Sentenza breve 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 05/03/2026, n. 4151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4151 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01535/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2026, proposto da
AH OL SA Abouhalawa, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Fanetti, Alessia Gabutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione, del decreto di espulsione del Prefetto di Roma notificato il 22.01.2026 e del decreto di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro emesso dalla Questura di Roma, notificato il 22.01.2026,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. FR RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a, previo avviso alle parti;
considerato in fatto:
-il ricorrente impugna il decreto di espulsione del Prefetto di Roma notificato il 22.01.2026, nonchè il decreto di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, emesso dalla Questura di Roma, notificato il 22.01.2026;
-il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stato negato dall’Amministrazione per la mancata produzione del contratto di soggiorno da stipularsi presso UTG di Bologna e per non essere mai stato instaurato il rapporto di lavoro stagionale con il datore di lavoro che ne aveva fatto richiesta;
-il ricorrente afferma di essere entrato regolarmente nel territorio nazionale in data 14/11/2024, a seguito di visto rilasciato all’esito della procedura “Decreto Flussi” 2023, in esecuzione del nulla osta n. P-BO/L/Q/2023/107116, rilasciato dalla Prefettura di Bologna in data 01/01/2024, per lavoro subordinato stagionale;
-in data 4.12.2025 la Questura di Roma –Ufficio Immmigrazione comunicava che la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi era stata sospesa in quanto carente della documentazione afferente al contratto di lavoro;
- il 22 gennaio 2026 la Questura di Roma ha notificato all’istante, odierno ricorrente, un provvedimento di diniego della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; nella medesima data la Prefettura di Roma ha emesso decreto di espulsione dal territorio nazionale e misure accessorie, nonché l’obbligo di firma presso il Commissariato competente, fondati sul diniego del permesso;
- deduce che risulta inadempiente il datore di lavoro in ordine alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico immigrazione, nonostante la trasmissione alla Questura di Roma di tutta la documentazione utile ed occorrente a definire la domanda di rilascio del permesso di soggiorno;
-l’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto e depositando memorie e documenti.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso cumulativo in esame deve essere respinto nei termini che seguono.
Occorre premettere che in ordine al decreto di espulsione qui gravato il Collegio, alla camera di consiglio odierna, ha rilevato ex art. 73 c. 3 c.p.a. il difetto di giurisdizione per essere la domanda spettante al giudice ordinario.
Si tratta infatti di provvedimento prefettizio fondato sulla posizione di irregolarità nel territorio nazionale dell’interessato, privo allo stato di valido titolo di soggiorno, ai sensi degli art. 13 e 14 del d. lgs. 286/1998, come tale attinente a posizione soggettiva attiva del destinatario, che il legislatore ha ritenuto avente natura di diritto soggettivo.
Considerato, in diritto, che il ricorso nel resto, con riferimento al diniego di titolo di soggiorno, non merita accoglimento per le seguenti ragioni:
-a fronte della carenza del contratto di soggiorno, da stipulare presso l’UTG competente, la decisione di inammissibilità dell’istanza di permesso di soggiorno, assunta dalla Questura di Roma, costituisce atto dovuto e vincolato;
-si constatava infatti che non era stato prodotto il previsto “contratto di soggiorno” sottoscritto dal richiedente e dal lavoratore che ha presentato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma la richiesta di “Nulla Osta al lavoro subordinato” relativa alle quote per l’anno 2022;
- contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999;
- l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dall’Amministrazione nella memoria della Questura, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza aver rispettato l’iter amministrativo previsto dalle norme anzidette, che avrebbe richiesto la preliminare firma del contratto di soggiorno presso il SUI;
- l’istante ha richiesto alla Questura di Roma un titolo di soggiorno in deroga alla normativa vigente, ovvero senza aver formalizzato e completato l’iter amministrativo disciplinato dagli art. 21, 22 e 24 del D. lgs. 286/98 e artt. 35 e 36 del DPR 394/99;
- secondo quanto prescritto dall’art. 22 T.U. Immigrazione, il lavoratore, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale, deve registrare la presenza presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e, solo una volta verificata l’ammissibilità e la procedibilità della domanda che ha determinato il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso, l’ufficio rilascia il kit postale per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno in Questura, che da parte sua, nel caso di
specie, pertanto ha legittimamente rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno che il lavoratore ha richiesto al di fuori della procedura sopra descritta;
considerato in conclusione, per quanto esposto, che le censure dedotte sono infondate e il ricorso va respinto;
ritenuto che le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte relativa all’impugnazione del decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Roma in data 22.01.2026, che potrà essere riproposta dinanzi al giudice ordinario nei termini perentori di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
- lo respinge con riferimento al decreto di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro emesso dalla Questura di Roma, notificato il 22.01.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
FR RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR RG | AN NN |
IL SEGRETARIO