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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2024 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIRETTI Parte_1 C.F._1
ANGELO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TOMASSINI CP_1 C.F._2
FRANCESCO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Conclusioni
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e successive note del 23.9.2024: Che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del sig. e disporre che lo stesso corrisponda CP_1
pagina 1 di 5 alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese dell'anno, mediante assegno bancario o Parte_1 bonifico bancario, la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta//00) da rivalutarsi su base annua secondo gli indici Istat-Vita, quale contributo al mantenimento del solo figlio minore, , Persona_1
a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Per parte convenuta come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
24.9.2024: “Voglia il Tribunale di Macerata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda di revisione delle condizioni di divorzio avanzata dalla ricorrente;
in via riconvenzionale, stante l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dell'altro figlio maggiorenne , dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento in favore dello stesso e Per_2 disporre che il Sig. non sia più tenuto a versare la somma mensile di € 200,00 alla CP_1
Sig.ra per il mantenimento del figlio Con vittoria di spese e Parte_1 Persona_3 compensi di giudizio”
Fatto e Diritto
La parte ricorrente ha chiesto modificarsi le condizioni relative alla sentenza di Parte_1
divorzio n.519/2022 emessa, a definizione del procedimento n. 752/2022 R.G., in data 24.05.2022 e pubblicata in pari data, dal Tribunale di Macerata nella parte relativa al mantenimento posto a carico del padre quanto ai figli (nato [...]) e (nato [...]), laddove veniva Per_2 Per_1
previsto il versamento mensile di complessivi euro 400,00.
Parte ricorrente, infatti, ha allegato che , oramai maggiorenne, espletava attività Persona_3
lavorativa ed era economicamente indipendente, di tal che il padre aveva arbitrariamente cessato di versare il contributo (senza domandare alcuna modifica delle condizioni) e chiedeva prevedere in capo al padre il versamento di euro 350,00 al mese unicamente per il figlio , alla luce delle Per_1
accresciute esigenze.
Fissata udienza di prima comparizione in data 1.7.2024 si costituiva (in data 30.5.2024) CP_1
evidenziando che:
- Le condizioni di divorzio già prevedevano che, raggiunta l'indipendenza economica del figlio, non sarebbe stato più dovuto il mantenimento, di tal che chiedeva la revoca del contributo previsto per Per_2
- Quanto al figlio minore, a fronte dei tempi di permanenza dello stesso presso i genitori - nella misura di 15 giorni ciascuno ogni mese- il mantenimento di 200,00 euro dovesse essere considerato congruo.
pagina 2 di 5 Formulata una proposta da parte del convenuto, la stessa non era accettata dalla ricorrente, di tal che, vista la disponibilità della ricorrente a limitare la sua pretesa ad euro 290,00 mensili, erano emessi i provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. come segue
“1) revoca, a decorrere dal mese di giugno 2024, l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_3
2) pone a carico di quale contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Per_1
l'assegno mensile di 290,00 € da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con
[...] decorrenza dal mese di febbraio 2024; l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
” fissando udienza per discussione e decisione, tenutasi il 20.5.2025.
***
Ritiene il Collegio che non vi sia dubbio alcuno sull'esigenza di revocare il contributo al mantenimento previsto in capo al padre quanto al figlio maggiorenne, , atteso che -nella sostanza- le parti Per_2
concordano sulla raggiunta autosufficienza economica dello stesso, ormai ventunenne.
La revoca suddetta avrà decorrenza da giugno 2024, data della domanda giudiziale proposta in causa ad opera del padre, ancorché già dalla modifica richiesta dalla ricorrente si potesse inferire la sostanziale adesione, viste le mutate condizioni fattuali.
Quanto all'unico aspetto controverso e cioè quello del mantenimento per il minore , va posto in Per_1
luce che le parti già nel ricorso congiunto di divorzio alla base della sentenza sopra richiamata, pur prevedendo un collocamento nella sostanza paritetico (a settimane alterne dal venerdì al venerdì successivo), avevano comunque previsto un contributo al mantenimento del padre a favore della madre, il che impone a questo Collegio di tener conto dell'assetto dato per volontà di entrambe le parti.
Orbene, come correttamente osservato dal Giudice relatore, la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 13/01/2010), n.400), ha già affermato che l'aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita;
b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007) e c) di per sé legittima la revisione dell'assegno (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.
Di conseguenza, l'obbligato non può pretendere di mantenere l'assegno invariato in CP_1 ragione del collocamento paritetico, visto che tale circostanza esisteva già all'atto del divorzio congiunto e, comunque, tale assegno era stato fissato in euro 200,00 mensili. Aderire, infatti, ad una pagina 3 di 5 simile tesi, significherebbe nella sostanza sconfessare la presunzione circa l'esistenza di accresciute esigenze per l'aumentare dell'età del figlio minore.
Piuttosto, considerando che all'atto del divorzio congiunto, aveva neanche 8 anni ed oggi ha, Per_1
invece, quasi 13 anni, si deve dare atto che sicuramente le sue esigenze sono maggiori di allora e, tuttavia, si deve anche considerare che il padre in parte sopporta direttamente tali incrementi di spesa
(cioè per i periodi di collocamento presso di sé).
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assegno debba essere sì aumentato ma non nella misura indicata dal
Giudice relatore (corrispondente ad un aumento di circa il 45% di quanto previsto in origine), bensì addivenendo alla più congrua misura di euro 260,00 mensili (cioè con un aumento di circa il 30%), considerando che, ferma la rivalutazione già maturata per effetto dell'adeguamento ISTAT, le accresciute esigenze di interessano anche il padre, nella permanenza presso di sé, il tutto con Per_1
decorrenza dalla data della domanda giudiziale (quindi febbraio 2024).
Peraltro, pur essendo verso che il padre non è più obbligato verso il figlio maggiorenne, ciò vale anche per la madre che, ugualmente, non ha più oneri di mantenimento diretto verso questi e, comunque, non emerge in atti una disparità reddituale eccessiva tale da imporre ulteriori valutazioni.
Le spese della procedura, avviata per ottenere l'aumento della contribuzione per il minore, vanno compensate per il 50% considerato che il è vittorioso quanto alla revoca del contributo al figlio CP_1
maggiorenne richiesta in riconvenzionale (la ricorrente non aveva formulato domanda espressa sul punto); il residuo 50% va posto a carico del padre visto che la madre comunque vede la sua domanda di incremento della contribuzione accolta (e quindi è vittoriosa sul punto, avendo il chiesto il CP_1
rigetto), seppur in misura inferiore a quanto chiesto inizialmente (euro 350,00 al mese). Esse si liquidano come in dispositivo, secondo valori fra medi e minimi per le fasi studio, introduttiva, decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa
1) Modifica le condizioni di divorzio vigenti fra le parti nel senso che segue:
- revoca, a decorrere dal mese di giugno 2024, l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_3
- con decorrenza da febbraio 2024, pone a carico di quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio l'assegno mensile di 260,00 € da versare alla madre Persona_1 entro il giorno 15 di ogni mese;
l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
pagina 4 di 5 2) Compensa le spese di lite al 50% e condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1
restanti spese di lite, che si liquidano in euro 1.600,00 per compensi oltre oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % rimborso forfettario per spese generali.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 340/2024 avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIRETTI Parte_1 C.F._1
ANGELO, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. TOMASSINI CP_1 C.F._2
FRANCESCO per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Conclusioni
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e successive note del 23.9.2024: Che l'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le modifiche sopra indicate voglia accogliere la presente istanza di revisione nei confronti del sig. e disporre che lo stesso corrisponda CP_1
pagina 1 di 5 alla sig.ra , entro il giorno 15 di ogni mese dell'anno, mediante assegno bancario o Parte_1 bonifico bancario, la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta//00) da rivalutarsi su base annua secondo gli indici Istat-Vita, quale contributo al mantenimento del solo figlio minore, , Persona_1
a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire dalla data della presente domanda.
Per parte convenuta come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
24.9.2024: “Voglia il Tribunale di Macerata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda di revisione delle condizioni di divorzio avanzata dalla ricorrente;
in via riconvenzionale, stante l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dell'altro figlio maggiorenne , dichiarare cessato l'obbligo di mantenimento in favore dello stesso e Per_2 disporre che il Sig. non sia più tenuto a versare la somma mensile di € 200,00 alla CP_1
Sig.ra per il mantenimento del figlio Con vittoria di spese e Parte_1 Persona_3 compensi di giudizio”
Fatto e Diritto
La parte ricorrente ha chiesto modificarsi le condizioni relative alla sentenza di Parte_1
divorzio n.519/2022 emessa, a definizione del procedimento n. 752/2022 R.G., in data 24.05.2022 e pubblicata in pari data, dal Tribunale di Macerata nella parte relativa al mantenimento posto a carico del padre quanto ai figli (nato [...]) e (nato [...]), laddove veniva Per_2 Per_1
previsto il versamento mensile di complessivi euro 400,00.
Parte ricorrente, infatti, ha allegato che , oramai maggiorenne, espletava attività Persona_3
lavorativa ed era economicamente indipendente, di tal che il padre aveva arbitrariamente cessato di versare il contributo (senza domandare alcuna modifica delle condizioni) e chiedeva prevedere in capo al padre il versamento di euro 350,00 al mese unicamente per il figlio , alla luce delle Per_1
accresciute esigenze.
Fissata udienza di prima comparizione in data 1.7.2024 si costituiva (in data 30.5.2024) CP_1
evidenziando che:
- Le condizioni di divorzio già prevedevano che, raggiunta l'indipendenza economica del figlio, non sarebbe stato più dovuto il mantenimento, di tal che chiedeva la revoca del contributo previsto per Per_2
- Quanto al figlio minore, a fronte dei tempi di permanenza dello stesso presso i genitori - nella misura di 15 giorni ciascuno ogni mese- il mantenimento di 200,00 euro dovesse essere considerato congruo.
pagina 2 di 5 Formulata una proposta da parte del convenuto, la stessa non era accettata dalla ricorrente, di tal che, vista la disponibilità della ricorrente a limitare la sua pretesa ad euro 290,00 mensili, erano emessi i provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. come segue
“1) revoca, a decorrere dal mese di giugno 2024, l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_3
2) pone a carico di quale contributo per il mantenimento del figlio CP_1 Per_1
l'assegno mensile di 290,00 € da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, con
[...] decorrenza dal mese di febbraio 2024; l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
” fissando udienza per discussione e decisione, tenutasi il 20.5.2025.
***
Ritiene il Collegio che non vi sia dubbio alcuno sull'esigenza di revocare il contributo al mantenimento previsto in capo al padre quanto al figlio maggiorenne, , atteso che -nella sostanza- le parti Per_2
concordano sulla raggiunta autosufficienza economica dello stesso, ormai ventunenne.
La revoca suddetta avrà decorrenza da giugno 2024, data della domanda giudiziale proposta in causa ad opera del padre, ancorché già dalla modifica richiesta dalla ricorrente si potesse inferire la sostanziale adesione, viste le mutate condizioni fattuali.
Quanto all'unico aspetto controverso e cioè quello del mantenimento per il minore , va posto in Per_1
luce che le parti già nel ricorso congiunto di divorzio alla base della sentenza sopra richiamata, pur prevedendo un collocamento nella sostanza paritetico (a settimane alterne dal venerdì al venerdì successivo), avevano comunque previsto un contributo al mantenimento del padre a favore della madre, il che impone a questo Collegio di tener conto dell'assetto dato per volontà di entrambe le parti.
Orbene, come correttamente osservato dal Giudice relatore, la giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 13/01/2010), n.400), ha già affermato che l'aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita;
b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007) e c) di per sé legittima la revisione dell'assegno (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.
Di conseguenza, l'obbligato non può pretendere di mantenere l'assegno invariato in CP_1 ragione del collocamento paritetico, visto che tale circostanza esisteva già all'atto del divorzio congiunto e, comunque, tale assegno era stato fissato in euro 200,00 mensili. Aderire, infatti, ad una pagina 3 di 5 simile tesi, significherebbe nella sostanza sconfessare la presunzione circa l'esistenza di accresciute esigenze per l'aumentare dell'età del figlio minore.
Piuttosto, considerando che all'atto del divorzio congiunto, aveva neanche 8 anni ed oggi ha, Per_1
invece, quasi 13 anni, si deve dare atto che sicuramente le sue esigenze sono maggiori di allora e, tuttavia, si deve anche considerare che il padre in parte sopporta direttamente tali incrementi di spesa
(cioè per i periodi di collocamento presso di sé).
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assegno debba essere sì aumentato ma non nella misura indicata dal
Giudice relatore (corrispondente ad un aumento di circa il 45% di quanto previsto in origine), bensì addivenendo alla più congrua misura di euro 260,00 mensili (cioè con un aumento di circa il 30%), considerando che, ferma la rivalutazione già maturata per effetto dell'adeguamento ISTAT, le accresciute esigenze di interessano anche il padre, nella permanenza presso di sé, il tutto con Per_1
decorrenza dalla data della domanda giudiziale (quindi febbraio 2024).
Peraltro, pur essendo verso che il padre non è più obbligato verso il figlio maggiorenne, ciò vale anche per la madre che, ugualmente, non ha più oneri di mantenimento diretto verso questi e, comunque, non emerge in atti una disparità reddituale eccessiva tale da imporre ulteriori valutazioni.
Le spese della procedura, avviata per ottenere l'aumento della contribuzione per il minore, vanno compensate per il 50% considerato che il è vittorioso quanto alla revoca del contributo al figlio CP_1
maggiorenne richiesta in riconvenzionale (la ricorrente non aveva formulato domanda espressa sul punto); il residuo 50% va posto a carico del padre visto che la madre comunque vede la sua domanda di incremento della contribuzione accolta (e quindi è vittoriosa sul punto, avendo il chiesto il CP_1
rigetto), seppur in misura inferiore a quanto chiesto inizialmente (euro 350,00 al mese). Esse si liquidano come in dispositivo, secondo valori fra medi e minimi per le fasi studio, introduttiva, decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa
1) Modifica le condizioni di divorzio vigenti fra le parti nel senso che segue:
- revoca, a decorrere dal mese di giugno 2024, l'assegno di mantenimento posto a carico di per il mantenimento del figlio CP_1 Persona_3
- con decorrenza da febbraio 2024, pone a carico di quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio l'assegno mensile di 260,00 € da versare alla madre Persona_1 entro il giorno 15 di ogni mese;
l'assegno sarà annualmente rivalutato secondo l'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
pagina 4 di 5 2) Compensa le spese di lite al 50% e condanna a rifondere a le CP_1 Parte_1
restanti spese di lite, che si liquidano in euro 1.600,00 per compensi oltre oltre i.v.a., c.p.a. e
15,00 % rimborso forfettario per spese generali.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Silvia Grasselli
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
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