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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/10/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 980/2024
Il Giudice del Lavoro, AL RA, a seguito dell'udienza svolta in data
23.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Foggia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Katya Controparte_1 P.IVA_1
LE NA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento ordinanza-ingiunzione dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “in via preliminare, disporre, unitamente al Parte_1 provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione della causa, la sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione indicata in epigrafe;
2) nel merito, per i motivi di cui al ricorso, annullare e/o revocare e/dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001297549 relativa ad atto di accertamento n. 6200.08/09/2018.0138882 del 08/09/2018 riferito all'anno 2017, CP_1 con ogni altro provvedimento preliminare e/o conseguente;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite e distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto CP_1 dell'intervenuto provvedimento di archiviazione degli atti n. OA-000019038, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.05.2024, il ricorrente chiedeva di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001297549 relativa all'atto di accertamento n.
.6200.08/09/2018.0138882 del 08.09.2018 (riferito anno 2017) emessa CP_1
CP_ dall' - sede provinciale di , e notificata al ricorrente in data 02.05.2024, CP_1 in merito al pagamento della somma complessiva di 13.495,50 euro, per il mancato pagamento di contributi previdenziali in qualità di legale rappresentante della Star Business s.r.l.
2. Nello specifico il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento suddetto, il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata,
l'avvenuta notifica al ricorrente non in proprio ma quale legale rappresentante della società Star Business s.r.l., la violazione dell'art. 14 legge 689/81 per superamento del termine decadenziale di 90 giorni, la sopravvenuta prescrizione per superamento del termine di 5 anni.
3. In data 07.02.2025, si costituiva in giudizio l' riferendo che l'ordinanza- CP_1 ingiunzione impugnata era stata annullata dall'ente previdenziale, avendo verificato l'insufficienza dei presupposti per l'emissione della predetta ordinanza-
Pag. 2 di 4 ingiunzione. Conseguentemente, era stata emessa l'ordinanza di archiviazione n.
OA-000009770, di data 06.02.2025, prodotta in giudizio.
4. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
5. Con nota depositata in data 16.10.2025, il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite invocando il principio della soccombenza virtuale.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha archiviato l'ordinanza-ingiunzione impugnata, come CP_1 da provvedimento depositato del 06.02.2025.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 30%, considerato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente adottato dall'ente previdenziale.
9. Per il restante 70%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1 deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.378,00 CP_1
Pag. 3 di 4 euro per compensi di avvocato, nella misura del 70%, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Alberto Foggia, dichiaratisi antistatario.
3) compensa nella misura del 30% le spese di lite.
Pisa, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 980/2024
Il Giudice del Lavoro, AL RA, a seguito dell'udienza svolta in data
23.10.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alberto Foggia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Katya Controparte_1 P.IVA_1
LE NA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento ordinanza-ingiunzione dell' CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “in via preliminare, disporre, unitamente al Parte_1 provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione della causa, la sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia dell'ordinanza-ingiunzione indicata in epigrafe;
2) nel merito, per i motivi di cui al ricorso, annullare e/o revocare e/dichiarare nulla e/o illegittima e/o inefficace l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001297549 relativa ad atto di accertamento n. 6200.08/09/2018.0138882 del 08/09/2018 riferito all'anno 2017, CP_1 con ogni altro provvedimento preliminare e/o conseguente;
3) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite e distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto CP_1 dell'intervenuto provvedimento di archiviazione degli atti n. OA-000019038, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.05.2024, il ricorrente chiedeva di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001297549 relativa all'atto di accertamento n.
.6200.08/09/2018.0138882 del 08.09.2018 (riferito anno 2017) emessa CP_1
CP_ dall' - sede provinciale di , e notificata al ricorrente in data 02.05.2024, CP_1 in merito al pagamento della somma complessiva di 13.495,50 euro, per il mancato pagamento di contributi previdenziali in qualità di legale rappresentante della Star Business s.r.l.
2. Nello specifico il ricorrente eccepiva l'omessa notifica dell'atto di accertamento suddetto, il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata,
l'avvenuta notifica al ricorrente non in proprio ma quale legale rappresentante della società Star Business s.r.l., la violazione dell'art. 14 legge 689/81 per superamento del termine decadenziale di 90 giorni, la sopravvenuta prescrizione per superamento del termine di 5 anni.
3. In data 07.02.2025, si costituiva in giudizio l' riferendo che l'ordinanza- CP_1 ingiunzione impugnata era stata annullata dall'ente previdenziale, avendo verificato l'insufficienza dei presupposti per l'emissione della predetta ordinanza-
Pag. 2 di 4 ingiunzione. Conseguentemente, era stata emessa l'ordinanza di archiviazione n.
OA-000009770, di data 06.02.2025, prodotta in giudizio.
4. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
5. Con nota depositata in data 16.10.2025, il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite invocando il principio della soccombenza virtuale.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha archiviato l'ordinanza-ingiunzione impugnata, come CP_1 da provvedimento depositato del 06.02.2025.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 30%, considerato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente adottato dall'ente previdenziale.
9. Per il restante 70%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_1 deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.378,00 CP_1
Pag. 3 di 4 euro per compensi di avvocato, nella misura del 70%, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Alberto Foggia, dichiaratisi antistatario.
3) compensa nella misura del 30% le spese di lite.
Pisa, 23.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RA
Pag. 4 di 4