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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 77/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziata De Parte_1 C.F._1
Michele, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via Molise n. 19, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Controparte_1 C.F._2
Michele Corvo, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via A. De Gasperi n.53, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e la rimessione della causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.02.2024, - premesso di aver contratto, appena sedicenne e Parte_1 con l'autorizzazione dei genitori, matrimonio in Marocco con il 16.05.2015 Controparte_1
(registrato con il n. 707, registro 38, foglio 69 del Tribunale di Bejaad, come da atto di matrimonio depositato); che nel 2016 i coniugi si sono trasferiti in Italia;
che dalla loro unione sono nati due figli,
pagina 1 di 6 (prossima a 8 anni) e (4 anni); che l'unione coniugale è stata caratterizzata dal Per_1 Per_2 comportamento prevaricante e violento del che ha agito violenza fisica, psicologica ed CP_1 economica nei propri confronti per tutta la durata del matrimonio, impedendole anche di uscire autonomamente – ha chiesto a questo Tribunale di: “1)pronunciare la separazione personale tra i coniugi e 2) Assegnare la casa coniugale situata in San Martino in Controparte_1 Parte_1
Pensilis alla Via Marina n. 127 alla sig.ra autorizzando la stessa a subentrare nel contratto Pt_1 come conduttrice, stabilendo che il Chafi provveda al pagamento del canone di locazione e di tutte le utenze;
3) Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, attribuendo Per_1 Persona_3 alla stessa la facoltà di prendere le decisioni di maggior interesse riguardanti la minore ex art. 337 quater, sussistendone i presupposti di legge;
4)Disporre il diritto di visita con il padre in modalità protetta con il supporto dei servizi sociali del comune di San Martino in Pensilis. 5)Disporre a carico del il versamento dell'importo di € 200 al mese a titolo di mantenimento per la sig.ra da CP_1 Pt_1 versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabili come per legge;
6) Disporre a carico del resistente il versamento dell'importo di € 300 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabili annualmente come per legge;
7) Attribuire l'assegno unico familiare al 100% alla ricorrente;
8) Stabilire che le spese straordinarie siano versate dal nella misura del 100% CP_1 secondo il protocollo del Tribunale di Larino, fino a quando la ricorrente non abbia un adeguato reddito proprio;
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Evocato in giudizio, si è costituito chiedendo: “
1. in via preliminare, che l'adito Controparte_1
Tribunale voglia rinviare l'udienza per consentire il rispetto del termine di comparizione ex art.473 bis.14 c.p.c.; 2. voglia respingere tutte le richieste della Sig.ra e principalmente quella Parte_1 dell'affidamento esclusivo, confermando l'affidamento condiviso dei minori in quanto misura più idonea a garantire il loro equilibrio e benessere psico-fisico conforme al loro interesse superiore.
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse comunque di disporre l'affidamento esclusivo, si chiede che sia garantito al sig. un libero e ampio diritto Controparte_1 di visita per mantenere un rapporto stabile e continuo con i figli e partecipare alle decisioni di maggiore importanza.
4. respingere la richiesta di mantenimento a favore della ricorrente e per l'effetto dichiarare che quest'ultima non ha diritto essendo occupata in un'impresa di pulizia;
riconoscere ai figli il mantenimento proporzionato al reddito prodotto dal convenuto tenendo anche in considerazione che quest'ultimo non percepisce né assegno unico familiare né reddito di cittadinanza;
respingere, altresì, la richiesta di subentro della ricorrente nel contratto di locazione e il pagamento del canone di locazione e delle utenze ripartendo le spese straordinarie al 50%”. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All'esito dell'udienza del 18.09.2024, comparse entrambe le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha ordinato ai Servizi sociali del Comune di San Martino in Pensilis (CB) - luogo di residenza dei coniugi- il deposito di una relazione informativa sul nucleo familiare e sull'attività posta in essere, riservando all'esito ogni decisione.
Con successiva ordinanza depositata il 16.12.2024, il Giudice, letta la relazione informativa depositata dai suddetti Servizi sociali il 16.10.2024, ha disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto del padre di visita per due volte alla settimana, alla presenza del personale dei servizi sociali del comune di San Martino in Pensilis, che già segue il nucleo familiare, fino a quando i servizi medesimi non riterranno che gli incontri potranno essere liberi;
ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due Controparte_1 minori nella misura di € 150,00 ciascuno, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
ha rinviato infine la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 26.03.2025.
Nelle proprie note scritte sostitutive della suddetta udienza la ha concluso chiedendo la Pt_1 conferma dei provvedimenti adottati dal Tribunale in via provvisoria, con modifica del regime di affido pagina 2 di 6 da consensuale ad esclusivo per la madre ricorrente, assunte ove ritenute opportune informazioni aggiornate dal servizio sociale territorialmente competente.
All'udienza del 26.03.2025 il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e la rimessione della causa al collegio per la decisione.
Dalla documentazione in atti, risultando che entrambi i coniugi sono residenti nel Comune di San
Martino in Pensilis, deve preliminarmente confermarsi la competenza territoriale di questo Tribunale adito, ritenendosi applicabile, nella fattispecie in esame, il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione europea del 20.12.2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. In particolare l'art. 4, che prevede l'applicabilità della legge designata dal regolamento anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante, come appunto nel caso in esame - essendo le parti entrambe di nazionalità marocchina -, e l'art. 8, secondo il quale, in mancanza di scelta di comune accordo operata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
In merito alla richiesta della ricorrente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento a carico della resistente, si osserva quanto segue. L'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. civ., 20.06.2023, n. 17544; Cass. civ., 24.05.2023, n. 14343; Cass. civ., 22.03.2023, n. 8254). In altri termini, il richiamo all'interno dell'art. 156 c.c., al concetto di mantenimento, comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo economico al coniuge richiedente, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge stesso il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie, la ricorrente (26 anni) nel proprio atto introduttivo giustifica la richiesta di riconoscimento in suo favore, e a carico del marito, di un assegno di mantenimento, affermando semplicemente: che in costanza di matrimonio si è dedicata esclusivamente alla famiglia mentre il ha provveduto al mantenimento del nucleo familiare;
che non le è stato mai permesso di avere un CP_1 proprio conto corrente o di gestire autonomamente il denaro;
che attualmente il nucleo familiare è percettore di reddito di cittadinanza, assegno unico familiare e carta acquisti e i relativi emolumenti sono gestiti dal in maniera esclusiva;
che ella non ha un adeguato titolo di studio, né alcuna CP_1 formazione specifica ed attualmente è priva di occupazione.
Deve tuttavia evidenziarsi che la all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Pt_1 relatore del 18.09.2024, nonché durante i colloqui svoltosi presso i Servizi Sociali incaricati di seguire il nucleo familiare, ha dichiarato di lavorare presso una ditta di pulizie e, nelle successive note pagina 3 di 6 sostitutive dell'udienza del 26.03.2025, ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti adottati dal Tribunale in via provvisoria - con modifica del solo regime di affidamento della prole da consensuale ad esclusivo per la madre ricorrente – che, in merito all'assegno di mantenimento della stessa ricorrente, nulla avevano disposto.
Si ritiene pertanto che la ricorrente abbia così rinunciato alla richiesta del proprio mantenimento, in relazione al quale comunque non sussistevano i relativi presupposti, per quanto sopra detto.
Allo stesso modo, si ritiene rinunciata anche la domanda, formulata nel ricorso introduttivo, di assegnazione della casa familiare, condotta in locazione dal alla quale collocataria della CP_1 Pt_1 prole minorenne. Si osserva in primo luogo, infatti, che detto contratto di locazione risulta stipulato dal per la durata di un anno a partire dal 01.09.2018 al 31.08.2019 - poi prorogata fino al 31.08.2024 CP_1
- e, allo stato, scaduto;
in secondo luogo, che tra i provvedimenti adottati dal Tribunale in via provvisoria con l'ordinanza depositata il 16.12.2024 nulla si è disposto sull'assegnazione della casa coniugale e la ricorrente, nelle proprie note sostitutive dell'udienza del 26.03.2025, chiedendo la conferma di tali provvedimenti provvisori – ad eccezione dell'affidamento condiviso della prole - ha in definitiva accettato quanto disposto in merito;
infine che durante gli incontri svoltosi presso i Servizi
Sociali incaricati di seguire il nucleo familiare, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita presso una nuova abitazione composta da un soggiorno con cucina, una camera e un bagno.
In merito all'affidamento dei due figli minori della coppia - volendo garantire agli stessi, nel loro superiore e preminente interesse, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione – si conferma quanto disposto con la suddetta ordinanza. Pertanto, i minori resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori - non sussistendo, allo stato, ragioni che sconsiglino detto regime – con collocazione principale presso la madre.
Come risultante dalla relazione in atti dei Servizi Sociali competenti, il nucleo familiare composto dalla madre e i due minori risulta inserito da marzo 2024 nel Programma P.I.P.P.I., a sostegno dei bambini vulnerabili e delle loro famiglie, è monitorato e supportato costantemente dagli stessi Servizi e manifesta una maggiore serenità, dovuta alla sospensione dei comportamenti di controllo e minaccia da parte del trasferitosi in Campomarino. CP_1
Pertanto, in merito alle modalità di frequentazione dei minori da parte del questi potrà CP_1 continuare ad esercitare il diritto di visita per due volte alla settimana, alla presenza del personale dei
Servizi sociali del Comune di San Martino in Pensilis, che già segue il nucleo familiare, fino a quando i servizi medesimi non riterranno che gli incontri potranno essere liberi.
Tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e della loro capacità lavorativa in ragione dell'età – la ricorrente (26 anni) lavora come addetta alle pulizie, ma manca agli atti qualsiasi documentazione di tipo contabile;
il resistente (40 anni) svolge attività di bracciante (Redditi 2021: € 4.229,00; Redditi 2022: € 4.851,00; Redditi 2023: € 6.325,00), entrambi ammessi al PSS - questo Tribunale conferma l'obbligo posto a carico di di versare alla ricorrente, anche a Controparte_1 mezzo di vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma ritenuta equa di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori e Per_1 Per_2
Alle spese straordinarie necessarie per i figli minori e devono partecipare entrambi i Per_1 Per_2 genitori, ciascuno in misura della metà (50%). Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per i figli, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o pagina 4 di 6 sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la
RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Infine, la ricorrente, quale genitore collocatario, avrà diritto a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale.
pagina 5 di 6 Si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, tenuto conto della rinuncia della ricorrente ad alcune domande, le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 01.02.2024 da nata a [...] il [...], contro , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) conferma l'affidamento dei due figli minori e in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione presso la madre;
3) nulla dispone in merito all'assegnazione della casa familiare;
4) conferma, in merito al diritto di visita e frequentazione dei minori da parte del padre quanto stabilito nell'ordinanza depositata il 16.12.2024;
5) conferma l'obbligo posto a carico di di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%), l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori, disciplinate come analiticamente indicato in motivazione;
7) dispone che l'assegno unico universale sia interamente percepito da Parte_1
8) nulla dispone in merito all'assegno di mantenimento della ricorrente;
9) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
10) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di San Martino in Pensilis.
Così deciso in camera di consiglio, il 22.05.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 77/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Annunziata De Parte_1 C.F._1
Michele, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via Molise n. 19, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Controparte_1 C.F._2
Michele Corvo, presso il cui studio in Termoli (CB), alla via A. De Gasperi n.53, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.03.2025, il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e la rimessione della causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.02.2024, - premesso di aver contratto, appena sedicenne e Parte_1 con l'autorizzazione dei genitori, matrimonio in Marocco con il 16.05.2015 Controparte_1
(registrato con il n. 707, registro 38, foglio 69 del Tribunale di Bejaad, come da atto di matrimonio depositato); che nel 2016 i coniugi si sono trasferiti in Italia;
che dalla loro unione sono nati due figli,
pagina 1 di 6 (prossima a 8 anni) e (4 anni); che l'unione coniugale è stata caratterizzata dal Per_1 Per_2 comportamento prevaricante e violento del che ha agito violenza fisica, psicologica ed CP_1 economica nei propri confronti per tutta la durata del matrimonio, impedendole anche di uscire autonomamente – ha chiesto a questo Tribunale di: “1)pronunciare la separazione personale tra i coniugi e 2) Assegnare la casa coniugale situata in San Martino in Controparte_1 Parte_1
Pensilis alla Via Marina n. 127 alla sig.ra autorizzando la stessa a subentrare nel contratto Pt_1 come conduttrice, stabilendo che il Chafi provveda al pagamento del canone di locazione e di tutte le utenze;
3) Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, attribuendo Per_1 Persona_3 alla stessa la facoltà di prendere le decisioni di maggior interesse riguardanti la minore ex art. 337 quater, sussistendone i presupposti di legge;
4)Disporre il diritto di visita con il padre in modalità protetta con il supporto dei servizi sociali del comune di San Martino in Pensilis. 5)Disporre a carico del il versamento dell'importo di € 200 al mese a titolo di mantenimento per la sig.ra da CP_1 Pt_1 versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabili come per legge;
6) Disporre a carico del resistente il versamento dell'importo di € 300 per ciascun figlio da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, rivalutabili annualmente come per legge;
7) Attribuire l'assegno unico familiare al 100% alla ricorrente;
8) Stabilire che le spese straordinarie siano versate dal nella misura del 100% CP_1 secondo il protocollo del Tribunale di Larino, fino a quando la ricorrente non abbia un adeguato reddito proprio;
9) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Evocato in giudizio, si è costituito chiedendo: “
1. in via preliminare, che l'adito Controparte_1
Tribunale voglia rinviare l'udienza per consentire il rispetto del termine di comparizione ex art.473 bis.14 c.p.c.; 2. voglia respingere tutte le richieste della Sig.ra e principalmente quella Parte_1 dell'affidamento esclusivo, confermando l'affidamento condiviso dei minori in quanto misura più idonea a garantire il loro equilibrio e benessere psico-fisico conforme al loro interesse superiore.
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse comunque di disporre l'affidamento esclusivo, si chiede che sia garantito al sig. un libero e ampio diritto Controparte_1 di visita per mantenere un rapporto stabile e continuo con i figli e partecipare alle decisioni di maggiore importanza.
4. respingere la richiesta di mantenimento a favore della ricorrente e per l'effetto dichiarare che quest'ultima non ha diritto essendo occupata in un'impresa di pulizia;
riconoscere ai figli il mantenimento proporzionato al reddito prodotto dal convenuto tenendo anche in considerazione che quest'ultimo non percepisce né assegno unico familiare né reddito di cittadinanza;
respingere, altresì, la richiesta di subentro della ricorrente nel contratto di locazione e il pagamento del canone di locazione e delle utenze ripartendo le spese straordinarie al 50%”. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All'esito dell'udienza del 18.09.2024, comparse entrambe le parti ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha ordinato ai Servizi sociali del Comune di San Martino in Pensilis (CB) - luogo di residenza dei coniugi- il deposito di una relazione informativa sul nucleo familiare e sull'attività posta in essere, riservando all'esito ogni decisione.
Con successiva ordinanza depositata il 16.12.2024, il Giudice, letta la relazione informativa depositata dai suddetti Servizi sociali il 16.10.2024, ha disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e con diritto del padre di visita per due volte alla settimana, alla presenza del personale dei servizi sociali del comune di San Martino in Pensilis, che già segue il nucleo familiare, fino a quando i servizi medesimi non riterranno che gli incontri potranno essere liberi;
ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due Controparte_1 minori nella misura di € 150,00 ciascuno, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese;
ha rinviato infine la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 26.03.2025.
Nelle proprie note scritte sostitutive della suddetta udienza la ha concluso chiedendo la Pt_1 conferma dei provvedimenti adottati dal Tribunale in via provvisoria, con modifica del regime di affido pagina 2 di 6 da consensuale ad esclusivo per la madre ricorrente, assunte ove ritenute opportune informazioni aggiornate dal servizio sociale territorialmente competente.
All'udienza del 26.03.2025 il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e la rimessione della causa al collegio per la decisione.
Dalla documentazione in atti, risultando che entrambi i coniugi sono residenti nel Comune di San
Martino in Pensilis, deve preliminarmente confermarsi la competenza territoriale di questo Tribunale adito, ritenendosi applicabile, nella fattispecie in esame, il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione europea del 20.12.2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. In particolare l'art. 4, che prevede l'applicabilità della legge designata dal regolamento anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante, come appunto nel caso in esame - essendo le parti entrambe di nazionalità marocchina -, e l'art. 8, secondo il quale, in mancanza di scelta di comune accordo operata dalle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
La domanda di separazione è fondata e merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
In merito alla richiesta della ricorrente di riconoscimento, in suo favore, di un assegno di mantenimento a carico della resistente, si osserva quanto segue. L'art. 156 c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass. civ., 20.06.2023, n. 17544; Cass. civ., 24.05.2023, n. 14343; Cass. civ., 22.03.2023, n. 8254). In altri termini, il richiamo all'interno dell'art. 156 c.c., al concetto di mantenimento, comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo economico al coniuge richiedente, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge stesso il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale.
Nel caso di specie, la ricorrente (26 anni) nel proprio atto introduttivo giustifica la richiesta di riconoscimento in suo favore, e a carico del marito, di un assegno di mantenimento, affermando semplicemente: che in costanza di matrimonio si è dedicata esclusivamente alla famiglia mentre il ha provveduto al mantenimento del nucleo familiare;
che non le è stato mai permesso di avere un CP_1 proprio conto corrente o di gestire autonomamente il denaro;
che attualmente il nucleo familiare è percettore di reddito di cittadinanza, assegno unico familiare e carta acquisti e i relativi emolumenti sono gestiti dal in maniera esclusiva;
che ella non ha un adeguato titolo di studio, né alcuna CP_1 formazione specifica ed attualmente è priva di occupazione.
Deve tuttavia evidenziarsi che la all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice Pt_1 relatore del 18.09.2024, nonché durante i colloqui svoltosi presso i Servizi Sociali incaricati di seguire il nucleo familiare, ha dichiarato di lavorare presso una ditta di pulizie e, nelle successive note pagina 3 di 6 sostitutive dell'udienza del 26.03.2025, ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti adottati dal Tribunale in via provvisoria - con modifica del solo regime di affidamento della prole da consensuale ad esclusivo per la madre ricorrente – che, in merito all'assegno di mantenimento della stessa ricorrente, nulla avevano disposto.
Si ritiene pertanto che la ricorrente abbia così rinunciato alla richiesta del proprio mantenimento, in relazione al quale comunque non sussistevano i relativi presupposti, per quanto sopra detto.
Allo stesso modo, si ritiene rinunciata anche la domanda, formulata nel ricorso introduttivo, di assegnazione della casa familiare, condotta in locazione dal alla quale collocataria della CP_1 Pt_1 prole minorenne. Si osserva in primo luogo, infatti, che detto contratto di locazione risulta stipulato dal per la durata di un anno a partire dal 01.09.2018 al 31.08.2019 - poi prorogata fino al 31.08.2024 CP_1
- e, allo stato, scaduto;
in secondo luogo, che tra i provvedimenti adottati dal Tribunale in via provvisoria con l'ordinanza depositata il 16.12.2024 nulla si è disposto sull'assegnazione della casa coniugale e la ricorrente, nelle proprie note sostitutive dell'udienza del 26.03.2025, chiedendo la conferma di tali provvedimenti provvisori – ad eccezione dell'affidamento condiviso della prole - ha in definitiva accettato quanto disposto in merito;
infine che durante gli incontri svoltosi presso i Servizi
Sociali incaricati di seguire il nucleo familiare, la ricorrente ha dichiarato di essersi trasferita presso una nuova abitazione composta da un soggiorno con cucina, una camera e un bagno.
In merito all'affidamento dei due figli minori della coppia - volendo garantire agli stessi, nel loro superiore e preminente interesse, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione – si conferma quanto disposto con la suddetta ordinanza. Pertanto, i minori resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori - non sussistendo, allo stato, ragioni che sconsiglino detto regime – con collocazione principale presso la madre.
Come risultante dalla relazione in atti dei Servizi Sociali competenti, il nucleo familiare composto dalla madre e i due minori risulta inserito da marzo 2024 nel Programma P.I.P.P.I., a sostegno dei bambini vulnerabili e delle loro famiglie, è monitorato e supportato costantemente dagli stessi Servizi e manifesta una maggiore serenità, dovuta alla sospensione dei comportamenti di controllo e minaccia da parte del trasferitosi in Campomarino. CP_1
Pertanto, in merito alle modalità di frequentazione dei minori da parte del questi potrà CP_1 continuare ad esercitare il diritto di visita per due volte alla settimana, alla presenza del personale dei
Servizi sociali del Comune di San Martino in Pensilis, che già segue il nucleo familiare, fino a quando i servizi medesimi non riterranno che gli incontri potranno essere liberi.
Tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e della loro capacità lavorativa in ragione dell'età – la ricorrente (26 anni) lavora come addetta alle pulizie, ma manca agli atti qualsiasi documentazione di tipo contabile;
il resistente (40 anni) svolge attività di bracciante (Redditi 2021: € 4.229,00; Redditi 2022: € 4.851,00; Redditi 2023: € 6.325,00), entrambi ammessi al PSS - questo Tribunale conferma l'obbligo posto a carico di di versare alla ricorrente, anche a Controparte_1 mezzo di vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma ritenuta equa di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori e Per_1 Per_2
Alle spese straordinarie necessarie per i figli minori e devono partecipare entrambi i Per_1 Per_2 genitori, ciascuno in misura della metà (50%). Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per i figli, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o pagina 4 di 6 sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
-spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la
RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Infine, la ricorrente, quale genitore collocatario, avrà diritto a percepire l'intero importo dell'assegno unico universale.
pagina 5 di 6 Si ravvisano, in relazione alle ragioni della decisione e all'esito del procedimento, tenuto conto della rinuncia della ricorrente ad alcune domande, le condizioni per operare la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 01.02.2024 da nata a [...] il [...], contro , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) conferma l'affidamento dei due figli minori e in maniera condivisa ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocazione presso la madre;
3) nulla dispone in merito all'assegnazione della casa familiare;
4) conferma, in merito al diritto di visita e frequentazione dei minori da parte del padre quanto stabilito nell'ordinanza depositata il 16.12.2024;
5) conferma l'obbligo posto a carico di di versare a entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%), l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per i figli minori, disciplinate come analiticamente indicato in motivazione;
7) dispone che l'assegno unico universale sia interamente percepito da Parte_1
8) nulla dispone in merito all'assegno di mantenimento della ricorrente;
9) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
10) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di San Martino in Pensilis.
Così deciso in camera di consiglio, il 22.05.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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