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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/04/2025, n. 5675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5675 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69558/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 22.11.24 e vertente
TRA
(P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t., difesa dall'Avv. Fabio Verile e dall'Avv. Francesco Scarongella OPPONENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 difesa dall'Avv. Costantino Carugno;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
pagina 1 di 5 esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014). Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, l'opponente ha impugnato il DI n. 18502/2022 del 24.10.2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 1.171.200,00, quale saldo del corrispettivo per prestazioni professionali rese dalla società opposta. In particolare, la opponente ha sostenuto:
• la inesistenza del rapporto contrattuale, che sarebbe stato sottoscritto abusivamente in via digitale;
• il lungo lasso di tempo tra la presunta prestazione e la emissione delle fatture, subito contestate;
• lo svolgimento delle prestazioni da parte di altri dipendenti o collaboratori della società opponente;
• l'esosità della pretesa economica per prestazioni che sarebbero state eseguite dalla opposta, nonostante negli anni risulta non avere avuto dipendenti o, al massimo, uno in part-time, come si evince dalla visura camerale storica (All. 7) e dai bilanci allegati per gli esercizi 2018-2019-2020 (All. 8 – All. 9 – All. 10).
Parte opposta si è costituita, ribadendo la validità del contratto e lo svolgimento delle attività ivi previste. Ciò premesso, si ritiene che parte opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla medesima gravante di dimostrare sussistenza ed entità del credito. A prescindere, infatti, dalla validità del contratto, deve segnalarsi che, nel medesimo, era previsto che la opposta si occupasse di:
“a. attività commerciale e promozione del marchio aziendale;
b. gestione ed elaborazione di gare di appalto indette da enti pubblici e privati;
c. progettazione dei servizi di pulizia e/o soft facility management;
pagina 2 di 5 d. consulenza legale, previa definizione del maggior costo;
tale attività non rientra nei costi di cui il prossimo art. 5; e. ulteriori attività di consulenza che di volta in volta potranno essere affidate con specifica commissione, previa definizione del maggior costo”. In relazione al compenso l'art. 5 prevedeva che: “il compenso annuale per le prestazioni professionali di cui al precedente articolo 2 si quantifica in € 240.000,00 oltre IVA 2. In caso di aggiudicazione a favore di di procedure di gara elaborate da , Parte_1 CP_1 prevista un bonus di aggiudicazione pari al 0,30 % della base di gara in caso di gara pubblica, al 0,30 % dell'importo di aggiudicazione in caso di gara indetta da soggetto privato”.
Quindi, il compenso annuale di euro 240.000,00 era previsto per le prime 3 attività di cui al contratto, mentre per la consulenza legale o di altro genere, i costi avrebbero dovuto essere concordati volta per volta.
Già tale circostanza permette di ritenere del tutto generiche e sprovviste di collegamento con il contratto le fatture azionate con il ricorso monitorio, che prevedono il pagamento del compenso annuale, facendo riferimento solo ad attività di consulenza.
Inoltre, va sottolineata la estrema genericità contenuta negli atti di parte opposta, in relazione alla specificazione dell'attività svolta, così come va rilevato che la corposa documentazione allegata sia stata meramente elencata negli indici, senza alcun riferimento negli atti difensivi agli specifici profili probatori che dalla stessa possano essere desunti, in relazione alla prova del credito.
Già solo questa circostanza poteva esimere questo giudice dall'analisi della vicenda, considerando che la Suprema Corte si è espressa affermando che: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass. Civ., Sez. Un., 01/12/2008, n. 2435); e più recentemente, in modo ancor più fermo e rigoroso: “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3022 (rv. 647939-01).
pagina 3 di 5 In ogni caso, vista la entità del credito azionato, si è affidato incarico ad un consulente, al fine di esaminare la documentazione depositata e verificare se emergesse la prova della attività svolta.
Il consulente ha depositato un elaborato tecnicamente ben esposto, che viene fatto proprio da questo giudice e di cui si riportano i passaggi salienti ai fini della decisione.
Il CTU ha, in primo luogo segnalato che più di 4.000 pagine di e-mail depositate da si riferiscono ad anni precedenti alla sottoscrizione del contratto CP_1 oggetto di contenzioso e non sono state prese in considerazione ai fini della perizia, in quanto non pertinenti all'esecuzione dei servizi di consulenza che, come previsto in contratto, vanno compresi nel periodo tra la data di sottoscrizione dell'accordo ed il 31.12.2021 (durata del contratto – art. 4); il CTU ha, poi, esaminato anche le e-mail del 2022, in quanto nel contratto è previsto il tacito rinnovo per ogni successiva annualità.
La conclusione del consulente è stata che, dalla documentazione analizzata, non si evinca lo svolgimento specifico di alcuna delle attività contrattuali;
si tratta di comunicazioni generiche, provenienti da soggetti non sempre riferibili alle società in causa e prive di documentazione a supporto, come ad esempio relazioni, tabelle, grafici, questionari, schemi etc., dalla quale risalire alla attività svolta.
Tra le e-mail elaborate, ci sono delle comunicazioni inviate o ricevute da più utenti, tra cui anche (dominio che sembra sia stato utilizzato da Email_1
, legale rapp. della Key Cnsulting), ed alcune di queste contengono Parte_2 informazioni riguardanti modalità operative per partecipare ad una gara o richieste per conoscere gli esiti delle gare stesse, ma questo non permette di concludere che ci sia stata attività di consulenza o di gestione ed elaborazione di gare di appalto.
Il CTU ha precisato, poi, che la cartella 2 n, pur riportando documentazione del 2020 e del 2021, non è pertinente, in quanto si riferisce esclusivamente a scontrini di pasti, di medicinali, di pedaggi autostradali, di tagliandi per la sosta, biglietti per il trasporto (tutti documenti privi di intestazione) e 3 fatture di alberghi intestate a
. Parte_2
Documentazione ulteriore, depositata dal CTP di parte opposta solo in sede di svolgimento di incarico, non è stata correttamente presa in considerazione, in quanto doveva essere prodotta entro i termini di preclusione istruttoria, attenendo al petitum (Cass. 3086/22).
In assenza di documentazione dalla quale far emergere la specifica attività svolta, inoltre, i capitoli di prova orale articolati di parte opposta risultano irrilevanti o inammissibili;
in particolare, il capitolo 2 non permette di verificare che si tratti di una gara alla quale ha partecipato;
il cap. 3 è generico;
i capp. 4,5,6 non Parte_1 chiariscono che fosse attività riguardante e, in ogni caso, per la consulenza Parte_1 stragiudiziale vi doveva essere un patto apposito per il compenso;
i cap. 7 e 8 sono generici perché parlano di attività di “confronto” e, comunque, attengono ad attività pagina 4 di 5 di consulenza che doveva prevedere apposito accordo sul compenso;
i capp. 9 e 11 sono generici;
il cap. 10 riferisce di attività di “confronto” del tutto generica e non sono chiari gli sviluppi della eventuale costituzione dell'ATI; il cap. 12 è generico e irrilevante, non riferendo di attività svolta concretamente;
i capp. da 13 a 18 sono generici.
Ulteriore elemento a riprova della inesistenza del credito deriva, infine, dal fatto che dall'analisi dei bilanci inerenti agli esercizi dal 2018 in poi della (all. CP_1
8, 9 e 10) non emerge traccia del preteso credito per cui è causa, che avrebbe dovuto essere contabilizzato, a prescindere dalla emissione delle fatture;
infatti, l'art. 2423 bis c.c. n.3 sancisce che nella redazione del bilancio si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
L'opposizione sarà, quindi, accolta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri tra medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie.
Il compenso del CTU, come liquidato nel corso del giudizio, sarà posto a carico della parte opposta, con restituzione di quanto eventualmente anticipato da controparte, previa prova del pagamento.
Non si accoglie la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente non rinvenendosi abuso del processo, considerando che la domanda creditoria viene rigettata per carenza probatoria e non perché manifestamente infondata.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida in euro 29.154,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 870,00 per spese;
- condanna la parte opposta al pagamento del compenso del CTU, come liquidato nel corso del giudizio, con restituzione di quanto eventualmente anticipato da controparte, previa prova del pagamento.
Roma, 14.4.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 5 di 5
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69558/22 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data 22.11.24 e vertente
TRA
(P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp. p.t., difesa dall'Avv. Fabio Verile e dall'Avv. Francesco Scarongella OPPONENTE
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 difesa dall'Avv. Costantino Carugno;
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
pagina 1 di 5 esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014). Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, l'opponente ha impugnato il DI n. 18502/2022 del 24.10.2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma complessiva di € 1.171.200,00, quale saldo del corrispettivo per prestazioni professionali rese dalla società opposta. In particolare, la opponente ha sostenuto:
• la inesistenza del rapporto contrattuale, che sarebbe stato sottoscritto abusivamente in via digitale;
• il lungo lasso di tempo tra la presunta prestazione e la emissione delle fatture, subito contestate;
• lo svolgimento delle prestazioni da parte di altri dipendenti o collaboratori della società opponente;
• l'esosità della pretesa economica per prestazioni che sarebbero state eseguite dalla opposta, nonostante negli anni risulta non avere avuto dipendenti o, al massimo, uno in part-time, come si evince dalla visura camerale storica (All. 7) e dai bilanci allegati per gli esercizi 2018-2019-2020 (All. 8 – All. 9 – All. 10).
Parte opposta si è costituita, ribadendo la validità del contratto e lo svolgimento delle attività ivi previste. Ciò premesso, si ritiene che parte opposta non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla medesima gravante di dimostrare sussistenza ed entità del credito. A prescindere, infatti, dalla validità del contratto, deve segnalarsi che, nel medesimo, era previsto che la opposta si occupasse di:
“a. attività commerciale e promozione del marchio aziendale;
b. gestione ed elaborazione di gare di appalto indette da enti pubblici e privati;
c. progettazione dei servizi di pulizia e/o soft facility management;
pagina 2 di 5 d. consulenza legale, previa definizione del maggior costo;
tale attività non rientra nei costi di cui il prossimo art. 5; e. ulteriori attività di consulenza che di volta in volta potranno essere affidate con specifica commissione, previa definizione del maggior costo”. In relazione al compenso l'art. 5 prevedeva che: “il compenso annuale per le prestazioni professionali di cui al precedente articolo 2 si quantifica in € 240.000,00 oltre IVA 2. In caso di aggiudicazione a favore di di procedure di gara elaborate da , Parte_1 CP_1 prevista un bonus di aggiudicazione pari al 0,30 % della base di gara in caso di gara pubblica, al 0,30 % dell'importo di aggiudicazione in caso di gara indetta da soggetto privato”.
Quindi, il compenso annuale di euro 240.000,00 era previsto per le prime 3 attività di cui al contratto, mentre per la consulenza legale o di altro genere, i costi avrebbero dovuto essere concordati volta per volta.
Già tale circostanza permette di ritenere del tutto generiche e sprovviste di collegamento con il contratto le fatture azionate con il ricorso monitorio, che prevedono il pagamento del compenso annuale, facendo riferimento solo ad attività di consulenza.
Inoltre, va sottolineata la estrema genericità contenuta negli atti di parte opposta, in relazione alla specificazione dell'attività svolta, così come va rilevato che la corposa documentazione allegata sia stata meramente elencata negli indici, senza alcun riferimento negli atti difensivi agli specifici profili probatori che dalla stessa possano essere desunti, in relazione alla prova del credito.
Già solo questa circostanza poteva esimere questo giudice dall'analisi della vicenda, considerando che la Suprema Corte si è espressa affermando che: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass. Civ., Sez. Un., 01/12/2008, n. 2435); e più recentemente, in modo ancor più fermo e rigoroso: “L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/02/2018, n. 3022 (rv. 647939-01).
pagina 3 di 5 In ogni caso, vista la entità del credito azionato, si è affidato incarico ad un consulente, al fine di esaminare la documentazione depositata e verificare se emergesse la prova della attività svolta.
Il consulente ha depositato un elaborato tecnicamente ben esposto, che viene fatto proprio da questo giudice e di cui si riportano i passaggi salienti ai fini della decisione.
Il CTU ha, in primo luogo segnalato che più di 4.000 pagine di e-mail depositate da si riferiscono ad anni precedenti alla sottoscrizione del contratto CP_1 oggetto di contenzioso e non sono state prese in considerazione ai fini della perizia, in quanto non pertinenti all'esecuzione dei servizi di consulenza che, come previsto in contratto, vanno compresi nel periodo tra la data di sottoscrizione dell'accordo ed il 31.12.2021 (durata del contratto – art. 4); il CTU ha, poi, esaminato anche le e-mail del 2022, in quanto nel contratto è previsto il tacito rinnovo per ogni successiva annualità.
La conclusione del consulente è stata che, dalla documentazione analizzata, non si evinca lo svolgimento specifico di alcuna delle attività contrattuali;
si tratta di comunicazioni generiche, provenienti da soggetti non sempre riferibili alle società in causa e prive di documentazione a supporto, come ad esempio relazioni, tabelle, grafici, questionari, schemi etc., dalla quale risalire alla attività svolta.
Tra le e-mail elaborate, ci sono delle comunicazioni inviate o ricevute da più utenti, tra cui anche (dominio che sembra sia stato utilizzato da Email_1
, legale rapp. della Key Cnsulting), ed alcune di queste contengono Parte_2 informazioni riguardanti modalità operative per partecipare ad una gara o richieste per conoscere gli esiti delle gare stesse, ma questo non permette di concludere che ci sia stata attività di consulenza o di gestione ed elaborazione di gare di appalto.
Il CTU ha precisato, poi, che la cartella 2 n, pur riportando documentazione del 2020 e del 2021, non è pertinente, in quanto si riferisce esclusivamente a scontrini di pasti, di medicinali, di pedaggi autostradali, di tagliandi per la sosta, biglietti per il trasporto (tutti documenti privi di intestazione) e 3 fatture di alberghi intestate a
. Parte_2
Documentazione ulteriore, depositata dal CTP di parte opposta solo in sede di svolgimento di incarico, non è stata correttamente presa in considerazione, in quanto doveva essere prodotta entro i termini di preclusione istruttoria, attenendo al petitum (Cass. 3086/22).
In assenza di documentazione dalla quale far emergere la specifica attività svolta, inoltre, i capitoli di prova orale articolati di parte opposta risultano irrilevanti o inammissibili;
in particolare, il capitolo 2 non permette di verificare che si tratti di una gara alla quale ha partecipato;
il cap. 3 è generico;
i capp. 4,5,6 non Parte_1 chiariscono che fosse attività riguardante e, in ogni caso, per la consulenza Parte_1 stragiudiziale vi doveva essere un patto apposito per il compenso;
i cap. 7 e 8 sono generici perché parlano di attività di “confronto” e, comunque, attengono ad attività pagina 4 di 5 di consulenza che doveva prevedere apposito accordo sul compenso;
i capp. 9 e 11 sono generici;
il cap. 10 riferisce di attività di “confronto” del tutto generica e non sono chiari gli sviluppi della eventuale costituzione dell'ATI; il cap. 12 è generico e irrilevante, non riferendo di attività svolta concretamente;
i capp. da 13 a 18 sono generici.
Ulteriore elemento a riprova della inesistenza del credito deriva, infine, dal fatto che dall'analisi dei bilanci inerenti agli esercizi dal 2018 in poi della (all. CP_1
8, 9 e 10) non emerge traccia del preteso credito per cui è causa, che avrebbe dovuto essere contabilizzato, a prescindere dalla emissione delle fatture;
infatti, l'art. 2423 bis c.c. n.3 sancisce che nella redazione del bilancio si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento.
L'opposizione sarà, quindi, accolta e le spese seguiranno la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri tra medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nonché minimi per quella istruttoria, limitata allo scambio di memorie.
Il compenso del CTU, come liquidato nel corso del giudizio, sarà posto a carico della parte opposta, con restituzione di quanto eventualmente anticipato da controparte, previa prova del pagamento.
Non si accoglie la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente non rinvenendosi abuso del processo, considerando che la domanda creditoria viene rigettata per carenza probatoria e non perché manifestamente infondata.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda ex art. 96 cpc di parte opponente;
- condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di controparte, che liquida in euro 29.154,00 per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, nonché euro 870,00 per spese;
- condanna la parte opposta al pagamento del compenso del CTU, come liquidato nel corso del giudizio, con restituzione di quanto eventualmente anticipato da controparte, previa prova del pagamento.
Roma, 14.4.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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