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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 669/2023
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 669/2023 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 (all. A), in persona del Procuratore dott. , in virtù dei Parte_2
poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1
in data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416 (all. B), rappresentata e
[...] difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Ancona RG 2559/20 instaurato – nuova Parte_1 denominazione di – nei confronti dell' Parte_1 [...]
nel quale è stata emessa la sentenza appellata n. 1434/22 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 7 dicembre 2022 e notificata dal difensore dell'Azienda al difensore di in data 13 dicembre 2022 Parte_1 nonché in forza di procura in calce al presente atto, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.:
- , con studio (LMS) in C.F._1 Email_1
Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1
- Appellante -
contro
, in virtù di delega depositata agli atti, con l'avv. Piero Controparte_2
Paciaroni
( ) di Macerata, presso il cui studio sito in Macerata via Lorenzoni C.F._2
n. 7, al fax
0733-1872325 ed alla pec viene eletto il domicilio;
Email_2
- appellato –
Avverso sentenza n. 40/23 pubblicata dal Tribunale di Macerata il 16 gennaio 2023 nel procedimento n. 845/2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 40/23 pubblicata dal Tribunale di Macerata il 16 gennaio 2023 nel giudizio avanti al Tribunale di Macerata RG 845/20 instaurato da Parte_1
nei confronti del e non notificata limitatamente ai capi
[...] Controparte_2
Part con i quali il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda di al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto del presente appello:
pag. 2/12 • € 838,74 per sorte capitale portata dalla fattura n. 5750145913 emessa il 18.05.15 e scaduta il 24.06.15, emessa da Edison Energia S.p.a., da essa ceduta a
[...]
Part e da quest'ultima, a propria volta, ceduta a . Controparte_3
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 2.527 portata dalle 8 fatture Part Parte cedute a da e riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte Part Parte capitale € 2.527 portata dalle 8 fatture cedute a da e riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 8 fatture Part Parte cedute a da riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3
pag. 3/12 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti del Parte_1 CP_2
condannare il al relativo pagamento in favore di
[...] Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che Parte_1 Parte_1
è creditrice nei confronti del della diversa somma
[...] Controparte_2 ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_2 [...]
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di Parte_1 mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellato
“ Piaccia alla Corte di Appello respingere l'appello proposto da Parte_1
– nuova
[...]
denominazione di - in quanto infondato in fatto ed Parte_1
in diritto, condannando la stessa alla refusione delle spese di causa. “.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La con sede in Milano, di seguito conveniva Parte_1 Pt_1
ritualmente in giudizio il assumendo di essere cessionaria di Controparte_2
crediti vantati da società fornitrice terze nei confronti dell'ente territoriale e concludendo per sentirsi dichiarare creditore nei confronti di quest'ultimo per diverse somme a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici, costi di recupero ex art. 6 comma 2 D. Lgs 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale, interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a) e relativi interessi anatocistici e costi di recupero ex art. 6 comma pag. 4/12 2 D. Lgs 231/02 chiedendo altresì la condanna del in subordine Controparte_2 anche ai sensi dell'art. 2041 cc, al relativo pagamento in suo favore.
Si costituiva il contestando tutto quanto dedotto e richiesto dalla Controparte_2
attrice e concludendo in via preliminare, per dichiararsi la nullità della parte della domanda attrice relativa ai punti e, f e g delle conclusioni ai sensi dell'art. 164 cpc in quanto incerto l'oggetto della domanda, in via principale, respingersi le domande svolte dalla attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, compensare il credito vantato da parte attrice con il credito vantato dal nei confronti di Edison CP_2
Energia per interessi dal 13 dicembre 2016 data di emissione delle note di credito emesse a carico della società fornitrice.
In corso di causa veniva espletata CTU contabile all'esito della quale la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc .
Con sentenza n. 40/23 pubblicata il 16 gennaio 2023 il Tribunale di Macerata così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie in parte la domanda promossa da nei Parte_1 confronti del e per l'effetto condanna quest'ultimo al Controparte_2 pagamento in favore della attrice della complessiva somma di € 6.260,50, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo .
Condanna altresì parte convenuta al rimborso in favore della attrice del 50% spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
compensa tra le parti il residuo 50%. Spese di CTU definitivamente in solido tra le parti
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 5/12 Si deve preliminarmente osservare come il thema decidendum nel presente giudizio di gravame debba essere delimitato alla domanda relativa al mancato pagamento di €
838,74 per il residuo della sorte capitale portata dalle fatture emesse da Edison Energia
a carico del , il cui credito è stato ceduto all' Controparte_2 CP_3
e da questa, a propria volta, alla oltre oneri accessori, nonché
[...] Pt_1
ai soli oneri accessori conseguenti al tardivo pagamento di n. 8 fatture per un importo complessivo di €. 2.527,00 emesse da e da questi cedute all'Istituto di credito CP_4 appellante. Va quindi dichiarato l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati.
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado in quanto Pt_1
il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato come non dovuto, in quanto già saldato, il credito azionato nei confronti del ed avente ad Controparte_2
oggetto la fattura n. 5750145913 di euro 838,74 emessa il 18.05.15 e scaduta il
24.06.15, dalla società Edison Energia S.p.a. a carico dell'ente territoriale, da essa ceduta a e da quest'ultima, a propria volta, a Controparte_3 Pt_1
ciò, nonostante il appellato non avesse fornito alcuna prova
[...] CP_2 dell'avvenuto pagamento del debito.
Il motivo è fondato
Innanzitutto va osservato come dalle note conclusive presentate in primo grado dell'istituto di credito, che rimandano all' elenco riepilogativo dei crediti prodotto (doc.
n. 03 fasc. primo grado , si evince che il credito di euro 838,74 afferisce al Pt_1
“residuo in linea capitale portato dalle fatture IFI Italia nn. 5750257908, 5700538595,
5750145913, 5700474282, 5750192902, già detratte le somme porta dalle note di credito nn. 5750358514, 5750358507 e 5750358516, indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;” e non già alla singola fattura n. 5750145913, che infatti riporta l'importo di euro 1.058,15.
Il nell'eccepire il pagamento delle fatture emesse dalla società Controparte_2
Edison Energia spa e azionate dalla ha depositato, in primo grado, i relativi Pt_1
mandati di pagamento, documenti contabili valorizzati anche in sede peritale dal pag. 6/12 consulente tecnico d'ufficio che infatti conclude per l'avvenuto saldo della posizione debitoria da parte dell'ente territoriale appellato.
Tuttavia, il mandato di pagamento non è sufficiente ad attestare l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione di una somma dovuta ad una controparte creditrice;
ciò in ossequio alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che prevede che “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete
l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente.” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2020, n.29776). In particolare, la pronuncia citata ha chiarito che, “Se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Il Collegio condivide pertanto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato, Sez.IV, 9/12/1997 n.1351), secondo la quale va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi
pag. 7/12 indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso;
pertanto, perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili”. (sent. cit.)
Sulla scorta di tali principi, si rileva come nel caso di specie, a fronte dell'adempimento del proprio onere probatorio da parte della che in quanto creditrice ha Pt_1 dimostrato, siccome non contestato, l'esistenza della fonte del rapporto obbligatorio, allegando quindi l'inadempimento dell'ente territoriale debitore, quest'ultimo, invece, non ha fornito adeguata prova di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta. Infatti il come era suo onere, non ha provato e neanche allegato la Controparte_2 circostanza relativa all'avvenuta comunicazione dell'emissione degli ordinativi di pagamento alla società creditrice da parte della Tesoreria, sicchè deve ritenersi dovuta da parte dell'ente territoriale la residuale sorte non corrisposta per le fatture emesse da
Edison Energia, cedute prima a e poi alla Controparte_3 Pt_1
Ciò in ossequio alle tradizionali regole che, più in generale, presiedono all'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, come cristallizzate ormai da tempo nei principi scolpiti nella decisione delle Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533. In tale noto arresto si è affermato che «il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale
o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento».
Alla sorte capitale andranno aggiunti anche i relativi oneri accessori richiesti dalla Pt_1
con la motivazione meglio precisata nel prosieguo
[...]
Con il secondo motivo di appello la si duole che nonostante il CTU abbia Pt_1
attestato la tardività del pagamento da parte del di n. 8 fatture Controparte_2 per un importo complessivo di €. 2.527,00 emesse da e da questi cedute CP_4 all'Istituto di credito appellante, il Giudice di prime cure non ha accolto la domanda di pag. 8/12 parte attrice per il pagamento degli interessi di mora, anatocistici e del risarcimento del danno ex art 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per il ritardato pagamento.
Il motivo è fondato
[... Il pagamento delle n. 8 fatture emesse dall' è stato corrisposto dal CP_4 CP_2
in ritardo rispetto alla scadenza. CP_2
Ciò si desume dalle risultanze della CTU laddove si afferma che: “Le suddette fatture relative all' per un importo complessivo di €. 2.527,00 risultano essere state CP_4
pagate, seppur in ritardo, con mandato n. 2337 del 17/07/2019 per un importo complessivo di €. 892,47 (ottocentonovatadue/47) (all. n. 10). E' stato pagato l'importo di €. 892,47 in quanto è stata detratta una somma complessiva di €. 1.634,53 relativa a note di credito, il cui estratto conto inoltrato dall risulta allegato (all. n. 11), CP_4
ma le cui note di credito non sono state prodotte in atti;
tale adempimento è stato anche comunicato dal allo studio legale SZA di Milano con missiva del Controparte_2
4/07/2020 avente protocollo n. 14581 (all. n. 12). (pag. 13 – 14 CTU)
Il appellato eccepisce che per quanto riguarda tutti gli oneri accessori afferenti CP_2
ai crediti ceduti alla (interessi di mora, anatocistici e ex art. 6 d.lgs 231/02) Pt_1
questi venivano già liquidati con la sentenza di primo grado, siccome calcolati dal consulente tecnico d'ufficio le cui conclusioni venivano recepite in seguito dal giudice Part di prime cure . Pertanto nulla a tale titolo la può pretendere in questa sede.
Va rilevato anche come il medesimo CTU, sul punto, abbia rassegnato le seguenti conclusioni “b) non sono dovuti interessi moratori previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02 maturati sulla domanda di complessivi €. 67.861,86, (n.d.r. importo comprensivo anche di quello relativo al credito in quanto tale somma non risulta dovuta a seguito CP_4
dei pagamenti eseguiti nel rapporto commerciale meglio indicato nel corpo della presente C.T.U..
c) non sono dovuti gli interessi anatocistici previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sulla somma richiesta di cui alla lettera a);
d) non è prevista alcuna somma prevista dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/02 sulle fatture che formano oggetto della lettera a) in quanto completamente pagate nei termini;
”
pag. 9/12 La Corte però ritiene che gli oneri accessori per il ritardato pagamento delle fatture CP_4
circostanza adeguatamente provata all'esito dello scrutinio documentale versato in
[...] atti, nonostante le richiamate risultanze peritali, vadano anch'essi addebitati al
[...]
. Infatti la tardività del pagamento emerge ictu oculi ove si consideri che CP_2
le fatture sono state emesse in un periodo intercorrente tra il 27/09/2016 ed il
20/03/2017 mentre il pagamento è stato predisposto con mandato di pagamento n. 2337 del 17/07/2019. L'ente territoriale appellato non ha fornito alcuna giustificazione del ritardato pagamento, eseguito ben oltre il verificarsi della scadenza indicata in fattura.
Sugli oneri accessori
Scendendo alla disamina dei singoli oneri accessori, per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs.
n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734).
Deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in pag. 10/12 senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent.,
05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite,
17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267.
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per le 8 fatture emesse da CP_4
e 7 da Edison Energia spa, la somma complessiva di euro 600.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. ) contro (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2
pag. 11/12 ) avverso sentenza n. 40/23 pubblicata dal Tribunale di Macerata il 16 P.IVA_2
gennaio 2023 nel procedimento n. 845/2020
così decide
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il a corrispondere alla l'importo di Controparte_2 Parte_1
euro 838,74, per il residuo sorte capitale di cui alle fatture Edison Energia spa nn.
5750257908, 5700538595, 5750145913, 5700474282, 5750192902, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c.c. ed interessi anatocistici maturati ex art. 1283
c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo,
- condanna il al pagamento in favore di degli Controparte_2 Parte_1
interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di scadenza di pagamento della fattura ed anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione maturati sulla sorte capitale di euro 2.527,00 portata dalle 8 fatture cedute a da e riepilogate nell'elenco prodotto dalla in Parte_1 CP_4 Parte_1 allegato all'atto di citazione (doc. n. 3)
- condanna il al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1
somma di euro 600,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento delle fatture emesse da Edison Energia S.p.A
- condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nel complessivo importo di euro
536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase decisionale, oltre euro 91,50+27,00 per spese vive, rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, lì 15 aprile 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 669/2023
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 669/2023 RG e promossa con atto di citazione
DA
Parte_1
Part ( ) (C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Domenichino n. 5 (all. A), in persona del Procuratore dott. , in virtù dei Parte_2
poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1
in data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416 (all. B), rappresentata e
[...] difesa, in forza di procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Ancona RG 2559/20 instaurato – nuova Parte_1 denominazione di – nei confronti dell' Parte_1 [...]
nel quale è stata emessa la sentenza appellata n. 1434/22 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 7 dicembre 2022 e notificata dal difensore dell'Azienda al difensore di in data 13 dicembre 2022 Parte_1 nonché in forza di procura in calce al presente atto, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.:
- , con studio (LMS) in C.F._1 Email_1
Milano, corso Magenta 84, il quale dichiara di voler ricevere le notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec presente nel Reginde:
Email_1
- Appellante -
contro
, in virtù di delega depositata agli atti, con l'avv. Piero Controparte_2
Paciaroni
( ) di Macerata, presso il cui studio sito in Macerata via Lorenzoni C.F._2
n. 7, al fax
0733-1872325 ed alla pec viene eletto il domicilio;
Email_2
- appellato –
Avverso sentenza n. 40/23 pubblicata dal Tribunale di Macerata il 16 gennaio 2023 nel procedimento n. 845/2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 40/23 pubblicata dal Tribunale di Macerata il 16 gennaio 2023 nel giudizio avanti al Tribunale di Macerata RG 845/20 instaurato da Parte_1
nei confronti del e non notificata limitatamente ai capi
[...] Controparte_2
Part con i quali il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda di al pagamento dei seguenti crediti, i quali costituiscono oggetto del presente appello:
pag. 2/12 • € 838,74 per sorte capitale portata dalla fattura n. 5750145913 emessa il 18.05.15 e scaduta il 24.06.15, emessa da Edison Energia S.p.a., da essa ceduta a
[...]
Part e da quest'ultima, a propria volta, ceduta a . Controparte_3
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 2.527 portata dalle 8 fatture Part Parte cedute a da e riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3,
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte Part Parte capitale € 2.527 portata dalle 8 fatture cedute a da e riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 8 fatture Part Parte cedute a da riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 3
pag. 3/12 IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti del Parte_1 CP_2
condannare il al relativo pagamento in favore di
[...] Controparte_2
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che Parte_1 Parte_1
è creditrice nei confronti del della diversa somma
[...] Controparte_2 ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il a pagare a Controparte_2 [...]
la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di Parte_1 mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per l'appellato
“ Piaccia alla Corte di Appello respingere l'appello proposto da Parte_1
– nuova
[...]
denominazione di - in quanto infondato in fatto ed Parte_1
in diritto, condannando la stessa alla refusione delle spese di causa. “.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La con sede in Milano, di seguito conveniva Parte_1 Pt_1
ritualmente in giudizio il assumendo di essere cessionaria di Controparte_2
crediti vantati da società fornitrice terze nei confronti dell'ente territoriale e concludendo per sentirsi dichiarare creditore nei confronti di quest'ultimo per diverse somme a titolo di sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici, costi di recupero ex art. 6 comma 2 D. Lgs 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale, interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a) e relativi interessi anatocistici e costi di recupero ex art. 6 comma pag. 4/12 2 D. Lgs 231/02 chiedendo altresì la condanna del in subordine Controparte_2 anche ai sensi dell'art. 2041 cc, al relativo pagamento in suo favore.
Si costituiva il contestando tutto quanto dedotto e richiesto dalla Controparte_2
attrice e concludendo in via preliminare, per dichiararsi la nullità della parte della domanda attrice relativa ai punti e, f e g delle conclusioni ai sensi dell'art. 164 cpc in quanto incerto l'oggetto della domanda, in via principale, respingersi le domande svolte dalla attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, compensare il credito vantato da parte attrice con il credito vantato dal nei confronti di Edison CP_2
Energia per interessi dal 13 dicembre 2016 data di emissione delle note di credito emesse a carico della società fornitrice.
In corso di causa veniva espletata CTU contabile all'esito della quale la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc .
Con sentenza n. 40/23 pubblicata il 16 gennaio 2023 il Tribunale di Macerata così decideva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie in parte la domanda promossa da nei Parte_1 confronti del e per l'effetto condanna quest'ultimo al Controparte_2 pagamento in favore della attrice della complessiva somma di € 6.260,50, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo .
Condanna altresì parte convenuta al rimborso in favore della attrice del 50% spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
compensa tra le parti il residuo 50%. Spese di CTU definitivamente in solido tra le parti
Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza di Parte_1
primo grado per i motivi meglio specificati nel prosieguo.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
Sulla precisazione delle conclusioni ed il deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
pag. 5/12 Si deve preliminarmente osservare come il thema decidendum nel presente giudizio di gravame debba essere delimitato alla domanda relativa al mancato pagamento di €
838,74 per il residuo della sorte capitale portata dalle fatture emesse da Edison Energia
a carico del , il cui credito è stato ceduto all' Controparte_2 CP_3
e da questa, a propria volta, alla oltre oneri accessori, nonché
[...] Pt_1
ai soli oneri accessori conseguenti al tardivo pagamento di n. 8 fatture per un importo complessivo di €. 2.527,00 emesse da e da questi cedute all'Istituto di credito CP_4 appellante. Va quindi dichiarato l'intervenuto passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati.
Con il primo motivo di appello impugna la sentenza di primo grado in quanto Pt_1
il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente considerato come non dovuto, in quanto già saldato, il credito azionato nei confronti del ed avente ad Controparte_2
oggetto la fattura n. 5750145913 di euro 838,74 emessa il 18.05.15 e scaduta il
24.06.15, dalla società Edison Energia S.p.a. a carico dell'ente territoriale, da essa ceduta a e da quest'ultima, a propria volta, a Controparte_3 Pt_1
ciò, nonostante il appellato non avesse fornito alcuna prova
[...] CP_2 dell'avvenuto pagamento del debito.
Il motivo è fondato
Innanzitutto va osservato come dalle note conclusive presentate in primo grado dell'istituto di credito, che rimandano all' elenco riepilogativo dei crediti prodotto (doc.
n. 03 fasc. primo grado , si evince che il credito di euro 838,74 afferisce al Pt_1
“residuo in linea capitale portato dalle fatture IFI Italia nn. 5750257908, 5700538595,
5750145913, 5700474282, 5750192902, già detratte le somme porta dalle note di credito nn. 5750358514, 5750358507 e 5750358516, indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;” e non già alla singola fattura n. 5750145913, che infatti riporta l'importo di euro 1.058,15.
Il nell'eccepire il pagamento delle fatture emesse dalla società Controparte_2
Edison Energia spa e azionate dalla ha depositato, in primo grado, i relativi Pt_1
mandati di pagamento, documenti contabili valorizzati anche in sede peritale dal pag. 6/12 consulente tecnico d'ufficio che infatti conclude per l'avvenuto saldo della posizione debitoria da parte dell'ente territoriale appellato.
Tuttavia, il mandato di pagamento non è sufficiente ad attestare l'avvenuto pagamento da parte della Pubblica Amministrazione di una somma dovuta ad una controparte creditrice;
ciò in ossequio alla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che prevede che “In tema di debiti delle amministrazioni statali soggette alla speciale disciplina del r.d. n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), e del d.P.R. n. 367 del 1994 (regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficiente a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete
l'incombente ai sensi dell'art. 651, comma 5, del r.d. n. 827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con la presentazione del mandato all'ufficio competente.” (Cassazione civile sez. I, 29/12/2020, n.29776). In particolare, la pronuncia citata ha chiarito che, “Se le peculiarità che connotano il procedimento di pagamento dei debiti delle Amministrazioni statali con l'emissione dell'ordinativo e il coinvolgimento degli uffici della Tesoreria consentono di anticipare il momento di liberazione rispetto a quello di incasso della somma dovuta da parte del creditore, non è possibile però ritenere che l'effetto liberatorio consegua nell'inconsapevolezza del creditore, non debitamente informato e non posto quindi in condizione di riscuotere il credito, tenuto conto delle ripercussioni di tali circostanze sia sulla debenza degli interessi, sia soprattutto sul diritto di azione e difesa in giudizio del creditore, che deve poter controllare l'attualità della propria posizione creditoria al momento in cui decide di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Il Collegio condivide pertanto l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato, Sez.IV, 9/12/1997 n.1351), secondo la quale va attribuito rilievo alla data della comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria di Stato, a cui compete l'incombente; la semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento non è di per sé sufficiente a rendere la somma ivi
pag. 7/12 indicata disponibile per il creditore, in quanto quest'ultimo può esigere il pagamento solo con la presentazione del mandato all'ufficio deputato al pagamento dello stesso;
pertanto, perché la somma dovuta dalla pubblica amministrazione non sia più produttiva di interessi, occorre che del mandato di pagamento sia data notizia al creditore perché questi possa riscuoterlo, di talché eventuali ritardi nella riscossione, con conseguente perdita degli interessi, sono solo ad esso imputabili”. (sent. cit.)
Sulla scorta di tali principi, si rileva come nel caso di specie, a fronte dell'adempimento del proprio onere probatorio da parte della che in quanto creditrice ha Pt_1 dimostrato, siccome non contestato, l'esistenza della fonte del rapporto obbligatorio, allegando quindi l'inadempimento dell'ente territoriale debitore, quest'ultimo, invece, non ha fornito adeguata prova di aver eseguito esattamente la prestazione dovuta. Infatti il come era suo onere, non ha provato e neanche allegato la Controparte_2 circostanza relativa all'avvenuta comunicazione dell'emissione degli ordinativi di pagamento alla società creditrice da parte della Tesoreria, sicchè deve ritenersi dovuta da parte dell'ente territoriale la residuale sorte non corrisposta per le fatture emesse da
Edison Energia, cedute prima a e poi alla Controparte_3 Pt_1
Ciò in ossequio alle tradizionali regole che, più in generale, presiedono all'onere della prova nel settore della responsabilità contrattuale, come cristallizzate ormai da tempo nei principi scolpiti nella decisione delle Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533. In tale noto arresto si è affermato che «il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale
o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento».
Alla sorte capitale andranno aggiunti anche i relativi oneri accessori richiesti dalla Pt_1
con la motivazione meglio precisata nel prosieguo
[...]
Con il secondo motivo di appello la si duole che nonostante il CTU abbia Pt_1
attestato la tardività del pagamento da parte del di n. 8 fatture Controparte_2 per un importo complessivo di €. 2.527,00 emesse da e da questi cedute CP_4 all'Istituto di credito appellante, il Giudice di prime cure non ha accolto la domanda di pag. 8/12 parte attrice per il pagamento degli interessi di mora, anatocistici e del risarcimento del danno ex art 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 per il ritardato pagamento.
Il motivo è fondato
[... Il pagamento delle n. 8 fatture emesse dall' è stato corrisposto dal CP_4 CP_2
in ritardo rispetto alla scadenza. CP_2
Ciò si desume dalle risultanze della CTU laddove si afferma che: “Le suddette fatture relative all' per un importo complessivo di €. 2.527,00 risultano essere state CP_4
pagate, seppur in ritardo, con mandato n. 2337 del 17/07/2019 per un importo complessivo di €. 892,47 (ottocentonovatadue/47) (all. n. 10). E' stato pagato l'importo di €. 892,47 in quanto è stata detratta una somma complessiva di €. 1.634,53 relativa a note di credito, il cui estratto conto inoltrato dall risulta allegato (all. n. 11), CP_4
ma le cui note di credito non sono state prodotte in atti;
tale adempimento è stato anche comunicato dal allo studio legale SZA di Milano con missiva del Controparte_2
4/07/2020 avente protocollo n. 14581 (all. n. 12). (pag. 13 – 14 CTU)
Il appellato eccepisce che per quanto riguarda tutti gli oneri accessori afferenti CP_2
ai crediti ceduti alla (interessi di mora, anatocistici e ex art. 6 d.lgs 231/02) Pt_1
questi venivano già liquidati con la sentenza di primo grado, siccome calcolati dal consulente tecnico d'ufficio le cui conclusioni venivano recepite in seguito dal giudice Part di prime cure . Pertanto nulla a tale titolo la può pretendere in questa sede.
Va rilevato anche come il medesimo CTU, sul punto, abbia rassegnato le seguenti conclusioni “b) non sono dovuti interessi moratori previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02 maturati sulla domanda di complessivi €. 67.861,86, (n.d.r. importo comprensivo anche di quello relativo al credito in quanto tale somma non risulta dovuta a seguito CP_4
dei pagamenti eseguiti nel rapporto commerciale meglio indicato nel corpo della presente C.T.U..
c) non sono dovuti gli interessi anatocistici previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. sulla somma richiesta di cui alla lettera a);
d) non è prevista alcuna somma prevista dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/02 sulle fatture che formano oggetto della lettera a) in quanto completamente pagate nei termini;
”
pag. 9/12 La Corte però ritiene che gli oneri accessori per il ritardato pagamento delle fatture CP_4
circostanza adeguatamente provata all'esito dello scrutinio documentale versato in
[...] atti, nonostante le richiamate risultanze peritali, vadano anch'essi addebitati al
[...]
. Infatti la tardività del pagamento emerge ictu oculi ove si consideri che CP_2
le fatture sono state emesse in un periodo intercorrente tra il 27/09/2016 ed il
20/03/2017 mentre il pagamento è stato predisposto con mandato di pagamento n. 2337 del 17/07/2019. L'ente territoriale appellato non ha fornito alcuna giustificazione del ritardato pagamento, eseguito ben oltre il verificarsi della scadenza indicata in fattura.
Sugli oneri accessori
Scendendo alla disamina dei singoli oneri accessori, per quanto riguarda gli interessi moratori si osserva che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs.
n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cassazione civile sez. II, 27/02/2019, n.5734).
Deve, altresì, riconoscersi il diritto, in assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c. agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale. Al riguardo, la giurisprudenza ha esplicitamente affermato l'operatività della norma anche con riguardo ai pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni, statuendo che “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..” (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 05/12/2018, n. 31468; in pag. 10/12 senso conforme, Cass. civ. Sez. I Sent., 01/08/2013, n. 18438; Cass. civ. Sez. I Sent.,
05/09/2008, n. 22400; Cass. civ. Sez. I, 09/05/2006, n. 10680; Cass. civ. Sez. Unite,
17/07/2001, n. 9653). Con la precisazione che gli invocati interessi anatocistici da calcolarsi anch'essi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 - sono dovuti solo dal giorno della domanda giudiziale (in assenza di convenzione posteriore alla loro scadenza) e solamente sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi (cfr. Cassazione civile sez. III 30 novembre 2010 n. 24267.
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento del danno, il secondo comma del richiamato art.6 del d.lgs 231/2002, prevede che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La fattispecie ha natura risarcitoria. La stessa norma prevede due alternative nella liquidazione del danno da ritardo: la prima è la liquidazione forfettaria nella misura indicata dal legislatore (euro 40,00, per l'appunto), la seconda è la liquidazione pari al maggior importo indicato dal creditore, purché provato e non purché equitativamente determinato.
Pertanto, in mancanza della prova del maggior danno subito rispetto a quanto previsto dalla legge, dovrà essere liquidata a favore dell'istituto di credito appellante, ex art.6 del d.lgs 231/2002, la somma di euro 40 moltiplicata per le 8 fatture emesse da CP_4
e 7 da Edison Energia spa, la somma complessiva di euro 600.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
Le difese hanno svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in primo grado e fasi studio, introduttiva e decisionale nel secondo grado.
In ragione del decisum, occorre attenersi ai valori medi della forchetta tariffaria per le tutte le fasi.
PQM
la Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F. ) contro (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2
pag. 11/12 ) avverso sentenza n. 40/23 pubblicata dal Tribunale di Macerata il 16 P.IVA_2
gennaio 2023 nel procedimento n. 845/2020
così decide
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
- condanna il a corrispondere alla l'importo di Controparte_2 Parte_1
euro 838,74, per il residuo sorte capitale di cui alle fatture Edison Energia spa nn.
5750257908, 5700538595, 5750145913, 5700474282, 5750192902, oltre interessi moratori ex art. 1284 comma quarto c.c. ed interessi anatocistici maturati ex art. 1283
c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al saldo,
- condanna il al pagamento in favore di degli Controparte_2 Parte_1
interessi moratori con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di scadenza di pagamento della fattura ed anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione maturati sulla sorte capitale di euro 2.527,00 portata dalle 8 fatture cedute a da e riepilogate nell'elenco prodotto dalla in Parte_1 CP_4 Parte_1 allegato all'atto di citazione (doc. n. 3)
- condanna il al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1
somma di euro 600,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, quale importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento del danno per il mancato tempestivo pagamento delle fatture emesse da Edison Energia S.p.A
- condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio che liquida nel complessivo importo di euro
536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva, euro 851,00 per la fase decisionale, oltre euro 91,50+27,00 per spese vive, rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ancona, lì 15 aprile 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 12/12