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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 06/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1139/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il Parte_2
26/02/1959 (C.F. ), C.F._2
entrambi con l'avvocato LARAGIONE PIETRO ANTONIO con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio)
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto del
22/5/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 28/5/2024, con il quale le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione ed il divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
vista la separazione dei coniugi dichiarata nel presente procedimento con sentenza n. 160/2024 pubblicata il 12/11/2024, passata in giudicato;
vista l'ordinanza pubblicata in pari data con la quale il Collegio ordinava rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di scioglimento del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, le spese dell'intero giudizio debbano essere compensate, sia relativamente alla fase di separazione che relativamente alla fase di divorzio;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28/5/2024 da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e il 31/1/2016 in BOLOGNA, alle Parte_1 Parte_2
condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per separazione e divorzio per separazione consensuale del 22/05/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 28/5/2024, così come integrate con le note di trattazione scritta depositate il 23/10/2024, con le quali i coniugi hanno chiarito che la casa coniugale resta nella disponibilità del e che l'accordo per la Pt_1
vendita della quota immobiliare della è da intendersi quale promessa di Pt_2
vendita da realizzarsi mediante atto notarile;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di BOLOGNA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte II, serie C, numero 2;
3) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio..
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 4/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco