TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 3931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3931 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13457/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. PATRIZIO GUARINO (CF:
), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. EDOARDO STRAZZULLO (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale C.F._3 presso l'indirizzo PE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti il sig. Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale per sentire accogliere le doma
[...] troduttivo e di cui si dirà appresso più ampiamente.
2. In punto di fatto, l'attore premette quanto segue: a) di essere conduttore dell'appartamento sito in Lusciano alla via Torre Pacifico n. 24, censito al CF del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 5378, sub 7; b) di avere stipulato, in data 2.10.2018, una polizza assicurativa denominata “Unipolsai Casa & Servizi” a copertura “multirischio”; c) che in specie l'assicurazione riguarda “tutti i danni ai beni per atti dolosi di terzi anche in occasione di furto, nonché per furto e rapina avvenuti con scasso (…)”, con riferimento ai seguenti massimali: euro 70.000,00 per danni ai beni;
euro 50.000,00 per il contenuto asportato;
euro 7.500,00 per oggetti preziosi e valori;
d) di essere rimasto vittima, in data 20.2.2020, di un furto ad opera di ignoti;
e) il ladri “introdottisi nell'abitazione allo scopo di ricercare beni da sottrarre e cassaforte, danneggiavano pareti, mobili, divani, arredi, complementi d'arredo, lavastoviglie e piastra di cottura, finanche le pareti per estrarre la cassaforte (…)”, nonché, nel salone, “tutti gli arredi, la pavimentazione, il tavolo in vetro, il climatizzatore e gli infissi”; f) la cassaforte, che veniva completamente asportata dalla propria sede muraria, conteneva la somma di euro 15.000,00 in contanti, nonché
“svariati oggetti in oro consistenti in bracciali, collane, anelli, orecchini e n. 2 orologi Rolex modello Daytona Submarine”; g) venivano inoltre asportati capi di abbigliamento, occhiali da sole, bottiglie di vino, televisori e consolle di gioco, numerose scarpe e altri oggetti (come indicato nella denuncia alle autorità, sporta nella stessa giornata); h) inoltre, veniva richiesta l'immediata messa in sicurezza dell'infisso divelto dai ladri (con una spesa documentata di euro 561,20), mentre, secondo la perizia estimativa redatta dall'ing. il danno riportato ammontava Per_1
a complessivi euro 148.665,00 (secondo le tamente indicate); i) di avere denunciato il sinistro invocando il riconoscimento di un indennizzo, ma senza risultato.
3. L'attore chiede: 1) accertarsi l'inadempimento contrattuale della CP_1
(a causa del mancato riconoscimento dell'indennizzo spettante); 2
[...] essa al ristoro dei danni subiti, per l'importo di euro 148.665,00 ovvero in relazione alla minor somma di euro 127.500,00 (valore assicurato), oltre accessori;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2022, si è costituita la (d'ora in poi anche soltanto: la compagnia o Controparte_1
c ento della polizza assicurativa azionata per CP_1 one del contratto di locazione e per false dichiarazioni rilasciate in polizza in merito alla dimora abituale dell'attore”; b) pertanto la carenza di legittimazione dell'attore rispetto all'indennizzo richiesto;
c) in via subordinata, riconoscersi il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento.
5. Relativamente al primo punto, la Compagnia assume che l'attore non ha mai risieduto presso l'appartamento in questione (come risulta dal certificato di residenza storico prodotto), donde il carattere simulato del contratto di locazione e, soprattutto, la falsità delle dichiarazioni rese in sede di stipula del contratto d'assicurazione.
6. In via riconvenzionale (sebbene in via incidentale, per quanto si dirà), quindi, è stato richiesto accertarsi la simulazione del contratto di locazione.
7. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova del valore dei beni rubati e, in più, si dubita della stessa veridicità del fatto storico narrato (come emerge dalla relazione investigativa commissionata ad un professionista del settore).
8. In via subordinata, come si diceva sopra, si invoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sotto il profilo della mancata predisposizione di adeguati sistemi di sicurezza, dato il rilevante valore degli oggetti detenuti in casa;
si dubita, in ogni caso, della appropriatezza della richiesta, sotto il profilo del quantum.
9. Il GI assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; prima di procedere alla istruzione della causa, formulava una proposta ex art. 185-bis c.p.c. (non accettata dalla compagnia); ammetteva i mezzi istruttori (ordinanza del 7.10.2022) e procedeva alla relativa assunzione;
con provvedimento del 25.3.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
tale udienza veniva rinviata “in prosieguo” al 26.5.2025; con provvedimento assunto ex art. 127-ter c.p.c. in data 25.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
10. Negli scritti conclusionali le parti ribadivano i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e insistevano per l'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte. 11. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
12. Rileva chiarire, in via preliminare, che la domanda di simulazione, spiegata in via riconvenzionale, deve intendersi proposta in via meramente incidentale al fine di concludere (in caso di esito positivo di tale accertamento incidentale) nel senso della insussistenza del diritto all'indennizzo: in questo senso depongono chiaramente sia la struttura logica dell'argomentazione svolta sia il tenore letterale della relativa conclusione laddove si chiede l'annullamento del contratto di assicurazione “per simulazione del contratto di locazione”; diversamente tra l'altro – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza – l'azione andava intentata anche nei confronti della controparte contrattuale dell'odierno attore [sul punto v., tra le altre, Cass. S.U., n. 25163/2021, secondo cui “poiché l'azione di simulazione (sia essa assoluta o relativa) è destinata a spiegare i suoi effetti nei confronti di tutte le parti dell'accordo simulatorio, essa determina un litisconsorzio necessario giacché la sentenza resa in accoglimento della domanda determina il mutamento della situazione giuridica comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente”].
13. In ogni caso, è rilevabile per tabulas che in sede di stipulazione della polizza, l'attore dichiarò di avere la propria residenza in Melito, alla via Leonardo da Vinci n. 11, e dunque, secondo quanto era evincibile ictu oculi già dal contratto, in un luogo diverso dall'appartamento in relazione al quale fu stipulata l'assicurazione.
14. Del resto, dalle condizioni generali di contratto allegate dalla stessa compagnia, si evince chiaramente che la copertura prescindeva dal dato della residenza anagrafica, facendo addirittura distinzione, quanto al rischio assicurato, tra il caso in cui la casa costituisca “abitazione abituale” o “abitazione non abituale”, con ciò quindi ammettendosi anche l'assicurazione di un immobile diverso da quello consistente nella “abitazione abituale”.
15. Ne consegue che il tema della eventuale simulazione del contratto di locazione è, a tacer d'altro, del tutto inconferente con l'escussione della garanzia assicurativa di cui si tratta.
16. Ancora, partendo dalle medesime emergenze documentali di cui sopra, va evidenziato che non ricorrono i presupposti della fattispecie di cui all'art. 1892 c.c.
Come affermato dalla costante giurisprudenza (da ultimo v. Cass. n. 7336/2025), “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore […]”.
Ebbene, manca sicuramente la prima condizione, in quanto l'attore dichiarò, già al momento della stipula del contratto, di risiedere in Melito;
con assorbimento, pertanto, della necessità di accertare la sussistenza delle altre (della cui prova, peraltro, sarebbe stato onerato l'assicuratore).
17. Per concludere, ai fini della copertura assicurativa, ciò che rileva (e soltanto nell'ottica di determinare l'ammontare del rischio assicurato e non già la sussistenza o meno della copertura, per quanto detto innanzi), è che la casa costituisse, come dichiarato, dimora abituale dell'attore; il che è quanto è emerso dall'istruttoria compiuta (si vedano al riguardo le dichiarazioni dei testi, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare;
le quali, tra l'altro, trovano riscontro nelle fatture ENEL prodotte dall'interessato), laddove – si badi – non è venuto in rilievo il profilo della residenza, ma, appunto, quello della dimora abituale, che, secondo quanto emerso, era fissata dall'attore nell'appartamento di cui si tratta (sebbene, è il caso di sottolinearlo fin da ora, insieme ad altre persone).
18. Nel merito, come si anticipava, la domanda va accolta nei limiti di cui in appresso.
19. Rileva chiarire che, per giurisprudenza costante, “in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (v. tra le altre Cass n. 3446/2023).
20. Ora, ancora una volta, deve guardarsi, da un lato, a quanto emerge dalla denuncia (che, se non dimostra la veridicità del fatto storico, vale ad essere indizio del relativo verificarsi secondo la dinamica narrata) e, dall'altro lato, a quanto emerso in sede di istruttoria, ed in specie delle dichiarazioni testimoniali;
quanto argomentato dalla compagnia, a ben vedere, malgrado il titolo utilizzato (“veridicità storica del furto de quo”), concerne non tanto l'inverosimiglianza del fatto (rispetto al quale l'unica circostanza dedotta è quella concernente dei danni a cose “difficilmente spiegabili” nell'ottica di un furto;
ma è assunto di comune esperienza che all'atto furtivo si possano accompagnare atti vandalici) quanto la stima del valore degli oggetti sottratti, che sarebbe del tutto sproporzionata.
D'altro canto, a ulteriore supporto di quanto detto, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, “il principio generale di cui all'art. 1218 c.c. secondo creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento. Di contro, nello specifico in materia di assicurazioni, se l'assicurazione sostiene che i danni denunciati dall'assicurato siano falsamente verificati, nel caso di specie un furto, gli elementi presuntivi siano in primo luogo dedotti in giudizio, ed inoltre che essi possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova circa (appunto) la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa” (Trib. Larino, n. 428/2024).
Ebbene, le deduzioni ricavabili dalle investigazioni compiute non assurgono alle predette caratteristiche.
21. L'indagine deve pertanto spostarsi sul piano del valore delle cose rubate e dei danni subiti.
22. Relativamente al primo profilo, alla luce di quanto dichiarato dai testi e di quanto documentato (sia attraverso i rilievi fotografici allegati alla denuncia, che attraverso le dichiarazioni rese dai negozianti presso i quali la famiglia si Parte_1 riforniva di vestiti e di oggetti preziosi, nonché infine da quanto docume la capacità reddituale dell'attore) emerge, sia pure a livello indiziario, quanto segue.
Per ciò che concerne gli oggetti sottratti, alla luce dei suddetti elementi, si può sostenere che gli stessi (come elencati nella perizia) erano presenti in casa al momento del furto e trafugati dai ladri;
la divergenza parziale tra le successive dichiarazioni dell'attore, non ha una tale consistenza da minare il quadro indiziario suddetto (spiegandosi alla luce del rilievo che, nell'immediatezza di un fatto del genere, vi possa non essere la distinta consapevolezza di quanto mancante in casa) e, in ogni caso, per quanto detto, sarebbe stata la compagnia a dover provare “che i danni denunciati si fossero falsamente verificati”, laddove sul punto ci si limita apoditticamente ad assumere l'inverosimiglianza della narrazione di controparte.
Per altro verso, va evidenziato che non è stata offerta la prova della proprietà esclusiva dei suddetti beni in capo al , circostanza che deve essere vagliata Parte_1 anche tenuto conto del fatto che la ra abitata soltanto da quest'ultimo.
Alla luce di quanto detto, deve quindi farsi applicazione del criterio – adottato in casi simili dalla giurisprudenza – secondo cui “il giudice può procedere al ristoro del danno in via equitativa se non ha elementi certi per determinare il valore reale degli oggetti sottratti” (Cass n. 17207/2024, relativa al furto nel caveau di una banca).
E ancora che deve darsi seguito all'orientamento secondo cui “in mancanza di una prova diretta del danno, si giustifica per via indiretta una liquidazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c. in presenza di una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, nel caso di furto possono essere ravvisati dalla denuncia presentata dai derubati ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto o dallo sforzo economico - protettivo riservato dagli attori al sistema di sorveglianza del luogo in cui sono custoditi i beni rubati” (Corte App. Firenze n. 146772018), aspetto, quest'ultimo, che nel nostro caso concerne specificamente gli oggetti custoditi nella cassaforte.
In ragione di tanto, il danno conseguente alla sottrazione di oggetti, secondo una valutazione equitativa, tenuto conto anche dell'elemento della coabitazione, va riconosciuto nella misura del 50% (avuto riguardo alla esistenza, in casa, di due distinti “nuclei”) rispetto alla richiesta e quindi in complessivi euro 37.900,00.
23. Relativamente ai danni materiali subiti, possono ripetersi, mutatis mutandis, le considerazioni fatte sopra: i danni alle cose furono tutti denunciati fin dal primo momento (sebbene in prima battuta in modo necessariamente più generico: v. sopra); questo aspetto è risultato confermato a seguito dell'istruttoria compiuta e non confutato (nei termini suesposti) dalla compagnia;
al riguardo la deduzione che
“l'attore avrebbe dovuto dimostrare l'integrità degli arredi” si mostra contraria ad una regola di comune esperienza in senso contrario (e cioè nel senso che ciascuno abbia interesse a vivere in un ambiente integro e confortevole).
Per altro verso, anche relativamente a tali danni, non è stata offerta la prova diretta del relativo ammontare (la perizia avendo sotto questo profilo mero valore indiziario).
Anche in questo caso, secondo una valutazione equitativa, tenuto conto dell'elemento della coabitazione, va riconosciuto nella misura del 50% rispetto alla richiesta e quindi in complessivi euro 36.442,50.
24. Non sussistono – infine - i presupposti per l'invocazione dell'art. 1227 c.c.
In primo luogo, nelle CG di contratto allegate si fa riferimento, quanto all'evento assicurato, al danno conseguente al furto praticato “con rimozione delle difese esterne dei locali”, il che è proprio quanto avvenuto nella specie;
si deve rilevare, peraltro, che le difese non erano – per quanto emerso - di scarsa entità, consistendo in scudi metallici posti a protezione delle finestre e, relativamente al profilo degli oggetti preziosi, nella predisposizione di una cautela ulteriore, ossia l'installazione di una cassaforte;
in secondo luogo, la stessa sottoscrizione di una polizza assicurativa, e la circostanza che la relativa operatività non fosse condizionata alla predisposizione di sistemi d'allarme (e quindi alla relativa violazione), corrispondono, secondo una valutazione condotta alla luce dell'id quod plerumque accidit, ad una condotta secondo buona fede dell'odierno attore.
25. In definitiva, per le ragioni dette, va riconosciuta all'attore la complessiva somma di euro 74.342,50.
26. Su tale somma corrono gli interessi legali e la rivalutazione, dal giorno dell'evento dannoso, tenuto conto del carattere indennitario delle somme sopra riconosciute (sul punto v. Cass. n. 25046/2013 e Trib. Milano 22.2.2012).
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto: a) dello scaglione di riferimento;
b) dell'attività effettivamente compiuta;
c) della mancanza di questioni di particolare complessità (giustificante la riduzione del 30% sull'importo determinato ex tabella, ai sensi dell'art. 4, comma 4, d. m. cit.), nonché di una ulteriore riduzione del 20% ex art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono liquidate in complessivi euro 7.051,50.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 13547/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, CONDANNA la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 74.342,50, oltre accessori determinati come in parte motiva;
B) CONDANNA la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 7.051,50, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. PATRIZIO GUARINO, in quanto antistatario.
Così deciso in Aversa, l'11.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 13457/2021, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. PATRIZIO GUARINO (CF:
), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2
ATTORE
e
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. EDOARDO STRAZZULLO (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale C.F._3 presso l'indirizzo PE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti il sig. Parte_1
ha adìto l'intestato Tribunale per sentire accogliere le doma
[...] troduttivo e di cui si dirà appresso più ampiamente.
2. In punto di fatto, l'attore premette quanto segue: a) di essere conduttore dell'appartamento sito in Lusciano alla via Torre Pacifico n. 24, censito al CF del suddetto Comune al foglio 4, p.lla 5378, sub 7; b) di avere stipulato, in data 2.10.2018, una polizza assicurativa denominata “Unipolsai Casa & Servizi” a copertura “multirischio”; c) che in specie l'assicurazione riguarda “tutti i danni ai beni per atti dolosi di terzi anche in occasione di furto, nonché per furto e rapina avvenuti con scasso (…)”, con riferimento ai seguenti massimali: euro 70.000,00 per danni ai beni;
euro 50.000,00 per il contenuto asportato;
euro 7.500,00 per oggetti preziosi e valori;
d) di essere rimasto vittima, in data 20.2.2020, di un furto ad opera di ignoti;
e) il ladri “introdottisi nell'abitazione allo scopo di ricercare beni da sottrarre e cassaforte, danneggiavano pareti, mobili, divani, arredi, complementi d'arredo, lavastoviglie e piastra di cottura, finanche le pareti per estrarre la cassaforte (…)”, nonché, nel salone, “tutti gli arredi, la pavimentazione, il tavolo in vetro, il climatizzatore e gli infissi”; f) la cassaforte, che veniva completamente asportata dalla propria sede muraria, conteneva la somma di euro 15.000,00 in contanti, nonché
“svariati oggetti in oro consistenti in bracciali, collane, anelli, orecchini e n. 2 orologi Rolex modello Daytona Submarine”; g) venivano inoltre asportati capi di abbigliamento, occhiali da sole, bottiglie di vino, televisori e consolle di gioco, numerose scarpe e altri oggetti (come indicato nella denuncia alle autorità, sporta nella stessa giornata); h) inoltre, veniva richiesta l'immediata messa in sicurezza dell'infisso divelto dai ladri (con una spesa documentata di euro 561,20), mentre, secondo la perizia estimativa redatta dall'ing. il danno riportato ammontava Per_1
a complessivi euro 148.665,00 (secondo le tamente indicate); i) di avere denunciato il sinistro invocando il riconoscimento di un indennizzo, ma senza risultato.
3. L'attore chiede: 1) accertarsi l'inadempimento contrattuale della CP_1
(a causa del mancato riconoscimento dell'indennizzo spettante); 2
[...] essa al ristoro dei danni subiti, per l'importo di euro 148.665,00 ovvero in relazione alla minor somma di euro 127.500,00 (valore assicurato), oltre accessori;
3) condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.2.2022, si è costituita la (d'ora in poi anche soltanto: la compagnia o Controparte_1
c ento della polizza assicurativa azionata per CP_1 one del contratto di locazione e per false dichiarazioni rilasciate in polizza in merito alla dimora abituale dell'attore”; b) pertanto la carenza di legittimazione dell'attore rispetto all'indennizzo richiesto;
c) in via subordinata, riconoscersi il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento.
5. Relativamente al primo punto, la Compagnia assume che l'attore non ha mai risieduto presso l'appartamento in questione (come risulta dal certificato di residenza storico prodotto), donde il carattere simulato del contratto di locazione e, soprattutto, la falsità delle dichiarazioni rese in sede di stipula del contratto d'assicurazione.
6. In via riconvenzionale (sebbene in via incidentale, per quanto si dirà), quindi, è stato richiesto accertarsi la simulazione del contratto di locazione.
7. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova del valore dei beni rubati e, in più, si dubita della stessa veridicità del fatto storico narrato (come emerge dalla relazione investigativa commissionata ad un professionista del settore).
8. In via subordinata, come si diceva sopra, si invoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sotto il profilo della mancata predisposizione di adeguati sistemi di sicurezza, dato il rilevante valore degli oggetti detenuti in casa;
si dubita, in ogni caso, della appropriatezza della richiesta, sotto il profilo del quantum.
9. Il GI assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; prima di procedere alla istruzione della causa, formulava una proposta ex art. 185-bis c.p.c. (non accettata dalla compagnia); ammetteva i mezzi istruttori (ordinanza del 7.10.2022) e procedeva alla relativa assunzione;
con provvedimento del 25.3.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
tale udienza veniva rinviata “in prosieguo” al 26.5.2025; con provvedimento assunto ex art. 127-ter c.p.c. in data 25.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
10. Negli scritti conclusionali le parti ribadivano i rispettivi asserti, ulteriormente affinandoli, e insistevano per l'accoglimento delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte. 11. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
12. Rileva chiarire, in via preliminare, che la domanda di simulazione, spiegata in via riconvenzionale, deve intendersi proposta in via meramente incidentale al fine di concludere (in caso di esito positivo di tale accertamento incidentale) nel senso della insussistenza del diritto all'indennizzo: in questo senso depongono chiaramente sia la struttura logica dell'argomentazione svolta sia il tenore letterale della relativa conclusione laddove si chiede l'annullamento del contratto di assicurazione “per simulazione del contratto di locazione”; diversamente tra l'altro – secondo il costante insegnamento della giurisprudenza – l'azione andava intentata anche nei confronti della controparte contrattuale dell'odierno attore [sul punto v., tra le altre, Cass. S.U., n. 25163/2021, secondo cui “poiché l'azione di simulazione (sia essa assoluta o relativa) è destinata a spiegare i suoi effetti nei confronti di tutte le parti dell'accordo simulatorio, essa determina un litisconsorzio necessario giacché la sentenza resa in accoglimento della domanda determina il mutamento della situazione giuridica comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente”].
13. In ogni caso, è rilevabile per tabulas che in sede di stipulazione della polizza, l'attore dichiarò di avere la propria residenza in Melito, alla via Leonardo da Vinci n. 11, e dunque, secondo quanto era evincibile ictu oculi già dal contratto, in un luogo diverso dall'appartamento in relazione al quale fu stipulata l'assicurazione.
14. Del resto, dalle condizioni generali di contratto allegate dalla stessa compagnia, si evince chiaramente che la copertura prescindeva dal dato della residenza anagrafica, facendo addirittura distinzione, quanto al rischio assicurato, tra il caso in cui la casa costituisca “abitazione abituale” o “abitazione non abituale”, con ciò quindi ammettendosi anche l'assicurazione di un immobile diverso da quello consistente nella “abitazione abituale”.
15. Ne consegue che il tema della eventuale simulazione del contratto di locazione è, a tacer d'altro, del tutto inconferente con l'escussione della garanzia assicurativa di cui si tratta.
16. Ancora, partendo dalle medesime emergenze documentali di cui sopra, va evidenziato che non ricorrono i presupposti della fattispecie di cui all'art. 1892 c.c.
Come affermato dalla costante giurisprudenza (da ultimo v. Cass. n. 7336/2025), “in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore […]”.
Ebbene, manca sicuramente la prima condizione, in quanto l'attore dichiarò, già al momento della stipula del contratto, di risiedere in Melito;
con assorbimento, pertanto, della necessità di accertare la sussistenza delle altre (della cui prova, peraltro, sarebbe stato onerato l'assicuratore).
17. Per concludere, ai fini della copertura assicurativa, ciò che rileva (e soltanto nell'ottica di determinare l'ammontare del rischio assicurato e non già la sussistenza o meno della copertura, per quanto detto innanzi), è che la casa costituisse, come dichiarato, dimora abituale dell'attore; il che è quanto è emerso dall'istruttoria compiuta (si vedano al riguardo le dichiarazioni dei testi, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare;
le quali, tra l'altro, trovano riscontro nelle fatture ENEL prodotte dall'interessato), laddove – si badi – non è venuto in rilievo il profilo della residenza, ma, appunto, quello della dimora abituale, che, secondo quanto emerso, era fissata dall'attore nell'appartamento di cui si tratta (sebbene, è il caso di sottolinearlo fin da ora, insieme ad altre persone).
18. Nel merito, come si anticipava, la domanda va accolta nei limiti di cui in appresso.
19. Rileva chiarire che, per giurisprudenza costante, “in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (v. tra le altre Cass n. 3446/2023).
20. Ora, ancora una volta, deve guardarsi, da un lato, a quanto emerge dalla denuncia (che, se non dimostra la veridicità del fatto storico, vale ad essere indizio del relativo verificarsi secondo la dinamica narrata) e, dall'altro lato, a quanto emerso in sede di istruttoria, ed in specie delle dichiarazioni testimoniali;
quanto argomentato dalla compagnia, a ben vedere, malgrado il titolo utilizzato (“veridicità storica del furto de quo”), concerne non tanto l'inverosimiglianza del fatto (rispetto al quale l'unica circostanza dedotta è quella concernente dei danni a cose “difficilmente spiegabili” nell'ottica di un furto;
ma è assunto di comune esperienza che all'atto furtivo si possano accompagnare atti vandalici) quanto la stima del valore degli oggetti sottratti, che sarebbe del tutto sproporzionata.
D'altro canto, a ulteriore supporto di quanto detto, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza, “il principio generale di cui all'art. 1218 c.c. secondo creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento. Di contro, nello specifico in materia di assicurazioni, se l'assicurazione sostiene che i danni denunciati dall'assicurato siano falsamente verificati, nel caso di specie un furto, gli elementi presuntivi siano in primo luogo dedotti in giudizio, ed inoltre che essi possiedano quei requisiti di gravità, univocità e concordanza che l'art. 2729 c.c. richiede sussistenti in misura tale da poter assurgere nel loro insieme a valore di prova circa (appunto) la falsità ideologica della denuncia presentata dall'assicurato all'autorità giudiziaria o ad altra che ha l'obbligo di riferire a questa” (Trib. Larino, n. 428/2024).
Ebbene, le deduzioni ricavabili dalle investigazioni compiute non assurgono alle predette caratteristiche.
21. L'indagine deve pertanto spostarsi sul piano del valore delle cose rubate e dei danni subiti.
22. Relativamente al primo profilo, alla luce di quanto dichiarato dai testi e di quanto documentato (sia attraverso i rilievi fotografici allegati alla denuncia, che attraverso le dichiarazioni rese dai negozianti presso i quali la famiglia si Parte_1 riforniva di vestiti e di oggetti preziosi, nonché infine da quanto docume la capacità reddituale dell'attore) emerge, sia pure a livello indiziario, quanto segue.
Per ciò che concerne gli oggetti sottratti, alla luce dei suddetti elementi, si può sostenere che gli stessi (come elencati nella perizia) erano presenti in casa al momento del furto e trafugati dai ladri;
la divergenza parziale tra le successive dichiarazioni dell'attore, non ha una tale consistenza da minare il quadro indiziario suddetto (spiegandosi alla luce del rilievo che, nell'immediatezza di un fatto del genere, vi possa non essere la distinta consapevolezza di quanto mancante in casa) e, in ogni caso, per quanto detto, sarebbe stata la compagnia a dover provare “che i danni denunciati si fossero falsamente verificati”, laddove sul punto ci si limita apoditticamente ad assumere l'inverosimiglianza della narrazione di controparte.
Per altro verso, va evidenziato che non è stata offerta la prova della proprietà esclusiva dei suddetti beni in capo al , circostanza che deve essere vagliata Parte_1 anche tenuto conto del fatto che la ra abitata soltanto da quest'ultimo.
Alla luce di quanto detto, deve quindi farsi applicazione del criterio – adottato in casi simili dalla giurisprudenza – secondo cui “il giudice può procedere al ristoro del danno in via equitativa se non ha elementi certi per determinare il valore reale degli oggetti sottratti” (Cass n. 17207/2024, relativa al furto nel caveau di una banca).
E ancora che deve darsi seguito all'orientamento secondo cui “in mancanza di una prova diretta del danno, si giustifica per via indiretta una liquidazione equitativa del danno a norma dell'art. 1226 c.c. in presenza di una serie di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, nel caso di furto possono essere ravvisati dalla denuncia presentata dai derubati ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto o dallo sforzo economico - protettivo riservato dagli attori al sistema di sorveglianza del luogo in cui sono custoditi i beni rubati” (Corte App. Firenze n. 146772018), aspetto, quest'ultimo, che nel nostro caso concerne specificamente gli oggetti custoditi nella cassaforte.
In ragione di tanto, il danno conseguente alla sottrazione di oggetti, secondo una valutazione equitativa, tenuto conto anche dell'elemento della coabitazione, va riconosciuto nella misura del 50% (avuto riguardo alla esistenza, in casa, di due distinti “nuclei”) rispetto alla richiesta e quindi in complessivi euro 37.900,00.
23. Relativamente ai danni materiali subiti, possono ripetersi, mutatis mutandis, le considerazioni fatte sopra: i danni alle cose furono tutti denunciati fin dal primo momento (sebbene in prima battuta in modo necessariamente più generico: v. sopra); questo aspetto è risultato confermato a seguito dell'istruttoria compiuta e non confutato (nei termini suesposti) dalla compagnia;
al riguardo la deduzione che
“l'attore avrebbe dovuto dimostrare l'integrità degli arredi” si mostra contraria ad una regola di comune esperienza in senso contrario (e cioè nel senso che ciascuno abbia interesse a vivere in un ambiente integro e confortevole).
Per altro verso, anche relativamente a tali danni, non è stata offerta la prova diretta del relativo ammontare (la perizia avendo sotto questo profilo mero valore indiziario).
Anche in questo caso, secondo una valutazione equitativa, tenuto conto dell'elemento della coabitazione, va riconosciuto nella misura del 50% rispetto alla richiesta e quindi in complessivi euro 36.442,50.
24. Non sussistono – infine - i presupposti per l'invocazione dell'art. 1227 c.c.
In primo luogo, nelle CG di contratto allegate si fa riferimento, quanto all'evento assicurato, al danno conseguente al furto praticato “con rimozione delle difese esterne dei locali”, il che è proprio quanto avvenuto nella specie;
si deve rilevare, peraltro, che le difese non erano – per quanto emerso - di scarsa entità, consistendo in scudi metallici posti a protezione delle finestre e, relativamente al profilo degli oggetti preziosi, nella predisposizione di una cautela ulteriore, ossia l'installazione di una cassaforte;
in secondo luogo, la stessa sottoscrizione di una polizza assicurativa, e la circostanza che la relativa operatività non fosse condizionata alla predisposizione di sistemi d'allarme (e quindi alla relativa violazione), corrispondono, secondo una valutazione condotta alla luce dell'id quod plerumque accidit, ad una condotta secondo buona fede dell'odierno attore.
25. In definitiva, per le ragioni dette, va riconosciuta all'attore la complessiva somma di euro 74.342,50.
26. Su tale somma corrono gli interessi legali e la rivalutazione, dal giorno dell'evento dannoso, tenuto conto del carattere indennitario delle somme sopra riconosciute (sul punto v. Cass. n. 25046/2013 e Trib. Milano 22.2.2012).
27. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., tenuto conto: a) dello scaglione di riferimento;
b) dell'attività effettivamente compiuta;
c) della mancanza di questioni di particolare complessità (giustificante la riduzione del 30% sull'importo determinato ex tabella, ai sensi dell'art. 4, comma 4, d. m. cit.), nonché di una ulteriore riduzione del 20% ex art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono liquidate in complessivi euro 7.051,50.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 13547/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, CONDANNA la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 74.342,50, oltre accessori determinati come in parte motiva;
B) CONDANNA la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 7.051,50, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. PATRIZIO GUARINO, in quanto antistatario.
Così deciso in Aversa, l'11.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta