno – il periodo dal giovedì pre-pasquale (dalla fine della scuola) fino a Pasqua con scambio alla sera, oppure dalla sera di Pasqua fino al rientro a scuola.
In egual modo, il padre e la madre cercheranno di alternare le altre festività religiose, nazionali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e quelle previste da calendario scolastico eventualmente congiungendole, se coincidono, con i fine settimana di competenza.
Durante le vacanze estive, ogni genitore potrà portare con sé il figlio in vacanza per tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi con congruo preavviso di almeno 30 giorni prima, fornendosi reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno ed indicando le date di Per_1
partenza e di ritorno. Alle spese di villeggiatura farà fronte personalmente il genitore con cui il figlio trascorrerà le vacanze.
I genitori convengono sin d'ora che la su esposta calendarizzazione, sia per il periodo scolastico che per quello natalizio, pasquale, relativo alle altre festività ed estivo, potrà essere modificata, previo accordo, in base alle esigenze e desideri di e dei reciproci impegni. In ogni caso, i ricorrenti si Per_1 impegnano reciprocamente a favorire un'adeguata permanenza del figlio con ciascuno di essi, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che con il padre, in ossequio al principio di bigenitorialità.
7) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo mensile di euro 250,00, a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo per il mantenimento di , entro il primo giorno di ogni mese con decorrenza da luglio Per_1
2025, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima IBAN
[...]. Detta somma sarà annualmente soggetta a rivalutazione Istat a partire dal mese di maggio 2026.
8 L'assegno unico figli verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno a far data dal mese di luglio 2025. I sig.ri e si impegnano reciprocamente a collaborare e porre in essere ogni Pt_2 Pt_1
adempimento necessario per la presentazione della relativa domanda all'INPS, con richiesta di erogazione diretta a favore di ciascuno di eguale importo.
9) I genitori si impegnano reciprocamente al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dall'altro genitore nell'interesse del figlio minore, come previste dal Protocollo Famiglia del Tribunale di
Verona del 13/12/2024, che per completezza si ritrascrive (e valendo, in caso di difformità, quello più aggiornato): I) “Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in regime di libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati,
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
tasse universitarie e statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad Internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti di costi prevedibili per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensiva anche di abbigliamento e attrezzatura, corsi di lingua;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi estivi diversi da quelli di cui al capo precedente”.
Quando i genitori debbano concordare le spese, quello dei due che ritenga necessari, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice. Il genitore che anticiperà la spesa provvederà a richiedere all'altro il rimborso della quota del 50%
(allegando le pezze giustificative), che dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario.
10) Le detrazioni fiscali per figlio a carico e le detrazioni delle spese straordinarie sostenute per il figlio verranno ripartite tra i coniugi al 50%, come per legge.
11) I genitori convengo che l'introduzione di figure terze da parte di ciascuno di loro dovrà essere graduale e concordata, in modo che possa abituarsi lentamente ad eventuali nuove Per_1
dinamiche familiari.
12) I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore del figlio minore . Per_1
13) I genitori si sono accordati per la non audizione del minore, avendo gli stessi agito concordemente per tutelare i diritti del figlio.
14) I coniugi si esentano reciprocamente dal somministrare all'altro assegno divorzile ex art. 5, comma
6, L. n. 898 del 1970, poiché entrambi dotati di mezzi adeguati.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 16/10/2025
Il Presidente
ES D'IC