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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 298 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato a Parte_1 CodiceFiscale_1 margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Gabriele Ciardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, al Vico San Giusto n.13
appellante
e
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 mandato in atto, dall'Avv. Anna De Giorgi e dall'Avv. Eugenia Novembre ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il Palazzo Municipale in Via Rubichi
appellato
******* 1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
§ 1- Con sentenza n. 853/2024, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 05.03.2024, notificata il
06.03.2024, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 09.05.2022 da nei confronti del con la quale chiedeva dichiararsi la responsabilità Parte_1 Controparte_1 dell' convenuto, nella sua qualità di proprietario e custode dell'area stradale, per i pregiudizi CP_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro occorso in data 07.09.2021, alle ore 20:20 circa.
Ed infatti, mentre era a bordo del proprio motociclo KIMKO 125 TG. EK55651, Parte_1 intento a percorre Via Lequile, con direzione verso Viale Grassi, nell'abitato di Lecce, giunto in prossimità del civico 129, incappava con la ruota anteriore in un tombino A.Q.P. sottoposto rispetto al livello del manto stradale, non segnalato, né visibile, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra. Secondo la prospettazione attorea, la responsabilità per l'accaduto era da addebitarsi all CP_3 convenuto per non aver svolto alcuna attività di manutenzione al fine di eliminare l'insidia stradale, resa impercettibile da un cono d'ombra creato dalle chiome degli alberi.
A causa dell'occorso, l' veniva condotto presso il nosocomio “Vito Fazzi” di Lecce, dove gli Pt_1 veniva diagnosticato un “trauma da caduta con escoriazioni multiple agli arti superiori e inferiori, sospetta frattura di avambraccio sinistro ed escoriazione piramide nasale” e veniva poi sottoposto ad intervento chirurgico per
“frattura chiusa del radio”. Aggiungeva che il sinistro aveva comportato un periodo di invalidità temporanea del 100% per 30 giorni, del 75% per 30 giorni e del 50% per ulteriori 30 giorni, con postumi invalidanti nella misura del 8%.
L'attore chiedeva, quindi, previo accertamento della responsabilità del per l'evento, la Controparte_1 condanna del convenuto al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a causa delle lesioni riportate nell'incidente, da liquidarsi nella misura di € 15.261,42.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il contestava le avverse pretese, respingendo ogni Controparte_1 addebito in punto di responsabilità e negando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 e 2043 c.c.
Contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, il convenuto chiedeva il rigetto delle CP_1 richieste di controparte.
2 § 2 - All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU medica, il primo giudice, richiamati i principi in materia di danni da omessa manutenzione e di onere probatorio gravante sul danneggiato, disattendeva la domanda attorea, ritenendola sfornita di adeguato supporto probatorio, specie in ordine al nesso causale fra la presenza della sconnessione e la caduta. In particolare, l'attore aveva omesso di provare la dinamica dell'evento, come descritta nell'atto introduttivo del giudizio, a nulla rilevando a tal fine le dichiarazioni dei testi escussi, considerato che il teste non aveva assistito al sinistro, e gli altri testi escussi Testimone_1 riferivano solo sulla entità dei danni, avendo soltanto redatto i preventivi per riparare i beni danneggiati
(orologio e motociclo), senza poi provvedere alle riparazioni.
Le spese del giudizio e quelle di CTU venivano poste a carico dell'attore soccombente.
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§ 3- Con atto di citazione notificato il 22.03.2024 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza suindicata, censurandola nel merito e affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.: l'appellante si duole che il primo giudice abbia rigettato la domanda, ritenendo sfornita di prova la dinamica dell'evento descritta nel libello introduttivo, mentre, a parere del deducente, tale soluzione si porrebbe in contrasto con l'art. 115
c.p.c., che impone al giudice di considerare come provati i fatti non contestati dalla controparte.
Assume infatti che il nel costituirsi in giudizio, non abbia contestato le descritte Controparte_1 modalità dell'evento, avendo impostato le proprie difese solo sulla condotta disattenta ed incauta dell'attore, senza confutare la tesi attorea, sicché il Tribunale avrebbe dovuto reputare provata, poiché pacifica, la ricostruzione dell'evento come delineata da Parte_1
2. Omessa considerazione delle risultanze istruttorie di primo grado: lamenta l'appellante un malgoverno delle prove per aver il giudice di prime cure operato una errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale avrebbe trascurato quanto emerso dalla produzione documentale, ossia dalla nota del del 17.02.22 e dalla relazione di Controparte_1 incidente stradale della Polizia Locale di Lecce, quali atti che confermerebbero la presenza del tombino della rete fognaria, peraltro sottoposto di ben cinque centimetri rispetto al manto stradale, nonché quanto sostenuto dagli agenti accertatori e dai testi escussi in merito allo stato dei luoghi. Inoltre, alcuna valenza probatoria aveva attributo il tribunale al fatto che il tombino fosse stato poi riempito di bitume da una ditta partecipata dal (Lupiae servizi) dopo il CP_1 fatto. Il primo giudice, quindi, nonostante la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, comprovanti la dinamica dell'evento, aveva disatteso la domanda, valutando atomisticamente e non invece in maniera convergente tali indizi – cui si aggiungerebbe anche la deposizione di un teste, quale soggetto presente all'evento e di cui si chiede l'ammissione in questa sede perché
3 “solo ora” se ne sono individuate le generalità - univocamente diretti a fornire la prova per presunzioni della responsabilità dell'Amministrazione comunale, omettendo altresì di considerare gli esiti della CTU in ordine all'entità delle lesioni. In violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697, 2051
e 2043 c.c., il Tribunale avrebbe dunque rigettato la domanda, pur non avendo l'appellato fornito la prova liberatoria inerente al sinistro per cui è causa. CP_1
Conclude, quindi, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione della prova testimoniale, con il teste del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Lecce, chiedendo, Testimone_2 Persona_1 nel merito, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda e conseguentemente la condanna del al ristoro del danno nella maggior somma di € 20.487,20. CP_1
Si è costituto in giudizio il assumendo l'infondatezza delle pretese avverse e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
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§ 4 - All'udienza del 03 ottobre 2024, il Cons. Istruttore, dichiarava inammissibili le istanze istruttorie e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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§ 5 - Va preliminarmente disattesa la istanza di revoca della ordinanza del 3.10.2024 di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate in appello, adottata del Cons. istruttore e contestualmente va disattesa anche, perché inammissibile ex art. 345 cpc, tale istanza istruttoria, in quanto formulata dall'appellante per la prima volta in sede di gravame. Le due questioni possono essere esaminate congiuntamente. L'appellante, invero, chiede solo in questa sede l'ammissione di un nuovo teste ( articolando in gravame i capitoli di prova su cui il teste dovrebbe riferire ), assumendo di “aver solo ora ( – in sede cioè di redazione dell'atto di appello -) appreso”, il nominativo di quel testimone, senza aver mai dedotto in precedenza nei suoi atti difensivi né la presenza di un testimone oculare né aver chiesto la sua ammissione ( che prescinde dalla individuazione del nome del teste).
Il Comune appellato ne eccepisce correttamente l'inammissibilità perché prova nuova tardivamente dedotta solo in appello in violazione dell'art. 345 cpc.
Tale eccezione va accolta. Pacificamente si tratta di richiesta di ammissione di una prova nuova, tale essendo, per giurisprudenza costante, quel mezzo di prova mai proposto in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quello diretto a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. La presenza di un “ufficiale del VVFF in
4 borghese che seguiva lo scooter da tergo” che avrebbe assistito all'evento, soccorso il malcapitato e allertato il Comando dei VVFF di appartenenza, che “sopraggiunge all'esito della Polizia Locale”, è circostanza in sé nuova e mai dedotta in primo grado, neppure in fatto, giacché mai è stato richiesta l'ammissione e la escussione di detto teste. Anche in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado alla udienza del 21.11.2023 alcuna istanza istruttoria pretermessa è stata reiterata, né alcuna richiesta di una prova “nuova” ancora in fieri è stata formulata: l'istanza non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado va intesa rinunciata, né la parte ha prospettato alcuna altra esigenza istruttoria al giudicante, di tal che l' esigenza di eventuali integrazioni probatorie è ormai prelusa in appello, non potendo essere il thema probandum modificato, come correttamente assunto dal C. Istr, nella ordinanza del 3.10.2024; nella specie si tratta, in effetti, del tentativo di introdurre nel processo solo in questa fase una circostanza in fatto del tutto nuova, a sostegno della quale si invoca una prova parimenti nuova;
sicché – impregiudicato il divieto di ammettere in appello prove rinunciate in primo grado - l'art. 345 c.p.c., rubricato “domande ed eccezioni nuove”, non consente neppure di introdurre prove nuove, salvo che – ma solo quanto alle prove- la parte non dimostri di non aver potuto proporla nel giudizio di primo grado “per causa ad essa non imputabile”. L'unico caso in cui la ammissione di una
(nuova) prova è possibile in appello è quindi costituito da una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. La parte appellante non ha né dedotto né dimostrato di non aver potuto proporre la prova in scrutinio già nel giudizio di primo grado, non potendo tale onere essere assolto unicamente affermando di “aver solo ora appreso” il nominativo di quel testimone, posto che non è mai stata neppure dedotta la presenza di un testimone che abbia soccorso il danneggiato.
La richiesta istruttoria pertanto è inammissibile, sia ove si valuti la prova nuova in appello per la mancata proposizione in sede di pc in primo grado, sia ove si valuti la prova nuova in appello perché mai proposta in primo grado.
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§ 6- L'appello è nel merito infondato. Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame prospettati, in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, nell'ottica di un malgoverno delle prove, va evidenziato come la sentenza non meriti alcuna censura non essendo il suo apparato motivazionale né insufficiente né lacunoso, perché effettivamente il corredo probatorio agli atti non raggiunge quel grado di sufficiente consistenza necessario per l'accoglimento della domanda.
§ 6.1- Va in primo luogo evidenziato che inconferente è il richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cpc per escludere ogni onere probatorio gravante sulla parte appellante. Il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. deve avere ad oggetto fatti storici posti a base delle domande e delle eccezioni e non riguarda le conclusioni desumibili dalla valutazione dei documenti.
Il relativo corollario è quello della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati
5 e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e il dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il convenuto, se non contesta il fatto storico CP_1 della caduta del motociclo, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, contesta però che tale evento – la caduta - possa essere ricondotto eziologicamente al tombino, tale da fondare la responsabilità ex art. 2051 cc del di tal che, se dunque il fatto storico della caduta non sembra possa mettersi in CP_1 dubbio, anche in presenza della documentazione medica del P.S., sicché non va provato tale fatto storico,
- l'essere cioè l'OR caduto a bordo del proprio motociclo KIMKO 125 TG. EK55651, mentre percorreva Via Lequile, in prossimità del civico 129 – è contestato decisamente l'assunto che la causa della caduta sia stata la presenza di un tombino, sicché occorre comunque provare tale circostanza ossia che tale caduta sia riconducibile alla presenza del tombino, per essere l'OR incappato con la ruota anteriore in un tombino A.Q.P.
Occorreva dunque provare il nesso causale.
§ 6.2- Tale prova non è stata fornita. Infatti, non vi è prova del nesso causale, neppure anche solo in via presuntiva.
Sul punto, si segnala in primo luogo che il richiamo in gravame alla ordinanza della Cassazione civile sez.
VI, 23/02/2023 n.5661, per sostenere come una lettura più attenta del materiale probatorio avrebbe portato il giudicante a ritenere raggiunta la prova del nesso causale, quantomeno in via presuntiva, non si presenta pertinente, vuoi perché la Suprema Corte, in detta pronuncia, non ha affermato il principio- indicato dall'appellante - secondo cui << in mancanza di testimoni il giudice può utilizzare le presunzioni
-> ( avendo invece rilevato la Corte soltanto che “ il ragionamento presuntivo effettuato dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza impugnata non risulta adeguatamente contestato, sia in quanto nei motivi l'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni non è neppure richiamato, se non genericamente a mezzo dell'art. 2697 c.c., sia in quanto (Cass. n. 09054 del 21/03/2022 Rv. 664316 - 01) la critica mossa si sostanzia in una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito, e comunque senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma), vuoi perché – in ogni caso - la possibilità di una prova presuntiva del nesso causale non risulta raggiunta neppure ove si proceda attraverso una pur auspicata visione convergente e non atomistica degli indizi, indicati dall'appellante.
Il fatto che il tombino fosse presente sulla strada, che non ci siano state tracce di frenata, che il dislivello fra tombino e sede stradale sia stato poi eliminato dalla Lupiae Servizi e la presenza di alberi sui marciapiedi laterali della strada, teatro del sinistro, sono dati che, in quanto non univoci, si prestano a letture alternative.
La mancanza di tracce di frenata può essere infatti conseguenza della distrazione del conducente, e non univocamente riconducibile alla pericolosità del tombino, così come il fatto che il dislivello sia stato
“riparato” può derivare da una ordinaria attività di manutenzione del se pure disposta in CP_1
6 concomitanza dell'evento, indipendentemente da una correlazione eziologica del tombino al sinistro qui scrutinato;
la presenza di alberi sui marciapiedi laterali, che avrebbero ridotto la efficienza della pubblica illuminazione creando “zone d'ombra”, integra semmai una situazione che avrebbe piuttosto imposto al conducente della moto di procedere con particolare cautela, senza considerare che i fari di cui il mezzo era dotato erano idonei comunque ad una illuminazione adeguata della strada percorsa dal mezzo stesso;
le dedotte circostanze quindi non integrano quegli indizi “ gravi precisi e concordanti” che possono provare su base presuntiva che la caduta del mezzo di parte appellante sia stata causata dalla presenza del tombino.
Alcun ulteriore elemento anche solo di natura indiziaria per rafforzare il riferito quadro probatorio proviene neppure dal rapporto della Polizia Locale ( prodotto in atti nel fascicolo di parte di primo grado del che pure riferisce della presenza degli alberi “sul marciapiede di entrambi i lati della strada” CP_1
e di un dislivello del “tombino della rete fognaria sottoposto di circa 5 cm dal piano stradale”, perché comunque da tale relazione – peraltro redatta non nell'immediatezza del sinistro, posto che riporta le dichiarazioni spontanee della parte danneggiata rese il 13.9.2021( il sinistro è del Parte_1
7.9.2021)- emerge comunque che il tombino in questione era “posto al centro della corsia di marcia che conduce verso viale Grassi” percorsa dal motociclo;
emerge anche che il suolo era asciutto, che non erano visibili tracce di frenata, ma erano visibili tracce di abrasione del manto stradale, causate dal veicolo, per una lunghezza di 6 metri, che il mezzo era rinvenuto nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che non era stato spostato, ed infine che non erano reperite persone in grado di testimoniare l'accaduto.
Il tutto era poi raffigurato nei rilievi foto planimetrici.
§6.2.1. Lo schizzo planimetrico allegato a tale relazione, redatto nell'immediatezza, raffigura con precisione e chiarezza il luogo del sinistro e consente una ricostruzione verosimile e convincente dell'evento: il tombino non solo era di ampie dimensioni, posto su una strada pacificamente illuminata, ma si trovava comunque posizionato al centro della corsia, proprio in prossimità della linea di mezzeria, in una zona, quindi, su cui il motociclo comunque non doveva transitare, dovendo procedere rigorosamente sulla destra della sua carreggiata e non già al centro.
Inoltre, emerge anche che il tombino era posizionato non già nelle immediate vicinanza della caduta ma a notevole distanza, e poco prima delle strisce pedonali, esistenti su detta strada, che imponevano allo scooter di ridurre la sua velocità e prestare particolare attenzione ad eventuali pedoni in attraversamento;
sempre dallo schizzo emerge poi che, dopo la fine delle strisce pedonali a distanza di 15 centimetri circa si trova solo una “impronta gommosa” mentre le abrasioni connesse alla caduta iniziano circa 3 metri dopo le strisce pedonali e si protraggono per circa 6 metri;
il motociclo si trova infine nella sua posizione di quiete, dopo la caduta, a ridosso del lato destro della strada ( distante dal marciapiede m. 0,90 ) ed a distanza di almeno 13-14 metri dal tombino ( esattamente 13,15 m riportati nella planimetria pari alla
7 differenza fra i punti x2 x6); tali elementi in fatto escludono che il tombino possa aver determinato la caduta del veicolo, perché lontano dal luogo in cui questa è avvenuta.
Va segnalato ancora che il civico 129 - indicato in citazione come il punto in corrispondenza del quale
è accaduto il sinistro - si trova invece posizionato molto prima del tombino, a distanza di m.8,50 da questo
(distanza x6 della planimetria) e a distanza di m. 21.65 dal punto di caduta del veicolo (x2 della planimetria). Anche tale circostanza contribuisce a rendere evanescente la individuazione da parte dell'attore del luogo in cui esattamente è accaduto il sinistro.
Le foto in atti, che raffigurano il luogo del sinistro al momento del fatto, confermano le valutazioni che si ricavano da quanto riportato nella schizzo planimetrico e, come questo, escludono la riconducibilità eziologica della caduta alla presenza del tombino, per la collocazione di questo non solo al centro della corsia, laddove il motociclo viaggiava sulla destra, ma anche molto distante dal punto di caduta, sicché non emergono utili elementi sul piano probatorio, anche solo meramente ipotetici e presuntivi, a sorreggere la domanda, non confortando gli assunti difensivi di parte appellante una qualsivoglia efficacia causale del tombino nella genesi della caduta del mezzo;
giova, infine, ricordare che il tombino, se pure sottoposto e non segnalato, era comunque distante dal punto di caduta e posizionato su tratta di strada che il motociclo si ripete non doveva percorrere e verosimilmente non ha percorso ( giacché la caduta è avvenuta a ridosso del margine destro ); in ogni caso, non solo la sua velocità doveva essere adeguata ai luoghi, all'attraversamento pedonale ed alla non perfetta illuminazione, ma i fari del mezzo erano di per sé sufficienti – ove pure la illuminazione fosse stata carente come pare provato – a renderlo evidente, anche perché l'evento è occorso alle ore 20.00, ben oltre il tramonto, quanto era obbligatorio l'uso dei fari.
Né elementi indiziari utili si possono ricavare dalla c.t.u. medico legale, che semplicemente ritiene compatibili le lesioni riportate con la caduta, ma detta “compatibilità” non è prova del nesso causale, che parte danneggiata deve comunque fornire.
Va detto, poi, che l'unico testimone (OR) indicato da parte attrice sulla dinamica del sinistro, figlio del danneggiato, non era presente ai fatti, sicché racconta ciò che ha appreso “de relato” dal padre e quindi non fornisce un adeguato supporto probatorio alla tesi di parte appellante. Gi altri testi escussi hanno reso dichiarazioni solo sulla entità del danno, sicché non sono utili in ottica ricostruttiva dei fatti.
Questo è il corredo probatorio agli atti che, pur all'esito di una disamina complessiva, non appare idoneo a dimostrare che la caduta possa essere stata causata dal tombino e, quindi, a dimostrare il nesso causale tra la caduta e la sua riconducibilità alla presenza dello stesso e, in definitiva, alla omessa manutenzione da parte del In materia, la Corte di legittimità, con la pronuncia delle SS. UU. n. 20943 del CP_1
30/06/2022, ha ribadito che << La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del
8 caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode>>.
Scrutinato il compendio probatorio in esame alla luce dei suesposti principi, rileva il Collegio come effettivamente non emerga alcuna prova del nesso causale fra evento e danno, posto che non è provato che il tombino – per la sua posizione e per la distanza dal punto di caduta - abbia fatto << cadere >> la moto di cagionando – secondo la prospettazione attrice – i danni riportati. Parte_1
Nessuna evidenza in tal senso è agli atti del processo.
§ 7 Resta quindi indimostrato il nesso causale fra la dedotta anomalia della sede stradale e la caduta.
Il mancato raggiungimento della prova del nesso causale fra evento e danno, esclude che sorga – come sostiene invece l'appellante- un onere probatorio a carico del Ed infatti, nell'ottica del regime CP_1 probatorio cui soggiace la responsabilità in scrutinio, l'onere imposto al danneggiato è fornire prova rigorosa della dinamica del fatto e del nesso causale tra cosa in custodia e danno: grava infatti sul danneggiato l'onere di provare, cioè, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, che deve quindi presentarsi come
'causa' dell'incidente e non come mera 'occasione' dello stesso e, solo dopo che il danneggiato abbia adempiuto a tale suo onere, può sorgere a carico del custode quello di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità.
In difetto di prova del nesso causale, quindi, la domanda non può essere accolta L'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presuppone pur sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso e il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte, il danneggiato è tenuto a provare altresì che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. fra le tante Cass. 2017 n.
6833 e Cass. 2013 n. 2660).
La mancanza di prova del nesso di causa tra la custodia della cosa e il danno comporta pertanto che la sentenza impugnata, immune dalle censure che attingono i contestati passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in relazione ad un dedotto malgoverno del corredo probatorio da parte del tribunale, se pure integrata nel suo apparato motivazionale dalle argomentazioni sin qui svolte, resta confermata.
§ 8- Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 22.03.2024 nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, avverso la sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 05.03.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 298 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta mandato a Parte_1 CodiceFiscale_1 margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Gabriele Ciardo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, al Vico San Giusto n.13
appellante
e
(c.f. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 mandato in atto, dall'Avv. Anna De Giorgi e dall'Avv. Eugenia Novembre ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il Palazzo Municipale in Via Rubichi
appellato
******* 1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
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MOTIVAZIONE
§ 1- Con sentenza n. 853/2024, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 05.03.2024, notificata il
06.03.2024, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta con atto di citazione del 09.05.2022 da nei confronti del con la quale chiedeva dichiararsi la responsabilità Parte_1 Controparte_1 dell' convenuto, nella sua qualità di proprietario e custode dell'area stradale, per i pregiudizi CP_3 patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro occorso in data 07.09.2021, alle ore 20:20 circa.
Ed infatti, mentre era a bordo del proprio motociclo KIMKO 125 TG. EK55651, Parte_1 intento a percorre Via Lequile, con direzione verso Viale Grassi, nell'abitato di Lecce, giunto in prossimità del civico 129, incappava con la ruota anteriore in un tombino A.Q.P. sottoposto rispetto al livello del manto stradale, non segnalato, né visibile, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra. Secondo la prospettazione attorea, la responsabilità per l'accaduto era da addebitarsi all CP_3 convenuto per non aver svolto alcuna attività di manutenzione al fine di eliminare l'insidia stradale, resa impercettibile da un cono d'ombra creato dalle chiome degli alberi.
A causa dell'occorso, l' veniva condotto presso il nosocomio “Vito Fazzi” di Lecce, dove gli Pt_1 veniva diagnosticato un “trauma da caduta con escoriazioni multiple agli arti superiori e inferiori, sospetta frattura di avambraccio sinistro ed escoriazione piramide nasale” e veniva poi sottoposto ad intervento chirurgico per
“frattura chiusa del radio”. Aggiungeva che il sinistro aveva comportato un periodo di invalidità temporanea del 100% per 30 giorni, del 75% per 30 giorni e del 50% per ulteriori 30 giorni, con postumi invalidanti nella misura del 8%.
L'attore chiedeva, quindi, previo accertamento della responsabilità del per l'evento, la Controparte_1 condanna del convenuto al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti a causa delle lesioni riportate nell'incidente, da liquidarsi nella misura di € 15.261,42.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il contestava le avverse pretese, respingendo ogni Controparte_1 addebito in punto di responsabilità e negando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 e 2043 c.c.
Contestando anche il quantum della pretesa risarcitoria, il convenuto chiedeva il rigetto delle CP_1 richieste di controparte.
2 § 2 - All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU medica, il primo giudice, richiamati i principi in materia di danni da omessa manutenzione e di onere probatorio gravante sul danneggiato, disattendeva la domanda attorea, ritenendola sfornita di adeguato supporto probatorio, specie in ordine al nesso causale fra la presenza della sconnessione e la caduta. In particolare, l'attore aveva omesso di provare la dinamica dell'evento, come descritta nell'atto introduttivo del giudizio, a nulla rilevando a tal fine le dichiarazioni dei testi escussi, considerato che il teste non aveva assistito al sinistro, e gli altri testi escussi Testimone_1 riferivano solo sulla entità dei danni, avendo soltanto redatto i preventivi per riparare i beni danneggiati
(orologio e motociclo), senza poi provvedere alle riparazioni.
Le spese del giudizio e quelle di CTU venivano poste a carico dell'attore soccombente.
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§ 3- Con atto di citazione notificato il 22.03.2024 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza suindicata, censurandola nel merito e affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.: l'appellante si duole che il primo giudice abbia rigettato la domanda, ritenendo sfornita di prova la dinamica dell'evento descritta nel libello introduttivo, mentre, a parere del deducente, tale soluzione si porrebbe in contrasto con l'art. 115
c.p.c., che impone al giudice di considerare come provati i fatti non contestati dalla controparte.
Assume infatti che il nel costituirsi in giudizio, non abbia contestato le descritte Controparte_1 modalità dell'evento, avendo impostato le proprie difese solo sulla condotta disattenta ed incauta dell'attore, senza confutare la tesi attorea, sicché il Tribunale avrebbe dovuto reputare provata, poiché pacifica, la ricostruzione dell'evento come delineata da Parte_1
2. Omessa considerazione delle risultanze istruttorie di primo grado: lamenta l'appellante un malgoverno delle prove per aver il giudice di prime cure operato una errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale avrebbe trascurato quanto emerso dalla produzione documentale, ossia dalla nota del del 17.02.22 e dalla relazione di Controparte_1 incidente stradale della Polizia Locale di Lecce, quali atti che confermerebbero la presenza del tombino della rete fognaria, peraltro sottoposto di ben cinque centimetri rispetto al manto stradale, nonché quanto sostenuto dagli agenti accertatori e dai testi escussi in merito allo stato dei luoghi. Inoltre, alcuna valenza probatoria aveva attributo il tribunale al fatto che il tombino fosse stato poi riempito di bitume da una ditta partecipata dal (Lupiae servizi) dopo il CP_1 fatto. Il primo giudice, quindi, nonostante la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, comprovanti la dinamica dell'evento, aveva disatteso la domanda, valutando atomisticamente e non invece in maniera convergente tali indizi – cui si aggiungerebbe anche la deposizione di un teste, quale soggetto presente all'evento e di cui si chiede l'ammissione in questa sede perché
3 “solo ora” se ne sono individuate le generalità - univocamente diretti a fornire la prova per presunzioni della responsabilità dell'Amministrazione comunale, omettendo altresì di considerare gli esiti della CTU in ordine all'entità delle lesioni. In violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697, 2051
e 2043 c.c., il Tribunale avrebbe dunque rigettato la domanda, pur non avendo l'appellato fornito la prova liberatoria inerente al sinistro per cui è causa. CP_1
Conclude, quindi, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione della prova testimoniale, con il teste del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Lecce, chiedendo, Testimone_2 Persona_1 nel merito, la riforma dell'impugnata sentenza, con l'accoglimento della domanda e conseguentemente la condanna del al ristoro del danno nella maggior somma di € 20.487,20. CP_1
Si è costituto in giudizio il assumendo l'infondatezza delle pretese avverse e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
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§ 4 - All'udienza del 03 ottobre 2024, il Cons. Istruttore, dichiarava inammissibili le istanze istruttorie e ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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§ 5 - Va preliminarmente disattesa la istanza di revoca della ordinanza del 3.10.2024 di inammissibilità delle istanze istruttorie formulate in appello, adottata del Cons. istruttore e contestualmente va disattesa anche, perché inammissibile ex art. 345 cpc, tale istanza istruttoria, in quanto formulata dall'appellante per la prima volta in sede di gravame. Le due questioni possono essere esaminate congiuntamente. L'appellante, invero, chiede solo in questa sede l'ammissione di un nuovo teste ( articolando in gravame i capitoli di prova su cui il teste dovrebbe riferire ), assumendo di “aver solo ora ( – in sede cioè di redazione dell'atto di appello -) appreso”, il nominativo di quel testimone, senza aver mai dedotto in precedenza nei suoi atti difensivi né la presenza di un testimone oculare né aver chiesto la sua ammissione ( che prescinde dalla individuazione del nome del teste).
Il Comune appellato ne eccepisce correttamente l'inammissibilità perché prova nuova tardivamente dedotta solo in appello in violazione dell'art. 345 cpc.
Tale eccezione va accolta. Pacificamente si tratta di richiesta di ammissione di una prova nuova, tale essendo, per giurisprudenza costante, quel mezzo di prova mai proposto in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quello diretto a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. La presenza di un “ufficiale del VVFF in
4 borghese che seguiva lo scooter da tergo” che avrebbe assistito all'evento, soccorso il malcapitato e allertato il Comando dei VVFF di appartenenza, che “sopraggiunge all'esito della Polizia Locale”, è circostanza in sé nuova e mai dedotta in primo grado, neppure in fatto, giacché mai è stato richiesta l'ammissione e la escussione di detto teste. Anche in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado alla udienza del 21.11.2023 alcuna istanza istruttoria pretermessa è stata reiterata, né alcuna richiesta di una prova “nuova” ancora in fieri è stata formulata: l'istanza non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado va intesa rinunciata, né la parte ha prospettato alcuna altra esigenza istruttoria al giudicante, di tal che l' esigenza di eventuali integrazioni probatorie è ormai prelusa in appello, non potendo essere il thema probandum modificato, come correttamente assunto dal C. Istr, nella ordinanza del 3.10.2024; nella specie si tratta, in effetti, del tentativo di introdurre nel processo solo in questa fase una circostanza in fatto del tutto nuova, a sostegno della quale si invoca una prova parimenti nuova;
sicché – impregiudicato il divieto di ammettere in appello prove rinunciate in primo grado - l'art. 345 c.p.c., rubricato “domande ed eccezioni nuove”, non consente neppure di introdurre prove nuove, salvo che – ma solo quanto alle prove- la parte non dimostri di non aver potuto proporla nel giudizio di primo grado “per causa ad essa non imputabile”. L'unico caso in cui la ammissione di una
(nuova) prova è possibile in appello è quindi costituito da una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. La parte appellante non ha né dedotto né dimostrato di non aver potuto proporre la prova in scrutinio già nel giudizio di primo grado, non potendo tale onere essere assolto unicamente affermando di “aver solo ora appreso” il nominativo di quel testimone, posto che non è mai stata neppure dedotta la presenza di un testimone che abbia soccorso il danneggiato.
La richiesta istruttoria pertanto è inammissibile, sia ove si valuti la prova nuova in appello per la mancata proposizione in sede di pc in primo grado, sia ove si valuti la prova nuova in appello perché mai proposta in primo grado.
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§ 6- L'appello è nel merito infondato. Nell'esaminare congiuntamente i due motivi di gravame prospettati, in quanto strettamente connessi, essendo uniti dal medesimo asse concettuale, relativo all'iter motivazionale della sentenza di primo grado, nell'ottica di un malgoverno delle prove, va evidenziato come la sentenza non meriti alcuna censura non essendo il suo apparato motivazionale né insufficiente né lacunoso, perché effettivamente il corredo probatorio agli atti non raggiunge quel grado di sufficiente consistenza necessario per l'accoglimento della domanda.
§ 6.1- Va in primo luogo evidenziato che inconferente è il richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cpc per escludere ogni onere probatorio gravante sulla parte appellante. Il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. deve avere ad oggetto fatti storici posti a base delle domande e delle eccezioni e non riguarda le conclusioni desumibili dalla valutazione dei documenti.
Il relativo corollario è quello della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati
5 e, “a fortiori” non contestati “tout court”, e il dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non è espressamente contestato.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il convenuto, se non contesta il fatto storico CP_1 della caduta del motociclo, nelle riferite circostanze di tempo e di luogo, contesta però che tale evento – la caduta - possa essere ricondotto eziologicamente al tombino, tale da fondare la responsabilità ex art. 2051 cc del di tal che, se dunque il fatto storico della caduta non sembra possa mettersi in CP_1 dubbio, anche in presenza della documentazione medica del P.S., sicché non va provato tale fatto storico,
- l'essere cioè l'OR caduto a bordo del proprio motociclo KIMKO 125 TG. EK55651, mentre percorreva Via Lequile, in prossimità del civico 129 – è contestato decisamente l'assunto che la causa della caduta sia stata la presenza di un tombino, sicché occorre comunque provare tale circostanza ossia che tale caduta sia riconducibile alla presenza del tombino, per essere l'OR incappato con la ruota anteriore in un tombino A.Q.P.
Occorreva dunque provare il nesso causale.
§ 6.2- Tale prova non è stata fornita. Infatti, non vi è prova del nesso causale, neppure anche solo in via presuntiva.
Sul punto, si segnala in primo luogo che il richiamo in gravame alla ordinanza della Cassazione civile sez.
VI, 23/02/2023 n.5661, per sostenere come una lettura più attenta del materiale probatorio avrebbe portato il giudicante a ritenere raggiunta la prova del nesso causale, quantomeno in via presuntiva, non si presenta pertinente, vuoi perché la Suprema Corte, in detta pronuncia, non ha affermato il principio- indicato dall'appellante - secondo cui << in mancanza di testimoni il giudice può utilizzare le presunzioni
-> ( avendo invece rilevato la Corte soltanto che “ il ragionamento presuntivo effettuato dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza impugnata non risulta adeguatamente contestato, sia in quanto nei motivi l'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni non è neppure richiamato, se non genericamente a mezzo dell'art. 2697 c.c., sia in quanto (Cass. n. 09054 del 21/03/2022 Rv. 664316 - 01) la critica mossa si sostanzia in una diversa ricostruzione delle circostanze di fatto o nella prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito, e comunque senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma), vuoi perché – in ogni caso - la possibilità di una prova presuntiva del nesso causale non risulta raggiunta neppure ove si proceda attraverso una pur auspicata visione convergente e non atomistica degli indizi, indicati dall'appellante.
Il fatto che il tombino fosse presente sulla strada, che non ci siano state tracce di frenata, che il dislivello fra tombino e sede stradale sia stato poi eliminato dalla Lupiae Servizi e la presenza di alberi sui marciapiedi laterali della strada, teatro del sinistro, sono dati che, in quanto non univoci, si prestano a letture alternative.
La mancanza di tracce di frenata può essere infatti conseguenza della distrazione del conducente, e non univocamente riconducibile alla pericolosità del tombino, così come il fatto che il dislivello sia stato
“riparato” può derivare da una ordinaria attività di manutenzione del se pure disposta in CP_1
6 concomitanza dell'evento, indipendentemente da una correlazione eziologica del tombino al sinistro qui scrutinato;
la presenza di alberi sui marciapiedi laterali, che avrebbero ridotto la efficienza della pubblica illuminazione creando “zone d'ombra”, integra semmai una situazione che avrebbe piuttosto imposto al conducente della moto di procedere con particolare cautela, senza considerare che i fari di cui il mezzo era dotato erano idonei comunque ad una illuminazione adeguata della strada percorsa dal mezzo stesso;
le dedotte circostanze quindi non integrano quegli indizi “ gravi precisi e concordanti” che possono provare su base presuntiva che la caduta del mezzo di parte appellante sia stata causata dalla presenza del tombino.
Alcun ulteriore elemento anche solo di natura indiziaria per rafforzare il riferito quadro probatorio proviene neppure dal rapporto della Polizia Locale ( prodotto in atti nel fascicolo di parte di primo grado del che pure riferisce della presenza degli alberi “sul marciapiede di entrambi i lati della strada” CP_1
e di un dislivello del “tombino della rete fognaria sottoposto di circa 5 cm dal piano stradale”, perché comunque da tale relazione – peraltro redatta non nell'immediatezza del sinistro, posto che riporta le dichiarazioni spontanee della parte danneggiata rese il 13.9.2021( il sinistro è del Parte_1
7.9.2021)- emerge comunque che il tombino in questione era “posto al centro della corsia di marcia che conduce verso viale Grassi” percorsa dal motociclo;
emerge anche che il suolo era asciutto, che non erano visibili tracce di frenata, ma erano visibili tracce di abrasione del manto stradale, causate dal veicolo, per una lunghezza di 6 metri, che il mezzo era rinvenuto nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento e che non era stato spostato, ed infine che non erano reperite persone in grado di testimoniare l'accaduto.
Il tutto era poi raffigurato nei rilievi foto planimetrici.
§6.2.1. Lo schizzo planimetrico allegato a tale relazione, redatto nell'immediatezza, raffigura con precisione e chiarezza il luogo del sinistro e consente una ricostruzione verosimile e convincente dell'evento: il tombino non solo era di ampie dimensioni, posto su una strada pacificamente illuminata, ma si trovava comunque posizionato al centro della corsia, proprio in prossimità della linea di mezzeria, in una zona, quindi, su cui il motociclo comunque non doveva transitare, dovendo procedere rigorosamente sulla destra della sua carreggiata e non già al centro.
Inoltre, emerge anche che il tombino era posizionato non già nelle immediate vicinanza della caduta ma a notevole distanza, e poco prima delle strisce pedonali, esistenti su detta strada, che imponevano allo scooter di ridurre la sua velocità e prestare particolare attenzione ad eventuali pedoni in attraversamento;
sempre dallo schizzo emerge poi che, dopo la fine delle strisce pedonali a distanza di 15 centimetri circa si trova solo una “impronta gommosa” mentre le abrasioni connesse alla caduta iniziano circa 3 metri dopo le strisce pedonali e si protraggono per circa 6 metri;
il motociclo si trova infine nella sua posizione di quiete, dopo la caduta, a ridosso del lato destro della strada ( distante dal marciapiede m. 0,90 ) ed a distanza di almeno 13-14 metri dal tombino ( esattamente 13,15 m riportati nella planimetria pari alla
7 differenza fra i punti x2 x6); tali elementi in fatto escludono che il tombino possa aver determinato la caduta del veicolo, perché lontano dal luogo in cui questa è avvenuta.
Va segnalato ancora che il civico 129 - indicato in citazione come il punto in corrispondenza del quale
è accaduto il sinistro - si trova invece posizionato molto prima del tombino, a distanza di m.8,50 da questo
(distanza x6 della planimetria) e a distanza di m. 21.65 dal punto di caduta del veicolo (x2 della planimetria). Anche tale circostanza contribuisce a rendere evanescente la individuazione da parte dell'attore del luogo in cui esattamente è accaduto il sinistro.
Le foto in atti, che raffigurano il luogo del sinistro al momento del fatto, confermano le valutazioni che si ricavano da quanto riportato nella schizzo planimetrico e, come questo, escludono la riconducibilità eziologica della caduta alla presenza del tombino, per la collocazione di questo non solo al centro della corsia, laddove il motociclo viaggiava sulla destra, ma anche molto distante dal punto di caduta, sicché non emergono utili elementi sul piano probatorio, anche solo meramente ipotetici e presuntivi, a sorreggere la domanda, non confortando gli assunti difensivi di parte appellante una qualsivoglia efficacia causale del tombino nella genesi della caduta del mezzo;
giova, infine, ricordare che il tombino, se pure sottoposto e non segnalato, era comunque distante dal punto di caduta e posizionato su tratta di strada che il motociclo si ripete non doveva percorrere e verosimilmente non ha percorso ( giacché la caduta è avvenuta a ridosso del margine destro ); in ogni caso, non solo la sua velocità doveva essere adeguata ai luoghi, all'attraversamento pedonale ed alla non perfetta illuminazione, ma i fari del mezzo erano di per sé sufficienti – ove pure la illuminazione fosse stata carente come pare provato – a renderlo evidente, anche perché l'evento è occorso alle ore 20.00, ben oltre il tramonto, quanto era obbligatorio l'uso dei fari.
Né elementi indiziari utili si possono ricavare dalla c.t.u. medico legale, che semplicemente ritiene compatibili le lesioni riportate con la caduta, ma detta “compatibilità” non è prova del nesso causale, che parte danneggiata deve comunque fornire.
Va detto, poi, che l'unico testimone (OR) indicato da parte attrice sulla dinamica del sinistro, figlio del danneggiato, non era presente ai fatti, sicché racconta ciò che ha appreso “de relato” dal padre e quindi non fornisce un adeguato supporto probatorio alla tesi di parte appellante. Gi altri testi escussi hanno reso dichiarazioni solo sulla entità del danno, sicché non sono utili in ottica ricostruttiva dei fatti.
Questo è il corredo probatorio agli atti che, pur all'esito di una disamina complessiva, non appare idoneo a dimostrare che la caduta possa essere stata causata dal tombino e, quindi, a dimostrare il nesso causale tra la caduta e la sua riconducibilità alla presenza dello stesso e, in definitiva, alla omessa manutenzione da parte del In materia, la Corte di legittimità, con la pronuncia delle SS. UU. n. 20943 del CP_1
30/06/2022, ha ribadito che << La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del
8 caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode>>.
Scrutinato il compendio probatorio in esame alla luce dei suesposti principi, rileva il Collegio come effettivamente non emerga alcuna prova del nesso causale fra evento e danno, posto che non è provato che il tombino – per la sua posizione e per la distanza dal punto di caduta - abbia fatto << cadere >> la moto di cagionando – secondo la prospettazione attrice – i danni riportati. Parte_1
Nessuna evidenza in tal senso è agli atti del processo.
§ 7 Resta quindi indimostrato il nesso causale fra la dedotta anomalia della sede stradale e la caduta.
Il mancato raggiungimento della prova del nesso causale fra evento e danno, esclude che sorga – come sostiene invece l'appellante- un onere probatorio a carico del Ed infatti, nell'ottica del regime CP_1 probatorio cui soggiace la responsabilità in scrutinio, l'onere imposto al danneggiato è fornire prova rigorosa della dinamica del fatto e del nesso causale tra cosa in custodia e danno: grava infatti sul danneggiato l'onere di provare, cioè, che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, che deve quindi presentarsi come
'causa' dell'incidente e non come mera 'occasione' dello stesso e, solo dopo che il danneggiato abbia adempiuto a tale suo onere, può sorgere a carico del custode quello di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità.
In difetto di prova del nesso causale, quindi, la domanda non può essere accolta L'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c. presuppone pur sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso e il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno e che, ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte, il danneggiato è tenuto a provare altresì che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. fra le tante Cass. 2017 n.
6833 e Cass. 2013 n. 2660).
La mancanza di prova del nesso di causa tra la custodia della cosa e il danno comporta pertanto che la sentenza impugnata, immune dalle censure che attingono i contestati passaggi motivazionali della sentenza di primo grado in relazione ad un dedotto malgoverno del corredo probatorio da parte del tribunale, se pure integrata nel suo apparato motivazionale dalle argomentazioni sin qui svolte, resta confermata.
§ 8- Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato il 22.03.2024 nei confronti del in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, avverso la sentenza n. 853/2024 del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 05.03.2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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