CASS
Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2024, n. 17377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17377 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI MA nato a [...] il [...]:3 avverso l'ordinanza del 23/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 17377 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 23 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di TA ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto MA MI avverso il provvedimento del 16 settembre 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al lavoro esterno ex art. 21 legge del 26 luglio 1975 n, 354 (Ord. Pen.). L'inammissibilità del reclamo è stata dichiarata muovendo dalla considerazione della natura, non impugnabile, del provvedimento di non ammissione al lavoro all'esterno, trattandosi di un atto dell'Equipe trattamentale che il magistrato di sorveglianza si limita ad approvare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MA MI, tramite atto del proprio difensore, e deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 21, 35-bis e 69 Ord. pen. Si lamenta il mancato ossequio da parte del Tribunale dell'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto l'impugnabilità dei provvedimenti in materia di lavoro esterno, in quanto incidenti su posizioni di diritto soggettivo, costituzionalmente tutelate. 3. Il Procuratore generale, Luca Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 luglio 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Collegio ritiene di dare continuità al principio espresso da questa Corte secondo cui «è ammissibile il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno, trattandosi di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto» (Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022, dep. 2023, Picozzi, Rv. 283896; Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, Massetti, Rv. 281285; Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018, Brandoli, Rv. 273862), essendosi superato il difforme orientamento secondo cui detto reclamo era da ritenersi inammissibile, avendo esso natura meramente amministrativa (Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272284, sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002, Montrucchio, Rv. 222224, Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995, Nistri, Rv. 202083). 3. A fondamento dell'orientamento qui condiviso si pongono, in primo luogo, considerazioni sulla qualificazione del lavoro quale diritto fondamentale della persona e componente essenziale del trattamento rieducativo del detenuto (si vedano sia Corte cost. n. 532 del 2002, sia Sez. 1, n. 201.71 del 10/02/2009, Guttuso, Rv. 244066). In secondo luogo, si è osservato che - benché il lavoro prestato dal detenuto si atteggi in termini del tutto peculiari - lo stesso non può soffrire limitazioni di tutela al punto da collocarle al di sotto della soglia minima che deve assistere ogni rapporto subordinato. E' azionabile, da parte del detenuto, il diritto a tutelare le pretese che hanno origine dalla prestazione lavorativa e che possono sostanziarsi nella stessa ammissione o revoca al lavoro da svolgersi anche fuori dal luogo di detenzione. In tal senso è stata richiamata Corte cost. n. 341 del 2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. Pen. in quanto contenente la previsione di «regole processuali inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali». Anche Corte cost. n. 526 del 2000 ha affermato principi rilevanti in materia precisando che «sarebbe (...) vano rinvenire nel sistema legislativo il riconoscimento dei diritti del detenuto, se non sussistessero forme di tutela giurisdizionale degli stessi, o queste non risultassero efficaci per mancanza dei presupposti necessari all'esercizio del controllo giurisdizionale».
4. In termini condivisibili è stato evidenziato come la natura amministrativa delle determinazioni inerenti al lavoro penitenziario e la valenza 1:rattamentale dello stesso non escludono che le eventuali determinazioni sullo stesso incidenti siano idonee ad incidere su posizioni di diritto soggettivo suscettibili di tutela giurisdizionale. In tal senso, è stato ritenuto deporre la stessa previsione di un «regime preventivo di controllo, in forma stabile, da parte del magistrato di sorveglianza, per quel che concerne la fase applicativa cruciale di tale attività trattamentale, quale l'ammissione a svolgere l'attività lavorativa fuori dall'istituto di pena» (Sez. 1, n. 21546 del 2021 i cui passaggi argomentativi principali sono qui ripresi e condivisi). Da ciò consegue che sia l'approvazione dell'ammissione al lavoro esterno da parte del Magistrato di sorveglianza, sia l'approvazione della revoca, integrano un «momento di controllo giurisdizionale» che si pone in termini di coerenza con la qualificazione delle correlate posizioni del detenuto in termini di diritti ( soggettivi. A fronte di tale ricostruzione, la completa tutela giurisdizionale è garantita dalla possibilità di impugnare i provvedimenti lesivi di tali diritti davanti all'autorità giudiziaria. La norma di riferimento non può che essere l'art. 35-bis Ord. pen. che individua un sistema di tutela caratterizzato dal doppio grado di merito per rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale delle posizioni di diritto soggettivo garantite dall'ordinamento penitenziario. Rileva, in particolare, la previsione secondo cui avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è possibile proporre reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione, al Tribunale di sorveglianza la cui decisione, a sua volta, è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 35- bis, commi 4 e 4-bis, Ord. pen.). 5. Da quanto sin qui esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di TA affinché proceda all'esame del merito del reclamo.
P.Q.M
I. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di TA. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
lette le conclusioni del PG, LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 17377 Anno 2024 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 17/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 23 gennaio 2023, il Tribunale di sorveglianza di TA ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal detenuto MA MI avverso il provvedimento del 16 settembre 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al lavoro esterno ex art. 21 legge del 26 luglio 1975 n, 354 (Ord. Pen.). L'inammissibilità del reclamo è stata dichiarata muovendo dalla considerazione della natura, non impugnabile, del provvedimento di non ammissione al lavoro all'esterno, trattandosi di un atto dell'Equipe trattamentale che il magistrato di sorveglianza si limita ad approvare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MA MI, tramite atto del proprio difensore, e deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 21, 35-bis e 69 Ord. pen. Si lamenta il mancato ossequio da parte del Tribunale dell'orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, che ha riconosciuto l'impugnabilità dei provvedimenti in materia di lavoro esterno, in quanto incidenti su posizioni di diritto soggettivo, costituzionalmente tutelate. 3. Il Procuratore generale, Luca Tampieri, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 luglio 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Collegio ritiene di dare continuità al principio espresso da questa Corte secondo cui «è ammissibile il reclamo al tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno, trattandosi di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale del detenuto» (Sez. 1, n. 1449 del 17/11/2022, dep. 2023, Picozzi, Rv. 283896; Sez. 1, n. 21546 del 27/04/2021, Massetti, Rv. 281285; Sez. 1, n. 37368 del 10/07/2018, Brandoli, Rv. 273862), essendosi superato il difforme orientamento secondo cui detto reclamo era da ritenersi inammissibile, avendo esso natura meramente amministrativa (Sez. 1, n. 4979 del 10/01/2017, dep. 2018, Cesarano, Rv. 272284, sez. 1, n. 33579 del 03/04/2002, Montrucchio, Rv. 222224, Sez. 1, n. 3063 del 19/05/1995, Nistri, Rv. 202083). 3. A fondamento dell'orientamento qui condiviso si pongono, in primo luogo, considerazioni sulla qualificazione del lavoro quale diritto fondamentale della persona e componente essenziale del trattamento rieducativo del detenuto (si vedano sia Corte cost. n. 532 del 2002, sia Sez. 1, n. 201.71 del 10/02/2009, Guttuso, Rv. 244066). In secondo luogo, si è osservato che - benché il lavoro prestato dal detenuto si atteggi in termini del tutto peculiari - lo stesso non può soffrire limitazioni di tutela al punto da collocarle al di sotto della soglia minima che deve assistere ogni rapporto subordinato. E' azionabile, da parte del detenuto, il diritto a tutelare le pretese che hanno origine dalla prestazione lavorativa e che possono sostanziarsi nella stessa ammissione o revoca al lavoro da svolgersi anche fuori dal luogo di detenzione. In tal senso è stata richiamata Corte cost. n. 341 del 2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. Pen. in quanto contenente la previsione di «regole processuali inidonee, se riferite alle controversie di lavoro, ad assicurare un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa, quale spetta a tutti i cittadini nei procedimenti giurisdizionali». Anche Corte cost. n. 526 del 2000 ha affermato principi rilevanti in materia precisando che «sarebbe (...) vano rinvenire nel sistema legislativo il riconoscimento dei diritti del detenuto, se non sussistessero forme di tutela giurisdizionale degli stessi, o queste non risultassero efficaci per mancanza dei presupposti necessari all'esercizio del controllo giurisdizionale».
4. In termini condivisibili è stato evidenziato come la natura amministrativa delle determinazioni inerenti al lavoro penitenziario e la valenza 1:rattamentale dello stesso non escludono che le eventuali determinazioni sullo stesso incidenti siano idonee ad incidere su posizioni di diritto soggettivo suscettibili di tutela giurisdizionale. In tal senso, è stato ritenuto deporre la stessa previsione di un «regime preventivo di controllo, in forma stabile, da parte del magistrato di sorveglianza, per quel che concerne la fase applicativa cruciale di tale attività trattamentale, quale l'ammissione a svolgere l'attività lavorativa fuori dall'istituto di pena» (Sez. 1, n. 21546 del 2021 i cui passaggi argomentativi principali sono qui ripresi e condivisi). Da ciò consegue che sia l'approvazione dell'ammissione al lavoro esterno da parte del Magistrato di sorveglianza, sia l'approvazione della revoca, integrano un «momento di controllo giurisdizionale» che si pone in termini di coerenza con la qualificazione delle correlate posizioni del detenuto in termini di diritti ( soggettivi. A fronte di tale ricostruzione, la completa tutela giurisdizionale è garantita dalla possibilità di impugnare i provvedimenti lesivi di tali diritti davanti all'autorità giudiziaria. La norma di riferimento non può che essere l'art. 35-bis Ord. pen. che individua un sistema di tutela caratterizzato dal doppio grado di merito per rendere effettivo il diritto alla tutela giurisdizionale delle posizioni di diritto soggettivo garantite dall'ordinamento penitenziario. Rileva, in particolare, la previsione secondo cui avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è possibile proporre reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione, al Tribunale di sorveglianza la cui decisione, a sua volta, è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 35- bis, commi 4 e 4-bis, Ord. pen.). 5. Da quanto sin qui esposto discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di TA affinché proceda all'esame del merito del reclamo.
P.Q.M
I. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di TA. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.