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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 29/05/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1923/2019 R.G., avente ad oggetto: altri contratti bancari e controversie tra le banche, etc.;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusto mandato a Parte_1 C.F._1
margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Ferrari Fabrizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Paola (CS), alla via L. Sturzo n. 9;
RICORRENTE
E
(già ' ), (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento ed appartenente al Controparte_3
, in persona del Procuratore p.t., munito dei necessari poteri di Controparte_4 firma in forza di procura speciale di cui all'atto a ministero notaio dott. di Persona_1
Gambara in data 29 novembre 2019 (rep. 7.354 – racc. 4.780), rappresentata e difesa dall'avv.
Parola Gianmario ed elettivamente domiciliata in Fuscaldo, alla Via Gelsomino n. 34, presso lo studio dell'Avv. Mazzei Anna Maria Mazzei;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 16.12.2019 notificato in data 14 dicembre 2019, il Sig. deduceva: Parte_1
-di aver stipulato, in data 20.01.1999, con in p.l.r.p.t., presso la filiale di Controparte_2
Fuscaldo, un contratto di mutuo (per atto pubblico Notaio nr. 79075 di rep. – Persona_2
9054 di racc.) per l'importo di 60.000.000 delle vecchie lire, pari ad €30.987,41, per la durata di dieci anni (oltre periodo di ammortamento), da restituire mediante nr. 20 versamenti semestrali costanti di Lit. 3.995,748, pari ad € 2.063,63, conteggiate al tasso di interesse fisso nominale annuo del 5,80%;
-il contratto di mutuo stipulato tra le parti prevedeva altresì:
a) l'obbligo per il mutuatario di assicurare contro i danni da incendio, fulmini, esplosione e scoppio in genere, l'immobile concesso in ipoteca, per la durata pari a quella del mutuo (art. 2, lett. d, e patto n. 10 del capitolato) per un importo di Lit. 1.800.000, ossia €929,62;
b) il pagamento della commissione di istruttoria pari a lire 200.00, ossia €103,29 (pag. 6 rogito);
c) la facoltà per la parte mutuataria di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato, con l'obbligo di pagamento di un compenso determinato nella misura dell'1,00 % del capitale anticipatamente rimborsato (patto n. 5 del capitolato);
-con Racc. A/r del 24.07.2015, veniva diffidata la al rimborso di tutto Controparte_2
quanto eccessivamente pagato, senza esito;
-in data 21.03.2016 veniva richiesta ed espletata consulenza tecnica di parte per l'analisi e la rilevazione dell'eventuale presenza di usura relativamente al contratto di mutuo di cui trattasi;
-la perizia, affidata alla dott.ssa ha accertato un T.A.E.G. del 9,077%, Persona_3
comprensivo della penale di estinzione anticipata, e dunque superiore al tasso soglia di riferimento fissato all'8,70%;
-in data 18.01.2016, veniva esperita, con esito negativo, stante l'ingiustificata assenza della parte convocata, la procedura di Mediazione conciliativa.
Tanto premesso, il ricorrente domandava:
-accertare e dichiarare l'illegittima applicazione, da parte della convenuta, di interessi CP_2
usurari nel contratto di mutuo stipulato in data 20.01.1999 ed estinto in data 30.06.2009;
-condannare la convenuta, in p.l.r.p.t., ai sensi dell'art. 1815 c.c., al pagamento in favore CP_2 del ricorrente della complessiva somma di €10.285,22, a titolo di restituzione di interessi usurari, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
-condannare parte convenuta al pagamento delle spese di patrocinio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 30.10.2020, si costituiva in giudizio parte resistente, già la quale Controparte_1 Controparte_2
domandava, previa conversione del rito e fissazione d'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza non impugnabile ex art. 702 ter c.p.c.:
-in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010; -in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'avversaria azione di ripetizione di indebito;
-nel merito, rigettarsi le avversarie domande, in quanto destituite di giuridico fondamento;
-in ogni caso, con favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a rito ordinario, espletata la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata documentazione e acquisita CTU, all'udienza del 18.02.2025, la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di note conclusive e relative repliche.
Preliminarmente, rispetto all'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale sollevata da parte resistente, per non corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5,
D.lgs. n. 28/2010, si rileva come parte resistente, con note scritte in sostituzione dell'udienza del
10.11.2020, abbia immediatamente corretto il proprio errore materiale mediante allegazione del
Verbale di Mediazione Prot. 177/2015 del 18.01.2016, avente ad oggetto il rapporto di
[...]
del 28.01.1999, per cui è causa, in luogo del Verbale n. 178/2015, avente oggetto diverso Per_4
(Prestito Finalizzato di €30.200,00 del 17.9.2008 n. 72 Rate Tramite incorporata CP_5 [...]
), invocato da parte resistente nel ricorso introduttivo. Controparte_6
Nel caso di specie, dunque, la procedura di mediazione può dirsi esperita e la relativa domanda giudiziale è, pertanto, quanto meno sotto questo aspetto, procedibile.
Vagliando, ora, l'eccezione preliminare di prescrizione, parte resistente ha evidenziato come, trattandosi di mutuo decennale, stipulato in data 20.01.1999 ed estinto il successivo 30.06.2009, ed essendo il ricorso introduttivo notificato in data 14.06.2019, la domanda svolta dall'odierno ricorrente non potesse che essere inquadrata come una domanda di ripetizione di indebito, per la quale si applica la prescrizione decennale.
Ebbene, è pacifico che il ricorso introduttivo sia stato notificato, sia pur di poco, prima del
30.06.2019, ossia prima dello spirare del predetto termine decennale.
La III sezione della Corte di cassazione, che è stata recentemente investita della questione attinente la prescrizione nel contratto di mutuo, ha stabilito, con la pronuncia n. 4232 del 10.02.2023, che “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”.
La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016: il rapporto di mutuo è un rapporto unitario, anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile (vent'anni). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria;
Trib. Rimini
21.7.2020; Trib. Lecce 12.7.2022: ai contratti di finanziamento personale si applica l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Di conseguenza, il momento da cui decorre la prescrizione, si individua nella data di scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., III Sez. n. 2301 del 6.2.2004; Cass., III Sez. n. 19291 del 10.09.2010;
Cass., III Sez. n. 17798 del 30.08.2011).
Ad ogni modo, all'interno del materiale probatorio è rinvenibile una raccomandata A/r del
24.07.2015 avente ad oggetto la diffida e il rimborso relativi al mutuo oggetto di causa (“mutuo ipotecario di Lit. 60.000.000, €30.987,41, rogito notaio in data 28.01.1999, rep. Persona_2
n. 79075, durata anni 10, fav. ”). Parte_1
Con tale comunicazione, il procuratore del sig. rappresentava alla la Parte_1 Parte_2
circostanza che quest'ultimo gli avesse conferito incarico di agire per il recupero di €10.285,22 quali interessi pagati e non dovuti, relativi al mutuo di cui in epigrafe, essendo state rilevate
“numerose ed inspiegabili anomalie che hanno caratterizzato tale finanziamento…come, ad esempio, la pretesa, contrariamente a quanto contrattualmente pattuito e sancito dal piano di ammortamento firmato dalle parti, che la restituzione di quanto dovuto avvenisse mensilmente anziché semestralmente, con il pagamento di n. 120 rate”.
A tale comunicazione veniva altresì dato riscontro da parte della Banca, la quale replicava come l'importo delle rate pagate e/o da pagare rispecchiasse totalmente la misura concordata tra le parti nel contratto sottoscritto in data 21.12.2011, riportante clausole pienamente legittime relativamente alla determinazione del tasso di interesse e al T.A.E.G.
Ad abuntantiam, anche il verbale di mediazione prot. 177/2015 del 18.01.2016, versato in atti, costituisce atto idoneo ad interrompere i termini prescrizionali.
Con la recente ordinanza n. 7835 del 10.03.2022 la Cassazione si pronuncia in materia di prescrizione del credito confermando che per avere efficacia l'atto interruttivo non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore. La recentissima ordinanza - Cassazione Civile, VI-2, n. 7835 del 10.03.2022 – sostiene le ragioni del creditore in materia di atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito. Con l'ordinanza del 10 marzo la Cassazione ritiene che l'atto interruttivo della prescrizione per avere efficacia non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione a adempiere essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore.
La Corte ritiene che “…tale conclusione appare del tutto assertiva, oltre che non conforme a diritto, dovendo escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore. Si
è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto”.
Senza, ancora, entrare nel merito della questione, si ritiene come tali comunicazioni siano assolutamente idonee ad interrompere il termine decennale di prescrizione di cui sopra.
Sul mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'azione di indebito arricchimento e sul valore della consulenza di parte, giova premettere le seguenti considerazioni.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha agito per ottenere la ripetizione di somme che ritiene di aver indebitamente versato in esecuzione di un contratto di mutuo, allegando la violazione della normativa in materia di tassi usurati, con conseguente obbligo di restituzione da parte della banca mutuante, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Come ampiamente argomentato e stabilito dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, colui che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovverosia l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa.
L'attore ha l'onere di allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate.
Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia).
“Ciò, infatti, finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale e astratto di invalidità la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (Trib. Roma, 26.02.2013, n.
4233).
Le allegazioni e le contestazioni generiche sono, quindi, inammissibili.
Nello specifico, l'attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti ministeriali e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, dato che il giudice non è tenuto a conoscerli o ad acquisirli.
La deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere, quindi, meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali (Trib. Avezzano, sent. 151 del 12.03.2019).
Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che il contratto di mutuo contenesse clausole relative a tassi di interesse superiori ai limiti previsti dall'art. 644 c.p. e dalla Legge n. 108/1996, determinando l'obbligo della di restituire tutte le somme versate a titolo di interessi usurari. CP_2
Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'onere della prova grava integralmente sulla parte che agisce in ripetizione, la quale è tenuta a dimostrare l'avvenuto pagamento, l'inesistenza della causa debendi
e, nel caso di mutuo con contestazione di interessi, la natura usuraria dei tassi applicati, alla luce delle soglie stabilite periodicamente dalla Banca d'Italia.
Ciò posto, va richiamata altresì la consolidata giurisprudenza secondo cui la consulenza tecnica di parte non può mai sostituirsi alla domanda, né introdurre autonomamente elementi di fatto o nuove pretese, ma può esclusivamente integrare o supportare quanto già allegato nell'atto introduttivo del giudizio.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33504 del 1.12.2023, si è espressa in merito, nei seguenti termini: “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili” (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021).
La consulenza, dunque, ha valore meramente illustrativo e non può essere utilizzata per colmare eventuali lacune o asserite genericità della domanda, come nel caso di specie.
Il ricorso introduttivo, infatti, si appalesa generico e non contiene una chiara e puntuale contestazione delle condizioni economiche del mutuo, con specificazione del tasso pattuito, dei periodi di applicazione e della eccepita violazione dei limiti normativi in materia di usura.
Il ricorrente, dopo aver illustrato brevemente la normativa in materia e la relativa giurisprudenza, ha genericamente disaminato la vicenda storica intercorsa, applicando tali principi al caso di specie. Rispetto al TAEG, ha indicato il tasso pattuito e le relative maggiorazioni “poi meglio specificate nella perizia contabile di parte”; rispetto alle modalità di rimborso del finanziamento, ha riportato brevemente la parte del rogito nella quale si stabiliva il pagamento di n. 20 mensilità.
Pertanto, non si può ritenere che il ricorrente abbia correttamente assolto all'onere probatorio, articolando in modo sufficiente i fatti posti a fondamento della propria pretesa fin dall'atto introduttivo e facendo uso della consulenza tecnica di parte in modo non conforme alla funzione che le è propria, ossia come strumento esplicativo e di supporto tecnico.
Alla luce delle predette considerazioni preliminari e pregiudiziali, non sussistono i presupposti per procedere all'esame della fondatezza, nel merito, della domanda di ripetizione dell'indebito, con eventuale quantificazione dell'importo dovuto.
Per completezza, la genericità della spiegata domanda e delle contestazioni formulate e la scarsità del materiale probatorio prodotto hanno altresì inficiato la completezza della perizia della dott.ssa chiamata a descrivere e ricostruire il rapporto per cui è causa. Persona_5
La consulente, infatti, esaminata la documentazione versata in atti, richiedeva al ricorrente le quietanze dei versamenti effettuati, il quale disattendeva la richiesta, pervenendo perciò alle seguenti conclusioni, che brevemente si riportano.
Il TEG pattuito in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo (pari a 5,54%) è risultato essere inferiore al tasso soglia risultante dalle rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi operate dalla Banca d'Italia per la categoria di riferimento.
La consulente faceva presente che, al fine di svolgere il conteggio relativo agli interessi moratori in concreto applicati, avrebbe dovuto poter visionare le quietanze di avvenuto pagamento delle singole rate o, in alternativa, gli estratti conto bancari con evidenza dei singoli addebiti effettuati per tutto il periodo oggetto del contratto.
Tali documenti non venivano allegati agli atti di causa né da parte ricorrente né da parte resistente ed anzi la prima, su richiesta della stessa consulente, forniva parere negativo al loro deposito, non rendendo possibile procedere alla verifica del rispetto del tasso-soglia, così come individuato dalla pronuncia delle Sezioni Unite.
In conclusione, dalla perizia risultava TEG del contratto di mutuo, al momento della stipula, pari a
5,54%, valore inferiore alla soglia individuata dal decreto ministeriale per il periodo di riferimento.
Relativamente, invece, agli interessi di mora, gli stessi venivano pattuiti nella misura del 10,20%, valore superiore alla soglia individuata nel decreto ministeriale, con la precisazione, però, che non risultava evidenza alcuna circa la loro effettiva applicazione per la durata del rapporto di mutuo – mancando il deposito delle quietanze di versamento e/o estratti conto bancari per il periodo di durata del contratto. Pertanto, non essendo risultato possibile procedere ad un'imputazione degli interessi di mora al tasso degli interessi corrispettivi, il rapporto dare/avere tra le parti risultava essere definito e concluso, senza necessità alcuna di procedere ad ulteriori calcoli rettificativi.
A seguito del deposito della relazione peritale, il ricorrente, sig. manifestava la propria Parte_1 disponibilità all'abbandono del procedimento, con disponibilità a farsi carico esclusivo delle spese di CTU, ma con compensazione delle spese di lite, stante il mutamento della giurisprudenza in materia.
Parte resistente, invece, reiterava le proprie conclusioni, non aderendo alla proposta di bonario componimento avanzata da controparte.
Le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Questi ha formulato contestazioni generiche in ordine alla presunta usurarietà del contratto di mutuo, senza indicare con precisione il tasso di interesse applicato, i puntuali periodi di riferimento, le soglie di legge superate, né ha allegato in modo completo la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme asseritamente indebite.
La consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal colmare tali lacune, ha confermato l'insufficienza del materiale documentale fornito, risultando impossibile una ricostruzione esatta del rapporto, potendo solo attestare l'impossibilità di effettuare calcoli significativi per assenza di dati certi ed attendibili, esulando da ciò il mutamento della giurisprudenza richiamato dal ricorrente come causa di giustificazione di una eventuale compensazione delle spese di lite, accertando comunque la non usurarietà del tasso applicato siccome inferiore al tasso soglia.
Queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, terzo scaglione (da
€5.201,00 a €26.000,00), stante il tentativo di comporre bonariamente la lite.
Sono parimenti poste a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate in €870,07, non potendo il costo della consulenza ricadere sulla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1923/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte dal sig. ; Parte_1
2) CONDANNA al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di Parte_1
lite, che si liquidano in € 2.540,00;
3) DISPONE che le spese di CTU vengano altresì poste a carico della parte soccombente.
Paola, lì 29.05.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1923/2019 R.G., avente ad oggetto: altri contratti bancari e controversie tra le banche, etc.;
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusto mandato a Parte_1 C.F._1
margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Ferrari Fabrizio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale, sito in Paola (CS), alla via L. Sturzo n. 9;
RICORRENTE
E
(già ' ), (c.f. ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento ed appartenente al Controparte_3
, in persona del Procuratore p.t., munito dei necessari poteri di Controparte_4 firma in forza di procura speciale di cui all'atto a ministero notaio dott. di Persona_1
Gambara in data 29 novembre 2019 (rep. 7.354 – racc. 4.780), rappresentata e difesa dall'avv.
Parola Gianmario ed elettivamente domiciliata in Fuscaldo, alla Via Gelsomino n. 34, presso lo studio dell'Avv. Mazzei Anna Maria Mazzei;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.02.2025, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato in data 16.12.2019 notificato in data 14 dicembre 2019, il Sig. deduceva: Parte_1
-di aver stipulato, in data 20.01.1999, con in p.l.r.p.t., presso la filiale di Controparte_2
Fuscaldo, un contratto di mutuo (per atto pubblico Notaio nr. 79075 di rep. – Persona_2
9054 di racc.) per l'importo di 60.000.000 delle vecchie lire, pari ad €30.987,41, per la durata di dieci anni (oltre periodo di ammortamento), da restituire mediante nr. 20 versamenti semestrali costanti di Lit. 3.995,748, pari ad € 2.063,63, conteggiate al tasso di interesse fisso nominale annuo del 5,80%;
-il contratto di mutuo stipulato tra le parti prevedeva altresì:
a) l'obbligo per il mutuatario di assicurare contro i danni da incendio, fulmini, esplosione e scoppio in genere, l'immobile concesso in ipoteca, per la durata pari a quella del mutuo (art. 2, lett. d, e patto n. 10 del capitolato) per un importo di Lit. 1.800.000, ossia €929,62;
b) il pagamento della commissione di istruttoria pari a lire 200.00, ossia €103,29 (pag. 6 rogito);
c) la facoltà per la parte mutuataria di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato, con l'obbligo di pagamento di un compenso determinato nella misura dell'1,00 % del capitale anticipatamente rimborsato (patto n. 5 del capitolato);
-con Racc. A/r del 24.07.2015, veniva diffidata la al rimborso di tutto Controparte_2
quanto eccessivamente pagato, senza esito;
-in data 21.03.2016 veniva richiesta ed espletata consulenza tecnica di parte per l'analisi e la rilevazione dell'eventuale presenza di usura relativamente al contratto di mutuo di cui trattasi;
-la perizia, affidata alla dott.ssa ha accertato un T.A.E.G. del 9,077%, Persona_3
comprensivo della penale di estinzione anticipata, e dunque superiore al tasso soglia di riferimento fissato all'8,70%;
-in data 18.01.2016, veniva esperita, con esito negativo, stante l'ingiustificata assenza della parte convocata, la procedura di Mediazione conciliativa.
Tanto premesso, il ricorrente domandava:
-accertare e dichiarare l'illegittima applicazione, da parte della convenuta, di interessi CP_2
usurari nel contratto di mutuo stipulato in data 20.01.1999 ed estinto in data 30.06.2009;
-condannare la convenuta, in p.l.r.p.t., ai sensi dell'art. 1815 c.c., al pagamento in favore CP_2 del ricorrente della complessiva somma di €10.285,22, a titolo di restituzione di interessi usurari, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
-condannare parte convenuta al pagamento delle spese di patrocinio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 30.10.2020, si costituiva in giudizio parte resistente, già la quale Controparte_1 Controparte_2
domandava, previa conversione del rito e fissazione d'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con ordinanza non impugnabile ex art. 702 ter c.p.c.:
-in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità del giudizio ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010; -in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'avversaria azione di ripetizione di indebito;
-nel merito, rigettarsi le avversarie domande, in quanto destituite di giuridico fondamento;
-in ogni caso, con favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio.
Instaurato il contraddittorio, disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione a rito ordinario, espletata la fase istruttoria, nel corso della quale veniva depositata documentazione e acquisita CTU, all'udienza del 18.02.2025, la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito di note conclusive e relative repliche.
Preliminarmente, rispetto all'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale sollevata da parte resistente, per non corretto esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5,
D.lgs. n. 28/2010, si rileva come parte resistente, con note scritte in sostituzione dell'udienza del
10.11.2020, abbia immediatamente corretto il proprio errore materiale mediante allegazione del
Verbale di Mediazione Prot. 177/2015 del 18.01.2016, avente ad oggetto il rapporto di
[...]
del 28.01.1999, per cui è causa, in luogo del Verbale n. 178/2015, avente oggetto diverso Per_4
(Prestito Finalizzato di €30.200,00 del 17.9.2008 n. 72 Rate Tramite incorporata CP_5 [...]
), invocato da parte resistente nel ricorso introduttivo. Controparte_6
Nel caso di specie, dunque, la procedura di mediazione può dirsi esperita e la relativa domanda giudiziale è, pertanto, quanto meno sotto questo aspetto, procedibile.
Vagliando, ora, l'eccezione preliminare di prescrizione, parte resistente ha evidenziato come, trattandosi di mutuo decennale, stipulato in data 20.01.1999 ed estinto il successivo 30.06.2009, ed essendo il ricorso introduttivo notificato in data 14.06.2019, la domanda svolta dall'odierno ricorrente non potesse che essere inquadrata come una domanda di ripetizione di indebito, per la quale si applica la prescrizione decennale.
Ebbene, è pacifico che il ricorso introduttivo sia stato notificato, sia pur di poco, prima del
30.06.2019, ossia prima dello spirare del predetto termine decennale.
La III sezione della Corte di cassazione, che è stata recentemente investita della questione attinente la prescrizione nel contratto di mutuo, ha stabilito, con la pronuncia n. 4232 del 10.02.2023, che “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”.
La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (Cass. n. 17798/2011; conf. Cass. n. 19291/2010; Cass. n. 2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016: il rapporto di mutuo è un rapporto unitario, anche se la restituzione della somma mutuata avviene lungo periodi di tempo talvolta eccedenti anche i più lunghi termini prescrizionali disciplinati dal codice civile (vent'anni). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo del mutuo estingua una parte del debito pecuniario dato a mutuo non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria;
Trib. Rimini
21.7.2020; Trib. Lecce 12.7.2022: ai contratti di finanziamento personale si applica l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonomo, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
Di conseguenza, il momento da cui decorre la prescrizione, si individua nella data di scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., III Sez. n. 2301 del 6.2.2004; Cass., III Sez. n. 19291 del 10.09.2010;
Cass., III Sez. n. 17798 del 30.08.2011).
Ad ogni modo, all'interno del materiale probatorio è rinvenibile una raccomandata A/r del
24.07.2015 avente ad oggetto la diffida e il rimborso relativi al mutuo oggetto di causa (“mutuo ipotecario di Lit. 60.000.000, €30.987,41, rogito notaio in data 28.01.1999, rep. Persona_2
n. 79075, durata anni 10, fav. ”). Parte_1
Con tale comunicazione, il procuratore del sig. rappresentava alla la Parte_1 Parte_2
circostanza che quest'ultimo gli avesse conferito incarico di agire per il recupero di €10.285,22 quali interessi pagati e non dovuti, relativi al mutuo di cui in epigrafe, essendo state rilevate
“numerose ed inspiegabili anomalie che hanno caratterizzato tale finanziamento…come, ad esempio, la pretesa, contrariamente a quanto contrattualmente pattuito e sancito dal piano di ammortamento firmato dalle parti, che la restituzione di quanto dovuto avvenisse mensilmente anziché semestralmente, con il pagamento di n. 120 rate”.
A tale comunicazione veniva altresì dato riscontro da parte della Banca, la quale replicava come l'importo delle rate pagate e/o da pagare rispecchiasse totalmente la misura concordata tra le parti nel contratto sottoscritto in data 21.12.2011, riportante clausole pienamente legittime relativamente alla determinazione del tasso di interesse e al T.A.E.G.
Ad abuntantiam, anche il verbale di mediazione prot. 177/2015 del 18.01.2016, versato in atti, costituisce atto idoneo ad interrompere i termini prescrizionali.
Con la recente ordinanza n. 7835 del 10.03.2022 la Cassazione si pronuncia in materia di prescrizione del credito confermando che per avere efficacia l'atto interruttivo non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore. La recentissima ordinanza - Cassazione Civile, VI-2, n. 7835 del 10.03.2022 – sostiene le ragioni del creditore in materia di atti idonei ad interrompere la prescrizione del credito. Con l'ordinanza del 10 marzo la Cassazione ritiene che l'atto interruttivo della prescrizione per avere efficacia non debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione a adempiere essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata dall'individuazione del debitore.
La Corte ritiene che “…tale conclusione appare del tutto assertiva, oltre che non conforme a diritto, dovendo escludersi che l'atto interruttivo debba necessariamente indicare l'importo richiesto in pagamento o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta di adempimento accompagnata, come nel caso in esame, dall'individuazione del debitore. Si
è anzi affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa - non trattandosi di non soggetto a formule sacramentali che assolva allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto”.
Senza, ancora, entrare nel merito della questione, si ritiene come tali comunicazioni siano assolutamente idonee ad interrompere il termine decennale di prescrizione di cui sopra.
Sul mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo all'azione di indebito arricchimento e sul valore della consulenza di parte, giova premettere le seguenti considerazioni.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha agito per ottenere la ripetizione di somme che ritiene di aver indebitamente versato in esecuzione di un contratto di mutuo, allegando la violazione della normativa in materia di tassi usurati, con conseguente obbligo di restituzione da parte della banca mutuante, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Come ampiamente argomentato e stabilito dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, colui che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ovverosia l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa.
L'attore ha l'onere di allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate.
Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia).
“Ciò, infatti, finirebbe con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale e astratto di invalidità la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa” (Trib. Roma, 26.02.2013, n.
4233).
Le allegazioni e le contestazioni generiche sono, quindi, inammissibili.
Nello specifico, l'attore che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti ministeriali e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia, dato che il giudice non è tenuto a conoscerli o ad acquisirli.
La deduzione dell'usurarietà del tasso di interesse moratorio concordato non può essere, quindi, meramente affermata e del tutto generica, ma deve essere supportata da uno specifico raffronto tra i tassi pattuiti e quelli individuati dai decreti ministeriali (Trib. Avezzano, sent. 151 del 12.03.2019).
Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che il contratto di mutuo contenesse clausole relative a tassi di interesse superiori ai limiti previsti dall'art. 644 c.p. e dalla Legge n. 108/1996, determinando l'obbligo della di restituire tutte le somme versate a titolo di interessi usurari. CP_2
Deve, tuttavia, evidenziarsi che l'onere della prova grava integralmente sulla parte che agisce in ripetizione, la quale è tenuta a dimostrare l'avvenuto pagamento, l'inesistenza della causa debendi
e, nel caso di mutuo con contestazione di interessi, la natura usuraria dei tassi applicati, alla luce delle soglie stabilite periodicamente dalla Banca d'Italia.
Ciò posto, va richiamata altresì la consolidata giurisprudenza secondo cui la consulenza tecnica di parte non può mai sostituirsi alla domanda, né introdurre autonomamente elementi di fatto o nuove pretese, ma può esclusivamente integrare o supportare quanto già allegato nell'atto introduttivo del giudizio.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33504 del 1.12.2023, si è espressa in merito, nei seguenti termini: “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili” (cfr. Cass. n. 9483 del 09/04/2021).
La consulenza, dunque, ha valore meramente illustrativo e non può essere utilizzata per colmare eventuali lacune o asserite genericità della domanda, come nel caso di specie.
Il ricorso introduttivo, infatti, si appalesa generico e non contiene una chiara e puntuale contestazione delle condizioni economiche del mutuo, con specificazione del tasso pattuito, dei periodi di applicazione e della eccepita violazione dei limiti normativi in materia di usura.
Il ricorrente, dopo aver illustrato brevemente la normativa in materia e la relativa giurisprudenza, ha genericamente disaminato la vicenda storica intercorsa, applicando tali principi al caso di specie. Rispetto al TAEG, ha indicato il tasso pattuito e le relative maggiorazioni “poi meglio specificate nella perizia contabile di parte”; rispetto alle modalità di rimborso del finanziamento, ha riportato brevemente la parte del rogito nella quale si stabiliva il pagamento di n. 20 mensilità.
Pertanto, non si può ritenere che il ricorrente abbia correttamente assolto all'onere probatorio, articolando in modo sufficiente i fatti posti a fondamento della propria pretesa fin dall'atto introduttivo e facendo uso della consulenza tecnica di parte in modo non conforme alla funzione che le è propria, ossia come strumento esplicativo e di supporto tecnico.
Alla luce delle predette considerazioni preliminari e pregiudiziali, non sussistono i presupposti per procedere all'esame della fondatezza, nel merito, della domanda di ripetizione dell'indebito, con eventuale quantificazione dell'importo dovuto.
Per completezza, la genericità della spiegata domanda e delle contestazioni formulate e la scarsità del materiale probatorio prodotto hanno altresì inficiato la completezza della perizia della dott.ssa chiamata a descrivere e ricostruire il rapporto per cui è causa. Persona_5
La consulente, infatti, esaminata la documentazione versata in atti, richiedeva al ricorrente le quietanze dei versamenti effettuati, il quale disattendeva la richiesta, pervenendo perciò alle seguenti conclusioni, che brevemente si riportano.
Il TEG pattuito in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo (pari a 5,54%) è risultato essere inferiore al tasso soglia risultante dalle rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi operate dalla Banca d'Italia per la categoria di riferimento.
La consulente faceva presente che, al fine di svolgere il conteggio relativo agli interessi moratori in concreto applicati, avrebbe dovuto poter visionare le quietanze di avvenuto pagamento delle singole rate o, in alternativa, gli estratti conto bancari con evidenza dei singoli addebiti effettuati per tutto il periodo oggetto del contratto.
Tali documenti non venivano allegati agli atti di causa né da parte ricorrente né da parte resistente ed anzi la prima, su richiesta della stessa consulente, forniva parere negativo al loro deposito, non rendendo possibile procedere alla verifica del rispetto del tasso-soglia, così come individuato dalla pronuncia delle Sezioni Unite.
In conclusione, dalla perizia risultava TEG del contratto di mutuo, al momento della stipula, pari a
5,54%, valore inferiore alla soglia individuata dal decreto ministeriale per il periodo di riferimento.
Relativamente, invece, agli interessi di mora, gli stessi venivano pattuiti nella misura del 10,20%, valore superiore alla soglia individuata nel decreto ministeriale, con la precisazione, però, che non risultava evidenza alcuna circa la loro effettiva applicazione per la durata del rapporto di mutuo – mancando il deposito delle quietanze di versamento e/o estratti conto bancari per il periodo di durata del contratto. Pertanto, non essendo risultato possibile procedere ad un'imputazione degli interessi di mora al tasso degli interessi corrispettivi, il rapporto dare/avere tra le parti risultava essere definito e concluso, senza necessità alcuna di procedere ad ulteriori calcoli rettificativi.
A seguito del deposito della relazione peritale, il ricorrente, sig. manifestava la propria Parte_1 disponibilità all'abbandono del procedimento, con disponibilità a farsi carico esclusivo delle spese di CTU, ma con compensazione delle spese di lite, stante il mutamento della giurisprudenza in materia.
Parte resistente, invece, reiterava le proprie conclusioni, non aderendo alla proposta di bonario componimento avanzata da controparte.
Le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Questi ha formulato contestazioni generiche in ordine alla presunta usurarietà del contratto di mutuo, senza indicare con precisione il tasso di interesse applicato, i puntuali periodi di riferimento, le soglie di legge superate, né ha allegato in modo completo la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme asseritamente indebite.
La consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal colmare tali lacune, ha confermato l'insufficienza del materiale documentale fornito, risultando impossibile una ricostruzione esatta del rapporto, potendo solo attestare l'impossibilità di effettuare calcoli significativi per assenza di dati certi ed attendibili, esulando da ciò il mutamento della giurisprudenza richiamato dal ricorrente come causa di giustificazione di una eventuale compensazione delle spese di lite, accertando comunque la non usurarietà del tasso applicato siccome inferiore al tasso soglia.
Queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, terzo scaglione (da
€5.201,00 a €26.000,00), stante il tentativo di comporre bonariamente la lite.
Sono parimenti poste a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate in €870,07, non potendo il costo della consulenza ricadere sulla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 1923/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande proposte dal sig. ; Parte_1
2) CONDANNA al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di Parte_1
lite, che si liquidano in € 2.540,00;
3) DISPONE che le spese di CTU vengano altresì poste a carico della parte soccombente.
Paola, lì 29.05.2025 Il Giudice dott. Alberto Caprioli