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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, ordinanza cautelare 22/10/2019, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2019
N. 02518/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2518 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Neapolis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento,
con il ricorso introduttivo;
dell'ordine di sospensione lavori edili prot. 2199 del 28 maggio 2019.
con i motivi aggiunti presentati da IMMOBILIARE NEAPOLIS S.P.A. il 22\8\2019 :
del provvedimento di sospensione dei lavori edili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con sentenza della Sezione del 25 febbraio 2019 n. 1066 passata in giudicato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dell’odierna parte ricorrente avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., sull’istanza di permesso di costruire inoltrata dalla società dal Comune in data 5 aprile 2017, sul presupposto si fosse formato il “silenzio-assenso” (cfr. anche sentenza TAR Napoli, II sezione, 26 settembre 2019, n. 4581);
Ritenuto che, per tale questione pregiudiziale alla decisione in rito, la sentenza sopra citata è pertanto idonea a proiettarsi sul piano sostanziale dando luogo ad un giudicato esterno che ha efficacia in questo giudizio tra le parti;
Considerato che, pertanto, debba ritenersi sussistente il fumus boni iuris con riguardo, in particolare, alla censura di violazione dell’art. 27 del d.P.R. 380/2001 -fattispecie entro la quale va inquadrato il provvedimento inibitorio impugnato con il ricorso per motivi aggiunti- sia sotto il profilo della accertata natura “abusiva” delle opere, che appaiono sorrette dal titolo autorizzatorio formatosi per IL , sia sotto il profilo della mancata indicazione del termine di efficacia del provvedimento cautelare;
Rilevato che, già alla precedente camera di consiglio del 24 settembre 2019, le parti hanno concordemente chiesto il rinvio, essendo in corso trattative volte alla stipulazione della convenzione accessiva al permesso di costruire e ritenuto pertanto opportuno che esse, in vista dell’udienza pubblica, relazionino in merito;
Ritenuto inoltre necessario che, ai fini della più spedita decisione nel merito, parte ricorrente produca in giudizio l’istanza di permesso di costruire prot. 9334/2017 completa dei relativi allegati progettuali e delle relazioni tecniche;
Considerato, infine, sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), Accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dell’ordinanza prot. 22491 del 21 agosto 2018 impugnata con i motivi aggiunti depositati in data 22 agosto 2019;
b) dispone che parte ricorrente depositi i documenti indicati in parte motiva e che entrambe le parti relazionino sullo stato delle trattative concernenti la stipulazione della convenzione sopra richiamata;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 maggio 2020.
Compensa le spese di lite.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente FF
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Germana Lo Sapio, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO