Decreto cautelare 1 giugno 2023
Decreto presidenziale 8 giugno 2023
Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01286/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00807/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 807 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Concetta Ferrante e Daniele Giallombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno- U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto n.-OMISSIS-del 29/03/2023 con cui il Prefetto di Palermo, ha disposto, ai sensi dell’art 39 R.D. 1931 n 773 (T.U.L.P.S.), il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- del Verbale di acquisizione cautelare delle armi ai sensi dell’art 39 TULPS del 15/02/2022 con cui sono stati acquisiti a scopo cautelare una pistola, calibro 9x21, fabbrica Beretta, matricola-OMISSIS- e 50 cartucce calibro 9x21 c);
- di ogni altro atto presupposto, antecedente e consequenziale;
Visti il ricorso principale e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso principale il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe individuati; in particolare, del provvedimento n.-OMISSIS-del 29/03/2023 con cui il Prefetto di Palermo ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il predetto provvedimento scaturisce da controlli di polizia effettuati presso l’associazione sportiva dilettantistica denominata -OMISSIS- di cui il ricorrente è Presidente e rappresentante legale, nel corso dei quali sarebbe emersa, da parte dello stesso, una condotta minacciosa e ostacolante l’attività di controllo della Polizia di Stato con riferimento al rispetto delle normative vigenti in materia di diffusione del VI-19, posta in essere presso la palestra gestita dal predetto in data 8.2.2022 e reiterata in data 14.2.2022. Per i medesimi fatti, il ricorrente è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza e violenza a Pubblico FI (procedimento per cui è stata presentata una richiesta di archiviazione).
2. Il provvedimento di diniego è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
A) VIOLAZIONE ART. 39 TULP - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Il ricorrente lamenta carenze istruttorie e lacune logico motivazionali del decreto prefettizio impugnato che non individuerebbe le ragioni, concrete e attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi. Il ritiro cautelare delle armi, che ha preceduto il divieto prefettizio di detenzione delle armi, sarebbe stato motivato con generico riferimento agli stessi episodi del febbraio 2022 ma senza riferimento ad alcuna condotta minacciosa.
B) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.
L’ Autorità di P.S. sarebbe incorsa in un evidente travisamento dei fatti, essendosi il ricorrente, in occasione dei controlli effettuati, limitato ad esprimere le proprie valutazioni circa i propri diritti e le norme contestategli con linguaggio consono ed espressioni pertinenti, tenendo un atteggiamento al più polemico ma di certo né violento né minaccioso.
3. L’amministrazione intimata si è costituta in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso, difendendo la correttezza del proprio operato e precisando che il procedimento penale a carico del ricorrente, sopra citato, risulta ancora pendente. Aggiunge, inoltre, come dagli atti del citato procedimento emerga la conferma dei toni accesi, talvolta arroganti, utilizzati durante i controlli di polizia. Secondo parte resistente, quindi, la condotta posta in essere nel caso di specie non potrebbe non indurre ad una prognosi negativa in merito alla capacità di abuso delle armi, in ragione della personalità manifestata dall'odierno ricorrente, non incline al rispetto delle regole di convivenza civile imposte dall’ordinamento.
4. Con decreto n.-OMISSIS- questa Sezione ha rigettato la domanda di adozione di misura cautelare monocratica; successivamente, con decreto n. -OMISSIS-è stato autorizzato il deposito di un DVD contenente video.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
6. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione.
7. Il Collegio procede a scrutinare unitariamente i due motivi di ricorso, ritenendoli infondati per le ragioni di seguito precisate.
In via preliminare, e in termini generali, il Collegio rappresenta come, in materia, sia la giurisprudenza amministrativa che quella della Corte Costituzionale hanno ribadito come la detenzione e il porto d'armi non costituiscano un diritto assoluto; le valutazioni dell'Autorità in questo ambito sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come evidenziato dagli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931.
L’art. 43 del R.D, in particolare, consente di ritirare o di negare il rilascio o il rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi da parte del richiedente.
In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela della incolumità dei consociati nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti, è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta e piena affidabilità; non è necessario al riguardo un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Tali valutazioni devono essere comunque fondate su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, improntate all’apprezzamento delle circostanze rilevanti e delle specificità del caso concreto.
È stato affermato infatti che “ La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ” (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato trae origine da episodi in cui il ricorrente ha posto in essere una condotta ritenuta “ minacciosa e ostacolante l’attività di controllo della Polizia di Stato ”, reiterata in due occasioni. Come la stessa parte ricorrente riconosce, il proprio comportamento ha assunto toni polemici che, per quanto ogni valutazione in ordine alla condotta non può che essere rimessa all’autorità giudiziaria penale, risultano confermati dai video che lo stesso ha depositato in giudizio. Da questi, infatti, e al di là della rilevanza penale del fatto, emerge un atteggiamento non collaborativo intollerante ed ostruzionistico rispetto all’operato delle forze dell’ordine, culminato nell’espresso rifiuto di esibire la certificazione verde VI (cd. “green pass”) e di indossare i dispositivi di protezione individuale (cd. Mascherina), nella ripresa con il cellulare del controllo amministrativo eseguito dagli operatori, nella veemente contestazione della legittimità dell’intervento presso la sede del centro sportivo, nella veemente pretesa di esibizione dei documenti dei soggetti operanti. Pertanto, è emerso dalla vicenda un complessivo atteggiamento riottoso poco consono a quei doveri di condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali, di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza che si richiedono a chi aspira a detenere armi. La condotta tenuta, in altre parole, risulta rilevante sul piano amministrativo anche se non dovesse ritenersi raggiunta la soglia del rilievo penale, come sembra emergere dalla richiesta di archiviazione del procedimento penale formulata dalla Procura.
Un ulteriore elemento che induce a considerare quanto meno ostacolante il comportamento del ricorrente è riconducibile al fatto, richiamato dallo stesso, che il controllo ha richiesto l’intervento di numerosi operatori di Polizia e, al termine, ne è scaturito l’avvio di un procedimento penale per resistenza al pubblico ufficio, che, secondo quanto riferito dalla parte resistente, risulterebbe ancora pendente, anche se oggetto di una richiesta di archiviazione.
Nella fattispecie, pertanto, destituita di fondamento è la censura di cui al punto A) in quanto il Collegio non ravvisa una manifesta violazione della normativa richiamata dal ricorrente, né carenze istruttorie, lacune logico motivazionali o forme di eccesso di potere essendo ragionevole la precauzione adottata dall’amministrazione, sulla base di una istruttoria fondata su quanto attestato nel verbale delle forze dell’ordine, e tenuto conto del carattere preventivo di provvedimenti inibitori come quello per cui è causa.
Non è neppure da ravvisarsi il travisamento dei fatti di cui alla censura sub B) in quanto l’insofferenza ostile rispetto all’attività svolta dalle istituzioni, attestata dalle forze dell’ordine e non sconfessata dai video depositati, è indice di una non specchiata condotta incline al rispetto delle regole.
Da quanto sopra riportato l’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha motivato ragionevolmente il provvedimento ritenendo che dalla vicenda sorgano evidenti dubbi sull’affidabilità del ricorrente. L’amministrazione, infatti, ha fatto applicazione dei principi consolidati in materia, richiedendo che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Conclusivamente, non appare manifestamente irragionevole la valutazione operata dall’amministrazione che ha ravvisato nella condotta posta in essere nel caso di specie gli estremi per una prognosi negativa in merito alla capacità di abuso delle armi, in ragione della personalità manifestata dall'odierno ricorrente, non incline al rispetto delle regole di convivenza civile imposte dall’ordinamento, e tesa invece ad intralciare ed ostacolare la legittima attività di controllo posta in essere dalle forze dell’ordine. Il tutto avvalorato anche da quanto riportato nel rapporto fornito del Commissariato di P.S in cui si attesta che l’interessato ha inizialmente opposto rifiuto anche alla richiesta di consentire la verifica delle modalità di detenzione dell’arma e delle munizioni denunciate, avendo solo successivamente ottemperato dopo un consulto con il proprio legale.
Pertanto, il provvedimento prefettizio oggetto di gravame risulta motivato in modo adeguato, e non sproporzionato, frutto di una ragionevole valutazione delle circostanze di fatto da cui è possibile inferire un giudizio in termini di potenziale pericolo per l’incolumità delle persone interessate e in generale per la pubblica sicurezza, tenuto conto di un atteggiamento poco incline al rispetto delle regole di collaborazione con le istituzioni.
8. In definitiva, alla luce dell’esigenza prioritaria di tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, la valutazione dell’amministrazione di inaffidabilità del ricorrente non risulta manifestamente incongrua o illogica, e come tale, è insindacabile in sede di legittimità.
9. Il ricorso va pertanto rigettato.
10. Alla luce della particolarità della vicenda si ritiene di poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.