TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 26/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 162 di registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale;
promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANSONETTI GIANLUCA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
V. VENETO N. 7 59100 PRATO, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), non costituito;
Controparte_1 C.F._3 resistente-contumace
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, condannare il Sig. al pagamento della somma di € 2.264,71 in favore di Controparte_1 Parte_1 ovvero di quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. In ogni caso, con condanna di parte resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 14 d.lgs. n° 150/2011 e 281-decies e segg. c.p.c. depositato in data 19 gennaio 2024, l'avv. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1
1 chiederne la condanna al pagamento del residuo sul compenso professionale maturato per l'attività giudiziale civile svolta in suo favore nell'ambito della causa iscritta al n° 144/2023 R.G. avanti al Tribunale di Prato e (all. 1, 2 e 3), promossa dall'ex compagna , al fine Controparte_2 di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia della coppia, con collocazione esclusiva e/o Per_1 prevalente presso la madre, oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento da porre a carico del padre, odierno resistente.
Nel summenzionato procedimento civile, con comparsa del 23.06.2023 si costituiva
[...]
, a ministero dell'avvocato odierno ricorrente, opponendosi all'affidamento CP_1 esclusivo e rimettendosi quanto alla spettanza dell'assegno di mantenimento, pur evidenziando una serie di ulteriori oneri economici a carico dell'uomo (entità del salario mensile;
obbligo di mantenimento di altri due figli nati da una precedente unione;
sottoscrizione di un mutuo fondiario) che avrebbero suggerito una contribuzione del padre in misura di € 150,00 al mese.
Con successivo decreto provvisorio ed urgente, il Tribunale di Prato disponeva la collocazione presso la madre, stante la tenera età della bambina, ponendo a carico del padre un contributo economico di € 200,00 mensili, e fissava poi l'udienza del 13.12.2023 per la prosecuzione del processo.
Senonché, con missiva dell'11.10.2023, l'avv. rinunciava al mandato alle liti conferito Pt_1 da , evidenziando una serie di inadempienze a carico del proprio Controparte_1 assistito.
Ciò premesso, giova dare conto che nel presente giudizio il resistente non si è costituito, nonostante abbia ritirato il plico contenente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza recandosi personalmente presso l'ufficio postale, il giorno 13.2.24 (doc. a nota del 22.2.24).
Ebbene, dagli atti di causa risulta che il cliente abbia versato all'avvocato l'importo di € 500,00
e, in questa sede, quest'ultimo chiede la condanna al pagamento del compenso maturato per l'attività prestata fino alla formalizzazione della rinuncia al mandato.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, sempre in via introduttiva e preliminare giova osservare che, in materia di compenso per l'opera professionale svolta, è onere del ricorrente dimostrare, oltre all'avvenuto conferimento dell'incarico, anche l'esecuzione della prestazione;
per quanto concerne poi il corrispettivo, l'art. 2233 c.c. stabilisce che quest'ultimo, se non è stato convenuto dalle parti, deve essere determinato secondo le tariffe professionali e gli usi o, in mancanza, dal Giudice.
2 In particolare, la giurisprudenza afferma che “il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso”
(in questo senso da ultimo Tribunale di Salerno sez. II, 2 gennaio 2020 n° 19; si vedano altresì in senso conforme Tribunale di Forlì, 5 marzo 2019 n° 193, e Cass. Civ. sez. II, 21 febbraio 2019 n°
5138).
Ciò posto, la domanda proposta dall'avv. è fondata e va pertanto Parte_1 integralmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva in primo luogo che, attraverso la documentazione prodotta, il ricorrente ha fornito la prova del conferimento dell'incarico professionale.
Dal decreto emesso dal Tribunale di Prato si evince come fosse stata rilasciata procura alle liti al difensore e quest'ultimo l'avesse allegata alla comparsa di costituzione versata agli atti del presente procedimento.
Risulta pertanto provata l'esecuzione delle prestazioni professionali per il pagamento delle quali l'avv. agisce in giudizio nella presente sede. Pt_1
Per quanto concerne il quantum e la concreta determinazione del compenso professionale per le prestazioni effettuate a beneficio di , va osservato come il Controparte_1 difensore abbia richiesto la somma di € 2.264,71, ovvero quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Ciò precisato, dalla somma che sarà determinata andrà decurtato l'intervenuto versamento a titolo di acconto/fondo spese, pari ad € 500,00.
Quindi, in considerazione del valore della causa sub judice (indeterminabile), del tenore delle difese svolte (predisposizione di una comparsa di non particolare impegno), della durata limitata del rapporto professionale, della modesta difficoltà dell'affare, il credito da riconoscere in favore dell'avv. per la prestazione professionale svolta in favore di Pt_1 Controparte_1
ammonta -già detratta la somma versata a titolo di fondo spese- ad € 1.000,00, somma
[...] cui aggiungere le spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il resistente va, quindi, condannato a corrispondere a titolo di compenso professionale in favore dell'avv. la somma di € 1.000,00, oltre gli accessori di cui sopra. Parte_1
3 Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, all'attività difensiva concretamente espletata nonché al modesto livello di complessità delle questioni trattate (esclusa la fase di trattazione di quanto sostanzialmente non svolta attese la mancata costituzione del resistente e la natura contumaciale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, in relazione al procedimento promosso dall'avv. nei confronti di per la Parte_1 Controparte_1 determinazione ex art. 14 d.lgs. n° 150/2011 del compenso dovuto per l'attività difensiva dal medesimo svolta, provvede come segue: liquida all'avv. l'importo di € 1.000,00, a titolo di compenso Parte_1 professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, in relazione all'attività svolta in favore di nell'ambito del giudizio contenzioso civile iscritto al n° Controparte_1
144/2023 R.G. avanti al Tribunale di Prato;
condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore dell'avv. che liquida nel complessivo importo di € 1.700,00, oltre Parte_1 spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci
4
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 162 di registro generale dell'anno 2024, avente ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale;
promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SANSONETTI GIANLUCA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
V. VENETO N. 7 59100 PRATO, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), non costituito;
Controparte_1 C.F._3 resistente-contumace
-ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi esposti in narrativa, condannare il Sig. al pagamento della somma di € 2.264,71 in favore di Controparte_1 Parte_1 ovvero di quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia. In ogni caso, con condanna di parte resistente alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 14 d.lgs. n° 150/2011 e 281-decies e segg. c.p.c. depositato in data 19 gennaio 2024, l'avv. ha convenuto in giudizio per Parte_1 Controparte_1
1 chiederne la condanna al pagamento del residuo sul compenso professionale maturato per l'attività giudiziale civile svolta in suo favore nell'ambito della causa iscritta al n° 144/2023 R.G. avanti al Tribunale di Prato e (all. 1, 2 e 3), promossa dall'ex compagna , al fine Controparte_2 di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia della coppia, con collocazione esclusiva e/o Per_1 prevalente presso la madre, oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento da porre a carico del padre, odierno resistente.
Nel summenzionato procedimento civile, con comparsa del 23.06.2023 si costituiva
[...]
, a ministero dell'avvocato odierno ricorrente, opponendosi all'affidamento CP_1 esclusivo e rimettendosi quanto alla spettanza dell'assegno di mantenimento, pur evidenziando una serie di ulteriori oneri economici a carico dell'uomo (entità del salario mensile;
obbligo di mantenimento di altri due figli nati da una precedente unione;
sottoscrizione di un mutuo fondiario) che avrebbero suggerito una contribuzione del padre in misura di € 150,00 al mese.
Con successivo decreto provvisorio ed urgente, il Tribunale di Prato disponeva la collocazione presso la madre, stante la tenera età della bambina, ponendo a carico del padre un contributo economico di € 200,00 mensili, e fissava poi l'udienza del 13.12.2023 per la prosecuzione del processo.
Senonché, con missiva dell'11.10.2023, l'avv. rinunciava al mandato alle liti conferito Pt_1 da , evidenziando una serie di inadempienze a carico del proprio Controparte_1 assistito.
Ciò premesso, giova dare conto che nel presente giudizio il resistente non si è costituito, nonostante abbia ritirato il plico contenente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza recandosi personalmente presso l'ufficio postale, il giorno 13.2.24 (doc. a nota del 22.2.24).
Ebbene, dagli atti di causa risulta che il cliente abbia versato all'avvocato l'importo di € 500,00
e, in questa sede, quest'ultimo chiede la condanna al pagamento del compenso maturato per l'attività prestata fino alla formalizzazione della rinuncia al mandato.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, sempre in via introduttiva e preliminare giova osservare che, in materia di compenso per l'opera professionale svolta, è onere del ricorrente dimostrare, oltre all'avvenuto conferimento dell'incarico, anche l'esecuzione della prestazione;
per quanto concerne poi il corrispettivo, l'art. 2233 c.c. stabilisce che quest'ultimo, se non è stato convenuto dalle parti, deve essere determinato secondo le tariffe professionali e gli usi o, in mancanza, dal Giudice.
2 In particolare, la giurisprudenza afferma che “il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso”
(in questo senso da ultimo Tribunale di Salerno sez. II, 2 gennaio 2020 n° 19; si vedano altresì in senso conforme Tribunale di Forlì, 5 marzo 2019 n° 193, e Cass. Civ. sez. II, 21 febbraio 2019 n°
5138).
Ciò posto, la domanda proposta dall'avv. è fondata e va pertanto Parte_1 integralmente accolta per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva in primo luogo che, attraverso la documentazione prodotta, il ricorrente ha fornito la prova del conferimento dell'incarico professionale.
Dal decreto emesso dal Tribunale di Prato si evince come fosse stata rilasciata procura alle liti al difensore e quest'ultimo l'avesse allegata alla comparsa di costituzione versata agli atti del presente procedimento.
Risulta pertanto provata l'esecuzione delle prestazioni professionali per il pagamento delle quali l'avv. agisce in giudizio nella presente sede. Pt_1
Per quanto concerne il quantum e la concreta determinazione del compenso professionale per le prestazioni effettuate a beneficio di , va osservato come il Controparte_1 difensore abbia richiesto la somma di € 2.264,71, ovvero quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Ciò precisato, dalla somma che sarà determinata andrà decurtato l'intervenuto versamento a titolo di acconto/fondo spese, pari ad € 500,00.
Quindi, in considerazione del valore della causa sub judice (indeterminabile), del tenore delle difese svolte (predisposizione di una comparsa di non particolare impegno), della durata limitata del rapporto professionale, della modesta difficoltà dell'affare, il credito da riconoscere in favore dell'avv. per la prestazione professionale svolta in favore di Pt_1 Controparte_1
ammonta -già detratta la somma versata a titolo di fondo spese- ad € 1.000,00, somma
[...] cui aggiungere le spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Il resistente va, quindi, condannato a corrispondere a titolo di compenso professionale in favore dell'avv. la somma di € 1.000,00, oltre gli accessori di cui sopra. Parte_1
3 Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, all'attività difensiva concretamente espletata nonché al modesto livello di complessità delle questioni trattate (esclusa la fase di trattazione di quanto sostanzialmente non svolta attese la mancata costituzione del resistente e la natura contumaciale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, in relazione al procedimento promosso dall'avv. nei confronti di per la Parte_1 Controparte_1 determinazione ex art. 14 d.lgs. n° 150/2011 del compenso dovuto per l'attività difensiva dal medesimo svolta, provvede come segue: liquida all'avv. l'importo di € 1.000,00, a titolo di compenso Parte_1 professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, in relazione all'attività svolta in favore di nell'ambito del giudizio contenzioso civile iscritto al n° Controparte_1
144/2023 R.G. avanti al Tribunale di Prato;
condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in Controparte_1 favore dell'avv. che liquida nel complessivo importo di € 1.700,00, oltre Parte_1 spese generali, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Forlì, 26 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci
4