Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04151/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02169/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2169 del 2023, proposto da
NO IC, IM IT, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Emilio Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Varese, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dei provvedimenti DASPO del Questore della Provincia di Varese, notificati il 13/07/23 ed il 19/07/23, tutti di egual durata e contenuto, con il quale veniva fatto divieto ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, dal D.lgs. 377/01 e dalla L. 41/2007 di accedere tutte le competizioni di calcio per la durata di anni 2 nonchè ai luoghi limitrofi ed adiacenti da 3 ore prima a 3 ore dopo il match.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 il dott. AL Di MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di PO indicati nell’oggetto per violazione di legge ed eccesso di potere.
In data 07/10/2025 hanno depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione a spese compensate. L’avvocatura dello stato ha accettato la compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. L’accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI IN, Presidente
AL Di MA, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL Di MA | NI IN |
IL SEGRETARIO