Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 798/2025 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO Parte_1
FARINA
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: obblighi contributivi FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo che con “Avviso di accertamento per mancato CP_1 pagamento dei contributi – Lavoro domestico” n. 241202659982, datato 11 gennaio 2025, non ricevuto ma estratto dal cassetto previdenziale, l'
[...]
le ha contestato il mancato versamento di contributi per CP_2 complessivi euro 533,50, con applicazione delle sanzioni civili per euro 369,65. Aggiungeva che con il predetto avviso le è stato intimato il pagamento di euro 903,15 nel termine di 90 giorni. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito contributivo e la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. Concludeva chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare la prescrizione del carico contributivo preteso e, in subordine, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in ogni caso dichiarando non dovuto alcunché per il titolo e le pretese ivi riportate”.
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La causa è stata rinviata per la decisione l'udienza del 19.05.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza rispettivamente il 15.05.2025 ed il 09.05.2025.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Parte ricorrente ha riscontrato che la propria residenza è in Castrolibero, alla via Leonardo Da Vinci n.
6. Il luogo di residenza della ricorrente è da tempo conosciuto dall CP_1 tant'è che il primo atto interruttivo della prescrizione (un avviso bonario) è stato inviato alla via Leonardo da Vinci n. 6 ed è stato consegnato il 12.07.2012 (anche l'avviso emesso in data 11 gennaio 2025 è stato inviato allo stesso indirizzo). Gli atti, successivi al 2012, astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione (un avviso bonario ed un avviso di accertamento) sono stati invece notificati ad un indirizzo diverso, Contrada Fontanesi n. 47 di Castrolibero e ricevuti, in data 26.08.2025 e in data 18.06.2029 da persone diverse dal destinatario. Ebbene, si osserva che se è vero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che “Le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale” (cfr. ex multis, Sez. III ordinanza n. 19387/2017 e Sez. III sentenza n. 11550/2013), nel caso di specie difetta ogni riscontro del fatto che la ricorrente abbia fissato la propria dimora abituale alla Contrada Fontanesi n. 47 di Castrolibero, così come difetta ogni riscontro della eventuale relazione intercorrente tra la parte e le persone che hanno ricevuto il plico, nulla risultando in tal senso dalle relazioni di notifica (in un caso risulta del tutto illeggibile la sottoscrizione di chi ha ricevuto l'atto). Non essendovi alcuna certezza che alla Contrada Fontanesi n. 47 di Castrolibero la ricorrente abbia il proprio domicilio o la propria dimora abituale (circostanza neanche dedotta dall' non è, pertanto, CP_1 applicabile alla fattispecie l'insegnamento della Suprema Corte, formatosi in materia di notifiche di atti impositivi, secondo cui “è sufficiente, per il 2 relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Sez. 5 n. 11708/2011; Sez. 5, n. 946/2020 e Sez. 6-5, n. 14941/2020, parte motiva). Ne consegue che, tenuto conto dell'anno di insorgenza dell'obbligo contributivo (2009) e del fatto che l'unico valido atto interruttivo della prescrizione risale alla data del 12.07.2012, il termine quinquennale è evidentemente decorso. Deve, pertanto, dichiararsi che l' non può pretendere il pagamento CP_1 della somma di euro 903,15, essendo il relativo credito prescritto. Rimane assorbito l'ulteriore motivo di doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'insussistenza del diritto dell' di chiedere alla ricorrente il CP_1 pagamento della somma di euro 903,15 oggetto dell'Avviso di accertamento per mancato pagamento dei contributi – Lavoro domestico n. 241202659982, datato 11 gennaio 2025, per essere il relativo credito prescritto. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida, in euro CP_1
341,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge per competenze ed in euro 43,00 per esborsi, con distrazione. Cosenza, 20/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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