Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2572/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2572/2024 tra
(avv. PANGRAZI LIBERATI ALBERTO)Parte_1
ATTRICE e (avv. LUSETTI ENRICO) Controparte_1
CONVENUTO
* Oggi 25 febbraio 2025, alle ore 12,30, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Pangrazi Liberati per e l'Avv. Annalisa Bertolini in sostituzione dell'Avv. Lusetti Pt_1 per il Controparte_1
L'Avv. Pangrazi rassegna le proprie conclusioni richiamando quelle della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e l'Avv. Bertolini quelle della comparsa di costituzione e risposta. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2572/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'Avv. Alberto Pangrazi Liberati come da Parte_1 mandato in atti, ATTRICE contro
in persona del Dirigente del settore Staff della Direzione Controparte_1
Generale con il patrocinio dell'Avv. Enrico Lusetti come da mandato in CP_2 atti,
CONVENUTO OGGETTO: “Lesione personale. Risarcimento danni”.
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha promosso azione di natura risarcitoria nei confronti del Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., ritenendolo responsabile dei danni derivatile dal sinistro avvenuto il 01.05.2021, alle ore 12,45 circa, “all'incrocio tra via Micheli e via Valenti “ in quando, “costretta a scendere dal marciapiede, in quanto copiosa CP_1 sporcizia derivante dai rami e dal fogliame degli alberi lo rendevano impercorribile, oltre al fatto che lo stesso percorso era pieno di avvallamenti” mentre stava per scendere dal marciapiede, “a causa della rottura del cordolo provocata anche dalla pressione delle radici di un albero oltre che da incuria”, cadeva rovinosamente a terra (così a pag. 1 dell'atto di citazione). Dalla caduta era derivata frattura pluri-frammentaria con distacco del trochide omero destro e frattura composta dell'arco anteriore IV e V costa destra, come diagnosticato nell'immediatezza del fatto dai medici del Pronto Soccorso ospedaliero, ove l'attrice era stata condotta. Il danno da ristorare, riferito ai postumi invalidanti permanenti per il 7% in persona prossima al compimento dei
2 settant'anni di età, al periodo di invalidità temporanea e spese mediche sostenute è stato quantificato da in 14.025,05 Euro, oltre interessi e rivalutazione. Pt_1
L'Ente convenuto, costituitosi il 16.09.2024, ha resistito alla domanda e dedotto la non corrispondenza della versione dei fatti proposta in citazione ad altre fornite dall'attrice risultanti dalla diffida inviata nel giugno 2021, dalla dichiarazione alla compagnia assicurativa del convenuto e al medico legale;
ha posto anche in evidenza le differenti indicazioni attoree sul luogo dell'accaduto: in citazione l'incrocio tra via Micheli e via Valenti, nelle dichiarazioni scritte dell'attrice e della figlia quello tra via Micheli e via Vanoni. E' stato altresì documentato dalla parte convenuta che il giorno 01.05.2021 aveva piovuto in abbondanza e che ha sig.ra risiede in prossimità dei luoghi suindicati. Per quest'ultimo aspetto, il Pt_1 ha attribuito alla stessa danneggiata una condotta particolarmente incauta e CP_1 disattenta, dotata di efficienza causale nella produzione dell'evento di danno. Non è stata disposta istruttoria testimoniale, né la CTU medico-legale richieste dall'attrice, e la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** La domanda risarcitoria di non può essere accolta per una pluralità di ragioni Parte_1 che di seguito si espongono. La sig.ra ha allegato nell'atto introduttivo di essere caduta all'incrocio tra via Micheli Pt_1
e via Valenti poiché costretta a scendere dal marciapiede, impercorribile per la presenza di foglie e sporcizia: nell'atto di scendere, era caduta a causa della rottura del cordolo provocata dalla pressione di radici e incuria. A supporto di tale prospettazione ha prodotto fotografie (doc. 1), le quali tuttavia non permettono di identificare il contesto rappresentato e appurare se esso sia l'incrocio tra le due vie nominate. Le fotografie non confermano neppure la totale copertura del marciapiede con foglie e sporcizia, né l'occultamento del cordolo di delimitazione del marciapiede, ben visibile nelle fotografie contrassegnate con i n. 1 e 2 o la sua sconnessione (si nota soltanto il divario di pochi centimetri tra le due lastre di cemento). Per contro, e così avvalorando la specifica deduzione del convenuto sul punto, le immagini documentano in modo evidente le conseguenze della pioggia caduta quel giorno, attraverso le ampie pozzanghere raffigurate, di lunghezza superiore al metro, una delle quali della lunghezza di una autovettura. Di rilievo notare che il capitolato di prova testimoniale presente in chiusura dell'atto introduttivo riprende l'indicazione del luogo del sinistro tra via Micheli e via Valenti, la circostanza che l'attrice sia stata costretta a scendere dal marciapiede per la presenza di fogliame e rami e sia caduta a causa della deformazione del marciapiede, anch'esso coperto di foglie, situazione smentita dalle riproduzioni fotografiche. E' altresì riscontrabile ambiguità ricostruttiva da parte di con riferimento alla Parte_1 precisa dinamica (inciampo o scivolamento?) e cause della caduta, verificabile dalle dichiarazioni risultanti dalla diffida inviata al il 24.06.2001, in cui era Controparte_1 fatto riferimento allo scivolamento sulle foglie, dalle dichiarazioni fornite sempre da CP_3 all'accertatore della compagnia assicurativa dell' convenuto, in cui era riferita caduta in CP_4 strada, nonché dalle dichiarazioni della figlia dell'attrice, presente al momento del fatto, contenenti attribuzione della caduta al sollevamento dell'asfalto. Ancora differente la ricostruzione del fatto riportata nella perizia medica di parte attrice.
3 Pendente il giudizio, per la prima volta con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha dichiarato un differente luogo di verificazione del fatto: non l'incrocio tra via Pt_1
Micheli e via Valenti come riportato in citazione, non via Valenti come da lettera al Comune del giugno 2021, bensì l'incrocio tra via Micheli e via Ezio Vanoni. Ebbene, pur a voler recepire quest'ultima indicazione sul contesto di fatto, non può farsi a meno di sottolineare che vive in via Zanoni n. 6, pertanto conosce e Parte_1 frequenta i luoghi abitualmente, tant'è che per sua stessa ammissione, al momento della caduta stava rientrando a casa con la figlia dopo avere portato a spasso il cane. A conferma del luogo da ultimo indicato e dello stato del medesimo il giorno del fatto,
ha tempestivamente prodotto altra fotografia (doc. n. 14), dalla quale – questa Pt_1 volta sì - è verificabile la diffusa presenza di foglie e la copertura del marciapiede, tuttavia è altrettanto verificabile che la fotografia dei luoghi è dell'ottobre 2021, dunque della stagione autunnale contraddistinta da cospicuo distacco e caduta fogliare, non della stagione primaverile in cui l'incidente si è verificato, avente tutt'altre caratteristiche. In ragione della ambiguità assertiva e carenza ricostruttiva rilevate, della riscontrata conoscenza dei luoghi da parte della sig.ra residente in [...], della Pt_1 difficoltà del passeggio il giorno 1.5.2021 provocata delle conseguenze della copiosa pioggia caduta – tali da imporre a particolare attenzione e prudenza nel passaggio a piedi -, Pt_1 della compagnia della figlia, alla quale la donna ben avrebbe potuto chiedere appoggio/sostegno nello spostamento dal marciapiede alla strada (non deputata al transito pedonale) e nell'attraversamento del cordolo, deve affermarsi che l'attrice non ha offerto prova del fatto che la caduta sia in relazione causale con bene ricadente nella custodia del convenuto (art. 2051 cod. civ.) o che tale caduta si ponga in relazione causale con CP_1 comportamento colposo dell'Ente ex art. 2043 cod. civ.; neppure è stato individuato con certezza il luogo in cui la caduta è avvenuta e i differenti contesti via via indicati da Pt_1 mancano dei profili di insidiosità/pericolosità affermati dalla danneggiata, alla quale è invece imputabile in concreto un comportamento negligente e imprudente per quanto sopra indicato. In linea con quanto affermato e ritenuto, va ricordato che, in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova vigenti, vuoi in punto di responsabilità di cosa in custodia (art. 2051 c.c.) vuoi in punto di responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.), è la parte danneggiata che ha il dovere di provare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la res in custodia e, se quest'ultima verte in uno stato di inerzia, la prova deve riguardare la sua obiettiva pericolosità al punto tale da rendere probabile il danno stesso (cfr. per tutte, Cass. Civ. Sez. Unite Ord., 30/06/2022, n. 20943: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode). Nel caso di specie, tuttavia, detta prova è mancata. Insufficiente a colmare le lacune ricostruttive menzionate e a superare l'ambiguità di fondo della versione dei fatti attorea è, a parere del Giudicante, l'unica testimonianza richiesta, ossia quella della figlia di perciò non ammessa. Pt_1
4 Pur dovendosi rigettare la pretesa risarcitoria, i profili sostanziali della vicenda giustificano la deroga al principio generale di soccombenza e la scelta di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti del con atto di citazione Parte_1 Controparte_1 notificato il 24.07.2024:
- rigetta la domanda di a spese interamente compensate. Parte_1
Così deciso in Parma il 25 febbraio 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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