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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/10/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 37/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei Magistrati:
dott.Caterina Passarelli Presidente
dott. Martina Gasparini Consigliere
dott. Caterina Caniato Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'avv. GOZZI Parte_1 C.F._1
OV ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da procura allegata all'atto di citazione in appello,
appellante e
e per essa la mandataria (C.F. Controparte_1 CP_2
), assistita e difesa dall'avv. BOTTER MASSIMO ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
(C.F. ) - contumace CP_3 C.F._2
(C.F. ) - contumace Controparte_4 C.F._3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.6516/2021 pubblicata il 23 novembre 2023
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1) Annullarsi e/o riformarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2349/2023 nel procedimento R.G. 6516/21, pubblicata in data 23.11.2023, notificata in data
5.12.2023, e, per l'effetto, accogliersi le “Conclusioni” precisate per Parte_1 all'udienza del 10.11.2022 avanti al Trib. Vicenza
2) Spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi, per il I ed il II grado di giudizio per parte appellata Controparte_1
In via preliminare
1. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
In via principale
2. Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata
pag. 2/20 3. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avversarie, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni formulate in primo grado:
“Nel merito
Revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del medesimo nei confronti di l'atto di disposizione in data 25 Controparte_1 novembre 2016 a rogito notaio di Rossano Veneto (VI), n. 3664 Persona_1
Rep., n. 2476 racc., trascritto in data 28 novembre 2016 ai nn. 21938 R.G. e 15633 R.P.
e ai nn. 21939 R.G. e 15634 R.P. con cui il sig. ha ceduto alla sig.ra Parte_1
, riservando il diritto di abitazione per sé e dopo di sé a favore della CP_3 moglie, sig.ra , la quota di 1/3 dei seguenti beni immobili: Controparte_4
- fabbricato in Lonigo (VI), Via Quirico RO n. 30/32/32A, eretto sull'area censita, tra coperto e scoperto, con il M.N. 174 - ente urbano di are 13.10 - del Foglio 3 (tre) del
Catasto Terreni stesso Comune, costituito da abitazione ai piani terra, primo, secondo e terzo, e da pertinenziale garage al piano terra, fabbricato così catastalmente individuato:
COMUNE DI LONIGO (VI) - – FOGLIO 3 (tre) - M.N. 174 Parte_2 sub 1 - Via Quirico RO n. 9 (reale n. 30/32/32A) - piano T-1-2-3 - cat. A/2 - cl.
1 - vani 33 - Superficie Catastale Totale: 1087 mq, Totale escluse aree scoperte 1008 mq -
R.C.E. 2.556,46 - (tale risultante giusta denuncia di diversa distribuzione degli spazi interni del 21 novembre 2016 n. 47549.1/2016 prot. n. VI0129350);
M.N. 174 sub 2 - Via Quirico RO n. 9 (reale n. 30) - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - mq 28
- Superficie Catastale Totale: 32 mq - R.C.E. 39,04.
TRA CONFINI: 139, 140, 141, 142, 143, 146, 2206, 566 e Strada (doc. 16). CP_5
5) Ordinare al competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio di Vicenza di trascrivere la sentenza emananda all'esito del presente giudizio, con esonero da ogni responsabilità.
pag. 3/20 In via subordinata
6) Rigettare ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto”.
In ogni caso
4. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
- Controparte non ha riproposto alcuna delle istanze istruttorie formulate in primo grado, per cui è solo per mero scrupolo difensivo che ci si oppone all'ammissione di tali istanze per i motivi già dedotti in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., da intendersi qui ritrascritti.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avversarie, si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie formulate in primo grado:
“A) Si chiede che venga ammessa CTU volta a descrivere le abitazioni dei convenuti e il complesso condominiale in cui gli stessi risiedono, nonché a stimare il valore della quota del sig. al momento della cessione alla sig.ra . Parte_3 CP_3
B) Non ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta dalla sig.ra , CP_3 posto che i relativi accertamenti coincidono almeno in parte con quelli richiesti dall'esponente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1. Sul giudizio di primo grado
1.1.
Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2021 la società
[...]
(di seguito, ) – rappresentata dalla mandataria Controparte_1 CP_1 Parte_4
– conveniva in giudizio , e avanti al Parte_1 CP_3 Controparte_4
Tribunale di Vicenza, chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi pag. 4/20 dell'art.2901 c.c., dell'atto stipulato il 25 novembre 2016 a rogito del notaio dott.
di Rossano Veneto (VI), n. 3664 Rep., n. 2476 racc., con il quale Persona_1
aveva ceduto alla propria sorella, la propria quota di 1/3 Parte_1 CP_3 della proprietà di un complesso immobiliare sito nel Comune di Lonigo (VI), via
Quirico RO, composto da piano terra, primo, secondo e terzo oltre a pertinenze .
Il sig. nel citato atto notarile si era riservato il diritto di abitazione sugli Parte_1 immobili per sé e, dopo di sé, per la propria moglie . Controparte_4
Si trattava di un complesso immobiliare di ampie dimensioni, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Lonigo, Fg 3
a) Mappale N. 174 sub 1 - Via Quirico RO n. 9 (reale n. 30/32/32A) - piano T-
1-2-3 - cat. A/2 - cl.
1 - vani 33 – Superficie Catastale Totale: 1087 mq, Totale escluse aree scoperte 1008 mq - R.C.E. 2.556,46 -(tale risultante giusta denuncia di diversa distribuzione degli spazi interni del 21 novembre 2016 n.
47549.1/2016 prot. n. VI0129350);
b) Mappale n. 174 sub
2 -Via Quirico RO n. 9 (reale n. 30) -piano T -cat. C/6 - cl.
2 -mq 28 -Superficie Catastale Totale: 32 mq -R.C.E. 39,04.
Fino 2 affermava che tale atto pregiudicasse le proprie ragioni, quale cessionaria del credito di €44.568,87 già vantato dalla Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e
NC nei confronti di , quale fideiussore della società BA s.r.l.. Parte_1
Affermava l'attrice di non avere trovato soddisfazione del proprio credito dalla debitrice principale, dichiarata fallita con sentenza 1 marzo 2006, e di avere pertanto richiesto il pagamento al fideiussore inizialmente in via stragiudiziale (con sollecito Parte_1 ricevuto in data 17 agosto 2016), e successivamente con ricorso monitorio. Di avere ottenuto nei suoi confronti di l'emissione del decreto ingiuntivo n. Parte_1
4671/2017 del 28 novembre 2017, notificato al debitore il 21 dicembre 2017. Titolo a fondamento del decreto ingiuntivo era l'obbligazione di garanzia fideiussoria assunta da pag. 5/20 in favore della società BA s.r.l., debitrice della Cassa di Risparmio in Parte_1 forza di contratto di mutuo.
1.2.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva parte Parte_1 convenuta in primo luogo il difetto di legittimazione ad agire di , in assenza di CP_1 prova delle cessioni del credito ed in mancanza di iscrizione della cessione presso il
Registro delle Imprese e di sua notifica al debitore ceduto.
Eccepiva, inoltre, l'assenza di alcuno scopo elusivo o accordo fraudolento nell'alienazione del bene, effettuata con atto a titolo oneroso, quale corrispettivo dell'impegno, assunto dalla sorella, di prestare assistenza morale e materiale in suo favore, per quanto necessario e con il vincolo di riconoscere diritto di abitazione sull'immobile a e, dopo di lui, al coniuge . Parte_1 Controparte_4
Ai fini di escludere l'esistenza di un consilium fraudis, allegava che la cessione fosse stata già concordata anni prima, anteriormente al sorgere del debito, come dalla lettera
10 aprile 2005 sottoscritta da , e e indirizzata ad un terzo;
Parte_1 CP_3 Per_2
CP_ che il fratello (estraneo alle pretese creditorie di 2) aveva pattuito analoga cessione per la sua quota di proprietà del medesimo complesso immobiliare, riservandosi il diritto di abitazione per sé e, dopo di sé, per il suo coniuge;
che – pur se CP_3 socia di BA - fosse all'oscuro della situazione debitoria della debitrice principale, non avendo mai partecipato alla gestione della società. Eccepiva infine la natura contestata del credito, essendo pendente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.4671/2017.
§ 2. Sulla decisione di primo grado
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe richiamata,
- ha accolto la domanda proposta da ai sensi Controparte_1 dell'art.2901 c.c. e ha dichiarato inefficace, nei confronti dell'attrice, l'atto di cessione stipulato il 25 novembre 2016.
pag. 6/20 - ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva di parte in quanto il credito a CP_1 tutela del quale l'attrice aveva proposto azione revocatoria, pur se contestato, era stato consacrato da un titolo giudiziale, sia pure sub iudice in grado di appello.
- ha ritenuto l'atto oggetto di revocatoria essere successivo all'insorgere del credito, in quanto stipulato dopo il fallimento della società BA, debitrice principale, della quale , e detenevano l'intero Per_2 Pt_1 CP_3 capitale.
- ha qualificato l'atto dispositivo de quo come “vitalizio assistenziale”, contratto atipico con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte assistenza morale e materiale, per tutta la durata della vita del beneficiario ed in correlazione ai suoi bisogni ed al suo tenore di vita. Ha inoltre ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che la cessione della quota indivisa dell'immobile avesse determinato un'apprezzabile diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore, integrando dunque un eventus damni.
- ha qualificato l'atto come a titolo oneroso nei rapporti fra e Parte_1 [...]
CP_3
- ha desunto la sussistenza del presupposto della scientia fraudis, in capo ad entrambe le parti, da una serie di elementi di natura presuntiva quali il rapporto di parentela, i legami di fatto stabili e consolidati fra le parti, i loro rapporti di vicinato, il legame societario che legava entrambi alla BA s.r.l., la cronologia dei fatti.
- ha qualificato l'atto oggetto di revocatoria come a titolo gratuito limitatamente ai rapporti fra e il coniuge , a favore della quale è Parte_1 Controparte_4 riservato, senza alcun corrispettivo, il diritto di abitazione anche in caso di decesso di , e ha ritenuto senz'altro sussistere il presupposto della Parte_1 scientia damni in capo al debitore.
pag. 7/20 Il Tribunale ha conseguentemente accolto la domanda di revocatoria proposta da CP_1 ed ha condannato i convenuti e alla rifusione delle spese di lite Pt_1 CP_3 mentre ha dichiarato compensate le spese nei confronti della convenuta contumace
. Controparte_4
§ 3. Sul giudizio di appello
3.1.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5 dicembre 2023 ha Parte_1 proposto appello avverso la pronuncia in oggetto, affidato a quattro motivi di gravame.
Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto
[...] legittimata all'azione per avere provato la titolarità del credito. Controparte_1
Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto che CP_3 fosse a conoscenza che l'operazione, ideata in tempi non sospetti, avrebbe sottratto
[...] il compendio immobiliare alla garanzia patrimoniale generica dei creditori del fratello.
Col terzo motivo censura il rigetto delle istanze istruttorie ed in particolare la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta.
Col quarto motivo si denuncia che il giudice di primo grado abbia ritenuto l'atto oggetto di revocatoria successivo al maturare del debito, trascurando di considerare che, pur se stipulato nel 2016, consisteva in una mera esecuzione di accordi già assunti nel 2005, quindi in data ben antecedente all'insorgere del credito.
3.2.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Sulle conclusioni depositate dalle parti la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previo concessione di termini per conclusionali e repliche.
pag. 8/20 §4. Sui motivi di impugnazione
4.1.
Il primo motivo di impugnazione - con il quale si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione ad agire di – non può Controparte_1 essere accolto.
Parte appellante, nella presente sede, ribadisce l'eccezione di carenza di prova della legittimazione attiva già sollevata in primo grado e contesta che la documentazione prodotta da parte di sia idonea ad assolvere all'onere, a carico dell'attrice, di CP_1 provare l'avvenuto acquisto del credito oggetto di cessione.
In diritto, la prova della titolarità del credito è condizione dell'azione revocatoria.
Occorre, infatti, distinguere la certezza del credito a tutela del quale si agisce in revocatoria dalla titolarità di tale credito.
Sotto il primo profilo, è principio consolidato che l'azione revocatoria possa venire accolta a tutela anche di un “credito eventuale - quale il “credito litigioso” riveniente da fatto illecito o da fonte contrattuale, oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio”, in quanto l'art. 2901 c.c. “recepisce una accezione lata di “credito”, con conseguente irrilevanza del normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, allo scopo di tutelare anche i creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.”
(ex plurimis, Cass. civ. 2012 n. 1893).
Riguardo invece al secondo profilo, la titolarità del credito costituisce condizione dell'azione revocatoria ed è onere dell'attore provarla, essendo presupposto della sua legitimatio ad causam.
In caso di mancato conseguimento della prova della titolarità del credito a garanzia del quale è proposta la domanda di revocatoria, questa deve venire rigettata (Cass. n. 21100 del 04/11/2004).
pag. 9/20 Spetta al creditore “che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In caso di contestazione – avvenuta nel presente caso sin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo – spetta al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.
“In ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione. (Cass. 2 marzo 2016, n. 4116).
Il primo giudice ha ritenuto soddisfatto il presupposto della titolarità del credito, in quanto consacrato da un titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Verona
n.1406/2022, resa fra le medesime parti, all'epoca sub iudice in grado d'appello), che aveva superato le eccezioni in merito alla titolarità di esso.
Parte appellante, in comparsa conclusionale, ha rilevato che la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4671/2017 proposta da Parte_1 contro è stata riformata con sentenza di questa Corte n.259/2025, in CP_1 accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da Parte_1 nei confronti di . La Corte nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo ha CP_1 ritenuto non sufficientemente provata l'inclusione del credito di nei confronti di CP_1
nel novero dei crediti oggetto della operazione di cessione in blocco ai sensi Parte_1 dell'art. 58 T.U.B.
Ora, a prescindere dal fatto che la documentazione prodotta in questa causa è soggetta ad una rinnovata valutazione risultando più completa e chiara, va osservato, in ogni caso, che la sentenza n.259/2025 non risulta essere passata in giudicato con conseguente applicazione del principio secondo cui il credito contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore poiché pag. 10/20 tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v. Cass. 3369/2019).
Pertanto la questione relativa alla legittimazione a proporre il presente giudizio di revocatoria deve venire decisa in questo processo sulla base del materiale probatorio in atti.
Parte appellante ribadisce, in questa sede, le contestazioni già mosse in primo grado, relative alla mancanza di prova della titolarità del credito in capo a , in assenza di CP_1 notifica al debitore ceduto e in presenza di indicazioni non verificabili dal debitore.
E' principio giurisprudenziale consolidato che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, per potersi ritenere adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, debbano essere sufficientemente precise e consentire di ricondurre il credito con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 c.c.) (cfr. Cass. civ. 9412/2023, Cass. civ., n. 17944/2023).
Nel caso in esame tale prova deve ritenersi raggiunta.
L'avviso della cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ((doc.H) consente di verificare che lo specifico credito in questione risulta incluso fra i crediti ceduti, tramite un rinvio per relationem ad un elenco esterno : “L'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del 3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore e' disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html.
pag. 11/20 Nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'azione revocatoria, ha ricostruito CP_1
e documentato come segue l'iter delle plurime cessioni che ha preceduto l'acquisto del credito de quo:
I. - Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e NC Banca s.p.a., istituto di credito mutuante, si è estinta a seguito di fusione per incorporazione in
[...]
, il 1 luglio 2002 risulta provato (doc.C); CP_6
II. – ha conferito a Credito Italiano il ramo di azienda Controparte_6 bancaria, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 20.7.2002;
III. – Credito Italiano ha assunto la denominazione UniCredit Banca s.p.a.;
IV. - UniCredit Banca s.p.a. si è fusa per incorporazione in UniCredit s.p.a. il 20 ottobre
2008 (prodotto sub doc.D);
ha ceduto in blocco pro soluto ad RA Finance s,p.a. i propri Controparte_7 crediti pecuniari in sofferenza al 31 ottobre 2008 (ed il credito verso BA era in sofferenza), come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2008 n.146
(doc.E). La cessione prevede alcune specifiche esclusioni .
Orbene, i crediti ceduti non sono indicati in allegato alla Gazzetta ufficiale e l'avviso di cessione rappresenta che l'elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso la sede legale di Controparte_8
VI. - è stata fusa per incorporazione in Controparte_9 [...] in data 14 -16 dicembre 2010 (prodotto sub doc.F); Controparte_8
VII. - ha ceduto in blocco pro soluto con Controparte_8 contratto 20 novembre 2014 ad di cui alla pubblicazione in Controparte_10
Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014 n.139 (prodotta in primo grado sub doc.G) un
“pacchetto” di crediti pecuniari classificati a sofferenza entro il 30 aprile 2009 con alcune specificazioni e con numerose esclusioni di non chiara lettura e non verificabili da soggetti terzi (inclusi una serie di crediti identificati con un numero).
pag. 12/20 Anche in questo caso l'elenco dei crediti ceduti non è allegato o accessibile dall'avviso di cessione e viene indicato che un elenco “dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati” sarà a disposizione presso Controparte_8
[...]
VIII. – ha, infine, ceduto in blocco a in Controparte_10 Controparte_1 data 14 luglio 2017 alcuni propri crediti derivanti, tra l'altro, da contratti di mutuo, come da avviso sulla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2017 (prodotto in primo grado sub doc. H).
Fino 2 sostiene che il credito nei confronti di sia incluso fra i crediti oggetto Parte_1 di quest'ultima cessione in blocco.
E' ben vero, come osservato da questa Corte nella sentenza n.259/2025 che nei predetti avvisi di cessione “i crediti ceduti vengono positivamente individuati rispetto a talune caratteristiche e negativamente tenuto conto di una serie di esclusioni. Gli elementi che caratterizzano in positivo e in negativo i crediti ceduti sono tuttavia differenti nelle diverse cessioni e tali elementi presentano ulteriori differenze rispetto alla identificazione dei crediti ceduti a ”. CP_1
Tuttavia, nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2017 si legge che L'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del 3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore e' disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html nonche' presso la sede di Controparte_8
Il sopra menzionato elenco dei crediti ceduti - costituito da una lunga serie di numeri - è CP_ prodotto da 2 sub doc.20.
Né può dirsi che tale produzione sarebbe mera “congerie di numeri, senza data e senza provenienza, sprezzante di ogni forma e di ogni contenuto” di provenienza della sola parte, posto che è individuabile il criterio per la identificazione dell'oggetto della CP_ cessione. L'elenco di cui al documento n.20, infatti, è affermato da parte 2 essere pag. 13/20 stato tratto dai files presenti nella sezione “documentazione a supporto” nella pagina web liberamente consultabile tramite il link sopra indicato , che consente di accedere ad una pagina web che, per l'indirizzo e per il contenuto sostanziale, non è constestato essere riferibile al cui apparteneva l'originaria cedente. Controparte_11
Parte appellante avrebbe dovuto puntualmente contestare la circostanza della conformità fra il file prodotto e quello consultabile tramite il link indicato in Gazzetta Ufficiale, producendo in giudizio eventuale diverso file tratto dal medesimo link e non limitarsi a descriverlo nella sua materialità come un mero file mancante di firma e data certa. In mancanza della contestazione della conformità fra quanto prodotto e quanto custodito nella pagina web consultabile al link indicato in Gazzetta Ufficiale, la circostanza ex art.115 c.p.c. deve intendersi provata.
CP_ L'elenco prodotto da parte sub doc. 20 contiene numerosi numeri, incluso il numero 1571615226. Fino 2 afferma che tale numero costituisca il codice identificativo di segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia, c.d. . Per_3
A prova di tale assunto, produce il doc. 21, che afferma essere una stampata del documento “riepilogo segnalazioni centrali rischi” relativo a BA s.r.l. in liquidazione.
Nuovamente, tale documento è affermato essere tratto da un database non gestito dalla appellata, contenente dati creati ed elaborati da terzi. La sua conformità ad informazioni tratte dal database della Centrale Rischi custodito a cura della Banca d'Italia non è specificatamente contestata né parte ha fornito alcuna prova documentale in Parte_1 senso contrario.
In particolare, per quanto qui interessa, il documento n.21 contiene l'indicazione del codice (00015716152.26), con il quale la società BA s.r.l. è identificata alla Centrale
Rischi istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 53 c. 1 lettera b e art. 107 c. 2 d. lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Tale codice identificativo non è di creazione di ed è oggettivamente verificabile e CP_1 conoscibile dalla parte tramite richiesta, da rivolgere alla Centrale Rischi presso la pag. 14/20 Banca d'Italia eventualmente ex art.210 c.p.c. avrebbe dovuto pertanto Parte_1 contestare specificatamente tale codice e chiederne la verifica.
Non può condividersi la doglianza, sollevata dall'appellante, di non avere ricevuto previa comunicazione del proprio codice, in quanto i dati della Centrale Rischi sono riservati;
la Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il loro trattamento, in quanto svolge tale attività per finalità di interesse pubblico (art. 6, lettera e) del GDPR). Anche gli intermediari partecipanti sono esonerati (art. 6, lettera c) del
GDPR) dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati in quanto la comunicazione dei dati alla CR è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art.
2-ter del Codice privacy. La individuazione di ciascun soggetto segnalato alla Centrale Rischi tramite un codice identificativo è necessaria ai fini di tutelare il diritto di tali soggetti a mantenere la riservatezza circa il loro inserimento negli elenchi di soggetti segnalati. In particolare, l'utilizzo di un codice numerico al posto del nominativo del debitore è necessario negli elenchi di crediti ceduti pubblicati e visibili online, a tutela del medesimo interesse alla riservatezza, ma il credito non può per questo dirsi indeterminato, potendo ogni incertezza venire superata tramite richiesta del soggetto portatore di un legittimo interesse.
La corrispondenza del codice identificativo (conferito dalla Centrale Rischi al debitore principale) con il numero contenuto nell'elenco dei debiti ceduti, accessibile online e gestito da soggetto terzo rispetto a consente di ritenere superati, ai fini della CP_1 prova della legittimazione attiva di , i dubbi in merito all'inclusione del credito CP_1 nelle precedenti cessioni sopra menzionate.
In conclusione, il primo motivo di appello va rigettato, ritenuto, sulla base della valutazione complessiva della documentazione come sopra riportata ex art.116 c.p.c. , che abbia offerto una prova documentale sufficiente della titolarità del proprio CP_1 credito ai fini di riconoscere la sua legittimazione attiva a proporre azione revocatoria.
pag. 15/20 4.2.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto che fosse a conoscenza, con ragionevole certezza, del CP_3 pregiudizio che sarebbe derivato ai creditori dall'atto oggetto di revocatoria, desumendo tale conoscenza da elementi di fatto di natura presuntiva.
L'appellante contesta la valenza presuntiva delle circostanze citate dal primo giudice e si duole anche del fatto che non sia stato ritenuto rilevante che , e il Pt_1 CP_3 fratello avessero già nel 2005 previsto di concludere un contratto con il quale Per_2 avrebbero lasciato l'intestazione e la proprietà della casa comune a Lonigo Via Q.
RO a , la quale si è obbligata – e si obbliga – a prestarci ogni cura CP_3 materiale e morale, nel caso in cui le nostre mogli (di e di ) siano impedite Pt_1 Per_2
o impossibilitate di farlo.
Il motivo non può venire accolto.
Ad integrare l'elemento psicologico dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto a titolo oneroso stipulato in data successiva al sorgere del credito, è sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati. Non è invece necessario vi sia collusione tra le parti né conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (cfr., ex plurimis, Cass. n.
28423 del 15/10/2021; Cass. n. 16825 del 05/07/2013; Cass. n. 5741 del 23/03/2004).
Costituisce, inoltre, jus receptum che la prova della scientia damni possa venire ricavata anche da presunzioni semplici (ex plurimis Cass. n. 16221 del 18/06/2019, n. 5618 del
22/03/2016, n. 17327 del 17/08/2011).
Gli elementi presuntivi a sostegno della consapevolezza, da parte di del CP_3 pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni di credito del fratello, socio e fideiussore di BA, sono numerosi, precisi, gravi e concordanti e le argomentazioni portate in senso contrario dall'appellata non sono convincenti: Pt_1
pag. 16/20 è sorella di , i legami familiari fra loro sono stabili e consolidati, le CP_3 Parte_1 parti hanno deciso di rimanere ad abitare nel complesso immobiliare che costituisce la loro casa di famiglia, ampio complesso unitario appartenente ai soli fratelli nel Pt_1 quale sono ricavate tre unità abitative oltre ad accessori. Hanno deciso di costituire fra loro una società che , pur se di capitali, era composta dai soli fratelli – , Pt_1 Pt_1
e (come risulta dalla visura prodotta). Infine, il rapporto di fiducia e Per_2 CP_3 mutuo sostegno risulta anche presumibile per il fatto stesso che la sorella si sia obbligata a prestare assistenza a (oltre che al fratello ), ove Parte_1 Per_4 necessario, vita natural durante.
Anche la cronologia dei fatti reca elementi presuntivi nel senso dell'accoglimento della domanda attorea, sia pure sotto profili diversi da quelli indicati in sentenza (che erroneamente indica che la stipula sia successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e preceda di poco la chiusura del fallimento).
L'atto dispositivo oggetto di revocatoria è del 25 novembre 2016, stipulato poco più di tre mesi dopo la diffida ad adempiere, notificata a il 17 agosto 2016 (doc.15 Parte_1 fascicolo monitorio).
E' pertanto irrilevante, ai fini presuntivi, che la notifica del decreto ingiuntivo sia stata effettuata al fideiussore successivamente all'atto dispositivo (il 21 dicembre Parte_1
2017), perché l'intenzione del creditore (allora ) di procedere per le vie CP_10 legali era già stata chiaramente espressa nella diffida ricevuta anteriormente alla stipula.
Nel corso di oltre sei anni dalla chiusura del fallimento, inoltre, il credito si è notevolmente ridotto, tanto che nella diffida ad adempiere trasmessa da CP_10
al fideiussore il 17 agosto 2016, il credito residuo è indicato nella
[...] Parte_1 misura di €44.568,87.
Infine, il documento citato dall'appellante - costituito da lettera 10 aprile 2005 sottoscritta da , e e indirizzata ad un terzo -, non prova Parte_1 CP_3 Per_2
l'assenza dell'elemento soggettivo in capo alla cessionaria e reca, CP_3 semmai, ulteriori elementi a supporto della tesi attorea, dimostrando che sin dal 2005 pag. 17/20 fosse nota a tutte le parti la possibilità che dei creditori della società potessero aggredire il bene immobile in comproprietà. Particolarmente significativo è il seguente passaggio della missiva: “ultimamente ci siamo chiesti cosa sarà di noi e dei nostri beni (…) la nostra casa (…) non vorremmo perderla o lasciarla a chi non merita e, nello stesso tempo, vorremmo assicurarci un futuro sereno!
Tutti gli elementi sopra elencati, considerati in concreto e nel loro complesso, in assenza di elementi di segno contrario, consentono di presumere che fosse a CP_3 conoscenza della esistenza di un debito residuo della società e che conseguentemente fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto dispositivo oggetto di revocatoria.
4.3.
Col terzo motivo si censura l'errore in cui è incorso il tribunale per non avere ammesso la prova testimoniale.
Il motivo non è fondato, in quanto i capitoli di prova sono manifestamente generici e valutativi.
4.4.
Col quarto motivo si denuncia che il giudice di primo grado abbia qualificato l'atto oggetto di revocatoria come successivo al maturare del credito, trascurando di considerare che, pur se l'atto è stato stipulato nel 2016, consisteva in una mera esecuzione di accordi già assunti nel 2005, quindi in data ben antecedente all'insorgere del credito.
Il motivo è infondato.
Con la lettera manoscritta 10 aprile 2005 i sottoscrittori , e Parte_1 CP_3 Per_2 non hanno assunto alcun obbligo giuridicamente rilevante di stipulare il contratto vitalizio de quo. Si tratta di una mera dichiarazione di intenti rivolta ad un terzo (con il quale è attuale una non precisata vertenza), che espressamente rimanda la stipula di un pag. 18/20 “vitalizio” ad un momento futuro e incerto e ad una forma pubblica. Avremmo deciso – anzi, abbiamo deciso e ciò è testimoniato dalla comune sottoscrizione di questo documento – di lasciare – una volta risolti i nostri problemi con te! – l'intestazione e la proprietà della casa comune a Lonigo via Q.RO a , la quale si è obbligata – CP_3
e si obbliga – a prestarci ogni cura materiale e morale, nel caso in cui le nostre mogli
(di e di ) siano impedite o impossibilitate a farlo … fin d'ora vogliamo Pt_1 Per_2 metterti a parte di questa decisione, che sarà formalizzata più avanti con un contratto notarile – crediamo si possa trattare di un c.d. “vitalizio” – che prevederà quanto sopra esposto. Siamo sicuri che i problemi tra noi si risolveranno e che quanto prospettato possa avere il suo corso.
L'atto oggetto di domanda di revocatoria non può pertanto considerarsi mera riproduzione della volontà delle parti già perfezionatasi nel 2005 ed i presupposti per l'accoglimento dell'azione di revocatoria devono valutarsi al momento della sottoscrizione dell'atto notarile, non al momento della sottoscrizione della missiva sottoscritta oltre dieci anni prima.
§ 5.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il criterio del decisum (Cass. Sezioni Unite 11 settembre 2007 n.19014), assumendo a riferimento lo scaglione corrispondente al valore del credito per il quale ha agito CP_1 pertanto lo scaglione da €26.001,00 a €52.000,00, nei valori medi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (studio, introduttiva e decisoria).
Va confermata, anche per questo grado, la compensazione delle spese con Controparte_4
rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, non avendo ella posto in essere
[...] alcuna condotta costituente antecedente logico del presente giudizio, né contestato la fondatezza della domanda.
pag. 19/20
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2024 nei confronti di
[...] [...]
e per essa la mandataria avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2349/2023 del 23 novembre 2023 così provvede:
I. Conferma integralmente la sentenza appellata;
II. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 CP_3 [...] delle spese del presente grado che liquida in € 6.946,00 Controparte_1 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dichiara compensate le residue spese.
IV. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 07/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.Caterina Caniato Dott.Caterina Passarelli
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 37/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei Magistrati:
dott.Caterina Passarelli Presidente
dott. Martina Gasparini Consigliere
dott. Caterina Caniato Consigliere Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'avv. GOZZI Parte_1 C.F._1
OV ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da procura allegata all'atto di citazione in appello,
appellante e
e per essa la mandataria (C.F. Controparte_1 CP_2
), assistita e difesa dall'avv. BOTTER MASSIMO ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato presso il suo studio come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
(C.F. ) - contumace CP_3 C.F._2
(C.F. ) - contumace Controparte_4 C.F._3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.6516/2021 pubblicata il 23 novembre 2023
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
1) Annullarsi e/o riformarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2349/2023 nel procedimento R.G. 6516/21, pubblicata in data 23.11.2023, notificata in data
5.12.2023, e, per l'effetto, accogliersi le “Conclusioni” precisate per Parte_1 all'udienza del 10.11.2022 avanti al Trib. Vicenza
2) Spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi, per il I ed il II grado di giudizio per parte appellata Controparte_1
In via preliminare
1. Dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettare il gravame.
In via principale
2. Rigettare, per i motivi esposti in atti, l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via subordinata
pag. 2/20 3. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avversarie, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni formulate in primo grado:
“Nel merito
Revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del medesimo nei confronti di l'atto di disposizione in data 25 Controparte_1 novembre 2016 a rogito notaio di Rossano Veneto (VI), n. 3664 Persona_1
Rep., n. 2476 racc., trascritto in data 28 novembre 2016 ai nn. 21938 R.G. e 15633 R.P.
e ai nn. 21939 R.G. e 15634 R.P. con cui il sig. ha ceduto alla sig.ra Parte_1
, riservando il diritto di abitazione per sé e dopo di sé a favore della CP_3 moglie, sig.ra , la quota di 1/3 dei seguenti beni immobili: Controparte_4
- fabbricato in Lonigo (VI), Via Quirico RO n. 30/32/32A, eretto sull'area censita, tra coperto e scoperto, con il M.N. 174 - ente urbano di are 13.10 - del Foglio 3 (tre) del
Catasto Terreni stesso Comune, costituito da abitazione ai piani terra, primo, secondo e terzo, e da pertinenziale garage al piano terra, fabbricato così catastalmente individuato:
COMUNE DI LONIGO (VI) - – FOGLIO 3 (tre) - M.N. 174 Parte_2 sub 1 - Via Quirico RO n. 9 (reale n. 30/32/32A) - piano T-1-2-3 - cat. A/2 - cl.
1 - vani 33 - Superficie Catastale Totale: 1087 mq, Totale escluse aree scoperte 1008 mq -
R.C.E. 2.556,46 - (tale risultante giusta denuncia di diversa distribuzione degli spazi interni del 21 novembre 2016 n. 47549.1/2016 prot. n. VI0129350);
M.N. 174 sub 2 - Via Quirico RO n. 9 (reale n. 30) - piano T - cat. C/6 - cl.
2 - mq 28
- Superficie Catastale Totale: 32 mq - R.C.E. 39,04.
TRA CONFINI: 139, 140, 141, 142, 143, 146, 2206, 566 e Strada (doc. 16). CP_5
5) Ordinare al competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio di Vicenza di trascrivere la sentenza emananda all'esito del presente giudizio, con esonero da ogni responsabilità.
pag. 3/20 In via subordinata
6) Rigettare ogni domanda ed eccezione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto”.
In ogni caso
4. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
- Controparte non ha riproposto alcuna delle istanze istruttorie formulate in primo grado, per cui è solo per mero scrupolo difensivo che ci si oppone all'ammissione di tali istanze per i motivi già dedotti in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., da intendersi qui ritrascritti.
- Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle doglianze avversarie, si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie formulate in primo grado:
“A) Si chiede che venga ammessa CTU volta a descrivere le abitazioni dei convenuti e il complesso condominiale in cui gli stessi risiedono, nonché a stimare il valore della quota del sig. al momento della cessione alla sig.ra . Parte_3 CP_3
B) Non ci si oppone all'ammissione della CTU richiesta dalla sig.ra , CP_3 posto che i relativi accertamenti coincidono almeno in parte con quelli richiesti dall'esponente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1. Sul giudizio di primo grado
1.1.
Con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2021 la società
[...]
(di seguito, ) – rappresentata dalla mandataria Controparte_1 CP_1 Parte_4
– conveniva in giudizio , e avanti al Parte_1 CP_3 Controparte_4
Tribunale di Vicenza, chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi pag. 4/20 dell'art.2901 c.c., dell'atto stipulato il 25 novembre 2016 a rogito del notaio dott.
di Rossano Veneto (VI), n. 3664 Rep., n. 2476 racc., con il quale Persona_1
aveva ceduto alla propria sorella, la propria quota di 1/3 Parte_1 CP_3 della proprietà di un complesso immobiliare sito nel Comune di Lonigo (VI), via
Quirico RO, composto da piano terra, primo, secondo e terzo oltre a pertinenze .
Il sig. nel citato atto notarile si era riservato il diritto di abitazione sugli Parte_1 immobili per sé e, dopo di sé, per la propria moglie . Controparte_4
Si trattava di un complesso immobiliare di ampie dimensioni, censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Lonigo, Fg 3
a) Mappale N. 174 sub 1 - Via Quirico RO n. 9 (reale n. 30/32/32A) - piano T-
1-2-3 - cat. A/2 - cl.
1 - vani 33 – Superficie Catastale Totale: 1087 mq, Totale escluse aree scoperte 1008 mq - R.C.E. 2.556,46 -(tale risultante giusta denuncia di diversa distribuzione degli spazi interni del 21 novembre 2016 n.
47549.1/2016 prot. n. VI0129350);
b) Mappale n. 174 sub
2 -Via Quirico RO n. 9 (reale n. 30) -piano T -cat. C/6 - cl.
2 -mq 28 -Superficie Catastale Totale: 32 mq -R.C.E. 39,04.
Fino 2 affermava che tale atto pregiudicasse le proprie ragioni, quale cessionaria del credito di €44.568,87 già vantato dalla Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e
NC nei confronti di , quale fideiussore della società BA s.r.l.. Parte_1
Affermava l'attrice di non avere trovato soddisfazione del proprio credito dalla debitrice principale, dichiarata fallita con sentenza 1 marzo 2006, e di avere pertanto richiesto il pagamento al fideiussore inizialmente in via stragiudiziale (con sollecito Parte_1 ricevuto in data 17 agosto 2016), e successivamente con ricorso monitorio. Di avere ottenuto nei suoi confronti di l'emissione del decreto ingiuntivo n. Parte_1
4671/2017 del 28 novembre 2017, notificato al debitore il 21 dicembre 2017. Titolo a fondamento del decreto ingiuntivo era l'obbligazione di garanzia fideiussoria assunta da pag. 5/20 in favore della società BA s.r.l., debitrice della Cassa di Risparmio in Parte_1 forza di contratto di mutuo.
1.2.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Eccepiva parte Parte_1 convenuta in primo luogo il difetto di legittimazione ad agire di , in assenza di CP_1 prova delle cessioni del credito ed in mancanza di iscrizione della cessione presso il
Registro delle Imprese e di sua notifica al debitore ceduto.
Eccepiva, inoltre, l'assenza di alcuno scopo elusivo o accordo fraudolento nell'alienazione del bene, effettuata con atto a titolo oneroso, quale corrispettivo dell'impegno, assunto dalla sorella, di prestare assistenza morale e materiale in suo favore, per quanto necessario e con il vincolo di riconoscere diritto di abitazione sull'immobile a e, dopo di lui, al coniuge . Parte_1 Controparte_4
Ai fini di escludere l'esistenza di un consilium fraudis, allegava che la cessione fosse stata già concordata anni prima, anteriormente al sorgere del debito, come dalla lettera
10 aprile 2005 sottoscritta da , e e indirizzata ad un terzo;
Parte_1 CP_3 Per_2
CP_ che il fratello (estraneo alle pretese creditorie di 2) aveva pattuito analoga cessione per la sua quota di proprietà del medesimo complesso immobiliare, riservandosi il diritto di abitazione per sé e, dopo di sé, per il suo coniuge;
che – pur se CP_3 socia di BA - fosse all'oscuro della situazione debitoria della debitrice principale, non avendo mai partecipato alla gestione della società. Eccepiva infine la natura contestata del credito, essendo pendente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.4671/2017.
§ 2. Sulla decisione di primo grado
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe richiamata,
- ha accolto la domanda proposta da ai sensi Controparte_1 dell'art.2901 c.c. e ha dichiarato inefficace, nei confronti dell'attrice, l'atto di cessione stipulato il 25 novembre 2016.
pag. 6/20 - ha ritenuto sussistere la legittimazione attiva di parte in quanto il credito a CP_1 tutela del quale l'attrice aveva proposto azione revocatoria, pur se contestato, era stato consacrato da un titolo giudiziale, sia pure sub iudice in grado di appello.
- ha ritenuto l'atto oggetto di revocatoria essere successivo all'insorgere del credito, in quanto stipulato dopo il fallimento della società BA, debitrice principale, della quale , e detenevano l'intero Per_2 Pt_1 CP_3 capitale.
- ha qualificato l'atto dispositivo de quo come “vitalizio assistenziale”, contratto atipico con il quale una parte si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un immobile o della attribuzione di altri beni od utilità, a fornire all'altra parte assistenza morale e materiale, per tutta la durata della vita del beneficiario ed in correlazione ai suoi bisogni ed al suo tenore di vita. Ha inoltre ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che la cessione della quota indivisa dell'immobile avesse determinato un'apprezzabile diminuzione quantitativa del patrimonio del debitore, integrando dunque un eventus damni.
- ha qualificato l'atto come a titolo oneroso nei rapporti fra e Parte_1 [...]
CP_3
- ha desunto la sussistenza del presupposto della scientia fraudis, in capo ad entrambe le parti, da una serie di elementi di natura presuntiva quali il rapporto di parentela, i legami di fatto stabili e consolidati fra le parti, i loro rapporti di vicinato, il legame societario che legava entrambi alla BA s.r.l., la cronologia dei fatti.
- ha qualificato l'atto oggetto di revocatoria come a titolo gratuito limitatamente ai rapporti fra e il coniuge , a favore della quale è Parte_1 Controparte_4 riservato, senza alcun corrispettivo, il diritto di abitazione anche in caso di decesso di , e ha ritenuto senz'altro sussistere il presupposto della Parte_1 scientia damni in capo al debitore.
pag. 7/20 Il Tribunale ha conseguentemente accolto la domanda di revocatoria proposta da CP_1 ed ha condannato i convenuti e alla rifusione delle spese di lite Pt_1 CP_3 mentre ha dichiarato compensate le spese nei confronti della convenuta contumace
. Controparte_4
§ 3. Sul giudizio di appello
3.1.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5 dicembre 2023 ha Parte_1 proposto appello avverso la pronuncia in oggetto, affidato a quattro motivi di gravame.
Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto
[...] legittimata all'azione per avere provato la titolarità del credito. Controparte_1
Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto che CP_3 fosse a conoscenza che l'operazione, ideata in tempi non sospetti, avrebbe sottratto
[...] il compendio immobiliare alla garanzia patrimoniale generica dei creditori del fratello.
Col terzo motivo censura il rigetto delle istanze istruttorie ed in particolare la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta.
Col quarto motivo si denuncia che il giudice di primo grado abbia ritenuto l'atto oggetto di revocatoria successivo al maturare del debito, trascurando di considerare che, pur se stipulato nel 2016, consisteva in una mera esecuzione di accordi già assunti nel 2005, quindi in data ben antecedente all'insorgere del credito.
3.2.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata.
Sulle conclusioni depositate dalle parti la causa è stata rimessa al collegio per la decisione previo concessione di termini per conclusionali e repliche.
pag. 8/20 §4. Sui motivi di impugnazione
4.1.
Il primo motivo di impugnazione - con il quale si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto sussistere la legittimazione ad agire di – non può Controparte_1 essere accolto.
Parte appellante, nella presente sede, ribadisce l'eccezione di carenza di prova della legittimazione attiva già sollevata in primo grado e contesta che la documentazione prodotta da parte di sia idonea ad assolvere all'onere, a carico dell'attrice, di CP_1 provare l'avvenuto acquisto del credito oggetto di cessione.
In diritto, la prova della titolarità del credito è condizione dell'azione revocatoria.
Occorre, infatti, distinguere la certezza del credito a tutela del quale si agisce in revocatoria dalla titolarità di tale credito.
Sotto il primo profilo, è principio consolidato che l'azione revocatoria possa venire accolta a tutela anche di un “credito eventuale - quale il “credito litigioso” riveniente da fatto illecito o da fonte contrattuale, oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio”, in quanto l'art. 2901 c.c. “recepisce una accezione lata di “credito”, con conseguente irrilevanza del normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, allo scopo di tutelare anche i creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.”
(ex plurimis, Cass. civ. 2012 n. 1893).
Riguardo invece al secondo profilo, la titolarità del credito costituisce condizione dell'azione revocatoria ed è onere dell'attore provarla, essendo presupposto della sua legitimatio ad causam.
In caso di mancato conseguimento della prova della titolarità del credito a garanzia del quale è proposta la domanda di revocatoria, questa deve venire rigettata (Cass. n. 21100 del 04/11/2004).
pag. 9/20 Spetta al creditore “che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In caso di contestazione – avvenuta nel presente caso sin dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo – spetta al cessionario fornire la prova che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli oggetto di cessione in blocco.
“In ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione. (Cass. 2 marzo 2016, n. 4116).
Il primo giudice ha ritenuto soddisfatto il presupposto della titolarità del credito, in quanto consacrato da un titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Verona
n.1406/2022, resa fra le medesime parti, all'epoca sub iudice in grado d'appello), che aveva superato le eccezioni in merito alla titolarità di esso.
Parte appellante, in comparsa conclusionale, ha rilevato che la sentenza di primo grado che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.4671/2017 proposta da Parte_1 contro è stata riformata con sentenza di questa Corte n.259/2025, in CP_1 accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da Parte_1 nei confronti di . La Corte nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo ha CP_1 ritenuto non sufficientemente provata l'inclusione del credito di nei confronti di CP_1
nel novero dei crediti oggetto della operazione di cessione in blocco ai sensi Parte_1 dell'art. 58 T.U.B.
Ora, a prescindere dal fatto che la documentazione prodotta in questa causa è soggetta ad una rinnovata valutazione risultando più completa e chiara, va osservato, in ogni caso, che la sentenza n.259/2025 non risulta essere passata in giudicato con conseguente applicazione del principio secondo cui il credito contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore poiché pag. 10/20 tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (v. Cass. 3369/2019).
Pertanto la questione relativa alla legittimazione a proporre il presente giudizio di revocatoria deve venire decisa in questo processo sulla base del materiale probatorio in atti.
Parte appellante ribadisce, in questa sede, le contestazioni già mosse in primo grado, relative alla mancanza di prova della titolarità del credito in capo a , in assenza di CP_1 notifica al debitore ceduto e in presenza di indicazioni non verificabili dal debitore.
E' principio giurisprudenziale consolidato che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, per potersi ritenere adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, debbano essere sufficientemente precise e consentire di ricondurre il credito con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art.
1346 c.c.) (cfr. Cass. civ. 9412/2023, Cass. civ., n. 17944/2023).
Nel caso in esame tale prova deve ritenersi raggiunta.
L'avviso della cessione dei crediti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ((doc.H) consente di verificare che lo specifico credito in questione risulta incluso fra i crediti ceduti, tramite un rinvio per relationem ad un elenco esterno : “L'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del 3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore e' disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html.
pag. 11/20 Nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l'azione revocatoria, ha ricostruito CP_1
e documentato come segue l'iter delle plurime cessioni che ha preceduto l'acquisto del credito de quo:
I. - Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e NC Banca s.p.a., istituto di credito mutuante, si è estinta a seguito di fusione per incorporazione in
[...]
, il 1 luglio 2002 risulta provato (doc.C); CP_6
II. – ha conferito a Credito Italiano il ramo di azienda Controparte_6 bancaria, come risulta dall'estratto della Gazzetta Ufficiale del 20.7.2002;
III. – Credito Italiano ha assunto la denominazione UniCredit Banca s.p.a.;
IV. - UniCredit Banca s.p.a. si è fusa per incorporazione in UniCredit s.p.a. il 20 ottobre
2008 (prodotto sub doc.D);
ha ceduto in blocco pro soluto ad RA Finance s,p.a. i propri Controparte_7 crediti pecuniari in sofferenza al 31 ottobre 2008 (ed il credito verso BA era in sofferenza), come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 11 dicembre 2008 n.146
(doc.E). La cessione prevede alcune specifiche esclusioni .
Orbene, i crediti ceduti non sono indicati in allegato alla Gazzetta ufficiale e l'avviso di cessione rappresenta che l'elenco completo di tali soggetti sarà messo a disposizione presso la sede legale di Controparte_8
VI. - è stata fusa per incorporazione in Controparte_9 [...] in data 14 -16 dicembre 2010 (prodotto sub doc.F); Controparte_8
VII. - ha ceduto in blocco pro soluto con Controparte_8 contratto 20 novembre 2014 ad di cui alla pubblicazione in Controparte_10
Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014 n.139 (prodotta in primo grado sub doc.G) un
“pacchetto” di crediti pecuniari classificati a sofferenza entro il 30 aprile 2009 con alcune specificazioni e con numerose esclusioni di non chiara lettura e non verificabili da soggetti terzi (inclusi una serie di crediti identificati con un numero).
pag. 12/20 Anche in questo caso l'elenco dei crediti ceduti non è allegato o accessibile dall'avviso di cessione e viene indicato che un elenco “dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati” sarà a disposizione presso Controparte_8
[...]
VIII. – ha, infine, ceduto in blocco a in Controparte_10 Controparte_1 data 14 luglio 2017 alcuni propri crediti derivanti, tra l'altro, da contratti di mutuo, come da avviso sulla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2017 (prodotto in primo grado sub doc. H).
Fino 2 sostiene che il credito nei confronti di sia incluso fra i crediti oggetto Parte_1 di quest'ultima cessione in blocco.
E' ben vero, come osservato da questa Corte nella sentenza n.259/2025 che nei predetti avvisi di cessione “i crediti ceduti vengono positivamente individuati rispetto a talune caratteristiche e negativamente tenuto conto di una serie di esclusioni. Gli elementi che caratterizzano in positivo e in negativo i crediti ceduti sono tuttavia differenti nelle diverse cessioni e tali elementi presentano ulteriori differenze rispetto alla identificazione dei crediti ceduti a ”. CP_1
Tuttavia, nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2017 si legge che L'elenco complessivo dei crediti ceduti che alla data del 3 luglio 2017 rispettavano i criteri sopra elencati ed individuati mediante i numeri identificativi clienti del relativo debitore e' disponibile sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html nonche' presso la sede di Controparte_8
Il sopra menzionato elenco dei crediti ceduti - costituito da una lunga serie di numeri - è CP_ prodotto da 2 sub doc.20.
Né può dirsi che tale produzione sarebbe mera “congerie di numeri, senza data e senza provenienza, sprezzante di ogni forma e di ogni contenuto” di provenienza della sola parte, posto che è individuabile il criterio per la identificazione dell'oggetto della CP_ cessione. L'elenco di cui al documento n.20, infatti, è affermato da parte 2 essere pag. 13/20 stato tratto dai files presenti nella sezione “documentazione a supporto” nella pagina web liberamente consultabile tramite il link sopra indicato , che consente di accedere ad una pagina web che, per l'indirizzo e per il contenuto sostanziale, non è constestato essere riferibile al cui apparteneva l'originaria cedente. Controparte_11
Parte appellante avrebbe dovuto puntualmente contestare la circostanza della conformità fra il file prodotto e quello consultabile tramite il link indicato in Gazzetta Ufficiale, producendo in giudizio eventuale diverso file tratto dal medesimo link e non limitarsi a descriverlo nella sua materialità come un mero file mancante di firma e data certa. In mancanza della contestazione della conformità fra quanto prodotto e quanto custodito nella pagina web consultabile al link indicato in Gazzetta Ufficiale, la circostanza ex art.115 c.p.c. deve intendersi provata.
CP_ L'elenco prodotto da parte sub doc. 20 contiene numerosi numeri, incluso il numero 1571615226. Fino 2 afferma che tale numero costituisca il codice identificativo di segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia, c.d. . Per_3
A prova di tale assunto, produce il doc. 21, che afferma essere una stampata del documento “riepilogo segnalazioni centrali rischi” relativo a BA s.r.l. in liquidazione.
Nuovamente, tale documento è affermato essere tratto da un database non gestito dalla appellata, contenente dati creati ed elaborati da terzi. La sua conformità ad informazioni tratte dal database della Centrale Rischi custodito a cura della Banca d'Italia non è specificatamente contestata né parte ha fornito alcuna prova documentale in Parte_1 senso contrario.
In particolare, per quanto qui interessa, il documento n.21 contiene l'indicazione del codice (00015716152.26), con il quale la società BA s.r.l. è identificata alla Centrale
Rischi istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 53 c. 1 lettera b e art. 107 c. 2 d. lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Tale codice identificativo non è di creazione di ed è oggettivamente verificabile e CP_1 conoscibile dalla parte tramite richiesta, da rivolgere alla Centrale Rischi presso la pag. 14/20 Banca d'Italia eventualmente ex art.210 c.p.c. avrebbe dovuto pertanto Parte_1 contestare specificatamente tale codice e chiederne la verifica.
Non può condividersi la doglianza, sollevata dall'appellante, di non avere ricevuto previa comunicazione del proprio codice, in quanto i dati della Centrale Rischi sono riservati;
la Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il loro trattamento, in quanto svolge tale attività per finalità di interesse pubblico (art. 6, lettera e) del GDPR). Anche gli intermediari partecipanti sono esonerati (art. 6, lettera c) del
GDPR) dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati in quanto la comunicazione dei dati alla CR è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art.
2-ter del Codice privacy. La individuazione di ciascun soggetto segnalato alla Centrale Rischi tramite un codice identificativo è necessaria ai fini di tutelare il diritto di tali soggetti a mantenere la riservatezza circa il loro inserimento negli elenchi di soggetti segnalati. In particolare, l'utilizzo di un codice numerico al posto del nominativo del debitore è necessario negli elenchi di crediti ceduti pubblicati e visibili online, a tutela del medesimo interesse alla riservatezza, ma il credito non può per questo dirsi indeterminato, potendo ogni incertezza venire superata tramite richiesta del soggetto portatore di un legittimo interesse.
La corrispondenza del codice identificativo (conferito dalla Centrale Rischi al debitore principale) con il numero contenuto nell'elenco dei debiti ceduti, accessibile online e gestito da soggetto terzo rispetto a consente di ritenere superati, ai fini della CP_1 prova della legittimazione attiva di , i dubbi in merito all'inclusione del credito CP_1 nelle precedenti cessioni sopra menzionate.
In conclusione, il primo motivo di appello va rigettato, ritenuto, sulla base della valutazione complessiva della documentazione come sopra riportata ex art.116 c.p.c. , che abbia offerto una prova documentale sufficiente della titolarità del proprio CP_1 credito ai fini di riconoscere la sua legittimazione attiva a proporre azione revocatoria.
pag. 15/20 4.2.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto che fosse a conoscenza, con ragionevole certezza, del CP_3 pregiudizio che sarebbe derivato ai creditori dall'atto oggetto di revocatoria, desumendo tale conoscenza da elementi di fatto di natura presuntiva.
L'appellante contesta la valenza presuntiva delle circostanze citate dal primo giudice e si duole anche del fatto che non sia stato ritenuto rilevante che , e il Pt_1 CP_3 fratello avessero già nel 2005 previsto di concludere un contratto con il quale Per_2 avrebbero lasciato l'intestazione e la proprietà della casa comune a Lonigo Via Q.
RO a , la quale si è obbligata – e si obbliga – a prestarci ogni cura CP_3 materiale e morale, nel caso in cui le nostre mogli (di e di ) siano impedite Pt_1 Per_2
o impossibilitate di farlo.
Il motivo non può venire accolto.
Ad integrare l'elemento psicologico dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto a titolo oneroso stipulato in data successiva al sorgere del credito, è sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati. Non è invece necessario vi sia collusione tra le parti né conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione (cfr., ex plurimis, Cass. n.
28423 del 15/10/2021; Cass. n. 16825 del 05/07/2013; Cass. n. 5741 del 23/03/2004).
Costituisce, inoltre, jus receptum che la prova della scientia damni possa venire ricavata anche da presunzioni semplici (ex plurimis Cass. n. 16221 del 18/06/2019, n. 5618 del
22/03/2016, n. 17327 del 17/08/2011).
Gli elementi presuntivi a sostegno della consapevolezza, da parte di del CP_3 pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni di credito del fratello, socio e fideiussore di BA, sono numerosi, precisi, gravi e concordanti e le argomentazioni portate in senso contrario dall'appellata non sono convincenti: Pt_1
pag. 16/20 è sorella di , i legami familiari fra loro sono stabili e consolidati, le CP_3 Parte_1 parti hanno deciso di rimanere ad abitare nel complesso immobiliare che costituisce la loro casa di famiglia, ampio complesso unitario appartenente ai soli fratelli nel Pt_1 quale sono ricavate tre unità abitative oltre ad accessori. Hanno deciso di costituire fra loro una società che , pur se di capitali, era composta dai soli fratelli – , Pt_1 Pt_1
e (come risulta dalla visura prodotta). Infine, il rapporto di fiducia e Per_2 CP_3 mutuo sostegno risulta anche presumibile per il fatto stesso che la sorella si sia obbligata a prestare assistenza a (oltre che al fratello ), ove Parte_1 Per_4 necessario, vita natural durante.
Anche la cronologia dei fatti reca elementi presuntivi nel senso dell'accoglimento della domanda attorea, sia pure sotto profili diversi da quelli indicati in sentenza (che erroneamente indica che la stipula sia successiva alla notifica del decreto ingiuntivo e preceda di poco la chiusura del fallimento).
L'atto dispositivo oggetto di revocatoria è del 25 novembre 2016, stipulato poco più di tre mesi dopo la diffida ad adempiere, notificata a il 17 agosto 2016 (doc.15 Parte_1 fascicolo monitorio).
E' pertanto irrilevante, ai fini presuntivi, che la notifica del decreto ingiuntivo sia stata effettuata al fideiussore successivamente all'atto dispositivo (il 21 dicembre Parte_1
2017), perché l'intenzione del creditore (allora ) di procedere per le vie CP_10 legali era già stata chiaramente espressa nella diffida ricevuta anteriormente alla stipula.
Nel corso di oltre sei anni dalla chiusura del fallimento, inoltre, il credito si è notevolmente ridotto, tanto che nella diffida ad adempiere trasmessa da CP_10
al fideiussore il 17 agosto 2016, il credito residuo è indicato nella
[...] Parte_1 misura di €44.568,87.
Infine, il documento citato dall'appellante - costituito da lettera 10 aprile 2005 sottoscritta da , e e indirizzata ad un terzo -, non prova Parte_1 CP_3 Per_2
l'assenza dell'elemento soggettivo in capo alla cessionaria e reca, CP_3 semmai, ulteriori elementi a supporto della tesi attorea, dimostrando che sin dal 2005 pag. 17/20 fosse nota a tutte le parti la possibilità che dei creditori della società potessero aggredire il bene immobile in comproprietà. Particolarmente significativo è il seguente passaggio della missiva: “ultimamente ci siamo chiesti cosa sarà di noi e dei nostri beni (…) la nostra casa (…) non vorremmo perderla o lasciarla a chi non merita e, nello stesso tempo, vorremmo assicurarci un futuro sereno!
Tutti gli elementi sopra elencati, considerati in concreto e nel loro complesso, in assenza di elementi di segno contrario, consentono di presumere che fosse a CP_3 conoscenza della esistenza di un debito residuo della società e che conseguentemente fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori dall'atto dispositivo oggetto di revocatoria.
4.3.
Col terzo motivo si censura l'errore in cui è incorso il tribunale per non avere ammesso la prova testimoniale.
Il motivo non è fondato, in quanto i capitoli di prova sono manifestamente generici e valutativi.
4.4.
Col quarto motivo si denuncia che il giudice di primo grado abbia qualificato l'atto oggetto di revocatoria come successivo al maturare del credito, trascurando di considerare che, pur se l'atto è stato stipulato nel 2016, consisteva in una mera esecuzione di accordi già assunti nel 2005, quindi in data ben antecedente all'insorgere del credito.
Il motivo è infondato.
Con la lettera manoscritta 10 aprile 2005 i sottoscrittori , e Parte_1 CP_3 Per_2 non hanno assunto alcun obbligo giuridicamente rilevante di stipulare il contratto vitalizio de quo. Si tratta di una mera dichiarazione di intenti rivolta ad un terzo (con il quale è attuale una non precisata vertenza), che espressamente rimanda la stipula di un pag. 18/20 “vitalizio” ad un momento futuro e incerto e ad una forma pubblica. Avremmo deciso – anzi, abbiamo deciso e ciò è testimoniato dalla comune sottoscrizione di questo documento – di lasciare – una volta risolti i nostri problemi con te! – l'intestazione e la proprietà della casa comune a Lonigo via Q.RO a , la quale si è obbligata – CP_3
e si obbliga – a prestarci ogni cura materiale e morale, nel caso in cui le nostre mogli
(di e di ) siano impedite o impossibilitate a farlo … fin d'ora vogliamo Pt_1 Per_2 metterti a parte di questa decisione, che sarà formalizzata più avanti con un contratto notarile – crediamo si possa trattare di un c.d. “vitalizio” – che prevederà quanto sopra esposto. Siamo sicuri che i problemi tra noi si risolveranno e che quanto prospettato possa avere il suo corso.
L'atto oggetto di domanda di revocatoria non può pertanto considerarsi mera riproduzione della volontà delle parti già perfezionatasi nel 2005 ed i presupposti per l'accoglimento dell'azione di revocatoria devono valutarsi al momento della sottoscrizione dell'atto notarile, non al momento della sottoscrizione della missiva sottoscritta oltre dieci anni prima.
§ 5.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il criterio del decisum (Cass. Sezioni Unite 11 settembre 2007 n.19014), assumendo a riferimento lo scaglione corrispondente al valore del credito per il quale ha agito CP_1 pertanto lo scaglione da €26.001,00 a €52.000,00, nei valori medi tenuto conto dell'attività effettivamente svolta (studio, introduttiva e decisoria).
Va confermata, anche per questo grado, la compensazione delle spese con Controparte_4
rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, non avendo ella posto in essere
[...] alcuna condotta costituente antecedente logico del presente giudizio, né contestato la fondatezza della domanda.
pag. 19/20
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato il 3 gennaio 2024 nei confronti di
[...] [...]
e per essa la mandataria avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2349/2023 del 23 novembre 2023 così provvede:
I. Conferma integralmente la sentenza appellata;
II. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 CP_3 [...] delle spese del presente grado che liquida in € 6.946,00 Controparte_1 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dichiara compensate le residue spese.
IV. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data 07/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.Caterina Caniato Dott.Caterina Passarelli
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