Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1320/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 25.02.2025 dai coniugi
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Eva Baratta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 17.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e il Sig. coniugati Parte_1 Parte_2
in data 22/06/2011 in BL (Marocco) matrimonio trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cologno Monzese al n. 30 P. 2 S. C anno 2022 ordinando al Comune di
Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno insieme nella casa coniugale sino al momento in cui il marito troverà una nuova collocazione, in ogni caso non oltre un anno dal deposito del presente ricorso, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE
ivi contenuti.
3) Il marito lascerà l'abitazione coniugale nel momento in cui troverà una nuova dimora, in ogni caso non oltre un anno dal deposito del presente ricorso;
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI
4) I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre nella casa familiare sita in Cologno Monzese alla via Petrarca n. 33;
5) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei lori bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé.
ONERI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI E FREQUENTAZIONE DEI MINORI
6) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio la somma di € Pt_2
300,00 per un importo complessivo di € 600,00 entro il giorno 1 (UNO) di ogni mese, somma che dovrà essere annualmente rivalutata in base agli indici Istat e che sarà versata sul conto corrente intestato alla sig.ra con le seguenti coordinate bancarie: IBAN Pt_1
[...];
7) Il signor e la sig.ra contribuiranno congiuntamente nella misura del 50% delle Pt_2 Pt_1 spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Monza nel maggio 2018 e la predetta somma verrà sempre versata al genitore che ha anticipato la spesa straordinaria, salvo difficoltà economiche evidenti a partecipare da parte di uno dei due genitori;
8) i genitori concordano che l'assegno unico per i minori verrà versato interamente al 100% dal padre alla madre sig.ra Pt_1
9) Il padre potrà frequentare i figli ogni volta che lo vorrà, previo avviso alla madre e rispettando gli impegni dei figli ma ad ogni modo li terrà con sè :
Il mercoledì dall'uscita della scuola sino alla sera dopo cena non oltre le 20.30;
La domenica a settimane alternate dalle ore 9.30 sino alle ore 20.00 dopo aver cenato;
per 30 giorni consecutivi durante il periodo estivo concordando il periodo tra i genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
per una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, il prossimo Natale sarà con la mamma e il Capodanno con il papà salvo esigenze diverse o richieste dell'altro genitore;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, la prossima Pasqua 2025 sarà con la mamma mentre il giorno di Pasquetta con il papà salvo esigenze diverse e/o richieste dell'altro genitore;
Le feste musulmane verranno trascorse in modo alternato con ciascun genitore;
Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso con un unico genitore ad anni alterni non tenendo conto della cadenza delle frequentazioni concordate;
Tutte le attività extrascolastiche dei bambini e visite mediche degli stessi verranno seguite dalla madre salvo possibilità del padre di poterli condurre personalmente;
10) i coniugi prestano fin da ora ogni assenso per il rilascio e/o rinnovo di carte d'identità e/o passaporti e/o documenti validi per l'espatrio, con relativa iscrizione dei figli minori.
CASA CONIUGALE E CONTRATTO DI LOCAZIONE
11) Le parti dichiarano che il canone di locazione pari all'importo di € 781,00 mensile oltre al conguaglio annuale di circa € 530,00 verrà ripartito tra i coniugi al 50% ciascuno sino a quando il Sig. manterrà la residenza presso la casa coniugale;
Pt_2
12) Le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto e con l'esecuzione di quanto sopra, di avere regolato e definito ogni loro altro reciproco rapporto di natura patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per il titolo di cui alla presente procedura;
13) I coniugi danno atto di non avere diritto ad alcun assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e di essere indipendenti e autonomi economicamente;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio a BL (Marocco) in data 22.06.2011; 2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cologno Monzese per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio ivi trascritto (atto n. 30, parte II, Serie C, anno 2022);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti