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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2977/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2977/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio;
posta in decisione con decreto reso in data 10.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Teracati n. 63/B, presso lo studio dell'avv. Barbara La Bella, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente, in Via Vincenzo Statella n. 20, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tevere n. 50, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Capodicasa, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Edy Salemy giusta delega in atti;
- Ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 739/2024 pubblicata in data 25.3.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17.7.2023 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
Quindi, all'udienza del 10.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati e ognuno sarà libero di fissare la propria dimora e residenza ove ritenga maggiormente opportuno con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di sorta;
-la casa coniugale di via Vincenzo Statella n. 20, Siracusa, di proprietà della Sig.ra , resterà Parte_1 assegnata alla stessa, quale coniuge collocatario dei figli minori, e;
- Per_1 Persona_2
l'affidamento dei figli minori sarà di entrambi i genitori che prenderanno concordemente tutte le decisioni relative alla vita ordinaria e straordinaria degli stessi che saranno collocati con la madre presso l'abitazione familiare sopra identificata e comunque presso eventuale altra abitazione sempre nel territorio del Comune di Siracusa;
-il sig. potrà liberamente tenere con sé i figli Parte_2 durante la settimana, secondo le esigenze di vita e lavorative di entrambi i separandi tenuto conto dei varabili orari di lavoro e pertanto le parti convengono sin d'ora che il diritto di visita infrasettimanale verrà gestito di comune accordo, il più possibile in conformità con il piano genitoriale allegato, tenendo conto di tutte le esigenze e le necessità superiori reciproche e previa congrua comunicazione;
-il sig. avrà altresì diritto di tenere con sé i figli a weekend Parte_2 alternati per la mezza giornata del sabato e l'intera, fino alle ore 20:00, della domenica, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e tenuto sempre in considerazione il superiore interesse a preservare e tutelare la serenità dei minori senza imposizione di sorta alcuna;
- disporre che le vacanze estive, natalizie e pasquali vengano gestite di comune accordo tra le parti, in conformità al piano genitoriale allegato, tenendo conto del supremo interesse dei figli e delle esigenze anche lavorative dei genitori ma comunque garantendo ad ogni genitore di trascorrere con i minori, ad anni alternati, tutte le festività da calendario ed i compleanni;
- i separandi riconoscono espressamente e reciprocamente ai nonni materni e paterni il diritto di trascorrere del tempo con i figli minori;
- i separandi convengono sin d'ora di rinunciare espressamente e vicendevolmente a richiedere per sè stessi mantenimento di sorta attesa la circostanza che entrambi sono comunque economicamente indipendenti;
- le parti stabiliscono che il sig. versi mensilmente e Parte_2 comunque entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 500,00 (ottenuta da parte dei cc.dd. assegni familiari e parte degli emolumenti lavorativi del Sig. ) per i figli minori e ciò per Parte_2 le esigenze della vita quotidiana della stessa, oltre, ovviamente, alla contribuzione nella misura del
50% di tutte le altre spese definite straordinarie e comunque espressamente individuate nel protocollo di gestione in uso presso il Tribunale di Siracusa e noto alle parti anche per il tramite dei rispettivi professionisti avvocati;
le parti convengono che tale somma sarà soggetta ai normali criteri di indicizzazione secondo i dati Istat vigenti al momento del calcolo;
-disporre affidamento dei figli minori in favore dei genitori che prenderanno concordemente tutte le decisioni relative alla vita ordinaria e straordinarie degli stessi che saranno collocati con la madre presso l'abitazione familiare sopra richiamata;
- disporre che il sig. , nel rispetto del Parte_2 piano genitoriale allegato, potrà liberamente tenere con sé i figli durante la settimana, secondo le esigenze lavorative di entrambi i genitori tenuto conto dei varabili orari di lavoro e pertanto disporre che siano le parti a convenire che il diritto di visita infrasettimanale verrà gestito di comune accordo tenendo conto di tutte le esigenze e le necessità superiori reciproche;
- disporre che il sig. Parte_2 avrà altresì diritto di tenere con sé i figli a weekend alternati per la mezza giornata del sabato e l'intera, fino alle ore 20:00, della domenica, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso tenuto sempre in considerazione il superiore interesse a preservare e tutelare la serenità dei minore senza imposizione di sorta;
- disporre che le vacanze estive, natalizie e pasquali vengano gestite di comune accordo tra le parti, in conformità al piano genitoriale allegato, tenendo conto del supremo interesse dei figli e delle esigenze anche lavorative dei genitori ma comunque garantendo ad ogni genitore di trascorrere con i minori, ad anni alternati, tutte le festività da calendario ed il compleanno;
- disporre che il sig. versi, a mezzo di bonifico bancario al conto corrente Parte_2 intestato alla sig.ra a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di euro 500,00, Pt_1 oltre ovviamente alla contribuzione nella misura del 50% di tutte le altre spese definite straordinarie e comunque espressamente individuate nel protocollo di gestione in uso presso il Tribunale di
Siracusa e noto alle part (disponendo che le predette somme siano soggette ad indicizzazione secondo i criteri di legge). Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3
celebrato in Siracusa, con rito concordatario, in data 1.6.2013 (Atto Parte_2 trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 81, parte II, serie A - anno 2013), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
16.10.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2977/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio;
posta in decisione con decreto reso in data 10.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Teracati n. 63/B, presso lo studio dell'avv. Barbara La Bella, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 ivi residente, in Via Vincenzo Statella n. 20, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Tevere n. 50, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Capodicasa, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Edy Salemy giusta delega in atti;
- Ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 739/2024 pubblicata in data 25.3.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17.7.2023 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
Quindi, all'udienza del 10.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati e ognuno sarà libero di fissare la propria dimora e residenza ove ritenga maggiormente opportuno con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di sorta;
-la casa coniugale di via Vincenzo Statella n. 20, Siracusa, di proprietà della Sig.ra , resterà Parte_1 assegnata alla stessa, quale coniuge collocatario dei figli minori, e;
- Per_1 Persona_2
l'affidamento dei figli minori sarà di entrambi i genitori che prenderanno concordemente tutte le decisioni relative alla vita ordinaria e straordinaria degli stessi che saranno collocati con la madre presso l'abitazione familiare sopra identificata e comunque presso eventuale altra abitazione sempre nel territorio del Comune di Siracusa;
-il sig. potrà liberamente tenere con sé i figli Parte_2 durante la settimana, secondo le esigenze di vita e lavorative di entrambi i separandi tenuto conto dei varabili orari di lavoro e pertanto le parti convengono sin d'ora che il diritto di visita infrasettimanale verrà gestito di comune accordo, il più possibile in conformità con il piano genitoriale allegato, tenendo conto di tutte le esigenze e le necessità superiori reciproche e previa congrua comunicazione;
-il sig. avrà altresì diritto di tenere con sé i figli a weekend Parte_2 alternati per la mezza giornata del sabato e l'intera, fino alle ore 20:00, della domenica, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e tenuto sempre in considerazione il superiore interesse a preservare e tutelare la serenità dei minori senza imposizione di sorta alcuna;
- disporre che le vacanze estive, natalizie e pasquali vengano gestite di comune accordo tra le parti, in conformità al piano genitoriale allegato, tenendo conto del supremo interesse dei figli e delle esigenze anche lavorative dei genitori ma comunque garantendo ad ogni genitore di trascorrere con i minori, ad anni alternati, tutte le festività da calendario ed i compleanni;
- i separandi riconoscono espressamente e reciprocamente ai nonni materni e paterni il diritto di trascorrere del tempo con i figli minori;
- i separandi convengono sin d'ora di rinunciare espressamente e vicendevolmente a richiedere per sè stessi mantenimento di sorta attesa la circostanza che entrambi sono comunque economicamente indipendenti;
- le parti stabiliscono che il sig. versi mensilmente e Parte_2 comunque entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 500,00 (ottenuta da parte dei cc.dd. assegni familiari e parte degli emolumenti lavorativi del Sig. ) per i figli minori e ciò per Parte_2 le esigenze della vita quotidiana della stessa, oltre, ovviamente, alla contribuzione nella misura del
50% di tutte le altre spese definite straordinarie e comunque espressamente individuate nel protocollo di gestione in uso presso il Tribunale di Siracusa e noto alle parti anche per il tramite dei rispettivi professionisti avvocati;
le parti convengono che tale somma sarà soggetta ai normali criteri di indicizzazione secondo i dati Istat vigenti al momento del calcolo;
-disporre affidamento dei figli minori in favore dei genitori che prenderanno concordemente tutte le decisioni relative alla vita ordinaria e straordinarie degli stessi che saranno collocati con la madre presso l'abitazione familiare sopra richiamata;
- disporre che il sig. , nel rispetto del Parte_2 piano genitoriale allegato, potrà liberamente tenere con sé i figli durante la settimana, secondo le esigenze lavorative di entrambi i genitori tenuto conto dei varabili orari di lavoro e pertanto disporre che siano le parti a convenire che il diritto di visita infrasettimanale verrà gestito di comune accordo tenendo conto di tutte le esigenze e le necessità superiori reciproche;
- disporre che il sig. Parte_2 avrà altresì diritto di tenere con sé i figli a weekend alternati per la mezza giornata del sabato e l'intera, fino alle ore 20:00, della domenica, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso tenuto sempre in considerazione il superiore interesse a preservare e tutelare la serenità dei minore senza imposizione di sorta;
- disporre che le vacanze estive, natalizie e pasquali vengano gestite di comune accordo tra le parti, in conformità al piano genitoriale allegato, tenendo conto del supremo interesse dei figli e delle esigenze anche lavorative dei genitori ma comunque garantendo ad ogni genitore di trascorrere con i minori, ad anni alternati, tutte le festività da calendario ed il compleanno;
- disporre che il sig. versi, a mezzo di bonifico bancario al conto corrente Parte_2 intestato alla sig.ra a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma di euro 500,00, Pt_1 oltre ovviamente alla contribuzione nella misura del 50% di tutte le altre spese definite straordinarie e comunque espressamente individuate nel protocollo di gestione in uso presso il Tribunale di
Siracusa e noto alle part (disponendo che le predette somme siano soggette ad indicizzazione secondo i criteri di legge). Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3
celebrato in Siracusa, con rito concordatario, in data 1.6.2013 (Atto Parte_2 trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 81, parte II, serie A - anno 2013), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
16.10.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone