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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/05/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6845/2023
Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. GUASTAFIERRO Parte_1
PASQUALE presso il quale è elett.te dom.to
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappr.to e difeso dall' Avv AZZANO STEFANO e con lui elett. CP_1 dom.to giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito oggettivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 03/11/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto dall' di
C/Mare di Stabia, in data 14.2.2023, due provvedimenti di richiesta restituzione somme per indennità di malattia e maternità relative all'attività di bracciante agricolo per gli anni 2006 (per il periodo che va dal 1/3/2006 al 2/5/2006 ) e
2007 (per il periodo che va dal 12/01/2007 al 15/03/2007), rispettivamente dell'importo di € 1.212,98 per l'anno 2006 e di € 1.319,19 per l'anno 2007, non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
che, avverso il suddetto provvedimento, aveva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito;
che le richieste di restituzione delle somme indicate nei provvedimenti CP_ dell' dovevano ritenersi illegittime per intervenuta prescrizione non avendo mai ricevuto, negli anni successivi al pagamento, alcuna ulteriore richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato.
CP Tanto premesso, invocando la prescrizione decennale dell'indebito, ed altri motivi in diritto, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché, previa dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato, fosse riconosciuta e dichiarata l'irripetibilità delle somme da esso richieste, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto eventualmente recuperato, spese vinte.
CP_ L' resistente, regolarmente citato si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte.
In corso di causa venivano acquisita ulteriore documentazione ex art 421 cpc, assolutamente necessaria per la decisione, ovvero le raccomandate relative all'anno 2006 e il certificato di stato di famiglia prodotto dal ricorrente. All'odierna udienza cartolare, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda non è fondata e va rigettata.
Va, in via preliminare, evidenziato che parte ricorrente non contesta il fondamento dell'indebito, ossia la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, essendosi limitata ad eccepire la sola prescrizione del credito vantato dall' . CP_2
Ciò posto, risulta, pertanto, evidente che la fattispecie in oggetto sia qualificabile nei termini dell'indebito oggettivo con le relative conseguenze in materia di prescrizione e, in particolare, con l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario di dieci anni.
Tale qualificazione è giuridicamente corretta perché (Cass. 3994/2006, cit.) l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine, come nel caso di specie, giacché il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito: di conseguenza, per il combinato disposto degli artt. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 c.c.), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. III 19/06/2008 n. 16612). CP Tanto premesso in termini generali, si evidenzia in via preliminare che nei provvedimenti notificati il 14/2/23 ha precisato gli estremi del pagamento, ed ha corredato le richieste di restituzione delle somme con l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (“sono state corrisposte indennità di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli”).
Nel merito si evidenzia che la prescrizione decennale non risulta essere maturata trattandosi di importi percepiti, a titolo di indennità di malattia e maternità in relazione ai periodi dal 1/3/2006 al 2/5/2006 e dal 12/01/2007 al 15/03/2007, i cui CP pagamenti sono avvenuti in data 06/10/2006 e in data 30/08/2006 come documentato da (e comunque non contestato dalla parte nel ricorso introduttivo); essi sono stati pagati al netto, e anche tale circostanza è documentata.
CP Gli importi pagati erano stati già richiesti da con le missive del 1/4/2014 e 7/7/2014, notificate il 16/4/2014 ed il
24/7/2014. Sia la richiesta di restituzione delle somme erogate nel 2006 che quella di restituzione somme erogate nel 2007 sono state scritte, inviate e ricevute dal destinatario nella medesima data.
Le missive interruttive della prescrizione sono state regolarmente notificate all'indirizzo del ricorrente, a mezzo CP raccomandata a/r, ed ha documentato l'avvenuta ricezione del plico all'indirizzo del destinatario, con regolare firma della persona “ricevente” sull'avviso di ricevimento.
Com'è noto, opera in tali casi la presunzione di conoscenza ex art 1335 cc, contrastabile solo con prova contraria gravante su chi contesta la ricezione. A tal proposito occorre precisare che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Corte di Cassazione -
Sez. Sesta civile -Ordinanza 20786 del 02.10.2014).
Affinché' l'avviso di ricevimento possa fungere da prova, è necessario che: a) l'atto sia stato consegnato all'indirizzo effettivo del destinatario, b) il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché' illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata". Inoltre, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso, senza che debba essere attestata la sua identità sull'atto stesso (Cass. civ., 2^, 14 novembre 2007, n.
23578 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del 30/10/2009); esso riveste pertanto, natura di atto pubblico.
Quando sono rispettate tali condizioni, l'avviso di ricevimento si rivela idoneo a fungere da prova della notifica,
rendendosi quindi necessaria, per il suo eventuale disconoscimento, la proposizione della querela di falso.
In ogni caso, la circostanza che chi ha ricevuto la notifica non risulti dallo stato di famiglia, non è fatto idoneo a far venire meno la presunzione di convivenza anche temporanea, presunta secondo la Cassazione, in base al fatto che presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare;
ciò che rileva è che l'atto sia stato spedito all'indirizzo del ricorrente, indicato anche nel ricorso in esame e che sia stato ricevuto.
Ne consegue che non è idoneo a contrastare quanto emerge dall'avviso di ricevimento il certificato di famiglia storico prodotto dal ricorrente (che peraltro attesta lo stato di famiglia dal dicembre 2014 e quindi da data successiva alla ricezione delle raccomandate).
Alla stregua delle considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese processuali sono irripetibili attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. c. p.c. in atti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 03/11/2023 nei confronti dell in persona del legale rappr. te p.t., così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6845/2023
Ruolo Generale Previdenza
TRA
rapp.to e difeso, giusto mandato in calce al ricorso, dall'avv. GUASTAFIERRO Parte_1
PASQUALE presso il quale è elett.te dom.to
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappr.to e difeso dall' Avv AZZANO STEFANO e con lui elett. CP_1 dom.to giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito oggettivo
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 03/11/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto dall' di
C/Mare di Stabia, in data 14.2.2023, due provvedimenti di richiesta restituzione somme per indennità di malattia e maternità relative all'attività di bracciante agricolo per gli anni 2006 (per il periodo che va dal 1/3/2006 al 2/5/2006 ) e
2007 (per il periodo che va dal 12/01/2007 al 15/03/2007), rispettivamente dell'importo di € 1.212,98 per l'anno 2006 e di € 1.319,19 per l'anno 2007, non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
che, avverso il suddetto provvedimento, aveva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito;
che le richieste di restituzione delle somme indicate nei provvedimenti CP_ dell' dovevano ritenersi illegittime per intervenuta prescrizione non avendo mai ricevuto, negli anni successivi al pagamento, alcuna ulteriore richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato.
CP Tanto premesso, invocando la prescrizione decennale dell'indebito, ed altri motivi in diritto, conveniva in giudizio l' resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché, previa dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato, fosse riconosciuta e dichiarata l'irripetibilità delle somme da esso richieste, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto eventualmente recuperato, spese vinte.
CP_ L' resistente, regolarmente citato si costituiva in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso, spese vinte.
In corso di causa venivano acquisita ulteriore documentazione ex art 421 cpc, assolutamente necessaria per la decisione, ovvero le raccomandate relative all'anno 2006 e il certificato di stato di famiglia prodotto dal ricorrente. All'odierna udienza cartolare, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
La domanda non è fondata e va rigettata.
Va, in via preliminare, evidenziato che parte ricorrente non contesta il fondamento dell'indebito, ossia la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, essendosi limitata ad eccepire la sola prescrizione del credito vantato dall' . CP_2
Ciò posto, risulta, pertanto, evidente che la fattispecie in oggetto sia qualificabile nei termini dell'indebito oggettivo con le relative conseguenze in materia di prescrizione e, in particolare, con l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario di dieci anni.
Tale qualificazione è giuridicamente corretta perché (Cass. 3994/2006, cit.) l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine, come nel caso di specie, giacché il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito: di conseguenza, per il combinato disposto degli artt. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 c.c.), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (cfr. Cassazione civile, sez. III 19/06/2008 n. 16612). CP Tanto premesso in termini generali, si evidenzia in via preliminare che nei provvedimenti notificati il 14/2/23 ha precisato gli estremi del pagamento, ed ha corredato le richieste di restituzione delle somme con l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate (“sono state corrisposte indennità di malattia non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli”).
Nel merito si evidenzia che la prescrizione decennale non risulta essere maturata trattandosi di importi percepiti, a titolo di indennità di malattia e maternità in relazione ai periodi dal 1/3/2006 al 2/5/2006 e dal 12/01/2007 al 15/03/2007, i cui CP pagamenti sono avvenuti in data 06/10/2006 e in data 30/08/2006 come documentato da (e comunque non contestato dalla parte nel ricorso introduttivo); essi sono stati pagati al netto, e anche tale circostanza è documentata.
CP Gli importi pagati erano stati già richiesti da con le missive del 1/4/2014 e 7/7/2014, notificate il 16/4/2014 ed il
24/7/2014. Sia la richiesta di restituzione delle somme erogate nel 2006 che quella di restituzione somme erogate nel 2007 sono state scritte, inviate e ricevute dal destinatario nella medesima data.
Le missive interruttive della prescrizione sono state regolarmente notificate all'indirizzo del ricorrente, a mezzo CP raccomandata a/r, ed ha documentato l'avvenuta ricezione del plico all'indirizzo del destinatario, con regolare firma della persona “ricevente” sull'avviso di ricevimento.
Com'è noto, opera in tali casi la presunzione di conoscenza ex art 1335 cc, contrastabile solo con prova contraria gravante su chi contesta la ricezione. A tal proposito occorre precisare che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Corte di Cassazione -
Sez. Sesta civile -Ordinanza 20786 del 02.10.2014).
Affinché' l'avviso di ricevimento possa fungere da prova, è necessario che: a) l'atto sia stato consegnato all'indirizzo effettivo del destinatario, b) il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché' illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata". Inoltre, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso, senza che debba essere attestata la sua identità sull'atto stesso (Cass. civ., 2^, 14 novembre 2007, n.
23578 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del 30/10/2009); esso riveste pertanto, natura di atto pubblico.
Quando sono rispettate tali condizioni, l'avviso di ricevimento si rivela idoneo a fungere da prova della notifica,
rendendosi quindi necessaria, per il suo eventuale disconoscimento, la proposizione della querela di falso.
In ogni caso, la circostanza che chi ha ricevuto la notifica non risulti dallo stato di famiglia, non è fatto idoneo a far venire meno la presunzione di convivenza anche temporanea, presunta secondo la Cassazione, in base al fatto che presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare;
ciò che rileva è che l'atto sia stato spedito all'indirizzo del ricorrente, indicato anche nel ricorso in esame e che sia stato ricevuto.
Ne consegue che non è idoneo a contrastare quanto emerge dall'avviso di ricevimento il certificato di famiglia storico prodotto dal ricorrente (che peraltro attesta lo stato di famiglia dal dicembre 2014 e quindi da data successiva alla ricezione delle raccomandate).
Alla stregua delle considerazioni sovra esposte la domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese processuali sono irripetibili attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. c. p.c. in atti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 CP_ 03/11/2023 nei confronti dell in persona del legale rappr. te p.t., così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Cristina Giusti