TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3495/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3495/2021
avente a oggetto: separazione dei coniugi, affido e mantenimento figli minori.
promossa da:
Parte_1 nata ad [...] il [...] res.te in Asti, rappresentata e difesa dall'avv.to Silvia Bianco, giusta procura in atti, presso lo studio della quale, in Asti corso Dante 74 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in Asti, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cannata e
Laura Speronello, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali, in Torino via Biella 8 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA pagina 1 di 12 trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
“Reietta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione, allegazione e deduzione, Piaccia al Tribunale Ill.mo adito: In via istruttoria: Ammettere i capi di prova per interpello e testi non ammessi in corso di causa;
Nel merito
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 addebito di colpa in capo al sig. ; CP_1
2) Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ed alla madre ricorrente con R_ Per_2 possibilità per il padre di vederli con le modalità già stabilite dal Presidente e dal Giudice in corso di causa a seguito della svolta CTU e delle relazioni dei servizi sociali del Comune di Asti e precisamente: due volte alla settimana in luogo neutro individuato dai Servizi sociali e alla presenza di un operatore;
3) Come già disposto nel provvedimento del Presidente e del Giudice in corso di causa anche i rapporti con i nonni paterni potranno avvenire solo in luogo neutro individuato dai Servizi sociali ed alla presenza di un operatore, due volte al mese;
4) Porre a carico del sig. per il mantenimento dei figli minori un assegno Controparte_1 mensile di € 350,00 per ciascun figlio (350,00 x 2 = € 700,00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con spese straordinarie a carico del marito nella misura del 75%, con riferimento Protocollo sottoscritto in data 07.07.2017 dal Presidente del Tribunale di Asti e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Asti;
5) Porre a carico del sig. a titolo di concorso per il mantenimento in favore Controparte_1 della Sig.ra l'importo mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT.;
6) Disporre che l'assegno unico erogato dall' venga percepito dalla sig.ra ; CP_2 Parte_1
7) Condannare il sig. a versare alla sig.ra gli importi Controparte_1 Parte_1 indebitamente percepiti a titolo di assegno unico;
8) Con il favore delle spese di lite e degli onorari di patrocinio con la precisazione che gli importi a titolo di spese di patrocinio maturati fino alla data di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato (data deposito comunicazione superamento della soglia di reddito 18/04/2024) devono essere liquidati in favore dello stato ex art. 133 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 e quelli successivi devono essere liquidati direttamente all'esponente;
Con ogni più ampia riserva di legge.
per parte resistente: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
In via preliminaresi chiede la mdifica dell'ordinanza presidenziale in quanto è stata assunta non tenendo in considerazione la reale situazione economica dell'esponente, nonché parzialmente in difformità rispetto a quanto stabilito in CTU.
Nel merito :
- dichiarare la separazione coniugale dei coniugi e con addebito Controparte_1 Parte_1 in capo a quest'ultima per i motivi meglio esposti in atti, autorizzandoli a vivere separati;
pagina 2 di 12 - disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con R_ Per_2 collocazione prevalente presso il padre e possibilità per la madre di vederli e tenerli con sé a settimane alterne un weekend dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica ore 19,30 oltre ad un giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva riaccompagnandoli a scuola, e, nell'altra settimana, due giorni infrasettimanali con pernottamento, il martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo accompagnandoli a scuola due settimane consecutive nel periodo festivo da comunicarsi entro il 31.5 di ogni anno e una settimana nel periodo natalizio alternando il periodo compreso tra il 24.12 e 30.12 con quello tra il 31.12. e il 6.1;
- porre a carico della sig.ra un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 150,00 per Pt_1 ciascun figlio In via istruttoria:
- Si chiede l'ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale sui capitoli di prova indicati e su quelli che verranno capitolati in seguito nei termini di legge. Si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova diretta contraria con i testi indicati e che saranno indicate nei termini di legge.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge. Con vittoria di spese del giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), IVA e CPA
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essersi sposata con in data 24.6.2012; essere, da detta unione, nati i Controparte_1 figli e , rispettivamente in data 19.9.2014 e 21.11.2017; essere l'unione entrata in R_ Per_2 crisi a causa dei comportamenti vessatori del marito che le negava i mezzi di sussistenza (essendo l'unico sostentamento della famiglia), gestiva molteplici relazioni extraconiugali, era genitore gravemente inadeguato avendo un rapporto preferenziale col figlio maggiore e assente col figlio minore, ma soprattutto screditando ampiamente la madre di fronte ai minori al punto da creare disturbi psicologici nei bambini divenuti francamente problematici;
chiedeva dichiararsi la Parte_1 separazione dei coniugi con addebito al marito, disporsi l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione presso di sè e regolamentazione del diritto di visita del padre, porsi, a carico del
, un contributo di mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili oltre 50% concorso CP_1 spese straordinarie ed oltre euro 250,00 a titolo di mantenimento di essa moglie.
si costituiva in giudizio negando di aver mai vessato la moglie per questioni Controparte_1 economiche, negando altresì di aver intessuto relazioni extraconiugali, allegando la incapacità genitoriale della che trascurava gravemente il figlio maggiore ed era una moglie completamente Pt_1 disinteressata al marito, chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie e disporsi l'affido esclusivo a sé dei figli con aggravio alla madre di onere di mantenimento dei minori pari ad euro 300,00 mensili.
In sede presidenziale, sentite le parti, acquisita memoria di parte ricorrente nella quale si dava atto dell'aggravarsi della situazione (il marito acuiva le forme di controllo della moglie non allontanandosi mai di casa, impedendo i rapporti tra la madre e il figlio , con il quale denigrava R_ continuamente la ricorrente, determinando una situazione di gravissima tensione tanto che il minore assumeva atteggiamenti di grave violenza contro la madre e il fratellino, arrivando a chiudere fuori casa la moglie tra le urla disperate del bimbo più piccolo nei confronti del quale poneva in essere anche condotte di molestia sessuale) e della conseguente proposizione di denuncia-querela 18.1.2022 – e successive integrazioni - nei confronti del padre , si disponeva CTU sui genitori e sui minori all'esito della quale, evidenziatasi la pericolosa situazione dei minori, sottoposti al concreto rischio di pagina 3 di 12 strutturazione di personalità disturbate, nonché le gravi carenze genitoriali del , il CP_1
Presidente disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre con facoltà del padre di vederli due volte alla settimana in luogo neutro e alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali, la posizione a carico dello stesso padre di un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili, oltre 50% concorso spese straordinarie, e della moglie pari ad euro 250,00 mensili, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e dei minori e del padre anche da parte del servizio di psicologia
(ordinanza 22.11.2022), l'assegnazione alla moglie della casa familiare (provvedimento confermato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo). Nella successiva fase avanti al G.I. entrambe le parti depositavano memorie integrative allegando, tra l'altro, la , che il marito disdettava le utenze domestiche della casa familiare e ometteva di Pt_1 pagare il canone di locazione, rilevando la inadeguatezza dei contributi di mantenimento posti a suo favore stante quindi la necessità di pagare canone di locazione pari ad euro 585,00 mensili oltre euro 130,00 per spese condominiali (e godendo, da aprile 2022, di redditi pari ad euro 450,00 mensili a fronte di redditi del per euro 2000,00 mensili e la di lui convivenza con la famiglia di CP_1 origine), ed il di godere di redditi prossimi ai 1650/1700 euro mensili gravati dal canone di CP_1 locazione della abitazione familiare, oneri di mantenimento dei minori e della moglie oltre a vari oneri riconducibili a molteplici finanziamenti per un esborso complessivo mensile pari ad euro 3207,75 con conseguente richiesta di contenimento degli oneri posti a suo carico.
Concessi i termini di trattazione (nel contesto delle quali la allegava di aver dovuto reperire altra Pt_1 abitazione stante l'inadempienza del marito con riferimento al pagamento dei canoni di locazione della abitazione già coniugale), acquisite relazioni dei servizi sociali e NPI che avevano in carico il nucleo ed i minori, svolta istruttoria orale, e riassegnata la causa ad altro GI, la stessa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Anzitutto si confermano le ordinanza istruttorie assunte in corso di causa e si ribadisce che la causa deve intendersi matura per la decisione.
1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
2- Sulle domande di addebito della separazione. Si premette che, per quanto consta, con riferimento ai vari procedimenti penali aperti ai danni delle parti ed a seguito di denuncia delle stesse, la Procura della Repubblica ha prodotto richieste di archiviazione.
Entrambe le parti formulano domanda di addebito della separazione.
La in ragione delle relazioni extraconiugali del marito oltre che delle varie condotte vessatorie Pt_1 ed ampiamente inadeguate dello stesso sotto il profilo della gestione della genitorialità, il CP_1 per non avere la moglie contribuito, lavorando, al sostegno della famiglia e per essere la stessa pigra e svogliata.
pagina 4 di 12 Quanto alle allegazioni del ci si limita a rilevarne la genericità ed ancora ad osservare che, CP_1 ove anche fosse vero che la lasciava il lavoro nel 2013 all'esito di un aborto spontaneo vissuto Pt_1 tragicamente, l'accadimento non potrebbe ritenersi causa della sopravvenuta intollerabilità del rapporto posto che detto rapporto è proseguito, ciò non ostante, sino al 2021 allorchè cessava per iniziativa esclusiva della moglie.
Quanto alle allegazioni della deve rilevarsi che non vi è prova delle relazioni extraconiugali del Pt_1 marito, e che le narrate vessazioni, ancorchè credibili alla luce del profilo personologico del CP_1 per come descritto dalla CTU, non risultano adeguatamente provate nella loro rilevanza eziologica: l'amica ha riferito di averle dovuto comprare, in una occasione, gli assorbenti igienici Persona_3 perché la non aveva soldi, ma si tratta di un unico episodio, i genitori e Pt_1 CP_3 P_
, riferiscono di aver sempre aiutato economicamente la figlia ed averle anche dato da mangiare,
[...] ma si tratta di affermazione affatto generica come anche quella, di , padre del Persona_4 resistente, secondo cui la faceva scadere la roba e poi la buttava. Pt_1
Emerge peraltro evidente la inadeguatezza genitoriale del , la di lui oppositività nei CP_1 confronti della figura materna, ampiamente svalutata e pesantemente screditata di fronte ai figli, il di lui legame preferenziale col figlio maggiore , di fatto escludente la madre, la di lui R_ alienazione parentale, l'assoluta mancanza di rispetto dei ruoli genitoriali con conseguente grave danno per i minori. Tali condotte – per l'analisi delle quali si richiama integralmente quanto evidenziato sub 3
–, di particolare gravità e persistenza, devono senz'altro ritenersi contrarie ai doveri matrimoniali di solidarietà e tali da determinare la compromissione definitiva dell'affectio coniugalis.
Deve dunque accogliersi la domanda di addebito della separazione al marito . Controparte_1
3. Sull'affidamento dei minori
La situazione dei minori risulta essere, inizialmente, estremamente problematica.
risulta coinvolto in maniera estrema ed impropria nel conflitto tra i genitori, a scuola risulta R_ di difficile gestione, ha problematiche comportamentali, pone in essere atti aggressivi e pericolosi, mantiene la vicinanza con il padre e sembra voler escludere la figura della madre in maniera in realtà piuttosto artificiosa, ha comportamenti disfunzionali (si veda relazione NPI 8 luglio 2022).
I Servizi Sociali esprimono forti elementi di preoccupazione per lo stato di malessere dei minori, con il padre essi tendono a fare alleanza, ad essere complici, attribuendo alla madre ogni problema, con la madre vi è una escalation di comportamenti oppositivi e provocatori che portano ad agiti violenti
(graffi, pugni, calci), nonché preoccupanti esternalizzazioni ed insulti contro la donna con linguaggio scurrile certamente non conforme alla loro età (i bambini appellano la madre con epiteti quali “figlia di cazzo, porca schifosa, puttana, porca di madre, sporca madre”), inoltre il , nonostante CP_1 un'apparente apertura nei confronti dei rimandi dell'educatrice, tende ad assumere un atteggiamento screditante del ruolo della madre (relazione Servizi Sociali 28.10.2022, svolta all'esito di visite domiciliari).
La CTU, depositata in data 22.10.22, elaborata all'esito di attenta analisi dei soggetti, scevra da vizi logici ed ampliamente condivisa dal Collegio, evidenzia gravi carenze genitoriali del : CP_1
Le operazioni peritali hanno mostrato la tendenza del signor a reagire alle azioni proposte CP_1 dalla signora con modalità competitive e di rivalsa. Ogniqualvolta il signore risponde, in maniera concreta ad atteggiamenti o comportamenti proposti dalla moglie, lo stesso tende a farlo proponendo comportamenti per lui negativi della signora e rilevando quanto i suoi agiti siano stati dettati da tali negatività riscontrate nella donna. Verbalmente, il signore risulta aderente alle indicazioni, agli stimoli ed alle riflessioni proposte, ma nei fatti l'uomo non appare in grado di aderire ai 'buoni propositi' da lui evidenziati. Il signor risulta dunque evidentemente reticente ai sostegni CP_1
pagina 5 di 12 attivati, proponendo modalità di accondiscendenza che risultano non reali e che caratterizzano orientamenti adesivi, ma non compresi e non durevoli nel tempo. Purtroppo i diversi incontri peritali, ma anche molti messaggi proposti dall'uomo all'interno della chat acquisita dalla CTU, hanno evidenziato l'apparente comprensione della difficile situazione dei figli da parte del signore, ma anche l'assoluta incapacità di portare avanti un percorso di cambiamento reale e concreto. Il signore spesso e costantemente dichiara che i bambini non vanno d'accordo con la mamma che non vogliono stare con lei e attiva comportamenti di esclusione della signora rispetto al suo ruolo materno […] Pt_1
Emerge, negli agiti del signor , un continuo tentativo di escludere la mamma dei minori CP_1 rispetto al ruolo genitoriale …
In particolare, è possibile rilevare che nel signore risultano al momento non adeguatamente sviluppate ed agite alcune funzioni genitoriali, competenze importanti ai fini della gestione di una genitorialità positiva, consapevole ed adeguata. […] Il signore risulta limitato e carente nella funzione triadica, intesa come: “la capacità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all'altro e di entrare in una relazione empatica con il partner genitoriale e con il bimbo. E' la capacità dei genitori di vedere il bambino dentro una relazione dove esiste un terzo. presenza del terzo, che può essere anche solo percepita, dà al bambino un orizzonte molto più aperto dove collocarsi, e offre al minore possibilità di adattamento e interazione molto maggiori”… Altra funzione genitoriale di cui risulta carente il signor è la funzione transgenerazionale CP_1
[…] Anche rispetto alla funzione differenziale, il signore è spesso mancante. Tale funzione è intesa come
“la possibilità che la genitorialità abbia, al suo interno due modalità di esprimersi: attraverso la modalità materna e attraverso la modalità paterna….In tutte le fasi evolutive del bambino il gioco tra le diverse modalità genitoriali diventa essenziale per uno sviluppo psichico sano”. La consulente inoltre evidenziato il malessere dei minori, , assolutamente incastrato R_ all'interno di un principio di alleanza con il paterno, il minore si costringe inconsciamente a combattere la figura materna, al fine di aderire a quelle che egli percepisce come emozioni negative paterne nei confronti della madre. mette in atto con la mamma modalità rifiutanti e R_ svalutanti al fine di essere riconosciuto ed apprezzato sempre di più dal padre, aderendo all'astio ed all'acredine che nel tempo il signor ha mostrato nei confronti della signora, CP_1 prevalentemente con le azioni che il minore ha riconosciuto ed inglobato. Le modalità messe in atto da
risultano costringenti per il bambino che non riesce ad uscire dalle stesse e nel quale si R_ avvolge, amplificando i propri comportamenti di opposizione e di provocazione. Nonostante tali esplicitazioni, appare affettivamente legato alla figura materna del quale ha necessità e R_ bisogno, pur essendosi assunto il ruolo di sostegno al paterno, coalizzato con tale figura che non può permettersi di 'tradire', pena il timore della perdita della figura genitoriale e l'intollerabile senso di colpa percepito;
, apparentemente meno provato, sta orientandosi verso meccanismi di Per_2 evitamento che lo portano a cercare strategie atte a limitare l'incombenza dell'angoscia percepita
[…], L'atteggiamento evitante che si sta strutturando in risulta orientato sia nei confronti Per_2 delle aree emotive, sia nei confronti delle aree più concrete. Il bimbo tende dunque ad allontanarsi e difendersi da tutto ciò che egli vive come faticoso e difficile, riparandosi dai vissuti di difficoltà e tensione, nonché dalla paura da tali nuclei derivanti. In seguito all'affido esclusivo alla madre e alla limitazione della frequentazione del padre ai soli momenti predisposti dai Servizi Sociali, e sempre alla presenza di un operatore (cd. luoghi neutri), risultano essere intervenuti significativi miglioramenti ( mostra l'intenzione di riavvicinarsi R_ alla madre, relazione servizi sociali 28.1.23), pur permanendo comportamenti spesso aggressivi di pagina 6 di 12 in classe e la sua incapacità di aderire al programma scolastico (relazione Servizi Sociali R_
13.6.23), il padre continua invece ad avere atteggiamenti poco costruttivi, ad esempio bisbiglia parole nell'orecchio dei figli non facendosi sentire dall'operatore presente (relazione servizi sociali 21.2.23) e mantiene un atteggiamento negativo nei confronti della figura della madre (relazione ai servizi sociali
13.6.23).
I miglioramenti proseguono nel tempo, la relazione madre minori vede un importante consolidamento, i bambini dichiarano di stare bene con la madre e di voler continuare a vivere a casa con lei (relazione servizi sociali 24.6.24). Le criticità dal lato paterno peraltro permangono: riferisce R_ all'educatrice che durante gli incontri nei luoghi neutri il padre, sapendo di non potergli sussurrare parole nell'orecchio, gli faceva vedere il telefono quando l'educatrice non se ne accorgeva e gli scriveva delle cose brutte di trattare male la mamma di litigare con e di comportarmi male con loro, Per_2 successivamente i fratelli si abbracciavano dicendosi che non si sarebbero mai divisi (relazione servizi sociali 24.6.24).
Da ultimo, con relazione 18.10.24, i servizi descrivono la prosecuzione del miglioramento (“ il rapporto tra i bambini e la SI continua ad essere positivo: ed Pt_1 R_ Per_2 riconoscono in lei il ruolo di madre e un punto di riferimento saldo e presente. Permangono dei litigi tra e ma rispetto al passato è cresciuta la loro complicità ed il supporto reciproco R_ Per_2 tra i due) , e riportano recenti esternalizzazioni dei minori spaventati dall'idea di dover frequentare il padre senza l'educatrice (Nei confronti del papà, invece entrambi hanno affermato che gli incontri stanno andando bene e che sono sufficienti le ore attuali, aggiungendo “però sempre con Per_5 presente (educatrice luoghi neutri), non da soli con lui”. Successivamente ha poi aggiunto R_
“Anche se ormai sono cresciuto e so come fare per non farmi dire cose brutte da papà di nascosto, quindi potremmo provare anche senza ”. A queste parole del fratello, è intervenuto, Per_5 Per_2 quasi mettendosi a piangere “No no, ti prego assolutamente no, senza io non voglio stare con Per_5 papà”. l'ha abbracciato dicendogli di stare tranquillo, che ci sarebbe stato lui a R_ proteggerlo, ma ha continuato a dire di no. L'educatrice ha rassicurato i bambini dicendo Per_2 loro che qualsiasi cambiamento avverrà con gradualità e nel momento in cui loro si sentiranno pronti).
Anche il Servizio di psicologia, che ha in carico i minori, fornisce rilievi perfettamente in linea con quelli dei servizi sociali.
Si è già detto che inizialmente il Servizio rilevava una distorsione nel rapporto tra i minori e le figure genitoriali nonché gravi difficoltà e problematiche comportamentali di , che poneva in essere R_ atti aggressivi e pericolosi e teneva un atteggiamento regressivo ostentato (relazioni 8.7.22, 18.7.23), indi, a seguito del forzoso distacco dalla figura paterna, subentrato altresì insegnante di sostegno a scuola, evidenziava un importante miglioramento del bambino dal punto di vista comportamentale, affettivo, relazionale, nonché un netto miglioramento del rapporto con la madre ora riconosciuta come punto di riferimento (relazione 11.2.24), ed ancora, da ultimo, una situazione di grande serenità di in particolare legata al rapporto con la madre con la quale sembra aver ritrovato una R_ particolare armonia, nonché un netto miglioramento nei rapporti tra fratelli, basati sulla complicità, quanto invece a , caratterizzato dalla ricorrente irrequietezza, rilevava una maggior capacità Per_2 di mantenere continuità tra i diversi incontri (relazione 1.7.24).
In tale contesto la madre è sempre definita in termini positivi. Le si riconosce adeguatezza nelle funzioni genitoriali e capacità di collaborazione nell'interesse dei minori, pur a fronte della grande fatica derivante dalla difficoltà di interazione con i bambini, dalla paura di vedere il proprio ruolo materno costantemente attaccato e da una certa fragilità.
pagina 7 di 12 In particolare la CTU evidenzia: La mamma dei piccoli ha infatti subito numerosi attacchi da parte del signor nei confronti dei nonni materni e della zia materna, figure che il signore ha teso a CP_1 limitare per molto tempo rispetto alla frequentazione dei bimbi. Contrariamente al papà dei piccoli, la signora invece non ha mai impedito o limitato la frequentazione dei nonni paterni agli stessi, pur avendo ricevuto spesso da loro verbalizzazioni squalificanti ed estremamente sgradevoli a suo carico.
Le consultazioni peritali hanno infatti mostrato la reticenza dei nonni paterni nei confronti della signora;
gli stessi, in sede peritale, hanno dichiarato quanto, secondo loro, la soluzione migliore per i bimbi sarebbe far stare gli stessi con il papà, visitando saltuariamente la mamma in libertà. I nonni paterni hanno inoltre dichiarato di essere disponibili a tenere i bambini con loro. La signora, nonostante tali dichiarazioni, evidenzianti un orientamento svilente e sottovalutante nei suoi confronti, nonché una propensione alla sua esclusione, non ha mai interferito nei numerosi e costanti, nonché continui momenti di vicinanza tra i nonni paterni ed i bimbi, dimostrando una più che buona tolleranza alla frustrazione e la capacità di pensare al benessere dei figli. La signora non risulta dunque Pt_1 carente rispetto alla funzione genitoriale transgenerazionale e la stessa appare maggiormente predisposta del signore, rispetto al perseguimento della funzione differenziale, secondo cui le propensioni paterne, quando sensate e perseguite in maniera adeguata, non vengono dalla stessa boicottate o limitate […] la signora, essendo colei che subisce importanti ritorsioni soprattutto dal figlio , ha dimostrato e sta dimostrando ancor oggi una più che buona tolleranza alla R_ frustrazione ed una evidente capacità di sostenere il proprio ruolo genitoriale che a tratti risulta faticoso da gestire.
I Servizi Sociali la definiscono sempre puntuale e disponibile (relazione 27.6.22), in grado di accogliere i consigli e le indicazioni educative oltre che di richiedere supporto e sostegno (relazione 28.10.22), anche in termini di specifici interventi a favore di (relazione 28.1.23). La sua R_ relazione con i bambini inoltre, come già indicato, risulta da ultimo ampiamente migliorata e consolidata (relazione 18.10.24).
In tale contesto non può il Collegio che condividere le conclusioni della CTU nel senso dell'affido esclusivo dei minori alla madre, con la precisazione che tale affido deve intendersi rafforzato (ovvero, stante le gravi difficoltà della relazione tra i minori e il padre, con conseguente pregiudizio per i minori, con facoltà della madre di decisione autonoma anche nelle questioni di maggior interesse per i minori), della collocazione dei minori presso la stessa e diritto del padre di vederli solo in luogo neutro alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali. Trattasi infatti dell'unica soluzione effettivamente tutelante per i minori, e che, oltretutto, ha evidenziato nel tempo un significativo miglioramento della loro situazione psicologica.
Si aggiunge, all'evidenza, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, con interventi di educativa domiciliare, e dei minori da parte del Servizio di psicologia, ed ancora che gli incontri tra padre e minori avverranno secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali e che ogni eventuale ampliamento o modifica potrà avvenire solo all'esito di parere positivo anche del
Servizio di psicologia. Sempre in conformità alla CTU si dovrà invitare il ad intraprendere un percorso di CP_1 psicoterapia.
Con particolare riferimento poi alla posizione dei nonni paterni: la CTU, alla pag 121, evidenzia che
Purtroppo è necessario rilevare quanto la vicinanza dei nonni paterni, dal quale il signor è CP_1 assolutamente affettivamente dipendente, non aiuta il riequilibrio della situazione. I nonni appaiono fortemente risentiti, arrabbiati e rivendicativi nei confronti della signora che vivono come elemento estremamente negativo rispetto ai minori, pur non evidenziando spiegazioni plausibili, ma riportando un mero risentimento personale e considerando la donna non utile e non necessaria alla crescita dei
pagina 8 di 12 bimbi. Colpisce come i nonni paterni propongano la propria disponibilità a tenere con sè i bambini, dichiarando che la madre potrebbe comunque talvolta incontrarli, ma allontanandola, nel loro immaginario, dalla vita dei minori e privandola del proprio diritto genitoriale. I signori hanno indubbiamente un atteggiamento astioso e rancoroso nei confronti della signora e tale orientamento ha una forte influenza sul figlio che risulta fortemente permeabile alle loro considerazioni;
inoltre è innegabile che tale situazione interferisce nel raccordo tra i genitori dei bimbi, inficiandone le dinamiche;
sulla base di questi rilievi il Presidente aveva disposto l'interruzione di ogni rapporto tra i nonni e i minori (ordinanza 22.11.22); come da provvedimento del GI dell'11.3.2024, nell'aprile 2024 erano stati attivati incontri in luogo neutro tra i minori e i nonni paterni (cfr. relazione Servizi Sociali del 24.6.24); gli incontri vengono descritti come generalmente positivi (relazione 18.10.24) risultando peraltro che il minore si sia espresso nel senso di non volerli vedere più di una volta al mese R_
(ancora relazione 24.6.24). In tale contesto, nell'ottica della migliore tutela dei minori, ritiene dunque il Collegio di disporre, anche nel presente ambito, che gli incontri tra nonni paterni e minori avvengano solo in luogo neutro secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali sempre previo riscontro positivo da parte del servizio di psicologia.
4. Sugli oneri di mantenimento dei minori La parte ricorrente si dichiara inizialmente disoccupata, da ultimo occupata con percezione di redditi prossimi ad euro 1000,00 mensili, gravata da spese per canoni di locazione pari a 602,40 euro (doc 11)
e ratei di restituzione di un finanziamento per euro 5000 (doc. 13).
Produce, tra l'altro: C.U. relative agli anni 2022 e 2023 attestanti la percezione di redditi da lavoro per euro 9000,00 e 13.000,00 circa annui;
buste paga dell'anno 2022 dalle quali emergono redditi mensili variabili tra i 500 e i 1.000 euro circa, buste paga dell'anno 2023 attestanti la percezione di redditi compresi fra 800,00 e 1.200,00 euro circa, buste paga dell'anno 2024 attestanti la percezione di redditi prossimi ai 1.000,00 euro mensili;
estratti conto bancari con saldo attivo pari a circa 3.000 euro al 13 maggio 24; ricevute di versamento canone di locazione per euro 602,40 mensili (doc. 11); percezione assegno unico per 455,00 euro nel marzo '24 (432,9 nel febbraio '24, 410,8 nel gennaio '24); documentazione attestante il pagamento di euro 120,89 mensili a fronte della concessione di un finanziamento per euro 5000, concluso nel marzo 2023 e in essere sino al marzo 2027, oltre euro 8,33 a titolo di restituzione finanziamento per euro 100,00 in essere sino al settembre 2024, ed euro 29,17 a titolo di restituzione finanziamento per euro 350,00 in essere sino al novembre 2024 ; documentazione relativa al pagamento della mensa scolastica, asseritamente pari ad euro 48 mensili (documenti allegati alla memoria 19.6.24).
La parte convenuta chiara di guadagnare circa 2000,00 € mensili (cfr. memoria di costituzione
11.2.2022) e di essere gravato da molteplici spese per restituzione mutui e finanziamenti. Produce, tra l'altro: CUD attestante redditi da lavoro per euro 29433,06 nell'anno 2023; buste paga attestanti la percezione di redditi, nell'anno 2024, pari a circa 1900,00 euro mensili;
estratto conto con saldo attivo al 31.12.2023 pari ad euro 921,00; copie documenti di finanziamenti per Parte_2 euro 67,00 mensili in corso, Banca Reale per euro 124,30 mensili in corso (risultando invero estinti il finanziamento per euro 197,50 mensili acceso nel settembre 2018 e il finanziamento Parte_2
Findomestic per euro 39,19 mensili acceso nel 2021), piano di ammortamento attestante ratei di restituzione mutuo fondiario pari ad euro 600 circa mensili, contratto di locazione 31.7.23 attestante canone per euro 450 mensili doc. (6 memoria 20.6.24). Dichiara altresì di essere proprietario di immobile in Torino in relazione al quale percepisce euro 340,00 mensili a titolo di canone di locazione,
e di altro immobile.
pagina 9 di 12 In tale contesto, tenuto conto della collocazione esclusiva dei minori presso la madre e delle loro presumibili esigenze, stima dunque equo il Collegio porre a carico del padre contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 600,00 oltre 60% concorso spese straordinarie giusto Protocollo
d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, con decorrenza dalla data della domanda.
Deve altresì dichiararsi il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico . CP_2
5. Sulla richiesta di assegno di mantenimento della moglie L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge. Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
Si è precisato che A norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie non vi sono allegazioni particolari in punto tenore di vita.
La ricorrente risulta titolare di redditi minimi (prossimi ai 1400,00 euro mensili, considerato l'Assegno
Unico, ma gravati da canone di locazione per euro 600,00 mensili), il resistente risulta titolare di redditi pari a circa 2300,00 mensili, considerato l'apporto costituito dalla locazione di immobile di proprietà, ancorchè gravati da esborsi per oltre 1200,00 mensili a titolo di canone di locazione, restituzione mutuo e altri debiti.
Il resistente risulta altresì titolare di due beni immobili (trattasi di due fabbricati destinati ad abitazione, uno dei quali, come già rilevato, certamente posto a reddito). In tale contesto, considerata la diversa situazione reddituale/patrimoniale delle parti, ribadito che, per quanto già detto, non vi sono allegazioni particolari circa il tenore di vita, che deve comunque ritenersi tale da garantire una vita dignitosa, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la durata del pagina 10 di 12 matrimonio, ritiene equo il Collegio porre a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 200,00 oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese (con decorrenza dall'anno 2023 atteso il consolidamento, in detta annualità, dell'aumento dei redditi della , sul punto richiamandosi l'analisi reddituale sub 4, e fermo restando, per il periodo Pt_1 precedente, il contributo già stabilito con la ordinanza presidenziale 22.11.2022).
6. Sulle altre domande Non può accogliersi la domanda della intesa alla condanna del alla restituzione di Pt_1 CP_1 quanto percepito a titolo di Assegno Unico stante la genericità
7.Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese, liquidate come di seguito in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore e della elevata difficoltà della lite nonché delle attività svolte, sono poste a carico del in CP_1 applicazione del principio di soccombenza. Attesa la ammissione della al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato come da delibera C.O.A. Asti 9.12.2021, rilevato il successivo superamento del limite reddituale con riferimento all'anno 2023, come da dichiarazione 18.4.24 e documentazione allegata, dovendo dunque revocarsi, da tale data, l'ammissione al gratuito patrocinio ex art. 136 D.P.R. 115/2002, si disporrà, a carico del , che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato con CP_1 riferimento alle somme liquidate per la fase precedente la revoca (fasi di studio – liquidata in euro
2552,00 - e introduttiva – liquidata in euro 1806,00-) ed a favore della ricorrente con riferimento alle somme liquidate in relazione al periodo successivo alla predetta revoca (fasi di trattazione – liquidata in euro 2709,00- e decisoria – liquidata in euro 4358,00 -), le predette somme devono poi essere maggiorate dagli accessori come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico della parte resistente soccombente.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza respinta o assorbita,
dichiara la separazione personale dei coniugi sposatisi in data 24.6.2012, con addebito a carico di
, Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di competenza,
dispone che i figli minori ed siano affidati in via esclusiva alla madre R_ Per_2 Pt_1
,
[...] stabilisce il diritto della madre di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i minori,
dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti che attiveranno interventi di educativa domiciliare, dispone la presa in carico dei minori da parte del Servizio NPI, stabilisce che il padre possa vedere i figli minori ed solo in Controparte_1 R_ Per_2 luogo neutro alla presenza di operatore dei Servizi Sociali secondo calendario stabilito dai Servizi
Sociali sentito il servizio NPI,
pagina 11 di 12 stabilisce che i nonni paterni possano incontrare i nipoti ed solo in luogo neutro alla R_ Per_2 presenza di operatore dei Servizi Sociali secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali sentito il servizio NPI, invita ad intraprendere un percorso di psicoterapia, Controparte_1
pone a carico di un contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 600,00 Controparte_1 mensili oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 oltre 60% concorso spese straordinarie giusto Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, con decorrenza dalla data della domanda,
pone a carico di un contributo di mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'anno 2023 (fermo restando, per il periodo precedente e con decorrenza dalla domanda giudiziale, il contributo di euro 250,00 già stabilito con la ordinanza presidenziale
22.11.2022),
stabilisce il diritto della madre ricorrente di percepire in via esclusiva l'Assegno Unico Parte_1
con decorrenza dalla data della domanda, CP_2
visto l'art 136 DPR 115/2002, revoca la ammissione di al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dall'anno Parte_1
2023, dichiara tenuto e condanna a versare a , a titolo di spese di lite, la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di euro 11425,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA
e CPA, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato per la somma di euro 4358,00 oltre 15% spese generali IVA e CPA, ed a favore della per la restante somma di euro 7067,00 Pt_1 oltre 15% spese generali IVA e CPA,
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della parte resistente.
Dispone trasmettersi la Sentenza al Pubblico Ministero per la eventuale adozione di provvedimenti di competenza.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Giudice (Elga Bulgarelli) Il Presidente (Gian Andrea Morbelli)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Asti
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente
Elga Bulgarelli Giudice relatore estensore
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3495/2021
avente a oggetto: separazione dei coniugi, affido e mantenimento figli minori.
promossa da:
Parte_1 nata ad [...] il [...] res.te in Asti, rappresentata e difesa dall'avv.to Silvia Bianco, giusta procura in atti, presso lo studio della quale, in Asti corso Dante 74 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in Asti, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cannata e
Laura Speronello, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali, in Torino via Biella 8 è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA pagina 1 di 12 trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
per la parte ricorrente:
“Reietta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione, allegazione e deduzione, Piaccia al Tribunale Ill.mo adito: In via istruttoria: Ammettere i capi di prova per interpello e testi non ammessi in corso di causa;
Nel merito
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 addebito di colpa in capo al sig. ; CP_1
2) Disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ed alla madre ricorrente con R_ Per_2 possibilità per il padre di vederli con le modalità già stabilite dal Presidente e dal Giudice in corso di causa a seguito della svolta CTU e delle relazioni dei servizi sociali del Comune di Asti e precisamente: due volte alla settimana in luogo neutro individuato dai Servizi sociali e alla presenza di un operatore;
3) Come già disposto nel provvedimento del Presidente e del Giudice in corso di causa anche i rapporti con i nonni paterni potranno avvenire solo in luogo neutro individuato dai Servizi sociali ed alla presenza di un operatore, due volte al mese;
4) Porre a carico del sig. per il mantenimento dei figli minori un assegno Controparte_1 mensile di € 350,00 per ciascun figlio (350,00 x 2 = € 700,00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con spese straordinarie a carico del marito nella misura del 75%, con riferimento Protocollo sottoscritto in data 07.07.2017 dal Presidente del Tribunale di Asti e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Asti;
5) Porre a carico del sig. a titolo di concorso per il mantenimento in favore Controparte_1 della Sig.ra l'importo mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT.;
6) Disporre che l'assegno unico erogato dall' venga percepito dalla sig.ra ; CP_2 Parte_1
7) Condannare il sig. a versare alla sig.ra gli importi Controparte_1 Parte_1 indebitamente percepiti a titolo di assegno unico;
8) Con il favore delle spese di lite e degli onorari di patrocinio con la precisazione che gli importi a titolo di spese di patrocinio maturati fino alla data di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato (data deposito comunicazione superamento della soglia di reddito 18/04/2024) devono essere liquidati in favore dello stato ex art. 133 D.P.R. 30.5.2002, n. 115 e quelli successivi devono essere liquidati direttamente all'esponente;
Con ogni più ampia riserva di legge.
per parte resistente: Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
In via preliminaresi chiede la mdifica dell'ordinanza presidenziale in quanto è stata assunta non tenendo in considerazione la reale situazione economica dell'esponente, nonché parzialmente in difformità rispetto a quanto stabilito in CTU.
Nel merito :
- dichiarare la separazione coniugale dei coniugi e con addebito Controparte_1 Parte_1 in capo a quest'ultima per i motivi meglio esposti in atti, autorizzandoli a vivere separati;
pagina 2 di 12 - disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ad entrambi i genitori, con R_ Per_2 collocazione prevalente presso il padre e possibilità per la madre di vederli e tenerli con sé a settimane alterne un weekend dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica ore 19,30 oltre ad un giorno infrasettimanale, il martedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva riaccompagnandoli a scuola, e, nell'altra settimana, due giorni infrasettimanali con pernottamento, il martedì e giovedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo accompagnandoli a scuola due settimane consecutive nel periodo festivo da comunicarsi entro il 31.5 di ogni anno e una settimana nel periodo natalizio alternando il periodo compreso tra il 24.12 e 30.12 con quello tra il 31.12. e il 6.1;
- porre a carico della sig.ra un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 150,00 per Pt_1 ciascun figlio In via istruttoria:
- Si chiede l'ammissione della prova per testi e dell'interrogatorio formale sui capitoli di prova indicati e su quelli che verranno capitolati in seguito nei termini di legge. Si chiede sin da ora di essere ammessi alla prova diretta contraria con i testi indicati e che saranno indicate nei termini di legge.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge. Con vittoria di spese del giudizio, oltre rimb. forf. spese gen. (15%), IVA e CPA
per il Pubblico Ministero: parere favorevole
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso di essersi sposata con in data 24.6.2012; essere, da detta unione, nati i Controparte_1 figli e , rispettivamente in data 19.9.2014 e 21.11.2017; essere l'unione entrata in R_ Per_2 crisi a causa dei comportamenti vessatori del marito che le negava i mezzi di sussistenza (essendo l'unico sostentamento della famiglia), gestiva molteplici relazioni extraconiugali, era genitore gravemente inadeguato avendo un rapporto preferenziale col figlio maggiore e assente col figlio minore, ma soprattutto screditando ampiamente la madre di fronte ai minori al punto da creare disturbi psicologici nei bambini divenuti francamente problematici;
chiedeva dichiararsi la Parte_1 separazione dei coniugi con addebito al marito, disporsi l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione presso di sè e regolamentazione del diritto di visita del padre, porsi, a carico del
, un contributo di mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili oltre 50% concorso CP_1 spese straordinarie ed oltre euro 250,00 a titolo di mantenimento di essa moglie.
si costituiva in giudizio negando di aver mai vessato la moglie per questioni Controparte_1 economiche, negando altresì di aver intessuto relazioni extraconiugali, allegando la incapacità genitoriale della che trascurava gravemente il figlio maggiore ed era una moglie completamente Pt_1 disinteressata al marito, chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie e disporsi l'affido esclusivo a sé dei figli con aggravio alla madre di onere di mantenimento dei minori pari ad euro 300,00 mensili.
In sede presidenziale, sentite le parti, acquisita memoria di parte ricorrente nella quale si dava atto dell'aggravarsi della situazione (il marito acuiva le forme di controllo della moglie non allontanandosi mai di casa, impedendo i rapporti tra la madre e il figlio , con il quale denigrava R_ continuamente la ricorrente, determinando una situazione di gravissima tensione tanto che il minore assumeva atteggiamenti di grave violenza contro la madre e il fratellino, arrivando a chiudere fuori casa la moglie tra le urla disperate del bimbo più piccolo nei confronti del quale poneva in essere anche condotte di molestia sessuale) e della conseguente proposizione di denuncia-querela 18.1.2022 – e successive integrazioni - nei confronti del padre , si disponeva CTU sui genitori e sui minori all'esito della quale, evidenziatasi la pericolosa situazione dei minori, sottoposti al concreto rischio di pagina 3 di 12 strutturazione di personalità disturbate, nonché le gravi carenze genitoriali del , il CP_1
Presidente disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre con facoltà del padre di vederli due volte alla settimana in luogo neutro e alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali, la posizione a carico dello stesso padre di un contributo al mantenimento dei figli pari ad euro 600,00 mensili, oltre 50% concorso spese straordinarie, e della moglie pari ad euro 250,00 mensili, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e dei minori e del padre anche da parte del servizio di psicologia
(ordinanza 22.11.2022), l'assegnazione alla moglie della casa familiare (provvedimento confermato dalla Corte d'Appello in sede di reclamo). Nella successiva fase avanti al G.I. entrambe le parti depositavano memorie integrative allegando, tra l'altro, la , che il marito disdettava le utenze domestiche della casa familiare e ometteva di Pt_1 pagare il canone di locazione, rilevando la inadeguatezza dei contributi di mantenimento posti a suo favore stante quindi la necessità di pagare canone di locazione pari ad euro 585,00 mensili oltre euro 130,00 per spese condominiali (e godendo, da aprile 2022, di redditi pari ad euro 450,00 mensili a fronte di redditi del per euro 2000,00 mensili e la di lui convivenza con la famiglia di CP_1 origine), ed il di godere di redditi prossimi ai 1650/1700 euro mensili gravati dal canone di CP_1 locazione della abitazione familiare, oneri di mantenimento dei minori e della moglie oltre a vari oneri riconducibili a molteplici finanziamenti per un esborso complessivo mensile pari ad euro 3207,75 con conseguente richiesta di contenimento degli oneri posti a suo carico.
Concessi i termini di trattazione (nel contesto delle quali la allegava di aver dovuto reperire altra Pt_1 abitazione stante l'inadempienza del marito con riferimento al pagamento dei canoni di locazione della abitazione già coniugale), acquisite relazioni dei servizi sociali e NPI che avevano in carico il nucleo ed i minori, svolta istruttoria orale, e riassegnata la causa ad altro GI, la stessa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe e con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Anzitutto si confermano le ordinanza istruttorie assunte in corso di causa e si ribadisce che la causa deve intendersi matura per la decisione.
1 .Sulla pronuncia in punto status
Devono anzitutto accogliersi le conclusioni conformi in punto status. E' necessario al riguardo rilevare come, dal contenuto e dal tenore delle difese, si ricava un eloquente quadro del grave ed irrimediabile deterioramento dei rapporti coniugali univocamente e decisivamente sintomatico dell'essere cessato il mutuo rispetto fra gli sposi, ovvero la comunione materiale e spirituale che li deve viceversa unire. Il PM, come già detto, concorda con l'assunto. S'impone pertanto, ai sensi dell'articolo 151, c. c., la pronuncia di separazione dei coniugi, come anzi detto concordemente richiesta.
2- Sulle domande di addebito della separazione. Si premette che, per quanto consta, con riferimento ai vari procedimenti penali aperti ai danni delle parti ed a seguito di denuncia delle stesse, la Procura della Repubblica ha prodotto richieste di archiviazione.
Entrambe le parti formulano domanda di addebito della separazione.
La in ragione delle relazioni extraconiugali del marito oltre che delle varie condotte vessatorie Pt_1 ed ampiamente inadeguate dello stesso sotto il profilo della gestione della genitorialità, il CP_1 per non avere la moglie contribuito, lavorando, al sostegno della famiglia e per essere la stessa pigra e svogliata.
pagina 4 di 12 Quanto alle allegazioni del ci si limita a rilevarne la genericità ed ancora ad osservare che, CP_1 ove anche fosse vero che la lasciava il lavoro nel 2013 all'esito di un aborto spontaneo vissuto Pt_1 tragicamente, l'accadimento non potrebbe ritenersi causa della sopravvenuta intollerabilità del rapporto posto che detto rapporto è proseguito, ciò non ostante, sino al 2021 allorchè cessava per iniziativa esclusiva della moglie.
Quanto alle allegazioni della deve rilevarsi che non vi è prova delle relazioni extraconiugali del Pt_1 marito, e che le narrate vessazioni, ancorchè credibili alla luce del profilo personologico del CP_1 per come descritto dalla CTU, non risultano adeguatamente provate nella loro rilevanza eziologica: l'amica ha riferito di averle dovuto comprare, in una occasione, gli assorbenti igienici Persona_3 perché la non aveva soldi, ma si tratta di un unico episodio, i genitori e Pt_1 CP_3 P_
, riferiscono di aver sempre aiutato economicamente la figlia ed averle anche dato da mangiare,
[...] ma si tratta di affermazione affatto generica come anche quella, di , padre del Persona_4 resistente, secondo cui la faceva scadere la roba e poi la buttava. Pt_1
Emerge peraltro evidente la inadeguatezza genitoriale del , la di lui oppositività nei CP_1 confronti della figura materna, ampiamente svalutata e pesantemente screditata di fronte ai figli, il di lui legame preferenziale col figlio maggiore , di fatto escludente la madre, la di lui R_ alienazione parentale, l'assoluta mancanza di rispetto dei ruoli genitoriali con conseguente grave danno per i minori. Tali condotte – per l'analisi delle quali si richiama integralmente quanto evidenziato sub 3
–, di particolare gravità e persistenza, devono senz'altro ritenersi contrarie ai doveri matrimoniali di solidarietà e tali da determinare la compromissione definitiva dell'affectio coniugalis.
Deve dunque accogliersi la domanda di addebito della separazione al marito . Controparte_1
3. Sull'affidamento dei minori
La situazione dei minori risulta essere, inizialmente, estremamente problematica.
risulta coinvolto in maniera estrema ed impropria nel conflitto tra i genitori, a scuola risulta R_ di difficile gestione, ha problematiche comportamentali, pone in essere atti aggressivi e pericolosi, mantiene la vicinanza con il padre e sembra voler escludere la figura della madre in maniera in realtà piuttosto artificiosa, ha comportamenti disfunzionali (si veda relazione NPI 8 luglio 2022).
I Servizi Sociali esprimono forti elementi di preoccupazione per lo stato di malessere dei minori, con il padre essi tendono a fare alleanza, ad essere complici, attribuendo alla madre ogni problema, con la madre vi è una escalation di comportamenti oppositivi e provocatori che portano ad agiti violenti
(graffi, pugni, calci), nonché preoccupanti esternalizzazioni ed insulti contro la donna con linguaggio scurrile certamente non conforme alla loro età (i bambini appellano la madre con epiteti quali “figlia di cazzo, porca schifosa, puttana, porca di madre, sporca madre”), inoltre il , nonostante CP_1 un'apparente apertura nei confronti dei rimandi dell'educatrice, tende ad assumere un atteggiamento screditante del ruolo della madre (relazione Servizi Sociali 28.10.2022, svolta all'esito di visite domiciliari).
La CTU, depositata in data 22.10.22, elaborata all'esito di attenta analisi dei soggetti, scevra da vizi logici ed ampliamente condivisa dal Collegio, evidenzia gravi carenze genitoriali del : CP_1
Le operazioni peritali hanno mostrato la tendenza del signor a reagire alle azioni proposte CP_1 dalla signora con modalità competitive e di rivalsa. Ogniqualvolta il signore risponde, in maniera concreta ad atteggiamenti o comportamenti proposti dalla moglie, lo stesso tende a farlo proponendo comportamenti per lui negativi della signora e rilevando quanto i suoi agiti siano stati dettati da tali negatività riscontrate nella donna. Verbalmente, il signore risulta aderente alle indicazioni, agli stimoli ed alle riflessioni proposte, ma nei fatti l'uomo non appare in grado di aderire ai 'buoni propositi' da lui evidenziati. Il signor risulta dunque evidentemente reticente ai sostegni CP_1
pagina 5 di 12 attivati, proponendo modalità di accondiscendenza che risultano non reali e che caratterizzano orientamenti adesivi, ma non compresi e non durevoli nel tempo. Purtroppo i diversi incontri peritali, ma anche molti messaggi proposti dall'uomo all'interno della chat acquisita dalla CTU, hanno evidenziato l'apparente comprensione della difficile situazione dei figli da parte del signore, ma anche l'assoluta incapacità di portare avanti un percorso di cambiamento reale e concreto. Il signore spesso e costantemente dichiara che i bambini non vanno d'accordo con la mamma che non vogliono stare con lei e attiva comportamenti di esclusione della signora rispetto al suo ruolo materno […] Pt_1
Emerge, negli agiti del signor , un continuo tentativo di escludere la mamma dei minori CP_1 rispetto al ruolo genitoriale …
In particolare, è possibile rilevare che nel signore risultano al momento non adeguatamente sviluppate ed agite alcune funzioni genitoriali, competenze importanti ai fini della gestione di una genitorialità positiva, consapevole ed adeguata. […] Il signore risulta limitato e carente nella funzione triadica, intesa come: “la capacità dei genitori di avere tra loro un'alleanza cooperativa fatta di sostegno reciproco, capacità di lasciare spazio all'altro e di entrare in una relazione empatica con il partner genitoriale e con il bimbo. E' la capacità dei genitori di vedere il bambino dentro una relazione dove esiste un terzo. presenza del terzo, che può essere anche solo percepita, dà al bambino un orizzonte molto più aperto dove collocarsi, e offre al minore possibilità di adattamento e interazione molto maggiori”… Altra funzione genitoriale di cui risulta carente il signor è la funzione transgenerazionale CP_1
[…] Anche rispetto alla funzione differenziale, il signore è spesso mancante. Tale funzione è intesa come
“la possibilità che la genitorialità abbia, al suo interno due modalità di esprimersi: attraverso la modalità materna e attraverso la modalità paterna….In tutte le fasi evolutive del bambino il gioco tra le diverse modalità genitoriali diventa essenziale per uno sviluppo psichico sano”. La consulente inoltre evidenziato il malessere dei minori, , assolutamente incastrato R_ all'interno di un principio di alleanza con il paterno, il minore si costringe inconsciamente a combattere la figura materna, al fine di aderire a quelle che egli percepisce come emozioni negative paterne nei confronti della madre. mette in atto con la mamma modalità rifiutanti e R_ svalutanti al fine di essere riconosciuto ed apprezzato sempre di più dal padre, aderendo all'astio ed all'acredine che nel tempo il signor ha mostrato nei confronti della signora, CP_1 prevalentemente con le azioni che il minore ha riconosciuto ed inglobato. Le modalità messe in atto da
risultano costringenti per il bambino che non riesce ad uscire dalle stesse e nel quale si R_ avvolge, amplificando i propri comportamenti di opposizione e di provocazione. Nonostante tali esplicitazioni, appare affettivamente legato alla figura materna del quale ha necessità e R_ bisogno, pur essendosi assunto il ruolo di sostegno al paterno, coalizzato con tale figura che non può permettersi di 'tradire', pena il timore della perdita della figura genitoriale e l'intollerabile senso di colpa percepito;
, apparentemente meno provato, sta orientandosi verso meccanismi di Per_2 evitamento che lo portano a cercare strategie atte a limitare l'incombenza dell'angoscia percepita
[…], L'atteggiamento evitante che si sta strutturando in risulta orientato sia nei confronti Per_2 delle aree emotive, sia nei confronti delle aree più concrete. Il bimbo tende dunque ad allontanarsi e difendersi da tutto ciò che egli vive come faticoso e difficile, riparandosi dai vissuti di difficoltà e tensione, nonché dalla paura da tali nuclei derivanti. In seguito all'affido esclusivo alla madre e alla limitazione della frequentazione del padre ai soli momenti predisposti dai Servizi Sociali, e sempre alla presenza di un operatore (cd. luoghi neutri), risultano essere intervenuti significativi miglioramenti ( mostra l'intenzione di riavvicinarsi R_ alla madre, relazione servizi sociali 28.1.23), pur permanendo comportamenti spesso aggressivi di pagina 6 di 12 in classe e la sua incapacità di aderire al programma scolastico (relazione Servizi Sociali R_
13.6.23), il padre continua invece ad avere atteggiamenti poco costruttivi, ad esempio bisbiglia parole nell'orecchio dei figli non facendosi sentire dall'operatore presente (relazione servizi sociali 21.2.23) e mantiene un atteggiamento negativo nei confronti della figura della madre (relazione ai servizi sociali
13.6.23).
I miglioramenti proseguono nel tempo, la relazione madre minori vede un importante consolidamento, i bambini dichiarano di stare bene con la madre e di voler continuare a vivere a casa con lei (relazione servizi sociali 24.6.24). Le criticità dal lato paterno peraltro permangono: riferisce R_ all'educatrice che durante gli incontri nei luoghi neutri il padre, sapendo di non potergli sussurrare parole nell'orecchio, gli faceva vedere il telefono quando l'educatrice non se ne accorgeva e gli scriveva delle cose brutte di trattare male la mamma di litigare con e di comportarmi male con loro, Per_2 successivamente i fratelli si abbracciavano dicendosi che non si sarebbero mai divisi (relazione servizi sociali 24.6.24).
Da ultimo, con relazione 18.10.24, i servizi descrivono la prosecuzione del miglioramento (“ il rapporto tra i bambini e la SI continua ad essere positivo: ed Pt_1 R_ Per_2 riconoscono in lei il ruolo di madre e un punto di riferimento saldo e presente. Permangono dei litigi tra e ma rispetto al passato è cresciuta la loro complicità ed il supporto reciproco R_ Per_2 tra i due) , e riportano recenti esternalizzazioni dei minori spaventati dall'idea di dover frequentare il padre senza l'educatrice (Nei confronti del papà, invece entrambi hanno affermato che gli incontri stanno andando bene e che sono sufficienti le ore attuali, aggiungendo “però sempre con Per_5 presente (educatrice luoghi neutri), non da soli con lui”. Successivamente ha poi aggiunto R_
“Anche se ormai sono cresciuto e so come fare per non farmi dire cose brutte da papà di nascosto, quindi potremmo provare anche senza ”. A queste parole del fratello, è intervenuto, Per_5 Per_2 quasi mettendosi a piangere “No no, ti prego assolutamente no, senza io non voglio stare con Per_5 papà”. l'ha abbracciato dicendogli di stare tranquillo, che ci sarebbe stato lui a R_ proteggerlo, ma ha continuato a dire di no. L'educatrice ha rassicurato i bambini dicendo Per_2 loro che qualsiasi cambiamento avverrà con gradualità e nel momento in cui loro si sentiranno pronti).
Anche il Servizio di psicologia, che ha in carico i minori, fornisce rilievi perfettamente in linea con quelli dei servizi sociali.
Si è già detto che inizialmente il Servizio rilevava una distorsione nel rapporto tra i minori e le figure genitoriali nonché gravi difficoltà e problematiche comportamentali di , che poneva in essere R_ atti aggressivi e pericolosi e teneva un atteggiamento regressivo ostentato (relazioni 8.7.22, 18.7.23), indi, a seguito del forzoso distacco dalla figura paterna, subentrato altresì insegnante di sostegno a scuola, evidenziava un importante miglioramento del bambino dal punto di vista comportamentale, affettivo, relazionale, nonché un netto miglioramento del rapporto con la madre ora riconosciuta come punto di riferimento (relazione 11.2.24), ed ancora, da ultimo, una situazione di grande serenità di in particolare legata al rapporto con la madre con la quale sembra aver ritrovato una R_ particolare armonia, nonché un netto miglioramento nei rapporti tra fratelli, basati sulla complicità, quanto invece a , caratterizzato dalla ricorrente irrequietezza, rilevava una maggior capacità Per_2 di mantenere continuità tra i diversi incontri (relazione 1.7.24).
In tale contesto la madre è sempre definita in termini positivi. Le si riconosce adeguatezza nelle funzioni genitoriali e capacità di collaborazione nell'interesse dei minori, pur a fronte della grande fatica derivante dalla difficoltà di interazione con i bambini, dalla paura di vedere il proprio ruolo materno costantemente attaccato e da una certa fragilità.
pagina 7 di 12 In particolare la CTU evidenzia: La mamma dei piccoli ha infatti subito numerosi attacchi da parte del signor nei confronti dei nonni materni e della zia materna, figure che il signore ha teso a CP_1 limitare per molto tempo rispetto alla frequentazione dei bimbi. Contrariamente al papà dei piccoli, la signora invece non ha mai impedito o limitato la frequentazione dei nonni paterni agli stessi, pur avendo ricevuto spesso da loro verbalizzazioni squalificanti ed estremamente sgradevoli a suo carico.
Le consultazioni peritali hanno infatti mostrato la reticenza dei nonni paterni nei confronti della signora;
gli stessi, in sede peritale, hanno dichiarato quanto, secondo loro, la soluzione migliore per i bimbi sarebbe far stare gli stessi con il papà, visitando saltuariamente la mamma in libertà. I nonni paterni hanno inoltre dichiarato di essere disponibili a tenere i bambini con loro. La signora, nonostante tali dichiarazioni, evidenzianti un orientamento svilente e sottovalutante nei suoi confronti, nonché una propensione alla sua esclusione, non ha mai interferito nei numerosi e costanti, nonché continui momenti di vicinanza tra i nonni paterni ed i bimbi, dimostrando una più che buona tolleranza alla frustrazione e la capacità di pensare al benessere dei figli. La signora non risulta dunque Pt_1 carente rispetto alla funzione genitoriale transgenerazionale e la stessa appare maggiormente predisposta del signore, rispetto al perseguimento della funzione differenziale, secondo cui le propensioni paterne, quando sensate e perseguite in maniera adeguata, non vengono dalla stessa boicottate o limitate […] la signora, essendo colei che subisce importanti ritorsioni soprattutto dal figlio , ha dimostrato e sta dimostrando ancor oggi una più che buona tolleranza alla R_ frustrazione ed una evidente capacità di sostenere il proprio ruolo genitoriale che a tratti risulta faticoso da gestire.
I Servizi Sociali la definiscono sempre puntuale e disponibile (relazione 27.6.22), in grado di accogliere i consigli e le indicazioni educative oltre che di richiedere supporto e sostegno (relazione 28.10.22), anche in termini di specifici interventi a favore di (relazione 28.1.23). La sua R_ relazione con i bambini inoltre, come già indicato, risulta da ultimo ampiamente migliorata e consolidata (relazione 18.10.24).
In tale contesto non può il Collegio che condividere le conclusioni della CTU nel senso dell'affido esclusivo dei minori alla madre, con la precisazione che tale affido deve intendersi rafforzato (ovvero, stante le gravi difficoltà della relazione tra i minori e il padre, con conseguente pregiudizio per i minori, con facoltà della madre di decisione autonoma anche nelle questioni di maggior interesse per i minori), della collocazione dei minori presso la stessa e diritto del padre di vederli solo in luogo neutro alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali. Trattasi infatti dell'unica soluzione effettivamente tutelante per i minori, e che, oltretutto, ha evidenziato nel tempo un significativo miglioramento della loro situazione psicologica.
Si aggiunge, all'evidenza, la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali, con interventi di educativa domiciliare, e dei minori da parte del Servizio di psicologia, ed ancora che gli incontri tra padre e minori avverranno secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali e che ogni eventuale ampliamento o modifica potrà avvenire solo all'esito di parere positivo anche del
Servizio di psicologia. Sempre in conformità alla CTU si dovrà invitare il ad intraprendere un percorso di CP_1 psicoterapia.
Con particolare riferimento poi alla posizione dei nonni paterni: la CTU, alla pag 121, evidenzia che
Purtroppo è necessario rilevare quanto la vicinanza dei nonni paterni, dal quale il signor è CP_1 assolutamente affettivamente dipendente, non aiuta il riequilibrio della situazione. I nonni appaiono fortemente risentiti, arrabbiati e rivendicativi nei confronti della signora che vivono come elemento estremamente negativo rispetto ai minori, pur non evidenziando spiegazioni plausibili, ma riportando un mero risentimento personale e considerando la donna non utile e non necessaria alla crescita dei
pagina 8 di 12 bimbi. Colpisce come i nonni paterni propongano la propria disponibilità a tenere con sè i bambini, dichiarando che la madre potrebbe comunque talvolta incontrarli, ma allontanandola, nel loro immaginario, dalla vita dei minori e privandola del proprio diritto genitoriale. I signori hanno indubbiamente un atteggiamento astioso e rancoroso nei confronti della signora e tale orientamento ha una forte influenza sul figlio che risulta fortemente permeabile alle loro considerazioni;
inoltre è innegabile che tale situazione interferisce nel raccordo tra i genitori dei bimbi, inficiandone le dinamiche;
sulla base di questi rilievi il Presidente aveva disposto l'interruzione di ogni rapporto tra i nonni e i minori (ordinanza 22.11.22); come da provvedimento del GI dell'11.3.2024, nell'aprile 2024 erano stati attivati incontri in luogo neutro tra i minori e i nonni paterni (cfr. relazione Servizi Sociali del 24.6.24); gli incontri vengono descritti come generalmente positivi (relazione 18.10.24) risultando peraltro che il minore si sia espresso nel senso di non volerli vedere più di una volta al mese R_
(ancora relazione 24.6.24). In tale contesto, nell'ottica della migliore tutela dei minori, ritiene dunque il Collegio di disporre, anche nel presente ambito, che gli incontri tra nonni paterni e minori avvengano solo in luogo neutro secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali sempre previo riscontro positivo da parte del servizio di psicologia.
4. Sugli oneri di mantenimento dei minori La parte ricorrente si dichiara inizialmente disoccupata, da ultimo occupata con percezione di redditi prossimi ad euro 1000,00 mensili, gravata da spese per canoni di locazione pari a 602,40 euro (doc 11)
e ratei di restituzione di un finanziamento per euro 5000 (doc. 13).
Produce, tra l'altro: C.U. relative agli anni 2022 e 2023 attestanti la percezione di redditi da lavoro per euro 9000,00 e 13.000,00 circa annui;
buste paga dell'anno 2022 dalle quali emergono redditi mensili variabili tra i 500 e i 1.000 euro circa, buste paga dell'anno 2023 attestanti la percezione di redditi compresi fra 800,00 e 1.200,00 euro circa, buste paga dell'anno 2024 attestanti la percezione di redditi prossimi ai 1.000,00 euro mensili;
estratti conto bancari con saldo attivo pari a circa 3.000 euro al 13 maggio 24; ricevute di versamento canone di locazione per euro 602,40 mensili (doc. 11); percezione assegno unico per 455,00 euro nel marzo '24 (432,9 nel febbraio '24, 410,8 nel gennaio '24); documentazione attestante il pagamento di euro 120,89 mensili a fronte della concessione di un finanziamento per euro 5000, concluso nel marzo 2023 e in essere sino al marzo 2027, oltre euro 8,33 a titolo di restituzione finanziamento per euro 100,00 in essere sino al settembre 2024, ed euro 29,17 a titolo di restituzione finanziamento per euro 350,00 in essere sino al novembre 2024 ; documentazione relativa al pagamento della mensa scolastica, asseritamente pari ad euro 48 mensili (documenti allegati alla memoria 19.6.24).
La parte convenuta chiara di guadagnare circa 2000,00 € mensili (cfr. memoria di costituzione
11.2.2022) e di essere gravato da molteplici spese per restituzione mutui e finanziamenti. Produce, tra l'altro: CUD attestante redditi da lavoro per euro 29433,06 nell'anno 2023; buste paga attestanti la percezione di redditi, nell'anno 2024, pari a circa 1900,00 euro mensili;
estratto conto con saldo attivo al 31.12.2023 pari ad euro 921,00; copie documenti di finanziamenti per Parte_2 euro 67,00 mensili in corso, Banca Reale per euro 124,30 mensili in corso (risultando invero estinti il finanziamento per euro 197,50 mensili acceso nel settembre 2018 e il finanziamento Parte_2
Findomestic per euro 39,19 mensili acceso nel 2021), piano di ammortamento attestante ratei di restituzione mutuo fondiario pari ad euro 600 circa mensili, contratto di locazione 31.7.23 attestante canone per euro 450 mensili doc. (6 memoria 20.6.24). Dichiara altresì di essere proprietario di immobile in Torino in relazione al quale percepisce euro 340,00 mensili a titolo di canone di locazione,
e di altro immobile.
pagina 9 di 12 In tale contesto, tenuto conto della collocazione esclusiva dei minori presso la madre e delle loro presumibili esigenze, stima dunque equo il Collegio porre a carico del padre contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 600,00 oltre 60% concorso spese straordinarie giusto Protocollo
d'Intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, con decorrenza dalla data della domanda.
Deve altresì dichiararsi il diritto della madre di percepire integralmente l'assegno unico . CP_2
5. Sulla richiesta di assegno di mantenimento della moglie L'art. 156 c.c. stabilisce il diritto del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri ad essere mantenuto dall'altro coniuge. Si noti, in particolare, che a differenza della normativa dettata in materia di scioglimento del matrimonio (su cui si è pronunciata la Suprema Corte con la nota sentenza 11504/2017) La separazione personale, …, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. 12196/2017).
Si è precisato che A norma dell'art. 156 cod.civ., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso (Cass 5762/1997) ed ancora che L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass 605/2017).
Nel caso di specie non vi sono allegazioni particolari in punto tenore di vita.
La ricorrente risulta titolare di redditi minimi (prossimi ai 1400,00 euro mensili, considerato l'Assegno
Unico, ma gravati da canone di locazione per euro 600,00 mensili), il resistente risulta titolare di redditi pari a circa 2300,00 mensili, considerato l'apporto costituito dalla locazione di immobile di proprietà, ancorchè gravati da esborsi per oltre 1200,00 mensili a titolo di canone di locazione, restituzione mutuo e altri debiti.
Il resistente risulta altresì titolare di due beni immobili (trattasi di due fabbricati destinati ad abitazione, uno dei quali, come già rilevato, certamente posto a reddito). In tale contesto, considerata la diversa situazione reddituale/patrimoniale delle parti, ribadito che, per quanto già detto, non vi sono allegazioni particolari circa il tenore di vita, che deve comunque ritenersi tale da garantire una vita dignitosa, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la durata del pagina 10 di 12 matrimonio, ritiene equo il Collegio porre a carico del marito contributo di mantenimento della moglie pari ad euro 200,00 oltre rivalutazione ex indici ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese (con decorrenza dall'anno 2023 atteso il consolidamento, in detta annualità, dell'aumento dei redditi della , sul punto richiamandosi l'analisi reddituale sub 4, e fermo restando, per il periodo Pt_1 precedente, il contributo già stabilito con la ordinanza presidenziale 22.11.2022).
6. Sulle altre domande Non può accogliersi la domanda della intesa alla condanna del alla restituzione di Pt_1 CP_1 quanto percepito a titolo di Assegno Unico stante la genericità
7.Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese, liquidate come di seguito in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore e della elevata difficoltà della lite nonché delle attività svolte, sono poste a carico del in CP_1 applicazione del principio di soccombenza. Attesa la ammissione della al patrocinio a spese Pt_1 dello Stato come da delibera C.O.A. Asti 9.12.2021, rilevato il successivo superamento del limite reddituale con riferimento all'anno 2023, come da dichiarazione 18.4.24 e documentazione allegata, dovendo dunque revocarsi, da tale data, l'ammissione al gratuito patrocinio ex art. 136 D.P.R. 115/2002, si disporrà, a carico del , che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato con CP_1 riferimento alle somme liquidate per la fase precedente la revoca (fasi di studio – liquidata in euro
2552,00 - e introduttiva – liquidata in euro 1806,00-) ed a favore della ricorrente con riferimento alle somme liquidate in relazione al periodo successivo alla predetta revoca (fasi di trattazione – liquidata in euro 2709,00- e decisoria – liquidata in euro 4358,00 -), le predette somme devono poi essere maggiorate dagli accessori come in dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere definitivamente poste a carico della parte resistente soccombente.
PQM
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza respinta o assorbita,
dichiara la separazione personale dei coniugi sposatisi in data 24.6.2012, con addebito a carico di
, Controparte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di competenza,
dispone che i figli minori ed siano affidati in via esclusiva alla madre R_ Per_2 Pt_1
,
[...] stabilisce il diritto della madre di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i minori,
dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti che attiveranno interventi di educativa domiciliare, dispone la presa in carico dei minori da parte del Servizio NPI, stabilisce che il padre possa vedere i figli minori ed solo in Controparte_1 R_ Per_2 luogo neutro alla presenza di operatore dei Servizi Sociali secondo calendario stabilito dai Servizi
Sociali sentito il servizio NPI,
pagina 11 di 12 stabilisce che i nonni paterni possano incontrare i nipoti ed solo in luogo neutro alla R_ Per_2 presenza di operatore dei Servizi Sociali secondo calendario stabilito dai Servizi Sociali sentito il servizio NPI, invita ad intraprendere un percorso di psicoterapia, Controparte_1
pone a carico di un contributo di mantenimento dei minori pari ad euro 600,00 Controparte_1 mensili oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 oltre 60% concorso spese straordinarie giusto Protocollo d'intesa Tribunale di Asti 7.7.2017, con decorrenza dalla data della domanda,
pone a carico di un contributo di mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT da versarsi alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dall'anno 2023 (fermo restando, per il periodo precedente e con decorrenza dalla domanda giudiziale, il contributo di euro 250,00 già stabilito con la ordinanza presidenziale
22.11.2022),
stabilisce il diritto della madre ricorrente di percepire in via esclusiva l'Assegno Unico Parte_1
con decorrenza dalla data della domanda, CP_2
visto l'art 136 DPR 115/2002, revoca la ammissione di al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dall'anno Parte_1
2023, dichiara tenuto e condanna a versare a , a titolo di spese di lite, la Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di euro 11425,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA
e CPA, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato per la somma di euro 4358,00 oltre 15% spese generali IVA e CPA, ed a favore della per la restante somma di euro 7067,00 Pt_1 oltre 15% spese generali IVA e CPA,
pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico della parte resistente.
Dispone trasmettersi la Sentenza al Pubblico Ministero per la eventuale adozione di provvedimenti di competenza.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti all'esito della camera di consiglio del 19 febbraio 2025
Il Giudice (Elga Bulgarelli) Il Presidente (Gian Andrea Morbelli)
pagina 12 di 12