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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PU
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 8 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21/10/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa IS Artino AR, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 841/2022 pendente tra
C.F. 1Parte 1 nata il [...] a [...] (cod.fisc.: residente in [...], elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello presso e nello studio del difensore Avv. Cristina Manfredi Gigliotti che la rappresenta e difende;
-opponente-
CONTRO
Controparte 1 P.Iva P.IVA 1 ), con sede in Brolo (ME), via Ferrara snc, in persona del
Controparte_2 nato a Brolo il 25/05/1951 (c.f.legale rappresentante p.t. Sig. C.F._2 , elettivamente domiciliata in San Piero Patti (ME), Via T. Tasso n. 65, presso e nello studio dell'avv. Vincenzina Pagliazzo che la rappresenta e difende per procura in atti;
opposta-
Sono comparsi: per parte opposta l'avv. Graziella Bonica in sostituzione dell'avv. Manfredi, la quale eccepisce l'inutilizzabilità delle note conclusive depositate il 20.10.2025 e dunque tardivamente e si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito e chiede la decisione, nonché per parte opposta l'avv. V. Pagliazzo che rileva di avere ritualmente depositato le note conclusive in data 10.10.2025 ed insiste in atti e chiede la decisione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e pronuncia all'esito la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IS Artino AR pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 841/2022 R.G.
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 97/2022 del 28.3.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2022, emesso dal Tribunale di Patti in data 28.3.2022, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della società CP 1 della somma di € 7.320,00 oltre interessi come da domanda e delle spese della procedura, per la fornitura di beni e servizi, volti a supportare la partecipazione del pilota Persona 1 (figlio, allora minorenne, della odierna attrice opponente) alle competizioni di go-kart.
L'opponente contestava la pretesa creditoria della CP_1 rilevando l'insufficienza della fattura emessa a fondare la domanda e l'assenza di un contratto scritto di fornitura di beni e servizi, in mancanza del quale il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
Si costituiva l'opposta, deducendo che tra le parti sussisteva da anni un rapporto economico/professionale e vi era prova della fondatezza della domanda creditoria già con la documentazione allegata, dalla quale si evince che la CP 1 aveva provveduto alla fornitura e alla relativa assistenza in pista per le gare svoltesi presso il kartodromo "La Conca" di Muro Leccese nelle date del 30/01/2015 fino al 01.02.2015 e del 6/02/2015 fino all'08.02.2015 (cfr All. n.6), come per altro avvenuto negli anni precedenti e desumibile dagli accrediti fatti dall'opponente sul conto corrente intestato all'opposta (cfr All. nn 7, 8, 9 e 10 del fascicolo
dell'opposta).
Concludeva sostenendo che a nulla era valsa l'intimazione sulla fattura n. 4 del 23.01.2015, che, in relazione alle merci ed ai servizi resi, riportava la seguente descrizione: "vostro dare per assistenza in pista presso il circuito la conca di muro leccese (LE) per la gara WSK Champions cup 1 prova dal 30 gennaio al 1 febbraio
2015 e 2 prova dal 6 al 8 febbraio 2015 inclusi assistenza fornitura di Kart, gomme e spese di iscrizione per il pilota Persona 1 mai prima d'ora contestata dalla Pt 1 e chiedeva, la conferma del decreto ingiuntivo "
opposto, con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed istruiva il giudizio documentalmente, con l'espletamento della prova testimoniale.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere respinta. In via preliminare, occorre rilevare che in linea di principio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'asserita emissione del provvedimento al di fuori delle condizioni di legge non rileva ai fini della pronuncia sul relativo rapporto, se non al limitato fine della pronuncia sulle spese del ricorso.
Ed infatti, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto in ogni caso fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda;
prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e vada pertanto revocato.
La prova scritta, infatti, richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale per la pienezza delle indagini da cui tale giudizio è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n.
17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/2004).
Deve darsi, altresì, atto che l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, rispetto alla pretesa creditoria, spetta pertanto al creditore provare la sussistenza del suo credito.
A tal proposito in tema di pagamento di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il creditore che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr Cass. Sez. un. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame, l'opponente contesta l'esistenza di un contratto scritto tra le parti, senza, tuttavia contestare nello specifico né la sussistenza del rapporto dedotto di fornitura e assistenza alle gare, né l'importo richiesto per tale attività.
Ebbene parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio circa la fondatezza della domanda di credito. Dalla documentazione prodotta risulta provato che tra le parti vi erano rapporti anche negli anni precedenti a quelli per cui è causa e sempre relativi alla fornitura ed assistenza alle gare di Per 2 del figlio dell'opponente, per le quali quest'ultima ha eseguito dei pagamenti, oltre al fatto che dagli articoli, dalla scheda contabile e dalle iscrizioni alle gare si evince l'esistenza del rapporto in oggetto, relativo all'anno 2015.
Deve osservarsi, inoltre, che i fatti dedotti dalla creditrice opposta hanno formato oggetto di istanza di prova per interpello, alla quale la Pt_1 non si è presentata e non ha giustificato l'impedimento.
In applicazione dell'art. 232 c.p.c. se la parte ammessa non si presenta senza giustificato motivo, valutato ogni altro elemento di prova, il Giudice può dare come ammessi i fatti dedotti con l'interrogatorio formale.
Ora sul puto la legge valuta la mancata risposta non per quella che avrebbe potuto essere la risposta, ma come comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo: e perciò non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione (come potrebbe essere considerando il possibile esito «di miglior grado» dell'interrogatorio), ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea, da sola, a fondare la decisione» (Vaccarella, 382): efficacia di piena prova, che alla mancata dichiarazione spetta «non prima ma dopo e per effetto della libera valutazione del giudice».
Ancora e più nel dettaglio la prova testimoniale espletata con i teste Tes 1 ha confermato gli assunti della creditrice, poiché lo stesso ha riferito di lavorare con la Parte 2 dal 2012, e di avere fatto da meccanico a Persona 1 sostenendo ancora rispetto alla fornitura fatta per il 2015 che "Ricordo و
sicuramente l'anno ma non anche le date esatte, ero presente alle gare e quindi posso dire che la circostanza è vera" e che "vero è che la CP_1 ha prestato in passato assistenza alla Pt 1 ciò posso dire per il rapporto di lavoro che svolgevo, sugli accordi posso dire che solitamente funziona così ma io non ero presente agli accordi intercorsi tra le parti. La Pt 1 l'ho vista pochissime volte accompagnare il foglio, solitamente c'era il padre".
Deve dunque ritenersi che la CP 1 ha dato la prova del fatto costitutivo del credito, avvalendosi di tutti i mezzi di prova a sua disposizione (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), ed anche della mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale).
Era, infatti, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
Ora dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). La giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n.
20597) ha sostenuto che la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). "Il convenuto,
a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa,
i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. 23 marzo
2022, n. 9439, cit.).
Quanto sin qui evidenziato in ordine al quadro probatorio offerto dall'opposta alla non contestazione dell'opponente sulla specifica fornitura e sull'importo richiesto, nonché sull'omessa prova della stessa in odine al fatto estintivo del credito, porta a ritenere fondata la domanda creditoria e conseguentemente deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, che va reso esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55 come smi, per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, con riduzione del 30% ex art. 4,comma 2 stesso DM.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
841/2022 R.G. promossa dalla Parte 1 nei confronti della CP 1 - disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
97/2022, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente Parte 1 CP 3al pagamento in favore della delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.553,90, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Patti, 21.10.2025
Il Giudice
IS RI AR
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 8 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 21/10/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa IS Artino AR, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 841/2022 pendente tra
C.F. 1Parte 1 nata il [...] a [...] (cod.fisc.: residente in [...], elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello presso e nello studio del difensore Avv. Cristina Manfredi Gigliotti che la rappresenta e difende;
-opponente-
CONTRO
Controparte 1 P.Iva P.IVA 1 ), con sede in Brolo (ME), via Ferrara snc, in persona del
Controparte_2 nato a Brolo il 25/05/1951 (c.f.legale rappresentante p.t. Sig. C.F._2 , elettivamente domiciliata in San Piero Patti (ME), Via T. Tasso n. 65, presso e nello studio dell'avv. Vincenzina Pagliazzo che la rappresenta e difende per procura in atti;
opposta-
Sono comparsi: per parte opposta l'avv. Graziella Bonica in sostituzione dell'avv. Manfredi, la quale eccepisce l'inutilizzabilità delle note conclusive depositate il 20.10.2025 e dunque tardivamente e si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito e chiede la decisione, nonché per parte opposta l'avv. V. Pagliazzo che rileva di avere ritualmente depositato le note conclusive in data 10.10.2025 ed insiste in atti e chiede la decisione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e pronuncia all'esito la seguente sentenza.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa IS Artino AR pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 841/2022 R.G.
avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 97/2022 del 28.3.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 97/2022, emesso dal Tribunale di Patti in data 28.3.2022, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della società CP 1 della somma di € 7.320,00 oltre interessi come da domanda e delle spese della procedura, per la fornitura di beni e servizi, volti a supportare la partecipazione del pilota Persona 1 (figlio, allora minorenne, della odierna attrice opponente) alle competizioni di go-kart.
L'opponente contestava la pretesa creditoria della CP_1 rilevando l'insufficienza della fattura emessa a fondare la domanda e l'assenza di un contratto scritto di fornitura di beni e servizi, in mancanza del quale il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
Si costituiva l'opposta, deducendo che tra le parti sussisteva da anni un rapporto economico/professionale e vi era prova della fondatezza della domanda creditoria già con la documentazione allegata, dalla quale si evince che la CP 1 aveva provveduto alla fornitura e alla relativa assistenza in pista per le gare svoltesi presso il kartodromo "La Conca" di Muro Leccese nelle date del 30/01/2015 fino al 01.02.2015 e del 6/02/2015 fino all'08.02.2015 (cfr All. n.6), come per altro avvenuto negli anni precedenti e desumibile dagli accrediti fatti dall'opponente sul conto corrente intestato all'opposta (cfr All. nn 7, 8, 9 e 10 del fascicolo
dell'opposta).
Concludeva sostenendo che a nulla era valsa l'intimazione sulla fattura n. 4 del 23.01.2015, che, in relazione alle merci ed ai servizi resi, riportava la seguente descrizione: "vostro dare per assistenza in pista presso il circuito la conca di muro leccese (LE) per la gara WSK Champions cup 1 prova dal 30 gennaio al 1 febbraio
2015 e 2 prova dal 6 al 8 febbraio 2015 inclusi assistenza fornitura di Kart, gomme e spese di iscrizione per il pilota Persona 1 mai prima d'ora contestata dalla Pt 1 e chiedeva, la conferma del decreto ingiuntivo "
opposto, con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed istruiva il giudizio documentalmente, con l'espletamento della prova testimoniale.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere respinta. In via preliminare, occorre rilevare che in linea di principio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'asserita emissione del provvedimento al di fuori delle condizioni di legge non rileva ai fini della pronuncia sul relativo rapporto, se non al limitato fine della pronuncia sulle spese del ricorso.
Ed infatti, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto in ogni caso fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda;
prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e vada pertanto revocato.
La prova scritta, infatti, richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, quale avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura, da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale per la pienezza delle indagini da cui tale giudizio è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n.
17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/2004).
Deve darsi, altresì, atto che l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, rispetto alla pretesa creditoria, spetta pertanto al creditore provare la sussistenza del suo credito.
A tal proposito in tema di pagamento di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il creditore che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo poi il debitore convenuto gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr Cass. Sez. un. n. 13533/2001).
Nella fattispecie in esame, l'opponente contesta l'esistenza di un contratto scritto tra le parti, senza, tuttavia contestare nello specifico né la sussistenza del rapporto dedotto di fornitura e assistenza alle gare, né l'importo richiesto per tale attività.
Ebbene parte opposta ha assolto al proprio onere probatorio circa la fondatezza della domanda di credito. Dalla documentazione prodotta risulta provato che tra le parti vi erano rapporti anche negli anni precedenti a quelli per cui è causa e sempre relativi alla fornitura ed assistenza alle gare di Per 2 del figlio dell'opponente, per le quali quest'ultima ha eseguito dei pagamenti, oltre al fatto che dagli articoli, dalla scheda contabile e dalle iscrizioni alle gare si evince l'esistenza del rapporto in oggetto, relativo all'anno 2015.
Deve osservarsi, inoltre, che i fatti dedotti dalla creditrice opposta hanno formato oggetto di istanza di prova per interpello, alla quale la Pt_1 non si è presentata e non ha giustificato l'impedimento.
In applicazione dell'art. 232 c.p.c. se la parte ammessa non si presenta senza giustificato motivo, valutato ogni altro elemento di prova, il Giudice può dare come ammessi i fatti dedotti con l'interrogatorio formale.
Ora sul puto la legge valuta la mancata risposta non per quella che avrebbe potuto essere la risposta, ma come comportamento omissivo qualificato, e, quindi, particolarmente significativo: e perciò non le attribuisce valore di argomento di prova come per qualsiasi altro comportamento, né il valore di confessione (come potrebbe essere considerando il possibile esito «di miglior grado» dell'interrogatorio), ma il valore di prova liberamente valutabile ed idonea, da sola, a fondare la decisione» (Vaccarella, 382): efficacia di piena prova, che alla mancata dichiarazione spetta «non prima ma dopo e per effetto della libera valutazione del giudice».
Ancora e più nel dettaglio la prova testimoniale espletata con i teste Tes 1 ha confermato gli assunti della creditrice, poiché lo stesso ha riferito di lavorare con la Parte 2 dal 2012, e di avere fatto da meccanico a Persona 1 sostenendo ancora rispetto alla fornitura fatta per il 2015 che "Ricordo و
sicuramente l'anno ma non anche le date esatte, ero presente alle gare e quindi posso dire che la circostanza è vera" e che "vero è che la CP_1 ha prestato in passato assistenza alla Pt 1 ciò posso dire per il rapporto di lavoro che svolgevo, sugli accordi posso dire che solitamente funziona così ma io non ero presente agli accordi intercorsi tra le parti. La Pt 1 l'ho vista pochissime volte accompagnare il foglio, solitamente c'era il padre".
Deve dunque ritenersi che la CP 1 ha dato la prova del fatto costitutivo del credito, avvalendosi di tutti i mezzi di prova a sua disposizione (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), ed anche della mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale).
Era, infatti, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda.
Ora dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). La giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n.
20597) ha sostenuto che la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). "Il convenuto,
a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa,
i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c." (Cass. 23 marzo
2022, n. 9439, cit.).
Quanto sin qui evidenziato in ordine al quadro probatorio offerto dall'opposta alla non contestazione dell'opponente sulla specifica fornitura e sull'importo richiesto, nonché sull'omessa prova della stessa in odine al fatto estintivo del credito, porta a ritenere fondata la domanda creditoria e conseguentemente deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, che va reso esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n. 55 come smi, per le fasi introduttiva, di studio, istruttoria e decisionale, con riduzione del 30% ex art. 4,comma 2 stesso DM.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.
841/2022 R.G. promossa dalla Parte 1 nei confronti della CP 1 - disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
97/2022, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente Parte 1 CP 3al pagamento in favore della delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.553,90, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Patti, 21.10.2025
Il Giudice
IS RI AR