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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 25/09/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 2452/2024 R.A.L., promosso da da
elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Casilina Nord n.76 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Donatella Quattrociocchi che lo rappresenta e difende sia congiuntamente sia disgiuntamente con l'Avv. Alessandro Marini, in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. elett.te Controparte_1 dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, presso CP_1
l'Avv. Maria Antonietta Tuminelli, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.7.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 innanzi al Tribunale di Frosinone deducendo che: 1) è titolare, a decorrere dal 1.8.2021 del trattamento pensionistico n.10060195 Cat. VO, per un importo in pagamento (al dicembre 2023) di
€.2.049,77; 2) l' aveva conteggiato in maniera erronea i periodi di mobilità, ai fini del calcolo CP_1 del trattamento pensionistico;
3) in particolare, vi era stato l'anomalo disallineamento tra la retribuzione media settimanale (RMS) della IG del 2013 e della successiva mobilità (goduta in continuità) per gli anni dal 2013 in poi, nonostante le due contribuzioni figurative avessero la medesima retribuzione di riferimento e la medesima base imponibile (ovvero la retribuzione globale fruita prima di essere collocato in IG).
L'attore ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per mobilità; - dichiarare che l' in sede di valorizzazione degli eventi CP_1 accreditati figurativamente a titolo di mobilità dal 2013 in poi ha applicato una Retribuzione Media
Settimanale inferiore al dovuto poiché non allineata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la IG del medesimo anno 2013, omettendo altresì la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma
6 D. Lgs. 503/1992; - conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 riliquidazione del trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , CP_1 alla corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad €.50,00) ed al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad € 1.795,26 nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione moneta-ria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo - ovvero, in subordine, la somma maggiore o minore che risulterà dovuta a seguito di CTU, di cui sin da ora si chiede l'ammissione. Con vittoria di compenso professionale (oltre contributo forfettario del 15%, IVA e CNA) da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari.”.
Con memoria depositata in data 30.12.2024 l' si è costituito in giudizio chiedendo, in via CP_1 preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 DPR 639/70 e di accertare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei ai sensi dell'art. 47 bis D.L. 98/2011. In via principale, nel merito, l' ha chiesto di respingere il CP_1 ricorso perché infondato in fatto e in diritto, non essendo stato provato il diritto all'accredito della contribuzione figurativa rivendicata.
All'esito dell'udienza del 26.9.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto, per i motivi appresso indicati.
In merito alla eccezione, formulata dall' , di decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile CP_1
1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente estinzione del diritto a chiedere l'integrazione del trattamento pensionistico, occorre soffermarsi sulla interpretazione della portata della previsione, espressa dalla Corte di Cassazione. Secondo il tenore testuale della norma “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l' azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per CP_1 la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
In particolare, con l'aggiunta dell'ultimo comma al predetto art. 47 (ad opera del D.L. 98/2011) la decadenza è stata estesa anche alle ipotesi di azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte (“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”).
La giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di interpretare la norma come volta a sancire una decadenza “mobile”, ovvero limitata ai tre anni di prestazione antecedente la presentazione della domanda giudiziale, abbandonando la tesi della decadenza tombale. In questo senso i giudici di legittimità hanno concluso evidenziando come tale soluzione realizzi un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi (quello del pensionato e quello pubblico alla stabilità dei conti), al contrario della decadenza tombale “che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta” (cfr. Cass. n.17430/2021: conf. Cass. n.123/2022,
n.1308/2022, n.4858/2022, n.12276/2022, n. 12278/2022).
Nel caso di specie, la domanda amministrativa di ricostituzione per motivi contributivi risulta presentata dal ricorrente in data 6.3.2024 (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente), il ricorso amministrativo è del luglio 2024 (cfr. doc. n.6 di parte ricorrente), mentre la successiva domanda giudiziale è stata depositata il 24.9.2024.
Per questo motivo, al momento del deposito del presente ricorso, alcuna decadenza ai sensi del cit. art. 47 può dirsi intervenuta, così come alcuna prescrizione è maturata.
Sulla prescrizione, la norma di riferimento è l'art. 47 bis del D.P.R. 639/1970, in base al quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.”
Pertanto, avendo il ricorrente limitato la domanda di condanna dell'Ente previdenziale al ricalcolo del differenziale pensionistico e dei relativi arretrati a far data dal triennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa, alcun rateo si è prescritto.
Venendo all'esame del merito del ricorso, va evidenziato che viene in rilievo l'individuazione della base retributiva pensionabile.
La posizione del ricorrente rientra ratione temporis nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della L.
1981, n. 155 e dell'art. 7 della L. del 1991 n. 223. In particolare, secondo il cit. art. 8: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa
o per i trattamenti di integrazione salariale”. A norma poi del comma 9 dell'art. 7 L. 223/1991 “i periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti.”
Nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, si è affermato che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981 (cfr. Cass.
n.16313/2004; Cass. n.157/2007; Cass. n.17502/2009; Cass., n.17990/2010). Precisa la Corte (nella sentenza n.17990/2010) che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla L.
n. 153 del 1969, art. 12, sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quando non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere, dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso (in tal senso Cass. n.1898/1997; Cass. n.3630/1999; Cass.
5002/1999).
Tali conclusioni valgono anche per la contribuzione figurativa nei periodi in cui l'attore ha fruito dell'indennità di mobilità.
L' ha inoltre sostenuto che il ricorrente ha illegittimamente invocato il disposto dell'art.8 CP_1 della legge 155/1981 e dell'art. 7, comma 9 della legge 223/1991, in luogo dell'art. 40 della Legge
183/2010.
In realtà, il ricorrente ha solo – e fondatamente - evidenziato di aver goduto la IG e la mobilità in continuità (cfr. docc. nn.
2-3 di parte ricorrente) e che tali indennità hanno la medesima base di calcolo, ovvero la retribuzione globale dell'ultimo periodo lavorato, come chiarito da Cass n.6161/2018. Del resto, anche l'ente convenuto ammette l'indennità della base imponibile utile all'accredito della contribuzione figurativa IG e quella per l'accredito della contribuzione figurativa della mobilità fruita in continuità IG (pagg. 12 e 13 della memoria di costituzione).
In conseguenza l'attore – preso atto della retribuzione imponibile quantificata dallo stesso CP_1 per la mobilità di cui il ricorrente ha beneficiato negli anni dal 2013 al 2017– ha chiesto di riallineare l'importo della retribuzione imponibile del precedente periodo di IG a quello stabilito dall'
[...]
(cfr., sul punto, Corte Appello di Perugia n.200/2022). Controparte_2
Chiarita in questi termini la necessità di tener conto, nella determinazione della retribuzione pensionabile, anche degli emolumenti extra mensili, è possibile per la quantificazione rifarsi ai conteggi di parte ricorrente, che ha tenuto conto degli emolumenti che, nell'estratto conto (all. CP_1
3), sono stati annoverati sotto la voce “altre c.” con riferimento al codice 342 per la cassa integrazione ed al codice 331 per la mobilità; con riferimento in particolare alla voce “mobilità”, il ricalcolo è avvenuto tenendo conto di emolumenti extra mensili quali la tredicesima mensilità, sicuramente spettante secondo le previsioni del CCNL di categoria;
da canto suo l' ha allegato alla memoria CP_1 di costituzione una relazione interna, nella quale si dà espressamente atto del fatto che, per i contributi figurativi di cui al caso oggi esaminato, il programma di calcolo messo a disposizione dall'ente esclude dal computo gli extra mensili, secondo una interpretazione della norma che, per tutte le ragioni sopra riportate, deve ritenersi erronea.
In particolare, dal conteggio attoreo depositato come allegato n.11 emerge che - a seguito del corretto calcolo della contribuzione figurativa per mobilità, operato computando le extramensilità, ed effettuando l'allineamento tra la mobilità percepita dal 2013 in poi, così come calcolata dall'Istituto,
e la IG del medesimo anno 2013 – pari ad €.631,26-, nonché operando la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art.3, comma 6, D. Lgs. 503/1992, la differenza sul rateo pensionistico per l'attore ammonta ad €.50,00.
Conseguentemente, l' va condannato ad operare la riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico dell'attore accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità tenendo conto di quanto specificato. L' va anche condannato alla CP_1 corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della quantificazione di cui al conteggio allegato al ricorso, che non è stato oggetto di specifiche contestazioni, nonché al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad €.1.795,26 e al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente.
Per le svolte considerazioni, in definitiva, la causa va decisa come da dispositivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori minimi di cui al D.M.
147/2022 per le controversie previdenziali per lo scaglione sino a €.5.200,00, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara che il ricorrente nel periodo di riferimento per la Parte_1 determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per mobilità;
b) accerta e dichiara il diritto del ricorrente al calcolo degli emolumenti extramensili nella determinazione della retribuzione pensionabile, per i periodi coperti da mobilità;
c) accerta e dichiara che nella determinazione della retribuzione pensionabile l'Istituto ha operato un illegittimo disallineamento tra la retribuzione media settimanale calcolata a titolo di mobilità dal 2013
e la retribuzione media settimanale calcolata per l'anno 2013 a titolo di IG;
d) per l'effetto, condanna l' ad operare la riliquidazione del trattamento pensionistico CP_1 dell'attore, accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità, tenendo conto di quanto statuito ai capi b) e c);
e) condanna l' ad incrementare il trattamento pensionistico in godimento da parte dell'attore CP_1 della somma di €.50,00 mensili, nonché a corrispondere le differenze maturate, in misura di complessivi €.4.138,10, aumentate degli interessi legali;
f) condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, quantificate in €.1.795,26, per CP_1 compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, e in €.43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Frosinone, 14.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi