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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39934/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39934/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. PICCININO JOELLE ROSANNA e l'avv. BERTOLAZZI Parte_1 PIERCARLO ( ) VIA FONTANA, 22 ; , oggi sostituito dall'avv. C.F._1 CP_1
Paolo Orfano
Per l'avv. BEOLCHINI VERONICA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39934/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCININO Parte_1 C.F._2 JOELLE ROSANNA e dell'avv. BERTOLAZZI PIERCARLO ( ) VIA C.F._1
FONTANA, 22 ; , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 22 20122 presso CP_1 CP_1 il difensore avv. PICCININO JOELLE ROSANNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BEOLCHINI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ENRICO BESANA, 2 20122 presso il difensore avv. BEOLCHINI VERONICA CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.01.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
di , impugnando, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera Controparte_2 CP_1 condominiale assunta in data 05.10.2021, limitatamente ai punti 1), 2) e 3) dell'ordine del giorno, lamentandone la nullità e/o l'annullabilità per violazioni di legge e vizi formali.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale della domanda, eccependo CP_1 l'insussistenza di interesse ad agire in capo all'attrice, la piena legittimità della delibera impugnata, nonché la correttezza sostanziale e formale della gestione CP_3
Rigettata in fase cautelare l'istanza di sospensione, rigettate altresì le istanze istruttorie per la natura documentale della causa, la controversia veniva rinviata all'udienza del 06.11.2024 per discussione orale, quindi trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 6
1. Sull'interesse ad agire dell'attrice
L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, richiede – secondo consolidata giurisprudenza – che il ricorrente alleghi un pregiudizio attuale e concreto derivante dalla deliberazione impugnata. Non è sufficiente, a tal fine, la prospettazione di vizi meramente formali, né è ammissibile un ricorso strumentale a fini meramente oppositivi o di controllo generalizzato sull'operato dell'amministratore (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1214/2013; Cass. civ., sez. II, sent. n. 15377/2020).
Nel caso di specie, la sig.ra non ha allegato né dimostrato alcun mutamento effettivo della Parte_1 propria posizione giuridica o patrimoniale quale condomina che possa far ritenere configurato un interesse qualificato, personale e attuale all'impugnazione della delibera del 5 ottobre 2021.
La doglianza relativa al punto 1) dell'ordine del giorno, concernente la conferma dell'amministratore e l'approvazione degli emolumenti, si incentra su aspetti che l'assemblea ha esaminato e ratificato a larghissima maggioranza, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 1129, comma 14, c.c., che impone la preventiva e analitica indicazione degli onorari al momento della nomina o del rinnovo. L'amministratore aveva infatti sottoposto all'assemblea un disciplinare con indicazione dettagliata dei costi, compresi quelli per eventuali attività straordinarie quali il passaggio di consegne e la ricerca documentale.
L'attrice si è limitata a contestare genericamente la legittimità di tali previsioni, senza però dimostrare in che modo l'approvazione di tali condizioni le abbia arrecato un danno diretto. A fronte di una previsione meramente eventuale, e comunque approvata dalla maggioranza dei condomini, non risulta che la sig.ra abbia subito un pregiudizio patrimoniale concreto, né che vi sia stata Parte_1 un'imputazione indebita di costi in suo danno.
Peraltro, l'assemblea ha ratificato le condizioni economiche dell'amministratore già esposte in occasione della prima nomina, e non ha attribuito compensi successivi o non autorizzati. Anche le clausole contestate (es. € 800 per il passaggio di consegne e € 50/h per l'attività di ricerca documentale) rientravano nel pacchetto approvato e risultano legittimamente previste, come espressamente ammesso dalla giurisprudenza di merito e conforme al principio di autonomia negoziale all'interno dell'assemblea condominiale.
Ne consegue che l'attrice ha agito in giudizio senza un concreto interesse differenziato.
Anche a voler ritenere ammissibile l'azione, le doglianze dell'attrice risultano infondante nel merito.
Quanto al punto 1 (compensi e attività dell'amministratore):
ha impugnato tale delibera sostenendone l'illegittimità per violazione dell'art. 1129 Parte_1 c.c., deducendo che tali compensi sarebbero attività connaturate all'incarico e già remunerate con l'onorario annuo, non potendo quindi essere oggetto di compensi aggiuntivi.
Tuttavia, tale censura non può essere accolta.
L'art. 1129, comma 14, c.c. prevede che «l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta». Nel caso di specie, la previsione dei compensi accessori non è sopravvenuta né occulta, ma era pagina 3 di 6 esplicitamente contenuta nella documentazione sottoposta all'assemblea, come parte del disciplinare contrattuale approvato unitamente alla nomina.
Ciò è perfettamente conforme al quadro normativo: la norma non vieta, in assoluto, la previsione di compensi per prestazioni ulteriori rispetto all'ordinaria amministrazione, purché tali oneri siano noti, determinati e approvati dall'assemblea, come avvenuto nel caso in esame.
In particolare:
• Il compenso previsto per il passaggio di consegne non contrasta con l'art. 1129, comma 8, c.c., che vieta ulteriori compensi “per le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni”, ma non impedisce all'assemblea di deliberare un corrispettivo per l'attività di raccolta, sistemazione e consegna della documentazione contabile qualora ciò sia definito al momento della nomina.
• Il compenso orario per la ricerca documentale è correlato non alla mera visione (che resta gratuita), ma a richieste complesse, ripetute o massicce di documentazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza ( Cass. civ. ord. n. 5443/2021). L'esercizio del diritto alla documentazione non può tradursi in un onere eccessivo a carico della collettività, motivo per cui è legittimo che i costi ricadano sul singolo richiedente.
È stato inoltre provato che la sig.ra ha ripetutamente richiesto centinaia di copie, tanto da Parte_1 determinare l'amministratrice all'emissione di una nota pro forma (mai saldata), circostanza che rende evidente la ragionevolezza della previsione assembleare e il carattere non vessatorio della clausola.
Ne consegue che le previsioni contestate:
• Non violano norme imperative;
• Non determinano alcuna disparità di trattamento;
• Sono coerenti con la volontà dell'assemblea e con la prassi amministrativa.
Pertanto, non sussiste alcuna ragione di nullità né di annullabilità della delibera ex art. 1137 c.c., neppure sotto il profilo dell'interesse concreto ad agire, in difetto di un pregiudizio attuale e personale.
Quanto al punto 2 della delibera impugnata Il secondo punto della delibera assembleare del 5 ottobre 2021 riguardava l'approvazione del bilancio consuntivo relativo alla gestione 2019/2020 e del relativo stato di riparto.
L'attrice, ha impugnato tale delibera, deducendo vizi formali nella redazione del Parte_1 rendiconto condominiale, che – a suo dire – non conterrebbe gli elementi richiesti dall'art. 1130-bis c.c., in particolare:
• mancherebbe il riepilogo finanziario;
• difetterebbe una nota sintetica esplicativa della gestione;
• il bilancio non consentirebbe la verifica immediata della situazione patrimoniale e finanziaria del CP_1
Anche tali doglianze sono infondate e vanno rigettate.
pagina 4 di 6 L'art. 1130-bis c.c., introdotto con la riforma del condominio (L. 220/2012), ha certamente elevato il livello di dettaglio richiesto per la redazione del rendiconto, che deve includere:
• il registro di contabilità;
• il riepilogo finanziario;
• una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Tuttavia, la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 29319/2019) ha più volte chiarito che la mancata allegazione materiale di uno o più di tali documenti non comporta automaticamente la nullità o l'annullabilità della delibera, salvo che ne risulti pregiudicato il diritto dei condomini ad un'informazione chiara, intellegibile e sufficiente a deliberare consapevolmente.
Nel caso di specie, come documentato in atti:
• i condomini erano stati regolarmente convocati e messi in condizione di esaminare in anticipo la documentazione rilevante;
• il rendiconto presentava le voci di entrata e uscita, la situazione di cassa e gli estratti conto bancari;
• gli elementi forniti consentivano una lettura globale della gestione e un confronto tra costi preventivati e consuntivati.
L'assemblea ha dunque approvato il rendiconto nella consapevolezza del contenuto economico e patrimoniale, e non risultano in atti elementi che provino una deliberazione viziata da errore, dolo o omessa informazione.
La posizione della sig.ra si limita ad evidenziare difformità formali che, anche ove Parte_1 sussistenti, non hanno inciso sulla validità della deliberazione, né sull'effettiva possibilità dei condomini di esercitare il proprio diritto di controllo.
Peraltro, proprio le dettagliate richieste di documentazione avanzate nel tempo dall'attrice, e soddisfatte dall'amministratore, provano che la stessa era in possesso degli elementi contabili utili per valutare la gestione, come confermato anche nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c..
Infine, occorre rilevare che la delibera è stata approvata a larga maggioranza, senza che altri condomini abbiano sollevato riserve o impugnazioni, circostanza che depone per la ragionevolezza e legittimità sostanziale del bilancio.
Ne consegue che nessuno dei rilievi dedotti in relazione al punto 2 può fondare l'annullamento o la nullità della delibera.
Quanto al punto 3
Il terzo punto della delibera assembleare del 5 ottobre 2021 riguardava la discussione e approvazione del bilancio preventivo per la gestione 2020/2021, con relativo stato di riparto.
ha impugnato anche tale deliberazione, in via subordinata e senza sviluppare Parte_1 doglianze autonome e specifiche, limitandosi a richiamare per analogia i vizi già dedotti in relazione al bilancio consuntivo 2019/2020.
pagina 5 di 6 Tuttavia, l'impugnazione appare priva di fondamento giuridico e di concreta motivazione.
La legge (art. 1135 c.c.) non impone uno schema vincolato per il bilancio preventivo, il quale rappresenta una previsione di spesa, redatta sulla base di criteri prudenziali e delle spese sostenute negli esercizi precedenti. La giurisprudenza riconosce ampia discrezionalità all'assemblea nella sua approvazione, trattandosi di una valutazione economica e gestionale che rientra nelle prerogative dell'organo collegiale.
Nel caso in esame:
• il preventivo 2020/2021 era stato redatto con criteri trasparenti, coerenti con i consuntivi precedenti;
• lo stato di riparto era allegato ed espressamente discusso in assemblea;
• nessuno dei condomini presenti ha sollevato eccezioni, e l'approvazione è avvenuta con maggioranza regolare.
L'attrice, pur potendo contestare i criteri di riparto o l'ammontare stimato di singole voci, non ha indicato alcun profilo concreto di illegittimità o vizio sostanziale: né l'inesistenza di documenti giustificativi, né l'adozione di criteri difformi dal regolamento condominiale, né l'imposizione di spese non deliberate.
La sua censura si limita invece ad una valutazione soggettiva e generica, priva di concrete ricadute patrimoniali o di violazioni procedurali.
Va quindi riaffermato il principio per cui la scelta dell'assemblea condominiale, anche quando non condivisa da singoli condomini, non è sindacabile dal giudice se non per violazioni di legge, errori materiali o disparità di trattamento : situazioni non riscontrabili nella fattispecie in esame.
Ne consegue la piena legittimità anche della delibera relativa al punto 3, con conseguente rigetto delle doglianze attoree.
In conclusione le domande attoree vanno rigettate;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree
Condanna altresì a rimborsare al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 40,00 per spese, € 4.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 39934/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. PICCININO JOELLE ROSANNA e l'avv. BERTOLAZZI Parte_1 PIERCARLO ( ) VIA FONTANA, 22 ; , oggi sostituito dall'avv. C.F._1 CP_1
Paolo Orfano
Per l'avv. BEOLCHINI VERONICA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39934/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCININO Parte_1 C.F._2 JOELLE ROSANNA e dell'avv. BERTOLAZZI PIERCARLO ( ) VIA C.F._1
FONTANA, 22 ; , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 22 20122 presso CP_1 CP_1 il difensore avv. PICCININO JOELLE ROSANNA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BEOLCHINI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ENRICO BESANA, 2 20122 presso il difensore avv. BEOLCHINI VERONICA CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 19.01.2022, conveniva in giudizio il Parte_1
di , impugnando, ai sensi dell'art. 1137 c.c., la delibera Controparte_2 CP_1 condominiale assunta in data 05.10.2021, limitatamente ai punti 1), 2) e 3) dell'ordine del giorno, lamentandone la nullità e/o l'annullabilità per violazioni di legge e vizi formali.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale della domanda, eccependo CP_1 l'insussistenza di interesse ad agire in capo all'attrice, la piena legittimità della delibera impugnata, nonché la correttezza sostanziale e formale della gestione CP_3
Rigettata in fase cautelare l'istanza di sospensione, rigettate altresì le istanze istruttorie per la natura documentale della causa, la controversia veniva rinviata all'udienza del 06.11.2024 per discussione orale, quindi trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 6
1. Sull'interesse ad agire dell'attrice
L'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, richiede – secondo consolidata giurisprudenza – che il ricorrente alleghi un pregiudizio attuale e concreto derivante dalla deliberazione impugnata. Non è sufficiente, a tal fine, la prospettazione di vizi meramente formali, né è ammissibile un ricorso strumentale a fini meramente oppositivi o di controllo generalizzato sull'operato dell'amministratore (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 1214/2013; Cass. civ., sez. II, sent. n. 15377/2020).
Nel caso di specie, la sig.ra non ha allegato né dimostrato alcun mutamento effettivo della Parte_1 propria posizione giuridica o patrimoniale quale condomina che possa far ritenere configurato un interesse qualificato, personale e attuale all'impugnazione della delibera del 5 ottobre 2021.
La doglianza relativa al punto 1) dell'ordine del giorno, concernente la conferma dell'amministratore e l'approvazione degli emolumenti, si incentra su aspetti che l'assemblea ha esaminato e ratificato a larghissima maggioranza, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 1129, comma 14, c.c., che impone la preventiva e analitica indicazione degli onorari al momento della nomina o del rinnovo. L'amministratore aveva infatti sottoposto all'assemblea un disciplinare con indicazione dettagliata dei costi, compresi quelli per eventuali attività straordinarie quali il passaggio di consegne e la ricerca documentale.
L'attrice si è limitata a contestare genericamente la legittimità di tali previsioni, senza però dimostrare in che modo l'approvazione di tali condizioni le abbia arrecato un danno diretto. A fronte di una previsione meramente eventuale, e comunque approvata dalla maggioranza dei condomini, non risulta che la sig.ra abbia subito un pregiudizio patrimoniale concreto, né che vi sia stata Parte_1 un'imputazione indebita di costi in suo danno.
Peraltro, l'assemblea ha ratificato le condizioni economiche dell'amministratore già esposte in occasione della prima nomina, e non ha attribuito compensi successivi o non autorizzati. Anche le clausole contestate (es. € 800 per il passaggio di consegne e € 50/h per l'attività di ricerca documentale) rientravano nel pacchetto approvato e risultano legittimamente previste, come espressamente ammesso dalla giurisprudenza di merito e conforme al principio di autonomia negoziale all'interno dell'assemblea condominiale.
Ne consegue che l'attrice ha agito in giudizio senza un concreto interesse differenziato.
Anche a voler ritenere ammissibile l'azione, le doglianze dell'attrice risultano infondante nel merito.
Quanto al punto 1 (compensi e attività dell'amministratore):
ha impugnato tale delibera sostenendone l'illegittimità per violazione dell'art. 1129 Parte_1 c.c., deducendo che tali compensi sarebbero attività connaturate all'incarico e già remunerate con l'onorario annuo, non potendo quindi essere oggetto di compensi aggiuntivi.
Tuttavia, tale censura non può essere accolta.
L'art. 1129, comma 14, c.c. prevede che «l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta». Nel caso di specie, la previsione dei compensi accessori non è sopravvenuta né occulta, ma era pagina 3 di 6 esplicitamente contenuta nella documentazione sottoposta all'assemblea, come parte del disciplinare contrattuale approvato unitamente alla nomina.
Ciò è perfettamente conforme al quadro normativo: la norma non vieta, in assoluto, la previsione di compensi per prestazioni ulteriori rispetto all'ordinaria amministrazione, purché tali oneri siano noti, determinati e approvati dall'assemblea, come avvenuto nel caso in esame.
In particolare:
• Il compenso previsto per il passaggio di consegne non contrasta con l'art. 1129, comma 8, c.c., che vieta ulteriori compensi “per le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni”, ma non impedisce all'assemblea di deliberare un corrispettivo per l'attività di raccolta, sistemazione e consegna della documentazione contabile qualora ciò sia definito al momento della nomina.
• Il compenso orario per la ricerca documentale è correlato non alla mera visione (che resta gratuita), ma a richieste complesse, ripetute o massicce di documentazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza ( Cass. civ. ord. n. 5443/2021). L'esercizio del diritto alla documentazione non può tradursi in un onere eccessivo a carico della collettività, motivo per cui è legittimo che i costi ricadano sul singolo richiedente.
È stato inoltre provato che la sig.ra ha ripetutamente richiesto centinaia di copie, tanto da Parte_1 determinare l'amministratrice all'emissione di una nota pro forma (mai saldata), circostanza che rende evidente la ragionevolezza della previsione assembleare e il carattere non vessatorio della clausola.
Ne consegue che le previsioni contestate:
• Non violano norme imperative;
• Non determinano alcuna disparità di trattamento;
• Sono coerenti con la volontà dell'assemblea e con la prassi amministrativa.
Pertanto, non sussiste alcuna ragione di nullità né di annullabilità della delibera ex art. 1137 c.c., neppure sotto il profilo dell'interesse concreto ad agire, in difetto di un pregiudizio attuale e personale.
Quanto al punto 2 della delibera impugnata Il secondo punto della delibera assembleare del 5 ottobre 2021 riguardava l'approvazione del bilancio consuntivo relativo alla gestione 2019/2020 e del relativo stato di riparto.
L'attrice, ha impugnato tale delibera, deducendo vizi formali nella redazione del Parte_1 rendiconto condominiale, che – a suo dire – non conterrebbe gli elementi richiesti dall'art. 1130-bis c.c., in particolare:
• mancherebbe il riepilogo finanziario;
• difetterebbe una nota sintetica esplicativa della gestione;
• il bilancio non consentirebbe la verifica immediata della situazione patrimoniale e finanziaria del CP_1
Anche tali doglianze sono infondate e vanno rigettate.
pagina 4 di 6 L'art. 1130-bis c.c., introdotto con la riforma del condominio (L. 220/2012), ha certamente elevato il livello di dettaglio richiesto per la redazione del rendiconto, che deve includere:
• il registro di contabilità;
• il riepilogo finanziario;
• una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.
Tuttavia, la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 29319/2019) ha più volte chiarito che la mancata allegazione materiale di uno o più di tali documenti non comporta automaticamente la nullità o l'annullabilità della delibera, salvo che ne risulti pregiudicato il diritto dei condomini ad un'informazione chiara, intellegibile e sufficiente a deliberare consapevolmente.
Nel caso di specie, come documentato in atti:
• i condomini erano stati regolarmente convocati e messi in condizione di esaminare in anticipo la documentazione rilevante;
• il rendiconto presentava le voci di entrata e uscita, la situazione di cassa e gli estratti conto bancari;
• gli elementi forniti consentivano una lettura globale della gestione e un confronto tra costi preventivati e consuntivati.
L'assemblea ha dunque approvato il rendiconto nella consapevolezza del contenuto economico e patrimoniale, e non risultano in atti elementi che provino una deliberazione viziata da errore, dolo o omessa informazione.
La posizione della sig.ra si limita ad evidenziare difformità formali che, anche ove Parte_1 sussistenti, non hanno inciso sulla validità della deliberazione, né sull'effettiva possibilità dei condomini di esercitare il proprio diritto di controllo.
Peraltro, proprio le dettagliate richieste di documentazione avanzate nel tempo dall'attrice, e soddisfatte dall'amministratore, provano che la stessa era in possesso degli elementi contabili utili per valutare la gestione, come confermato anche nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c..
Infine, occorre rilevare che la delibera è stata approvata a larga maggioranza, senza che altri condomini abbiano sollevato riserve o impugnazioni, circostanza che depone per la ragionevolezza e legittimità sostanziale del bilancio.
Ne consegue che nessuno dei rilievi dedotti in relazione al punto 2 può fondare l'annullamento o la nullità della delibera.
Quanto al punto 3
Il terzo punto della delibera assembleare del 5 ottobre 2021 riguardava la discussione e approvazione del bilancio preventivo per la gestione 2020/2021, con relativo stato di riparto.
ha impugnato anche tale deliberazione, in via subordinata e senza sviluppare Parte_1 doglianze autonome e specifiche, limitandosi a richiamare per analogia i vizi già dedotti in relazione al bilancio consuntivo 2019/2020.
pagina 5 di 6 Tuttavia, l'impugnazione appare priva di fondamento giuridico e di concreta motivazione.
La legge (art. 1135 c.c.) non impone uno schema vincolato per il bilancio preventivo, il quale rappresenta una previsione di spesa, redatta sulla base di criteri prudenziali e delle spese sostenute negli esercizi precedenti. La giurisprudenza riconosce ampia discrezionalità all'assemblea nella sua approvazione, trattandosi di una valutazione economica e gestionale che rientra nelle prerogative dell'organo collegiale.
Nel caso in esame:
• il preventivo 2020/2021 era stato redatto con criteri trasparenti, coerenti con i consuntivi precedenti;
• lo stato di riparto era allegato ed espressamente discusso in assemblea;
• nessuno dei condomini presenti ha sollevato eccezioni, e l'approvazione è avvenuta con maggioranza regolare.
L'attrice, pur potendo contestare i criteri di riparto o l'ammontare stimato di singole voci, non ha indicato alcun profilo concreto di illegittimità o vizio sostanziale: né l'inesistenza di documenti giustificativi, né l'adozione di criteri difformi dal regolamento condominiale, né l'imposizione di spese non deliberate.
La sua censura si limita invece ad una valutazione soggettiva e generica, priva di concrete ricadute patrimoniali o di violazioni procedurali.
Va quindi riaffermato il principio per cui la scelta dell'assemblea condominiale, anche quando non condivisa da singoli condomini, non è sindacabile dal giudice se non per violazioni di legge, errori materiali o disparità di trattamento : situazioni non riscontrabili nella fattispecie in esame.
Ne consegue la piena legittimità anche della delibera relativa al punto 3, con conseguente rigetto delle doglianze attoree.
In conclusione le domande attoree vanno rigettate;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree
Condanna altresì a rimborsare al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 40,00 per spese, € 4.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 6 di 6