Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2588/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Giovanni Maddaleni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2588/2021 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in GENOVA CORSO Parte_1 C.F._1
ANDREA PODESTA' n. 8/5, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIALE SAULI CP_1 C.F._3
5/22 16122 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. ), Parte_3 C.F._4 che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Accertare e dichiarare che il signor è il padre biologico del minore nato Parte_4 Persona_1
a Genova il 17.09.,2020 e per l'effetto dichiarare lo stesso tenuto a corrispondere alla esponente a titolo di concorso per il mantenimento del minore, una somma mensile non inferire ad euro 400,00 e/o quella diversa somma meglio vista e ritenuta e ciò con decorrenza dalla data di nascita del minore, il tutto previo accertamento della capacità reddituale dell'obbligato ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“”Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previi i migliori accertamenti e declaratorie, per tutte le causali di cui in atti , previo espletamento di CTU genetica sul minore Persona_1
a) rigettare tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 Parte_5
b1) in subordine, in caso di accertamento della paternità di parte resistente sul minore Persona_1 affidare in via esclusiva il minore alla madre con collocazione presso quest'ultima e prevedere la Parte_1 facoltà di visita paterna mediante l'ausilio del Servizio Sociale competente, secondo le modalità meglio viste e ritenute in considerazione dell'assenza di rapporti;
b2) sempre in subordine, in caso di accertamento della paternità di parte resistente sul minore Per_1
porre a carico del sig. a titolo di concorso nelle spese di mantenimento del minore ,
[...] Parte_6 Per_1
l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere in favore della ricorrente, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Verbale della riunione 15/9/2016 della IV Sezione del Tribunale di Genova;
c) vinte le spese e i compensi del giudizio, oltre spese generali, cpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 324 c.p.c. la signora allegava che in seguito Parte_1 alla relazione intercorsa nel 2019/2020 con il convenuto, in data 17.09.2020 era nato il figlio riconosciuto dalla sola madre;
che il signor si è rifiutato di riconoscere Persona_1 CP_1 il bambino omettendo altresì di contribuire al suo mantenimento;
che in conseguenza di ciò la ricorrente ha citato in giudizio il signor;
che, a seguito degli accertamenti disposti CP_1 nell'ambito di quel procedimento, veniva accertata la paternità biologica del convenuto il quale veniva altresì condannato a versare la somma mensile di euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il convenuto impugnava la sentenza deducendo la irregolarità della notifica dell'atto di citazione;
che, nelle more del giudizio le parti addivenivano ad un accordo bonario ed effettuavano in via stragiudiziale l'esame del DNA al fine di verificare la paternità; che tale esame, espletato presso l'istituto di medicina legale dell'università di Pisa accertava la paternità biologica del Co convenuto;
che successivamente, con Sentenza n. 1269/2023 la di GENOVA dichiarava la nullità della Sentenza emessa dal Tribunale disponendo la riassunzione del procedimento ex art. 354 c.p.c.; che la signora riassumeva il giudizio formulando le conclusioni di cui Per_1 in epigrafe.
Con comparsa del 11.04.2024 si costituiva il signor allegando che nel mese di agosto CP_1
2019 conosceva la signora con la quale iniziava una relazione;
che a gennaio 2020 Per_1 ovvero dopo pochissimi mesi dall'inizio della frequentazione, la signora comunicava Per_1 al convenuto di essere incinta;
che il signor rimaneva disorientato e stupito, ma si CP_1 dichiarava comunque disponibile a riconoscere il nascituro, previo espletamento dell'esame del DNA;
che nel maggio del 2020 la relazione si interrompeva definitivamente;
che la signora non accettava la fine della relazione e si presentava varie volte presso il Per_1 luogo di lavoro del resistente, intimandogli di riconoscere il figlio nonché aggredendolo sia fisicamente, sia verbalmente e rifiutava di esprimere il consenso necessario per l'esecuzione del test sul figlio e neppure comunicava la propria intenzione di rivolgersi ad un avvocato per promuovere un giudizio di accertamento di paternità; che con atto di citazione del 24/2/2021 la predetta introduceva il presente giudizio ove il signor rimaneva CP_1 contumace a causa dell'accertata nullità della notificazione dell'atto introduttivo e di tutti i successivi atti, e conseguentemente della sentenza n. 2578/2022 emessa da questo Tribunale di Genova, come dichiarato dalla Corte di Appello;
che il signor non intende CP_1 sottrarsi alla responsabilità derivante dell'eventuale accertamento della paternità sul minore
, ma ritiene fondamentale dirimere ogni dubbio in merito alla paternità, Per_1 sottoponendosi a CTU genetica;
che benché tale test genetico sia stato eseguito in via stragiudiziale e sia risultato positivo, trattasi di referto privo di valore legale;
che nell'ipotesi in cui fosse accertata la paternità biologia il minore potrà essere affidato in via esclusiva alla madre con relativa collocazione abitativa e regolamentazione del diritto di visita paterno con intervento del SS ai fini di un graduale inserimento della figura paterna nella vita del minore, nonché dovrà essere regolamentato il contributo al mantenimento del minore;
che sotto tale ultimo aspetto il resistente rileva essere un operaio e percepire uno stipendio netto mensile di circa euro 1.100,00/1.400,00, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; che il predetto non ha proprietà mobiliari, né immobiliari e si mantiene esclusivamente grazie al lavoro dipendente svolto presso Eurocolors S.r.l.s.; che il predetto ha spese di sub affitto della stanza sita in Genova ove dimora, pari ad euro 300,00 mensili;
che in considerazione di tutto quanto sopra il signor è disponibile a corrispondere alla ricorrente, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e presta il consenso affinché la signora percepisca per Per_1 intero l'AU.
Nelle more del procedimento veniva quindi espletata CTU genetica la quale accertava che il signor è il padre biologico del minore nato il [...] e, alla CP_1 Persona_1 successiva udienza del 12.11.2024 le parti si accordavano per il regime di affidamento cd. super esclusivo del minore in capo alla madre e precisavano le conclusioni come in epigrafe onde il GI tratteneva la causa in decisione.
***
La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità formulata dalla SIa è Parte_1 fondata e merita accoglimento in quanto la CTU espletata ha accertato che il convenuto è il padre biologico del minore. All'accoglimento della domanda principale consegue ai sensi dell'art. 277 c.c. la necessità di assumere i provvedimenti richiesti in punto mantenimento, affidamento e collocazione del minore.
Per quanto riguarda il regime di affidamento ritiene il Collegio di dover disporre l'affido cd. super-esclusivo del minore in capo alla madre, anche alla luce delle Persona_1 conclusioni rassegnate in forma congiunta dalle parti all'udienza del 12.12.2024, stante l'inesistenza, allo stato, di un rapporto padre figlio, fermo restando il diritto di visita del signor che potrà avvenire previo accordo con la madre, la quale dovrà comunque CP_1 garantire il diritto alla bigenitorialità; in assenza di accordo le parti si rivolgeranno ai Servizi Sociali competenti ai fini di un graduale inserimento della figura paterna e costruzione del rapporto padre-figlio.
Per quanto riguarda l'aspetto economico, va ricordato che la quantificazione del contributo al mantenimento del figlio ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza”, nel senso che tale contributo va determinato non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore, ma anche alle esigenze del figlio in ragione della sua età, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel presente giudizio, dalla documentazione prodotta da parte del convenuto si ricavano i seguenti dati:
CU 2022: redditi da lavoro dipendente euro 19.097,63 da cui al netto delle impose si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.300,00;
CU 2023: redditi da lavoro dipendente euro 24.044,23 da cui al netto delle impose si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.660,00;
CU 2024: redditi da lavoro dipendente euro 20.733,26 da cui al netto delle impose si ricavano entrate mensili calcolate su dodici mensilità pari a circa euro 1.500,00
Il predetto ha dichiarato di versare ogni mese euro 300,00 per la locazione della stanza in cui vive.
La ricorrente ha prodotto contratto di lavoro subordinato a tempo inderterminato a 40 ore settimanali presso MS s.r.l. con stipendio mensile di circa euro 1.500,00 come da biste paga allegate.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze del bambino in relazione alla sua età, del fatto che ad oggi non vi sono frequentazioni con il padre onde il minore grava in via esclusiva sulla madre, pare equo l'importo di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda attorea avente ad oggetto la decorrenza del contributo al mantenimento del figlio dal momento della sua nascita Persona_1 avvenuta in data 17/09/2020, in quanto appare verosimile, per la natura stessa del presente giudizio, che sin dalla nascita del minore il SI non abbia provveduto al CP_1 mantenimento del figlio convivente con la madre che si è fatta carico in via del tutto esclusiva di tutte le esigenze di vita del minore.
Quanto alle spese di lite, esse non possono che seguire la totale soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, visto l'art. 269 c.c.
Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara che il minore , nato a Persona_1
Genova il 17/09/2020, è figlio del SI , nato in [...], il [...]; CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova di annotare la presente sentenza, passata in giudicato, sull'atto di nascita relativo al minore;
Persona_1
Pone a carico del SI l'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo CP_1 mantenimento del figlio minore, da versarsi in favore della madre entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla nascita del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016;
Affida il minore alla madre, signora in via cd. super esclusiva ex art. 337 quater Parte_1 ultimo comma, secondo periodo c.c. con collocazione abitativa presso la stessa, con facoltà di assumere tutte le decisioni più rilevanti nell'interesse del minore e diritto di visita del padre da concordarsi preventivamente con la madre o, in assenza di accordo, tramite i Servizi Sociali competenti;
Dispone che la residenza abituale de minore sia presso la madre;
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice – per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero.
Condanna il convenuto SI al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 della SIa che liquida in complessivi € 3.972,00, oltre spese generali al 15%, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso, in Genova nella camera di consiglio del 28.03.2025
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni