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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/07/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4768 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, rimessa al Collegio per la decisione il 15/07/2025 tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti, dall'avv. MADDALENA RUSSO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 15/07/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 04/06/2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 05/01/2018 dalla cui unione era nato un figlio il Per_1
11/07/2017 e di essersi separata con decreto di omologa del 24/07/2020, ove era stato previsto l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio tenuto conto della
1 distanza tra questi ultimi (il padre residente a Caserta e il figlio a Varese), e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che il resistente, dopo la separazione, non aveva mai incontrato il figlio e non versava per intero l'assegno di mantenimento.
Rappresentava, inoltre, di avere una relazione con un nuovo compagno dalla quale aspetta un bambino. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo del figlio minore, la previsione di un calendario dei tempi di permanenza padre-figlio e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 10/02/2022, sentita la ricorrente, il Presidente delegato affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse,
e confermava per il resto la disciplina della separazione. In data 22/11/2023 veniva emessa sentenza parziale sullo status e, all'esito dell'udienza cartolare del 15/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, va dichiarata la contumacia del resistente.
Essendo già stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio in data 22/11/2023, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
Va confermato l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione prevalente presso quest'ultima, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'emissione dell'ordinanza presidenziale del 10/02/2022.
Difatti, come già emerso all'udienza presidenziale, la violazione sistemica degli obblighi di mantenimento e il disinteresse del padre sulle decisioni concernenti il figlio (cfr. verbale del
10/02/2022), è pregiudizievole per la quotidiana condivisione delle scelte in favore del figlio.
Inoltre, la sua mancata comparizione in giudizio dimostra il totale disinteresse alle questioni in esame.
In ordine alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio, tenuto conto dell'età del minore (8 anni) e della distanza ( ), nonché dell'attuale Persona_2 assenza di frequentazione, il padre potrà raggiungere il figlio a Bagheria (PA) nel weekend con preavviso di una settimana, previo accordo tra le parti.
Va, infine, aumentato l'assegno mensile posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, tenuto conto delle sue accresciute esigenze rispetto all'epoca della separazione, secondo una nozione appartenente al notorio. Il Tribunale, pertanto, pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando un
2 assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido del figlio minore in forma esclusiva alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso quest'ultima e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio come indicato in parte motiva;
2. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 400,00, entro il 30 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
3. dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4768 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, rimessa al Collegio per la decisione il 15/07/2025 tra
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti, dall'avv. MADDALENA RUSSO ( ) presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata
RICORRENTE
e
) CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 15/07/2025 la ricorrente si è riportata al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 04/06/2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 05/01/2018 dalla cui unione era nato un figlio il Per_1
11/07/2017 e di essersi separata con decreto di omologa del 24/07/2020, ove era stato previsto l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio tenuto conto della
1 distanza tra questi ultimi (il padre residente a Caserta e il figlio a Varese), e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Rilevava che il resistente, dopo la separazione, non aveva mai incontrato il figlio e non versava per intero l'assegno di mantenimento.
Rappresentava, inoltre, di avere una relazione con un nuovo compagno dalla quale aspetta un bambino. Tanto premesso, chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo del figlio minore, la previsione di un calendario dei tempi di permanenza padre-figlio e l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 10/02/2022, sentita la ricorrente, il Presidente delegato affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse,
e confermava per il resto la disciplina della separazione. In data 22/11/2023 veniva emessa sentenza parziale sullo status e, all'esito dell'udienza cartolare del 15/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, attesa la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, va dichiarata la contumacia del resistente.
Essendo già stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio in data 22/11/2023, occorre pronunciarsi sulle sole statuizioni accessorie.
Va confermato l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocazione prevalente presso quest'ultima, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'emissione dell'ordinanza presidenziale del 10/02/2022.
Difatti, come già emerso all'udienza presidenziale, la violazione sistemica degli obblighi di mantenimento e il disinteresse del padre sulle decisioni concernenti il figlio (cfr. verbale del
10/02/2022), è pregiudizievole per la quotidiana condivisione delle scelte in favore del figlio.
Inoltre, la sua mancata comparizione in giudizio dimostra il totale disinteresse alle questioni in esame.
In ordine alla regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio, tenuto conto dell'età del minore (8 anni) e della distanza ( ), nonché dell'attuale Persona_2 assenza di frequentazione, il padre potrà raggiungere il figlio a Bagheria (PA) nel weekend con preavviso di una settimana, previo accordo tra le parti.
Va, infine, aumentato l'assegno mensile posto a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, tenuto conto delle sue accresciute esigenze rispetto all'epoca della separazione, secondo una nozione appartenente al notorio. Il Tribunale, pertanto, pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando un
2 assegno mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Considerata la natura della controversia e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido del figlio minore in forma esclusiva alla madre, anche per le decisioni di maggior interesse, con collocamento prevalente presso quest'ultima e regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio come indicato in parte motiva;
2. pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 400,00, entro il 30 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
3. dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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