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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 492 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA (e, per essa, la mandataria Parte_1 [...]
, domiciliata in Verona presso lo studio dell'avv. Parte_2
RC SI che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ---------------------------------------------------------------------appellante E
domiciliato in Lucera presso lo studio dell'avv. Controparte_1
CA LI che lo rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------appellato
contumace Controparte_2
Oggetto: prestito personale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 27/06/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Fatti di causa
Con sentenza n. 531/2022 emessa il 22/02/2022, il Tribunale di Foggia, accogliendo l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Controparte_1
pagina 1 di 10 1573/2017 dell'importo di € 22.405,64 emesso il 30/06/2017 su istanza di ha revocato il predetto d.i. e condannato l'opposta a Controparte_3 rifondere all'opponente le spese di lite.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto fondata l'eccezione -sollevata dall'opponente in comparsa conclusionale- di difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria e dichiarato assorbito Controparte_3 ogni esame del motivo di opposizione afferente alla pretesa usurarietà degli interessi pattuiti nei quattro contratti di finanziamento personale posti a base dell'azione monitoria.
Con citazione notificata il 25/03/2022, (quale Parte_1 avente causa di a seguito di conferimento di ramo Controparte_3
d'azienda) ha proposto -a mezzo della mandataria Parte_2 tempestivo appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma della
[...] stessa, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto lo stralcio dei documenti nuovi prodotti dall'appellante ed insistito per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Dopo il passaggio in decisione avvenuto all'udienza del 31/05/2024, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'espletamento di una ctu contabile tesa alla verifica della dedotta usurarietà degli interessi pattuiti.
All'esito, all'udienza cartolare del 27/06/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 benché regolarmente citata quale (originaria) parte opposta non estromessa nel corso del giudizio di primo grado, non si è costituita in questa fase impugnatoria.
Risulta infatti documentato agli atti che, con verbale di conferimento di ramo di azienda del 29/06/2018 a rogito del notaio di Persona_1
Milano iscritto nel registro delle imprese il 18/07/2018, Controparte_3 ha ceduto, con effetti dal 1°/07/2018, ad (poi divenuta Parte_1 [...]
-vd. visura camerale in atti) il ramo di azienda relativo Parte_1
pagina 2 di 10 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, meglio descritti nell'elenco crediti di cui all'Allegato B, vale a dire, ex aliis, tutti i crediti deteriorati di cui la cedente si era resa acquirente e risultava titolare alla data del 1°/07/2018 (artt. 1-2), tra cui risultano le quattro posizioni debitorie riguardanti . Controparte_1
E' pacifico in giurisprudenza che il successore a titolo particolare nel diritto controverso sia “legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (sic Cass. 2020/n. 8975; conf. Cass. 2017/n. 9250; Cass. 2025/n. 21061).
Nel caso di specie, la società odierna appellante ha esplicitamente indicato, nelle premesse dell'atto di impugnazione, gli estremi del verbale di conferimento del ramo di azienda e del relativo atto ricognitivo, evidenziando la pubblicazione del relativo avviso nella G.U. del 9/08/2018, parte II, n. 92.
La contestazione del diritto a subentrare all'originaria parte opposta
[...]
formulata per la prima volta dall'appellato solo nella memoria CP_3 conclusiva di replica depositata il 15/10/2025 (pag. 6), oltre che generica a fronte dell'ampia documentazione prodotta agli atti sub n.ri da 1 a 7.5 che attesta il contrario, è anche tardiva, posto che il fatto che il medesimo non abbia sollevato all'atto della costituzione in questo grado d'appello alcuna contestazione in ordine alla legittimazione dell'appellante, proponendo difese esclusivamente sul merito del gravame, vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione e ne preclude la rilevabilità con gli atti conclusivi, come meglio si vedrà anche in seguito.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe mancato di applicare il pacifico principio giurisprudenziale per cui il riconoscimento, da parte del debitore, della titolarità attiva del rapporto controverso esonera il creditore dalla prova della stessa.
Assume, in particolare, che nel corso del primo grado l'opponente non avrebbe mai contestato, prima del deposito della comparsa conclusionale, pagina 3 di 10 l'avvenuta cessione del credito in capo a ed avrebbe, anzi, Controparte_3 svolto difese incompatibili con la negazione del predetto fatto costitutivo dell'avversa domanda di pagamento.
Col secondo motivo di doglianza, l'appellante sostiene che il primo giudice, a fronte di un'eccezione tardiva, avrebbe comunque errato nel rilevarla d'ufficio decidendo sulla stessa senza concedere i termini previsti dall'art. 101 c.p.c. a pena di nullità della sentenza.
Lamenta infatti che, ove la causa fosse stata rimessa in istruttoria per sollevare il contraddittorio sul punto, la creditrice avrebbe potuto produrre gli estratti degli elenchi dei crediti ceduti (doc. 8-9-10), di cui chiede l'ammissione in questo grado di giudizio.
Evidenzia che, in ogni caso, le cessioni sarebbero state comunque provate da una serie di elementi (asseritamente rilevanti anche ai fini di cui all'art. 1189 c.c.) del tutto trascurati dal primo giudice, quali la disponibilità dei contratti e le dichiarazioni rese dalle cedenti e notificate al debitore ceduto.
In merito alla prova della sussistenza del credito, reitera tutte le difese già svolte in primo grado, rilevando che l'onere probatorio gravante sul creditore deve ritenersi assolto con la produzione dei contratti e relativi piani finanziari, irrilevante essendo l'avversa eccezione di omesso invio dei rendiconti periodici;
che palesemente infondata è anche l'eccezione di usurarietà degli interessi, per sostenere la quale il debitore ha erroneamente incluso nel calcolo del TEG anche la penale di estinzione anticipata, che andrebbe invece esclusa dal computo.
Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.
Risulta dagli atti che è ab origine la società che ha chiesto Controparte_3 ed ottenuto il d.i. impugnato.
In sede di opposizione, il Tribunale ha ritenuto che i contratti di cessione prodotti agli atti (con relativi avvisi di pubblicazione in G.U.) non consentissero di individuare con precisione le singole categorie di crediti ceduti e di verificare se tra gli stessi fossero inclusi gli specifici crediti vantati da nei confronti del (il quale ha Controparte_3 CP_1 contestato tale inclusione per la prima volta in comparsa conclusionale).
pagina 4 di 10 Come recentemente chiarito dalla S.C. (cfr. Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Ne consegue che, ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera notifica della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notifica sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151/2019).
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da pagina 5 di 10 parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
Nel caso di specie, ricorre senz'altro il primo caso, avendo il CP_1 contestato solo l'inclusione delle proprie posizioni debitorie tra quelle cedute con i contratti prodotti agli atti.
Sta di fatto però che, prima del deposito della comparsa conclusionale, l'opponente, pur essendo perfettamente consapevole che il d.i. opposto era stato sin dall'inizio chiesto ed ottenuto da nella qualità di Controparte_3 cessionaria dei crediti originariamente vantati da Santander CP_4
Consumer BA e , non solo non aveva mai contestato Parte_3 nell'atto di opposizione la titolarità attiva dei crediti in capo alla società opposta, ma aveva anche svolto difese incompatibili con la contestazione del trasferimento degli stessi, laddove aveva eccepito solo l'omesso invio dei rendiconti periodici e l'usurarietà degli interessi debitori, così riconoscendo implicitamente con la propria condotta processuale l'intervenuta cessione dei crediti e la loro inclusione nel perimetro delle cessioni in blocco documentate dai contratti prodotti agli atti.
Tale riconoscimento implicito è stato completamente ignorato dal primo giudice.
Non è infatti corretta l'affermazione della difesa appellata secondo cui il principio di non contestazione non potrebbe operare con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio, qual è sicuramente quella di difetto di legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva del rapporto controverso).
La richiamata sentenza a SS.UU. 2016/n. 2951 ha infatti chiarito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (nello stesso senso, vd. Cass. 2016/n. 14652; Cass. 2016/n. 15037; Cass. 2018/n. 22525; Cass. 2025/n. 10435).
Da un'attenta lettura della stessa pronuncia, che si è occupata proprio della questione della titolarità (attiva) del posizione soggettiva controversa, emerge, in particolare, che se, da un lato, è stato effettivamente affermato il principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, quale mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio senza pagina 6 di 10 che l'eventuale contumacia o costituzione tardiva assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, è rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risultante dagli atti di causa, dall'altro, tale principio non confligge affatto con quello secondo cui l'attore non è onerato della prova della titolarità della posizione soggettiva nel caso di suo riconoscimento ad opera della controparte o in caso di svolgimento da parte del convenuto di difese incompatibili con la negazione di tale posizione.
La cit. pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, al punto 52, ha espressamente precisato che “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”. Tale ragionamento è sviluppato nel successivo punto 54 in cui le Sezioni Unite affermano che “… può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto…”.
Ciò che è proprio avvenuto nella fattispecie, ove l'opponente, dopo essere rimasto silente per tutto il corso del giudizio di primo grado ed essersi difeso esclusivamente sul merito della pretesa creditoria, solo in sede di comparsa conclusionale ha inammissibilmente mutato strategia, iniziando a contestare per la prima volta la “legittimazione attiva” di Controparte_3
(mutamento che, come si è visto innanzi, si è identicamente ripetuto anche in questo grado di giudizio con riferimento alla posizione dell'avente causa di cui pure è stata contestata “la legittimazione Parte_1 attiva” solo con la memoria conclusionale di replica).
Stante la tardività della contestazione e a fronte del riconoscimento implicito della titolarità dei crediti, l'opposta non aveva invece l'onere di provare tale fatto costitutivo perché escluso ex art. 115 c.p.c. dal thema probandum (cfr., per un caso identico a quello in esame, anche Cass. 2025/n. 28335).
Val la pena di precisare che sulla titolarità del credito non aveva e non ha alcuna incidenza la questione relativa all'iscrizione della cessione nel registro delle imprese che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti pagina 7 di 10 in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore ceduto al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata col semplice scambio dei consensi, è nella titolarità del cessionario.
Scendendo dunque all'esame del merito, sussiste adeguata prova della pretesa azionata in monitorio.
Laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento (in relazione al quale non è notoriamente previsto l'invio di e/c periodici da parte della banca), la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale (che contenga la disciplina di calcolo della somma da rimborsare) e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto parzialmente o totalmente estintivo del debito (cfr. tra le tante Cass. 2022/n. 33724).
Nella fattispecie, l'opposta ha prodotto, oltre agli estratti ex art. 50 TUB richiesti ai fini della prova scritta del credito nella fase monitoria, i contratti di finanziamento e i relativi piani finanziari e tale documentazione era senz'altro sufficiente a provare anche nella successiva fase oppositiva a cognizione piena il credito vantato dalla banca sia nell'an che nel quantum.
A fronte di tanto, irrilevante era dunque l'eccezione afferente il dedotto omesso invio dei rendiconti periodici, che poteva al più legittimare il cliente ad esercitare il diritto di cui all'art. 119 TUB, ma di certo non invalidava il contratto, né escludeva l'esistenza del credito.
All'esito della ctu contabile disposta in questo grado di giudizio, totalmente infondata si è poi rivelata anche la contestazione incentrata sulla pretesa usurarietà degli interessi debitori, che il ha sostenuto includendo CP_1 nel calcolo del TEG anche la commissione di estinzione anticipata.
Il cumulo della penale di estinzione anticipata è invece univocamente ormai escluso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, trattandosi di costo solo eventuale esulante dalla fisiologia del rapporto e avente funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi: “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una pagina 8 di 10 remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del danaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (sic Cass. 2022/n. 7352; conf. Cass. 2024/n. 18037). In altri termini, detta penale non può affatto considerarsi un “costo collegato all'erogazione del credito”, atteso che il relativo debito viene eventualmente ad esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere anticipatamente dal contratto e la banca non ha invece alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura del rapporto per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione che il contratto non prevede in suo favore.
Nel caso in esame, in risposta allo specifico quesito formulato da questa Corte (“dica il c.t.u. se, alla data di stipulazione dei contratti dedotti a fondamento della domanda, il tasso di interesse pattuito fosse contenuto nei limiti del tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 7 marzo 1996 e succ. mod. all'epoca in vigore, tenendo conto, ai fini della valutazione dell'usura, di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, e non computando, invece, la commissione di estinzione anticipata)”, l'asserito superamento dei tassi soglia anti-usura è stato -in assenza di qualsiasi sostanziale rilievo da parte dell'appellato- radicalmente escluso dal ctu, dott.
il quale, puntualmente attenendosi alle istruzioni della Persona_2
Banca d'Italia e, per gli interessi moratori, ai dettami di Cass. SS.UU. 2020/n. 19597 e correttamente includendo nel calcolo anche il costo delle polizze assicurative (cfr. sul punto Cass. 2022/n. 3025), ha concluso che, per tutti e quattro i rapporti dedotti in giudizio, il TEG contrattuale risulta inferiore al tasso soglia della categoria di appartenenza, anche ove si adotti la metodologia del worste case (cioè dello scenario peggiore costituito dall'ipotetico versamento, alla scadenza delle singole rate, dei soli interessi di mora), ciò che rafforza ulteriormente la correttezza delle risultanze peritali in ordine all'esclusione di qualsiasi fenomeno usurario.
Ne deriva che, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a d.i. deve essere, in definitiva, rigettata, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 22.405,64, oltre interessi convenzionali dalla domanda monitoria al soddisfo.
L'accoglimento in primo grado dell'opposizione a d.i. ha infatti comportato la “…definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la
pagina 9 di 10 riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente si concluda con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso- non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (cfr. Cass. 2017/n. 20868).
La riforma della sentenza gravata impone infine la nuova regolazione ex officio delle spese del doppio grado (comprese quelle di ctu) che devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza e rimanere ad integrale carico dell'appellato, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario da € 5.201 ad € 26.000 di cui al D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 25/03/2022 da e, per essa, dalla mandataria Parte_1 nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 531/2022 emessa il 22/02/2022 Controparte_3 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato a versare, in favore dell'appellante, la somma di € 22.405,64=, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda monitoria al soddisfo;
2. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 5.077 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 382,50 per esborsi ed € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'appellato i costi della ctu espletata in questo grado.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 492 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA (e, per essa, la mandataria Parte_1 [...]
, domiciliata in Verona presso lo studio dell'avv. Parte_2
RC SI che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello ---------------------------------------------------------------------appellante E
domiciliato in Lucera presso lo studio dell'avv. Controparte_1
CA LI che lo rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello----------------------------appellato
contumace Controparte_2
Oggetto: prestito personale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 27/06/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Fatti di causa
Con sentenza n. 531/2022 emessa il 22/02/2022, il Tribunale di Foggia, accogliendo l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. Controparte_1
pagina 1 di 10 1573/2017 dell'importo di € 22.405,64 emesso il 30/06/2017 su istanza di ha revocato il predetto d.i. e condannato l'opposta a Controparte_3 rifondere all'opponente le spese di lite.
Il Tribunale ha, in particolare, ritenuto fondata l'eccezione -sollevata dall'opponente in comparsa conclusionale- di difetto di prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria e dichiarato assorbito Controparte_3 ogni esame del motivo di opposizione afferente alla pretesa usurarietà degli interessi pattuiti nei quattro contratti di finanziamento personale posti a base dell'azione monitoria.
Con citazione notificata il 25/03/2022, (quale Parte_1 avente causa di a seguito di conferimento di ramo Controparte_3
d'azienda) ha proposto -a mezzo della mandataria Parte_2 tempestivo appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma della
[...] stessa, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto lo stralcio dei documenti nuovi prodotti dall'appellante ed insistito per il rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Dopo il passaggio in decisione avvenuto all'udienza del 31/05/2024, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'espletamento di una ctu contabile tesa alla verifica della dedotta usurarietà degli interessi pattuiti.
All'esito, all'udienza cartolare del 27/06/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di che, Controparte_3 benché regolarmente citata quale (originaria) parte opposta non estromessa nel corso del giudizio di primo grado, non si è costituita in questa fase impugnatoria.
Risulta infatti documentato agli atti che, con verbale di conferimento di ramo di azienda del 29/06/2018 a rogito del notaio di Persona_1
Milano iscritto nel registro delle imprese il 18/07/2018, Controparte_3 ha ceduto, con effetti dal 1°/07/2018, ad (poi divenuta Parte_1 [...]
-vd. visura camerale in atti) il ramo di azienda relativo Parte_1
pagina 2 di 10 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, meglio descritti nell'elenco crediti di cui all'Allegato B, vale a dire, ex aliis, tutti i crediti deteriorati di cui la cedente si era resa acquirente e risultava titolare alla data del 1°/07/2018 (artt. 1-2), tra cui risultano le quattro posizioni debitorie riguardanti . Controparte_1
E' pacifico in giurisprudenza che il successore a titolo particolare nel diritto controverso sia “legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (sic Cass. 2020/n. 8975; conf. Cass. 2017/n. 9250; Cass. 2025/n. 21061).
Nel caso di specie, la società odierna appellante ha esplicitamente indicato, nelle premesse dell'atto di impugnazione, gli estremi del verbale di conferimento del ramo di azienda e del relativo atto ricognitivo, evidenziando la pubblicazione del relativo avviso nella G.U. del 9/08/2018, parte II, n. 92.
La contestazione del diritto a subentrare all'originaria parte opposta
[...]
formulata per la prima volta dall'appellato solo nella memoria CP_3 conclusiva di replica depositata il 15/10/2025 (pag. 6), oltre che generica a fronte dell'ampia documentazione prodotta agli atti sub n.ri da 1 a 7.5 che attesta il contrario, è anche tardiva, posto che il fatto che il medesimo non abbia sollevato all'atto della costituzione in questo grado d'appello alcuna contestazione in ordine alla legittimazione dell'appellante, proponendo difese esclusivamente sul merito del gravame, vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione e ne preclude la rilevabilità con gli atti conclusivi, come meglio si vedrà anche in seguito.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di doglianza, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe mancato di applicare il pacifico principio giurisprudenziale per cui il riconoscimento, da parte del debitore, della titolarità attiva del rapporto controverso esonera il creditore dalla prova della stessa.
Assume, in particolare, che nel corso del primo grado l'opponente non avrebbe mai contestato, prima del deposito della comparsa conclusionale, pagina 3 di 10 l'avvenuta cessione del credito in capo a ed avrebbe, anzi, Controparte_3 svolto difese incompatibili con la negazione del predetto fatto costitutivo dell'avversa domanda di pagamento.
Col secondo motivo di doglianza, l'appellante sostiene che il primo giudice, a fronte di un'eccezione tardiva, avrebbe comunque errato nel rilevarla d'ufficio decidendo sulla stessa senza concedere i termini previsti dall'art. 101 c.p.c. a pena di nullità della sentenza.
Lamenta infatti che, ove la causa fosse stata rimessa in istruttoria per sollevare il contraddittorio sul punto, la creditrice avrebbe potuto produrre gli estratti degli elenchi dei crediti ceduti (doc. 8-9-10), di cui chiede l'ammissione in questo grado di giudizio.
Evidenzia che, in ogni caso, le cessioni sarebbero state comunque provate da una serie di elementi (asseritamente rilevanti anche ai fini di cui all'art. 1189 c.c.) del tutto trascurati dal primo giudice, quali la disponibilità dei contratti e le dichiarazioni rese dalle cedenti e notificate al debitore ceduto.
In merito alla prova della sussistenza del credito, reitera tutte le difese già svolte in primo grado, rilevando che l'onere probatorio gravante sul creditore deve ritenersi assolto con la produzione dei contratti e relativi piani finanziari, irrilevante essendo l'avversa eccezione di omesso invio dei rendiconti periodici;
che palesemente infondata è anche l'eccezione di usurarietà degli interessi, per sostenere la quale il debitore ha erroneamente incluso nel calcolo del TEG anche la penale di estinzione anticipata, che andrebbe invece esclusa dal computo.
Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo.
Risulta dagli atti che è ab origine la società che ha chiesto Controparte_3 ed ottenuto il d.i. impugnato.
In sede di opposizione, il Tribunale ha ritenuto che i contratti di cessione prodotti agli atti (con relativi avvisi di pubblicazione in G.U.) non consentissero di individuare con precisione le singole categorie di crediti ceduti e di verificare se tra gli stessi fossero inclusi gli specifici crediti vantati da nei confronti del (il quale ha Controparte_3 CP_1 contestato tale inclusione per la prima volta in comparsa conclusionale).
pagina 4 di 10 Come recentemente chiarito dalla S.C. (cfr. Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 391/2025), ove una delle parti del giudizio venga ad agire nella veste di cessionaria in blocco di crediti e, sul punto, vengano mosse contestazioni, si deve, in primo luogo, operare una distinzione tra l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione. Ne consegue che, ove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera notifica della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notifica sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco: “..una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra, la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass. n. 22151/2019).
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023) e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da pagina 5 di 10 parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all'art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
Nel caso di specie, ricorre senz'altro il primo caso, avendo il CP_1 contestato solo l'inclusione delle proprie posizioni debitorie tra quelle cedute con i contratti prodotti agli atti.
Sta di fatto però che, prima del deposito della comparsa conclusionale, l'opponente, pur essendo perfettamente consapevole che il d.i. opposto era stato sin dall'inizio chiesto ed ottenuto da nella qualità di Controparte_3 cessionaria dei crediti originariamente vantati da Santander CP_4
Consumer BA e , non solo non aveva mai contestato Parte_3 nell'atto di opposizione la titolarità attiva dei crediti in capo alla società opposta, ma aveva anche svolto difese incompatibili con la contestazione del trasferimento degli stessi, laddove aveva eccepito solo l'omesso invio dei rendiconti periodici e l'usurarietà degli interessi debitori, così riconoscendo implicitamente con la propria condotta processuale l'intervenuta cessione dei crediti e la loro inclusione nel perimetro delle cessioni in blocco documentate dai contratti prodotti agli atti.
Tale riconoscimento implicito è stato completamente ignorato dal primo giudice.
Non è infatti corretta l'affermazione della difesa appellata secondo cui il principio di non contestazione non potrebbe operare con riguardo alle questioni rilevabili d'ufficio, qual è sicuramente quella di difetto di legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva del rapporto controverso).
La richiamata sentenza a SS.UU. 2016/n. 2951 ha infatti chiarito che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (nello stesso senso, vd. Cass. 2016/n. 14652; Cass. 2016/n. 15037; Cass. 2018/n. 22525; Cass. 2025/n. 10435).
Da un'attenta lettura della stessa pronuncia, che si è occupata proprio della questione della titolarità (attiva) del posizione soggettiva controversa, emerge, in particolare, che se, da un lato, è stato effettivamente affermato il principio secondo cui la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, quale mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio senza pagina 6 di 10 che l'eventuale contumacia o costituzione tardiva assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, è rilevabile d'ufficio dal giudice, ove risultante dagli atti di causa, dall'altro, tale principio non confligge affatto con quello secondo cui l'attore non è onerato della prova della titolarità della posizione soggettiva nel caso di suo riconoscimento ad opera della controparte o in caso di svolgimento da parte del convenuto di difese incompatibili con la negazione di tale posizione.
La cit. pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, al punto 52, ha espressamente precisato che “la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”. Tale ragionamento è sviluppato nel successivo punto 54 in cui le Sezioni Unite affermano che “… può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto…”.
Ciò che è proprio avvenuto nella fattispecie, ove l'opponente, dopo essere rimasto silente per tutto il corso del giudizio di primo grado ed essersi difeso esclusivamente sul merito della pretesa creditoria, solo in sede di comparsa conclusionale ha inammissibilmente mutato strategia, iniziando a contestare per la prima volta la “legittimazione attiva” di Controparte_3
(mutamento che, come si è visto innanzi, si è identicamente ripetuto anche in questo grado di giudizio con riferimento alla posizione dell'avente causa di cui pure è stata contestata “la legittimazione Parte_1 attiva” solo con la memoria conclusionale di replica).
Stante la tardività della contestazione e a fronte del riconoscimento implicito della titolarità dei crediti, l'opposta non aveva invece l'onere di provare tale fatto costitutivo perché escluso ex art. 115 c.p.c. dal thema probandum (cfr., per un caso identico a quello in esame, anche Cass. 2025/n. 28335).
Val la pena di precisare che sulla titolarità del credito non aveva e non ha alcuna incidenza la questione relativa all'iscrizione della cessione nel registro delle imprese che, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti pagina 7 di 10 in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente eseguito dal debitore ceduto al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata col semplice scambio dei consensi, è nella titolarità del cessionario.
Scendendo dunque all'esame del merito, sussiste adeguata prova della pretesa azionata in monitorio.
Laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento (in relazione al quale non è notoriamente previsto l'invio di e/c periodici da parte della banca), la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale (che contenga la disciplina di calcolo della somma da rimborsare) e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto parzialmente o totalmente estintivo del debito (cfr. tra le tante Cass. 2022/n. 33724).
Nella fattispecie, l'opposta ha prodotto, oltre agli estratti ex art. 50 TUB richiesti ai fini della prova scritta del credito nella fase monitoria, i contratti di finanziamento e i relativi piani finanziari e tale documentazione era senz'altro sufficiente a provare anche nella successiva fase oppositiva a cognizione piena il credito vantato dalla banca sia nell'an che nel quantum.
A fronte di tanto, irrilevante era dunque l'eccezione afferente il dedotto omesso invio dei rendiconti periodici, che poteva al più legittimare il cliente ad esercitare il diritto di cui all'art. 119 TUB, ma di certo non invalidava il contratto, né escludeva l'esistenza del credito.
All'esito della ctu contabile disposta in questo grado di giudizio, totalmente infondata si è poi rivelata anche la contestazione incentrata sulla pretesa usurarietà degli interessi debitori, che il ha sostenuto includendo CP_1 nel calcolo del TEG anche la commissione di estinzione anticipata.
Il cumulo della penale di estinzione anticipata è invece univocamente ormai escluso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, trattandosi di costo solo eventuale esulante dalla fisiologia del rapporto e avente funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi: “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una pagina 8 di 10 remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del danaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (sic Cass. 2022/n. 7352; conf. Cass. 2024/n. 18037). In altri termini, detta penale non può affatto considerarsi un “costo collegato all'erogazione del credito”, atteso che il relativo debito viene eventualmente ad esistenza solo se il mutuatario eserciti il diritto potestativo di recedere anticipatamente dal contratto e la banca non ha invece alcun potere o facoltà di anticipare la chiusura del rapporto per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione che il contratto non prevede in suo favore.
Nel caso in esame, in risposta allo specifico quesito formulato da questa Corte (“dica il c.t.u. se, alla data di stipulazione dei contratti dedotti a fondamento della domanda, il tasso di interesse pattuito fosse contenuto nei limiti del tasso soglia di cui alla legge n. 108 del 7 marzo 1996 e succ. mod. all'epoca in vigore, tenendo conto, ai fini della valutazione dell'usura, di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, e non computando, invece, la commissione di estinzione anticipata)”, l'asserito superamento dei tassi soglia anti-usura è stato -in assenza di qualsiasi sostanziale rilievo da parte dell'appellato- radicalmente escluso dal ctu, dott.
il quale, puntualmente attenendosi alle istruzioni della Persona_2
Banca d'Italia e, per gli interessi moratori, ai dettami di Cass. SS.UU. 2020/n. 19597 e correttamente includendo nel calcolo anche il costo delle polizze assicurative (cfr. sul punto Cass. 2022/n. 3025), ha concluso che, per tutti e quattro i rapporti dedotti in giudizio, il TEG contrattuale risulta inferiore al tasso soglia della categoria di appartenenza, anche ove si adotti la metodologia del worste case (cioè dello scenario peggiore costituito dall'ipotetico versamento, alla scadenza delle singole rate, dei soli interessi di mora), ciò che rafforza ulteriormente la correttezza delle risultanze peritali in ordine all'esclusione di qualsiasi fenomeno usurario.
Ne deriva che, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione a d.i. deve essere, in definitiva, rigettata, con conseguente condanna dell'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 22.405,64, oltre interessi convenzionali dalla domanda monitoria al soddisfo.
L'accoglimento in primo grado dell'opposizione a d.i. ha infatti comportato la “…definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la
pagina 9 di 10 riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello - anche ove impropriamente si concluda con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso- non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” (cfr. Cass. 2017/n. 20868).
La riforma della sentenza gravata impone infine la nuova regolazione ex officio delle spese del doppio grado (comprese quelle di ctu) che devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza e rimanere ad integrale carico dell'appellato, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione tariffario da € 5.201 ad € 26.000 di cui al D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 25/03/2022 da e, per essa, dalla mandataria Parte_1 nei confronti di e Parte_2 Controparte_1 avverso la sentenza n. 531/2022 emessa il 22/02/2022 Controparte_3 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellato a versare, in favore dell'appellante, la somma di € 22.405,64=, oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda monitoria al soddisfo;
2. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 5.077 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 382,50 per esborsi ed € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'appellato i costi della ctu espletata in questo grado.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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