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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dr. Alberto CELESTE
Consigliere dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere relatore dr. ER BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del
4.2.2024 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 262/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 60/2023 del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, come da procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Bruognolo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, Controparte_1 chiedeva dichiararsi la illegittimità del provvedimento del CP 30.04.2020, con cui l rivendicava l'indebito di € 2.816,41 a titolo di somme percepite e non dovute sulla prestazione di indennità di disoccupazione NASPI n.
2016/949599 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2018, con conseguente condanna medesimo alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. Nel dell Pt_1 CP costituirsi in giudizio | contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva
l'integrale reiezione.
Invero, con la sentenza impugnata, il Tribunale riteneva che "solo la mensilità di gennaio 2018 risulta erogata indebitamente posto che, in tale periodo, il ricorrente ancora percepiva la NASPI. Sotto tale profilo a nulla rileva, quindi, che la effettiva liquidazione delle somme a titolo di assegno cat. INCOM sia avvenuta nel successivo mese di ottobre 2018. 3.1 In ogni caso vertendosi in materia di prestazione pensionistica deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 52 della In.
88/1989, come modificato ex art. 13 I. 412/1991, che stabilisce la irripetibilità delle prestazioni previdenziali per errore imputabile all Pt 1 salvo il caso in cui vi sia una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione. E' evidente infatti che rispetto alla domanda di ripristino dell'assegno ordinario avanzata dal ricorrente in data 18.04.2018, 1 CP_2 nonostante fosse a conoscenza della percezione della Naspi da parte del sig. CP_1 sino al
31/08/2018, ha erroneamente liquidato nel mese di ottobre 2018 l'assegno ordinario in suo favore in relazione alla mensilità di gennaio 2018. L'indebito pertanto risulta totalmente ascrivibile all Pt_1 resistente". Pertanto, dichiarava non dovuto l'importo CP richiesto dall a titolo di indebito nella comunicazione del 30/04/2020 e, per l'effetto, condannava | Pt_1 medesimo alla restituzione in favore della parte CP ricorrente della somma indebitamente trattenuta. Inoltre, condannava l al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello | CP_2 con ricorso depositato il 3.2.2023. costituito Controparte_1Si è opponendosi all'avverso gravame, chiedendone il rigetto e, in via preliminare, dichiarandone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza.
Con l'atto d'appello, I CP_2 censura la decisione impugnata, per non aver considerato che "l'indebito comunicato all'appellato sulla prestazione NaSpi per il periodo 01/2018 - 08/2018 è scaturito dal riconoscimento per lo stesso periodo sia della
NaSpi sia del diritto alla ricostituzione dell'assegno con diritto al supplemento di pensione per accredito contributivo. Ricostituzione della prestazione cat IO, peraltro, come detto, effettuata per ben due volte, sempre a domanda dell'appellato, che contestualmente ha richiesto all CP_2 il ripristino della prestazione con riconoscimento del diritto al supplemento di pensione e conseguente diritto agli arretrati, regolarmente erogati dall Pt_1 (v. relazione amm.va con relativi allegati, nel fascicolo di primo grado CP_2 . Conseguentemente, l'odierno appellato è decaduto dalla NaSpi e, da qui, l'indebito per cui è causa. La intervenuta decadenza è determinata non tanto dall'avvenuta effettiva percezione del trattamento pensionistico, come erroneamente ritenuto dal Giudice in sentenza, bensì dal raggiungimento dei requisiti per poterlo ottenere (anche su domanda di ricostituzione), che nella fattispecie, come è pacificamente ammesso dalle parti, è avvenuto in concomitanza della maturazione del diritto a percepire la NASPI. Come
è noto - infatti – la NaSpi è per legge incompatibile con le seguenti prestazioni: 1.-- pensione di vecchiaia o anticipata;
2.- assegno ordinario di invalidità; 3.- pensioni di inabilità ... Nel caso di specie risulta che l'appellato ha presentato all Pt_1 domanda per l'opzione NaSpi, peraltro ad esso di importo più favorevole e, nello stesso periodo, domanda di ricostituzione prestazione cat IO con diritto al supplemento di pensione per accredito contributivo e diritto agli arretrati di legge.
Quanto alla ripetibilità dell'indebito da prestazione NASPI, nel ritenere l'indebito contestato irripetibile, il primo Giudice ha omesso di considerare la natura dell'indebito; trattasi, infatti, di indebito su prestazione temporanea e non di indebito da pensione. L'indebito per cui è causa, ripetesi, trae la sua origine dall'indennità
Naspi erogata all'appellato e accertata come non dovuta. Ebbene, nel caso di specie, siamo in presenza di un indebito su prestazione a sostegno del reddito per il quale trova applicazione la disciplina civilistica dettata dall'art. 2033 c.c. e non la normativa speciale dettata in tema di indebito pensionistico previdenziale e/o assistenziale".
Da subito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso, atteso che tale non risulta, essendo necessario un accertamento nel merito circa la sussistenza o meno dell'asserito indebito e la sua eventuale ripetibilità.
Nel merito, occorre precisare che fu comunicato all'appellato l'asserito indebito con relativa trattenuta con provvedimento sotto indicato Istituto Nazionale Previdenza Sociale
MBPA/PAC/0006/2017 0012
RICO07338AC0010005 01 RM02 32280489 MPA77015001324
2 56 DCOPD0798
MONTALTO RT
VIA DEL MIRTO, 5 RK2 04100 LATINA LT
68964775665-0
Gentile Signore,
le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2018, sono stati pagati 2.816,41 euro in più sulla prestaz. di INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE NASPI cat. NASPI n. 2016/949599 per i seguenti motivi:
6080727600085 Prestazione indebita a seguito di pensionamento dal 01/01/2018.
La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta per n. 28 rate mensili sulla pensione cat. IOCOM n. 37049520 a decorrere dalla prima data utile.
Per qualsiasi informazione o chiarimento può comunque rivolgersi al nostro ufficio.
Cordiali Saluti
Il Direttore
MAURIZIO MAURI
Vi è documentazione in atti da cui risulta la concessione all'appellato della CP_3 INPSLATINAVIA CESARE BATTISTI, 52 04100 LATINA LT 13 dicembre 2016
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
MONTALTO RT
VIA DEL MIRTO, 5
04100 LATINA LT
OGGETTO: INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI Domanda N. 6080727600085 (2016/949599) RT MONTALTO 31/07/1957
Gentile Signore,
Le comunichiamo che la sua domanda di indennità di disoccupazione NASPI N. 6080727600085 (2016/949599), presentata in data 24/08/2016, E' STATA ACCOLTA con decorrenza dal 30/08/2016 e, potrà essere corrisposta per il seguente numero di giorni 718, corrispondente ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che Lei può far valere negli ultimi quattro anni.*
• Base di calcolo e misura della prestazione
L'indennità è stata calcolata sulla media mensile delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali da Lei percepite negli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Detta media mensile è pari ad € 1749,87.
L'indennità NASpl é pari, per l'anno 2015, al 75 per cento della retribuzione media mensile, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore all'importo di € 1.195. Nei casi in cui la retribuzione media mensile sia superiore all'importo di € 1.195, l'indennità é pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenzia tra la retribuzione media mensile e l'importo di € 1.195. L'indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro.
La NASpl si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione. La informiamo che sul sito www.inps.it, accedendo con il Suo PIN INPS nella sezione "Servizi per il cittadino" - "Fascicolo previdenziale del cittadino", potrà verificare l'importo della prestazione NASpl mensilmente erogata.
La informiamo, inoltre, che con il modulo NASpl-Com, da trasmettere esclusivamente in via telematica attraverso uno dei consueti canali, va effettuata la comunicazione di uno degli eventi sotto indicati che hanno effetto sul pagamento dell'indennità, con conseguente eventuale recupero di quanto percepito indebitamente:
Inizio di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata (il modello é da restituire entro un mese dall'inizio dell'attività);
⚫ Soggiorno/espatrio all'estero alla ricerca di lavoro o per altri motivi;
• Maternità;
Malattia o ricovero ospedaliero;
•Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato:
•Servizio di volontariato civile;
• Variazione di indirizzo.
• Comunicazione o variazione di IBAN
Con il predetto modulo é possibile anche comunicare l'inizio di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato. A tal proposito si chiarisce che in caso di contratto di lavoro subordinato la cui durata non sia superiore a sei mesi l'indennit é sospesa, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennit riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.
In caso, invece, di contratto di lavoro subordinato di qualunque durata il cui reddito annuale - da comunicarsi all'INPS entro trenta giorni sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, si mantiene la prestazione ridotta, in misura pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro é di durata pari o inferiore a sei mesi si applicherà la sospensione della prestazione per tutto il tempo della durata del rapporto di lavoro;
se il rapporto di lavoro é di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si produrrà la decadenza della prestazione.
Si fa presente infine che con il predetto modulo NASpl Com é possibile comunicare ogni altro evento che può avere effetto sul pagamento dell'indennità.
Cordiali Saluti
Il Direttore
VINCENZO MARIA DE OL
[...] [...]
[.. comunicata all'appellato la ricostituzione godimento con il seguente provvedimento dell'assegno ordinario d'invalidità in VIA CESARE BATTISTI, 52INPS LATINA
04 100 LATINA
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
LATINA 23 ottobre 2018
Al Sig. MONTALTO RT
VIA DEL MIRTO 5
04100 LATINA LT
름
이
e pc. Al Sig. MONTALTO RT presso ITAL
VIA FABIO FILZI 19
04100 LATINA LT
Oggetto: Comunicazione di Riliquidazione
Assegno n. 37049520 Cat. IOCOM, decorrenza 1 maggio 2013 codice fiscale MNTRAT67L312236.J
La informo che rassegno di invalidità numero 37049520 categoria IOCOM a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2018.
L'assegno è calcolato ai sensi della legge. 2 dicembre 2011 n. 214. Il ricalcolo comprende la:
-variazione dei dati di calcolo per supplemento di pansiona
CONGUAGLIO LORDO
222.56 Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre 2018, un credito a suo favore di euro
Si è determinato inoltre un conguaglio fiscale per l'anno in corso a debito di euro 16,94
Si è determinato anche un conguaglio per la quota sasociativa al sindacato S.I.L.P.A. a debito di euro 0.56
Nella sottostante tabella sono riportati i conguagli distinti per anno di competenza:
Anno Conguaglio assegno Conguaglio totale
222,56 222,56 2018
222.56 Totale 222,56
Conguaglo per ritenuta IRPEF
-16.94
0.00 Conguaglo per ritenuta IRPEF anni precedent Conguaglo per quota associativa sindacale
-0.86
Totale conguagli 204.76
Modello TE08 Categoria IOCOM Sede 400000 Cartficato 37049520 Richiesta n 2080792000088 Pag. 2
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI
Tale importo sarà corrisposto al netto di eventuali ritenute per: 1) Somme corrisposte in precedenza
2) Imposizioni fiscali
3) Incumulabilità con redditi provenienti da attività lavorativa arerat saranno disponibili sulle successive rate di pensione non appera questo ufficio avrà terminato gli GI adempimenti necessari.
DATI DEI SUPPLEMENTI
Por la presenza di contribuzione successive alla decorrenza originaria è stato liquidato il seguents supplemento di pensione:
Quota di supplemento nella gestione dei Lavoratori Dipendenti con decorrenza ottobre 2018
Anzianità contributiva maturata Settimane Montante contributivo Coefficiente di trasformazione Importo
Successiva al 31 dicembre 2011 4.741833 111,28224 30508,24
IL NUOVO ASSEGNO AGGIORNATO
Sulla base della presente riliquidazione gli importi dell'assegno relativi al corrente anno, già comunicati con il modello. 'ObisM'o con un precedente provvedimento di liquidazione oriliquidazione sono così variati
Imparta mensile dicembre 2018Tradicesima
Assegno lordo 1.049,13 1.049,13
Indennital 0,00 0,00
1.049.13 1.049,13 Assegno lordo complessivo
Contributo ex-ONPI 0.01 0,01
115.27 241.33 Trattenuta IRPEF
4,68 Qucta associativa al sindacato 4.69
029,17 Assegno al netto delle trattenute 803,11
Le eventuali ritenute per addizionali regionali e comunal, qualora previste, saranno indicate direttamente nel dettaglio mensile della pensione in pagamento
La informiamo che può trovare il dettaglio di pagamento di ciascuna rata mensie della sua pensione fra i servizi accessibili online sul sito www.inpa.it, nella sezione "Prestazioni e serviz
Le ricordiamo che può accedere alle prestazioni e ai servizi del latituto tramite il sito www.inps.it scio se in possesso del codice FIN dispositivo oppure tramte Sistema Pubblico di Identta Digitale SPID (almeno di Livello 2) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS).
Se non possiede già i PIN può farne richiesta direttamente dal sito, contattando il Contact Center al numero indicator nel riquadro informativo a recandosi in sede (in quest'ultimo caso il PIN sarà immediatamente dispositio).
INCUMULABILITÀ CON REDDITO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA
A seguito del ricalcolonuova quota di assegno incumulabile con i redditi da lavoro, per le successive mensilità dell'anno in corso, è quella risultante dalla seguente tabella:
Data di Quote giomaliera di assegna Quota dalla tradicesima menalità non Quota maraile di assegne non cumulabile con la riferimento per cumulable con la tredicesima mensilità non cumulabile con reddit della retribuzione da lavoro dipendente le trattenute da retribuzione da lavoro da lavoro autonomo lavoro dipendente
12/2018 0.00 0.00 0,00
Siricorda che:
1) Qualora svolga atività lavorativa dipendente in Italia, lei è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro di essere titolare di assegno ed a consegnargli rallegato modello "TE10-V.
Modello TEO Caingoria IOCOM Sede 10000) Certificato 37049520 Richiesta 2080792000088 Pag 3
2) Qualora svolga attività lavorativa dipendente all'estero, lei è tenuto a comunicare all'Inps la data di inizio dell attività, il numero delle giornate di lavoro e l'importo mensile della retribuzione. A seguito di tale comunicazione l'Inps effettuarà sull'assegno le trattenute indicate nel quadro precedente..
PERI TITOLARI DI PIÙ PENSIONI
Il pagamento è disposto in modo unificato con le seguenti altre persioni: numero 15791490 Rendita IN.A.I.L. categoria INAIL
STRUMENTI DI TUTELA
Contro il presente provvedimento ha facoltà di proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 45 legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il ricorso può essere inviato esclusivamente attraverso una dele seguenti modalità telematiche:
- on line (tramite il codice PIN dispositivo rilasciato dall'istituto, oppure con il Sistema Pubblico di Idantità Digitale -
SPID almeno di Livello 2-o la Carta Nazionale dei Servizi CNS) sul sito www.inps.to utilizzando il percorso 'Tutti
| Servizi > Ricorsi Online,
-tramite Ente di patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con IIstituto.
Se è residente in un Paese dell'Unione europea e delo Spazio Economico Europeo, in Svizzera a nel Paesi extracomunitari convenzionati con l'talia, il ricorso può essere altresi presentato per il tramite dall latituzione estera corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale Istituzione.
Se i competente Comitato non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni calla data di presentazione potrà proporre azione giudiziaria da notificare direttamente a questa Sede.
PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA
Le ricordo che entro tre anni dalla data di ricevimento di questa comunicazione potrà proporre azione giudiziaria ove ritenga che il riconoscimento della prestazione sia awenulo parzialmente (1).
L'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento dovrà essere notificata presso questa Direzione, avendo il rappresentante legale dell'istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Direzione stessa, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e per gli effetti di cui all'art. 30 del codice di procedura civile.
(1) Articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011. n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONI
Le ricordo che lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura dell'assegno.
L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre ale responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percopte indebitamente.
Gli uffici di questa Agenzia di produzione sono a sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Il responsable
MAUCERI ROSALINDA Invero, nell'aprile 2018 l'appellato chiese il ripristino a far data del 1 maggio 2018 dell'assegno sospeso per Naspi
Spett. INPS
Linea Assicurato Pensionato
Linea Prestazioni Brevi
Io sottoscritto TO ER nato in [...] il [...] residente a [...], chiedo a codesto istituto il ripristino dell'assegno ordinario n.37049520 sospeso in quanto esercitato diritto di opzione con la Naspi.
Chiedo il ripristino a far data 1° maggio 2018.
Cordiali saluti.
Latina 18/04/2018
TO ER таллы киы
Pertanto, risulta essere stato percepito l'assegno ricostituito dal 1.1.2018 e goduto fino CP al 31.08.2018, quanto meno in termini di ricostituzione come da provvedimento in data 23.10.2018.
Poiché non possono essere percepiti insieme | CP_4 e la NaSpi si è maturato l'indebito di cui | CP_2 ha chiesto la restituzione.
Al riguardo, è noto che "La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
(NASpl) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel così Cass. SUO nucleo essenziale",
Sez. L , Sentenza n. 11659 del 30/04/2024.
Invero, nel caso di specie sussistono i detti principi atteso il recupero del dovuto in 28 rate.
Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma della impugnata sentenza, deve rigettarsi il ricorso spiegato in 1° grado da parte appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
in integrale riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso spiegato in 1° grado da parte appellata;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 852,00 e, per il presente grado, in € 962,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. ER Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Presidente dr. Alberto CELESTE
Consigliere dr.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere relatore dr. ER BONANNI
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del
4.2.2024 nella causa civile di Il grado iscritta al n. R.G. 262/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 60/2023 del Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, come da procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Bruognolo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, Controparte_1 chiedeva dichiararsi la illegittimità del provvedimento del CP 30.04.2020, con cui l rivendicava l'indebito di € 2.816,41 a titolo di somme percepite e non dovute sulla prestazione di indennità di disoccupazione NASPI n.
2016/949599 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2018, con conseguente condanna medesimo alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. Nel dell Pt_1 CP costituirsi in giudizio | contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva
l'integrale reiezione.
Invero, con la sentenza impugnata, il Tribunale riteneva che "solo la mensilità di gennaio 2018 risulta erogata indebitamente posto che, in tale periodo, il ricorrente ancora percepiva la NASPI. Sotto tale profilo a nulla rileva, quindi, che la effettiva liquidazione delle somme a titolo di assegno cat. INCOM sia avvenuta nel successivo mese di ottobre 2018. 3.1 In ogni caso vertendosi in materia di prestazione pensionistica deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 52 della In.
88/1989, come modificato ex art. 13 I. 412/1991, che stabilisce la irripetibilità delle prestazioni previdenziali per errore imputabile all Pt 1 salvo il caso in cui vi sia una omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione. E' evidente infatti che rispetto alla domanda di ripristino dell'assegno ordinario avanzata dal ricorrente in data 18.04.2018, 1 CP_2 nonostante fosse a conoscenza della percezione della Naspi da parte del sig. CP_1 sino al
31/08/2018, ha erroneamente liquidato nel mese di ottobre 2018 l'assegno ordinario in suo favore in relazione alla mensilità di gennaio 2018. L'indebito pertanto risulta totalmente ascrivibile all Pt_1 resistente". Pertanto, dichiarava non dovuto l'importo CP richiesto dall a titolo di indebito nella comunicazione del 30/04/2020 e, per l'effetto, condannava | Pt_1 medesimo alla restituzione in favore della parte CP ricorrente della somma indebitamente trattenuta. Inoltre, condannava l al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello | CP_2 con ricorso depositato il 3.2.2023. costituito Controparte_1Si è opponendosi all'avverso gravame, chiedendone il rigetto e, in via preliminare, dichiarandone l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., stante la manifesta infondatezza.
Con l'atto d'appello, I CP_2 censura la decisione impugnata, per non aver considerato che "l'indebito comunicato all'appellato sulla prestazione NaSpi per il periodo 01/2018 - 08/2018 è scaturito dal riconoscimento per lo stesso periodo sia della
NaSpi sia del diritto alla ricostituzione dell'assegno con diritto al supplemento di pensione per accredito contributivo. Ricostituzione della prestazione cat IO, peraltro, come detto, effettuata per ben due volte, sempre a domanda dell'appellato, che contestualmente ha richiesto all CP_2 il ripristino della prestazione con riconoscimento del diritto al supplemento di pensione e conseguente diritto agli arretrati, regolarmente erogati dall Pt_1 (v. relazione amm.va con relativi allegati, nel fascicolo di primo grado CP_2 . Conseguentemente, l'odierno appellato è decaduto dalla NaSpi e, da qui, l'indebito per cui è causa. La intervenuta decadenza è determinata non tanto dall'avvenuta effettiva percezione del trattamento pensionistico, come erroneamente ritenuto dal Giudice in sentenza, bensì dal raggiungimento dei requisiti per poterlo ottenere (anche su domanda di ricostituzione), che nella fattispecie, come è pacificamente ammesso dalle parti, è avvenuto in concomitanza della maturazione del diritto a percepire la NASPI. Come
è noto - infatti – la NaSpi è per legge incompatibile con le seguenti prestazioni: 1.-- pensione di vecchiaia o anticipata;
2.- assegno ordinario di invalidità; 3.- pensioni di inabilità ... Nel caso di specie risulta che l'appellato ha presentato all Pt_1 domanda per l'opzione NaSpi, peraltro ad esso di importo più favorevole e, nello stesso periodo, domanda di ricostituzione prestazione cat IO con diritto al supplemento di pensione per accredito contributivo e diritto agli arretrati di legge.
Quanto alla ripetibilità dell'indebito da prestazione NASPI, nel ritenere l'indebito contestato irripetibile, il primo Giudice ha omesso di considerare la natura dell'indebito; trattasi, infatti, di indebito su prestazione temporanea e non di indebito da pensione. L'indebito per cui è causa, ripetesi, trae la sua origine dall'indennità
Naspi erogata all'appellato e accertata come non dovuta. Ebbene, nel caso di specie, siamo in presenza di un indebito su prestazione a sostegno del reddito per il quale trova applicazione la disciplina civilistica dettata dall'art. 2033 c.c. e non la normativa speciale dettata in tema di indebito pensionistico previdenziale e/o assistenziale".
Da subito, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza dello stesso, atteso che tale non risulta, essendo necessario un accertamento nel merito circa la sussistenza o meno dell'asserito indebito e la sua eventuale ripetibilità.
Nel merito, occorre precisare che fu comunicato all'appellato l'asserito indebito con relativa trattenuta con provvedimento sotto indicato Istituto Nazionale Previdenza Sociale
MBPA/PAC/0006/2017 0012
RICO07338AC0010005 01 RM02 32280489 MPA77015001324
2 56 DCOPD0798
MONTALTO RT
VIA DEL MIRTO, 5 RK2 04100 LATINA LT
68964775665-0
Gentile Signore,
le è stato comunicato che, per il periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2018, sono stati pagati 2.816,41 euro in più sulla prestaz. di INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE NASPI cat. NASPI n. 2016/949599 per i seguenti motivi:
6080727600085 Prestazione indebita a seguito di pensionamento dal 01/01/2018.
La informiamo che il recupero delle somme sarà effettuato con una trattenuta per n. 28 rate mensili sulla pensione cat. IOCOM n. 37049520 a decorrere dalla prima data utile.
Per qualsiasi informazione o chiarimento può comunque rivolgersi al nostro ufficio.
Cordiali Saluti
Il Direttore
MAURIZIO MAURI
Vi è documentazione in atti da cui risulta la concessione all'appellato della CP_3 INPSLATINAVIA CESARE BATTISTI, 52 04100 LATINA LT 13 dicembre 2016
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
MONTALTO RT
VIA DEL MIRTO, 5
04100 LATINA LT
OGGETTO: INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI Domanda N. 6080727600085 (2016/949599) RT MONTALTO 31/07/1957
Gentile Signore,
Le comunichiamo che la sua domanda di indennità di disoccupazione NASPI N. 6080727600085 (2016/949599), presentata in data 24/08/2016, E' STATA ACCOLTA con decorrenza dal 30/08/2016 e, potrà essere corrisposta per il seguente numero di giorni 718, corrispondente ad un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione che Lei può far valere negli ultimi quattro anni.*
• Base di calcolo e misura della prestazione
L'indennità è stata calcolata sulla media mensile delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali da Lei percepite negli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Detta media mensile è pari ad € 1749,87.
L'indennità NASpl é pari, per l'anno 2015, al 75 per cento della retribuzione media mensile, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore all'importo di € 1.195. Nei casi in cui la retribuzione media mensile sia superiore all'importo di € 1.195, l'indennità é pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenzia tra la retribuzione media mensile e l'importo di € 1.195. L'indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro.
La NASpl si riduce in misura pari al 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione. La informiamo che sul sito www.inps.it, accedendo con il Suo PIN INPS nella sezione "Servizi per il cittadino" - "Fascicolo previdenziale del cittadino", potrà verificare l'importo della prestazione NASpl mensilmente erogata.
La informiamo, inoltre, che con il modulo NASpl-Com, da trasmettere esclusivamente in via telematica attraverso uno dei consueti canali, va effettuata la comunicazione di uno degli eventi sotto indicati che hanno effetto sul pagamento dell'indennità, con conseguente eventuale recupero di quanto percepito indebitamente:
Inizio di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata (il modello é da restituire entro un mese dall'inizio dell'attività);
⚫ Soggiorno/espatrio all'estero alla ricerca di lavoro o per altri motivi;
• Maternità;
Malattia o ricovero ospedaliero;
•Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato:
•Servizio di volontariato civile;
• Variazione di indirizzo.
• Comunicazione o variazione di IBAN
Con il predetto modulo é possibile anche comunicare l'inizio di una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato. A tal proposito si chiarisce che in caso di contratto di lavoro subordinato la cui durata non sia superiore a sei mesi l'indennit é sospesa, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennit riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.
In caso, invece, di contratto di lavoro subordinato di qualunque durata il cui reddito annuale - da comunicarsi all'INPS entro trenta giorni sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, si mantiene la prestazione ridotta, in misura pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro é di durata pari o inferiore a sei mesi si applicherà la sospensione della prestazione per tutto il tempo della durata del rapporto di lavoro;
se il rapporto di lavoro é di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si produrrà la decadenza della prestazione.
Si fa presente infine che con il predetto modulo NASpl Com é possibile comunicare ogni altro evento che può avere effetto sul pagamento dell'indennità.
Cordiali Saluti
Il Direttore
VINCENZO MARIA DE OL
[...] [...]
[.. comunicata all'appellato la ricostituzione godimento con il seguente provvedimento dell'assegno ordinario d'invalidità in VIA CESARE BATTISTI, 52INPS LATINA
04 100 LATINA
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
LATINA 23 ottobre 2018
Al Sig. MONTALTO RT
VIA DEL MIRTO 5
04100 LATINA LT
름
이
e pc. Al Sig. MONTALTO RT presso ITAL
VIA FABIO FILZI 19
04100 LATINA LT
Oggetto: Comunicazione di Riliquidazione
Assegno n. 37049520 Cat. IOCOM, decorrenza 1 maggio 2013 codice fiscale MNTRAT67L312236.J
La informo che rassegno di invalidità numero 37049520 categoria IOCOM a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 gennaio 2018.
L'assegno è calcolato ai sensi della legge. 2 dicembre 2011 n. 214. Il ricalcolo comprende la:
-variazione dei dati di calcolo per supplemento di pansiona
CONGUAGLIO LORDO
222.56 Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 novembre 2018, un credito a suo favore di euro
Si è determinato inoltre un conguaglio fiscale per l'anno in corso a debito di euro 16,94
Si è determinato anche un conguaglio per la quota sasociativa al sindacato S.I.L.P.A. a debito di euro 0.56
Nella sottostante tabella sono riportati i conguagli distinti per anno di competenza:
Anno Conguaglio assegno Conguaglio totale
222,56 222,56 2018
222.56 Totale 222,56
Conguaglo per ritenuta IRPEF
-16.94
0.00 Conguaglo per ritenuta IRPEF anni precedent Conguaglo per quota associativa sindacale
-0.86
Totale conguagli 204.76
Modello TE08 Categoria IOCOM Sede 400000 Cartficato 37049520 Richiesta n 2080792000088 Pag. 2
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI
Tale importo sarà corrisposto al netto di eventuali ritenute per: 1) Somme corrisposte in precedenza
2) Imposizioni fiscali
3) Incumulabilità con redditi provenienti da attività lavorativa arerat saranno disponibili sulle successive rate di pensione non appera questo ufficio avrà terminato gli GI adempimenti necessari.
DATI DEI SUPPLEMENTI
Por la presenza di contribuzione successive alla decorrenza originaria è stato liquidato il seguents supplemento di pensione:
Quota di supplemento nella gestione dei Lavoratori Dipendenti con decorrenza ottobre 2018
Anzianità contributiva maturata Settimane Montante contributivo Coefficiente di trasformazione Importo
Successiva al 31 dicembre 2011 4.741833 111,28224 30508,24
IL NUOVO ASSEGNO AGGIORNATO
Sulla base della presente riliquidazione gli importi dell'assegno relativi al corrente anno, già comunicati con il modello. 'ObisM'o con un precedente provvedimento di liquidazione oriliquidazione sono così variati
Imparta mensile dicembre 2018Tradicesima
Assegno lordo 1.049,13 1.049,13
Indennital 0,00 0,00
1.049.13 1.049,13 Assegno lordo complessivo
Contributo ex-ONPI 0.01 0,01
115.27 241.33 Trattenuta IRPEF
4,68 Qucta associativa al sindacato 4.69
029,17 Assegno al netto delle trattenute 803,11
Le eventuali ritenute per addizionali regionali e comunal, qualora previste, saranno indicate direttamente nel dettaglio mensile della pensione in pagamento
La informiamo che può trovare il dettaglio di pagamento di ciascuna rata mensie della sua pensione fra i servizi accessibili online sul sito www.inpa.it, nella sezione "Prestazioni e serviz
Le ricordiamo che può accedere alle prestazioni e ai servizi del latituto tramite il sito www.inps.it scio se in possesso del codice FIN dispositivo oppure tramte Sistema Pubblico di Identta Digitale SPID (almeno di Livello 2) o Carta
Nazionale dei Servizi (CNS).
Se non possiede già i PIN può farne richiesta direttamente dal sito, contattando il Contact Center al numero indicator nel riquadro informativo a recandosi in sede (in quest'ultimo caso il PIN sarà immediatamente dispositio).
INCUMULABILITÀ CON REDDITO PER ATTIVITÀ LAVORATIVA
A seguito del ricalcolonuova quota di assegno incumulabile con i redditi da lavoro, per le successive mensilità dell'anno in corso, è quella risultante dalla seguente tabella:
Data di Quote giomaliera di assegna Quota dalla tradicesima menalità non Quota maraile di assegne non cumulabile con la riferimento per cumulable con la tredicesima mensilità non cumulabile con reddit della retribuzione da lavoro dipendente le trattenute da retribuzione da lavoro da lavoro autonomo lavoro dipendente
12/2018 0.00 0.00 0,00
Siricorda che:
1) Qualora svolga atività lavorativa dipendente in Italia, lei è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro di essere titolare di assegno ed a consegnargli rallegato modello "TE10-V.
Modello TEO Caingoria IOCOM Sede 10000) Certificato 37049520 Richiesta 2080792000088 Pag 3
2) Qualora svolga attività lavorativa dipendente all'estero, lei è tenuto a comunicare all'Inps la data di inizio dell attività, il numero delle giornate di lavoro e l'importo mensile della retribuzione. A seguito di tale comunicazione l'Inps effettuarà sull'assegno le trattenute indicate nel quadro precedente..
PERI TITOLARI DI PIÙ PENSIONI
Il pagamento è disposto in modo unificato con le seguenti altre persioni: numero 15791490 Rendita IN.A.I.L. categoria INAIL
STRUMENTI DI TUTELA
Contro il presente provvedimento ha facoltà di proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 45 legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il ricorso può essere inviato esclusivamente attraverso una dele seguenti modalità telematiche:
- on line (tramite il codice PIN dispositivo rilasciato dall'istituto, oppure con il Sistema Pubblico di Idantità Digitale -
SPID almeno di Livello 2-o la Carta Nazionale dei Servizi CNS) sul sito www.inps.to utilizzando il percorso 'Tutti
| Servizi > Ricorsi Online,
-tramite Ente di patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con IIstituto.
Se è residente in un Paese dell'Unione europea e delo Spazio Economico Europeo, in Svizzera a nel Paesi extracomunitari convenzionati con l'talia, il ricorso può essere altresi presentato per il tramite dall latituzione estera corrispondente e la data del ricorso sarà quella di presentazione presso tale Istituzione.
Se i competente Comitato non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni calla data di presentazione potrà proporre azione giudiziaria da notificare direttamente a questa Sede.
PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA
Le ricordo che entro tre anni dalla data di ricevimento di questa comunicazione potrà proporre azione giudiziaria ove ritenga che il riconoscimento della prestazione sia awenulo parzialmente (1).
L'eventuale azione giudiziaria contro il presente provvedimento dovrà essere notificata presso questa Direzione, avendo il rappresentante legale dell'istituto eletto a tal fine domicilio speciale presso la Direzione stessa, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e per gli effetti di cui all'art. 30 del codice di procedura civile.
(1) Articolo 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011. n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONI
Le ricordo che lei è tenuto a comunicare all'Inps qualsiasi fatto che incida sul diritto o la misura dell'assegno.
L'omessa o incompleta comunicazione comporta, oltre ale responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme percopte indebitamente.
Gli uffici di questa Agenzia di produzione sono a sua disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Il responsable
MAUCERI ROSALINDA Invero, nell'aprile 2018 l'appellato chiese il ripristino a far data del 1 maggio 2018 dell'assegno sospeso per Naspi
Spett. INPS
Linea Assicurato Pensionato
Linea Prestazioni Brevi
Io sottoscritto TO ER nato in [...] il [...] residente a [...], chiedo a codesto istituto il ripristino dell'assegno ordinario n.37049520 sospeso in quanto esercitato diritto di opzione con la Naspi.
Chiedo il ripristino a far data 1° maggio 2018.
Cordiali saluti.
Latina 18/04/2018
TO ER таллы киы
Pertanto, risulta essere stato percepito l'assegno ricostituito dal 1.1.2018 e goduto fino CP al 31.08.2018, quanto meno in termini di ricostituzione come da provvedimento in data 23.10.2018.
Poiché non possono essere percepiti insieme | CP_4 e la NaSpi si è maturato l'indebito di cui | CP_2 ha chiesto la restituzione.
Al riguardo, è noto che "La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego
(NASpl) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel così Cass. SUO nucleo essenziale",
Sez. L , Sentenza n. 11659 del 30/04/2024.
Invero, nel caso di specie sussistono i detti principi atteso il recupero del dovuto in 28 rate.
Ne consegue l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma della impugnata sentenza, deve rigettarsi il ricorso spiegato in 1° grado da parte appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
in integrale riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso spiegato in 1° grado da parte appellata;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 852,00 e, per il presente grado, in € 962,00, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
Roma, 4.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. ER Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste