CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33880 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EC TO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 4 novembre 2022 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annul- lamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di rimessione in termini, avanzata da IT IE ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 7 del 2018. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33880 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/07/2023 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto rituale la noti- fica del decreto (avvenuta per compiuta giacenza), pur in mancanza della prova dell'avvenuta ricezione (e non solo della spedizione) della cd. raccomandata in- formativa prevista dall'art. 4 della legge n. 890 del 1982. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente. L'ordinanza impugnata risulta comunicata al difensore, avv. Stefano Remine (in proprio e quale domiciliatario), il 7 novembre 2022. Il ricorso, pertanto, doveva essere proposto entro il 23 novembre successivo, mentre risulta proposto il 30 marzo 2023, ben oltre i quindici giorni indicati dall'art. 585 del codice di procedura penale. Ed è appena il caso di precisare l'assoluta irrilevanza della successiva comunicazione effettuata I'll marzo 2023, su esplicita richiesta (personale) del IE, di per sé inidonea a determinare una nuova de- correnza del termine entro cui proporre impugnazione. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 4 luglio 2023 VUd 33NVO ,IVIIS0d301
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annul- lamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di rimessione in termini, avanzata da IT IE ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 7 del 2018. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33880 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 04/07/2023 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto rituale la noti- fica del decreto (avvenuta per compiuta giacenza), pur in mancanza della prova dell'avvenuta ricezione (e non solo della spedizione) della cd. raccomandata in- formativa prevista dall'art. 4 della legge n. 890 del 1982. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente. L'ordinanza impugnata risulta comunicata al difensore, avv. Stefano Remine (in proprio e quale domiciliatario), il 7 novembre 2022. Il ricorso, pertanto, doveva essere proposto entro il 23 novembre successivo, mentre risulta proposto il 30 marzo 2023, ben oltre i quindici giorni indicati dall'art. 585 del codice di procedura penale. Ed è appena il caso di precisare l'assoluta irrilevanza della successiva comunicazione effettuata I'll marzo 2023, su esplicita richiesta (personale) del IE, di per sé inidonea a determinare una nuova de- correnza del termine entro cui proporre impugnazione. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 4 luglio 2023 VUd 33NVO ,IVIIS0d301