TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MONICA OLIVI Parte_1 domiciliato in VIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. 1121 PESARO C.F._1
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to CRISTINA MARIA BABBINI DI MEO e CP_1 domiciliata elettivamente in VIA D. ANGELINI, 35/37 C/O AVVOCATURA ENTE
63100 ASCOLI PICENO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del
Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie con menomazione all'integrità psico-fisica sofferta dalla ricorrente da valutarsi in misura pari o superiore al minimo indennizzabile o comunque nella diversa maggiore misura che sarà a risultare dal Giudiziale accertamento, da aggiungersi a quanto eventualmente già riconosciuto per altra causa, e con valutazione complessiva, e conseguentemente condannare lo ut supra, a corrispondere alla ricorrente medesima le relative CP_1 dovute maggiori prestazioni di legge di cui all'art. 13 comma 2 e sgg. del D.Lgs. 38/00 e a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che parrà di pagina 1 di 4 Giustizia stabilire;
con sentenza esecutiva, con gli interessi legali, vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte resistente
Il rigetto del ricorso perché infondato e non provato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti Parte_1
di in conseguenza del diniego oppostole in via amministrativa dall'Ente CP_1
convenuto, in ordine alla domanda di riconoscimento di malattie professionali
(rachide lombare e tendinopatia cuffia rotatori bilaterale) con lesione all'integrità psico-fisica di grado indennizzabile nelle forme e misure di legge.
Nello specifico parte ricorrente eccepiva che l'errata valutazione in sede amministrativa degli indici di rischio ancorchè l'attività svolta dalla ricorrente ricomprendesse per mansioni e tipologia lo spostamento di pesi ripetuti.
Deduceva infatti parte ricorrente che, nello svolgimento della propria attività di operatrice di mensa presso una scuola primaria, era tenuta, per mansione, allo spostamento di carichi di frutta, di pacchi di acqua, smistamento e somministrazione del cibo e che, dette attività, comportano l'assunzione di posizione incongrue e sollevamento ripetuto di pesi di circa 10kg.
Di qui la richiesta di prove orali a sostegno delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche in contrasto col DVR, e CTU medica che quantificasse la lesione all'integrità psico-fisica della lavoratrice.
Si costituiva a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1
rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti ed infine decisa mediante emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, della sussistenza di una lesione all'integrità psicofisica, conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero a sinistro sul lavoro, valutata in misura indennizzabile e pertanto in via di capitale, se riconosciuta tra il 6% ed il
15% o in rendita per lesioni dal 16% .
pagina 2 di 4 Le prove orali ammesse in corso di causa, ancorchè indicative di una modalità di lavoro non esasperata né fortemente ripetitiva, inducevano tuttavia ad una più pregnante verifica dal punto di vista medico, giacchè sia pur in minima misura l'attività svolta dalla ricorrente appariva realizzarsi con modalità non del tutto aderenti ai contenuti del DVR, e tenuto altresì conto del fatto che il teste direttore operativo per il centro sud della ditta Elior Ristorazione Testimone_1
chiamato a testimoniare, su delega del legale rappresentate della azienda Elior
Ristorazione, rispondeva di non aver mai visto la ricorrente lavorare e di non conoscere nel dettaglio le attività giornaliere.
Veniva pertanto ammessa CTU medica che potesse confermare o negare il nesso di causalità ed in caso positivo accertare esistenza e misura delle lesioni da M.P.
La consulenza perveniva alla conclusione che le varie RMN eseguite nel corso degli anni, dal 2013 al 2022, mostrano un quadro sostanzialmente simile di discopatia protrusiva e che appare corretta l'indicazione dell' di inrerire la CP_1
lavoratrice in “quota protetta” , destinandola a compiti nel complesso meno
“gravosi” e più “rallentati e dilazionati” nella giornata.
Rilevava inoltre che non si riscontrano indici documentati che possano far pensare a sovraccarico agli AASS o al rachide L/S; i vari parametri desunti dal DVR sono tutti in “zona di sicurezza” ( sia per gli AASS per la movimentazione delle casse e per sforzi , sia per il rachide per il traino/spinta) e l'orario di lavoro ridotto determina necessariamente un impegno fisico ridotto, con gesti che comunque sono molto variabili e certamente “ non ripetitivi”, ed alternati a pause.
Tali conclusioni appaiono convincenti e condivisibili anche successivamente alle osservazioni avanzate dalla difesa della ricorrente cui il CTU fa notare come l'assenza di aggravamenti risultante dal confronto delle RMN intervenute in un arco di tempo di quasi 10 anni, depone per lo svolgimento di una attività dalle potenzialità lesive sostanzialmente nulle (afferma infatti il CTU che non sono stati riscontrati evidenti peggioramenti clinici, se non la minima comune degenerazione determinata dall'età anagrafica).
La domanda deve quindi essere rigettata e le spese compensate.
Spese di CTU a carico di . CP_1
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate nella misura di cui a precedente decreto, a carico di _2
, in data li 12-27/05/2025
[...]
Il G.O.P.
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 289 2024 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to MONICA OLIVI Parte_1 domiciliato in VIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. 1121 PESARO C.F._1
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to CRISTINA MARIA BABBINI DI MEO e CP_1 domiciliata elettivamente in VIA D. ANGELINI, 35/37 C/O AVVOCATURA ENTE
63100 ASCOLI PICENO
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica quale Giudice del
Lavoro, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie con menomazione all'integrità psico-fisica sofferta dalla ricorrente da valutarsi in misura pari o superiore al minimo indennizzabile o comunque nella diversa maggiore misura che sarà a risultare dal Giudiziale accertamento, da aggiungersi a quanto eventualmente già riconosciuto per altra causa, e con valutazione complessiva, e conseguentemente condannare lo ut supra, a corrispondere alla ricorrente medesima le relative CP_1 dovute maggiori prestazioni di legge di cui all'art. 13 comma 2 e sgg. del D.Lgs. 38/00 e a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che parrà di pagina 1 di 4 Giustizia stabilire;
con sentenza esecutiva, con gli interessi legali, vinte le spese di lite distraende a favore del sottoscritto difensore antistatario.
Per parte resistente
Il rigetto del ricorso perché infondato e non provato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti Parte_1
di in conseguenza del diniego oppostole in via amministrativa dall'Ente CP_1
convenuto, in ordine alla domanda di riconoscimento di malattie professionali
(rachide lombare e tendinopatia cuffia rotatori bilaterale) con lesione all'integrità psico-fisica di grado indennizzabile nelle forme e misure di legge.
Nello specifico parte ricorrente eccepiva che l'errata valutazione in sede amministrativa degli indici di rischio ancorchè l'attività svolta dalla ricorrente ricomprendesse per mansioni e tipologia lo spostamento di pesi ripetuti.
Deduceva infatti parte ricorrente che, nello svolgimento della propria attività di operatrice di mensa presso una scuola primaria, era tenuta, per mansione, allo spostamento di carichi di frutta, di pacchi di acqua, smistamento e somministrazione del cibo e che, dette attività, comportano l'assunzione di posizione incongrue e sollevamento ripetuto di pesi di circa 10kg.
Di qui la richiesta di prove orali a sostegno delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche in contrasto col DVR, e CTU medica che quantificasse la lesione all'integrità psico-fisica della lavoratrice.
Si costituiva a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1
rigetto.
Istruita la causa come da ordinanza in atti ammissiva delle istanze probatorie avanzate da parte ricorrente la causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti ed infine decisa mediante emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono
2) Deve osservarsi che la causa verte in ordine al riconoscimento, in capo a parte ricorrente, della sussistenza di una lesione all'integrità psicofisica, conseguente allo svolgimento dell'attività lavorativa ovvero a sinistro sul lavoro, valutata in misura indennizzabile e pertanto in via di capitale, se riconosciuta tra il 6% ed il
15% o in rendita per lesioni dal 16% .
pagina 2 di 4 Le prove orali ammesse in corso di causa, ancorchè indicative di una modalità di lavoro non esasperata né fortemente ripetitiva, inducevano tuttavia ad una più pregnante verifica dal punto di vista medico, giacchè sia pur in minima misura l'attività svolta dalla ricorrente appariva realizzarsi con modalità non del tutto aderenti ai contenuti del DVR, e tenuto altresì conto del fatto che il teste direttore operativo per il centro sud della ditta Elior Ristorazione Testimone_1
chiamato a testimoniare, su delega del legale rappresentate della azienda Elior
Ristorazione, rispondeva di non aver mai visto la ricorrente lavorare e di non conoscere nel dettaglio le attività giornaliere.
Veniva pertanto ammessa CTU medica che potesse confermare o negare il nesso di causalità ed in caso positivo accertare esistenza e misura delle lesioni da M.P.
La consulenza perveniva alla conclusione che le varie RMN eseguite nel corso degli anni, dal 2013 al 2022, mostrano un quadro sostanzialmente simile di discopatia protrusiva e che appare corretta l'indicazione dell' di inrerire la CP_1
lavoratrice in “quota protetta” , destinandola a compiti nel complesso meno
“gravosi” e più “rallentati e dilazionati” nella giornata.
Rilevava inoltre che non si riscontrano indici documentati che possano far pensare a sovraccarico agli AASS o al rachide L/S; i vari parametri desunti dal DVR sono tutti in “zona di sicurezza” ( sia per gli AASS per la movimentazione delle casse e per sforzi , sia per il rachide per il traino/spinta) e l'orario di lavoro ridotto determina necessariamente un impegno fisico ridotto, con gesti che comunque sono molto variabili e certamente “ non ripetitivi”, ed alternati a pause.
Tali conclusioni appaiono convincenti e condivisibili anche successivamente alle osservazioni avanzate dalla difesa della ricorrente cui il CTU fa notare come l'assenza di aggravamenti risultante dal confronto delle RMN intervenute in un arco di tempo di quasi 10 anni, depone per lo svolgimento di una attività dalle potenzialità lesive sostanzialmente nulle (afferma infatti il CTU che non sono stati riscontrati evidenti peggioramenti clinici, se non la minima comune degenerazione determinata dall'età anagrafica).
La domanda deve quindi essere rigettata e le spese compensate.
Spese di CTU a carico di . CP_1
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
3) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate nella misura di cui a precedente decreto, a carico di _2
, in data li 12-27/05/2025
[...]
Il G.O.P.
(Gianfranco Tamburini)
pagina 4 di 4