Sentenza 17 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 117 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2025, proposto da
NO IR, in proprio e quale presidente del Comitato difesa NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Tosi, Alberto De Dominicis, con domicilio eletto presso lo studio Alberto De Dominicis in Parma, strada Garibaldi n. 1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’U.T.G. - Prefettura di Parma sull’istanza in data 30 maggio 2025 con cui il ricorrente chiedeva di provvedere allo sgombero e alla chiusura del Centro di accoglienza migranti di NO;
- della fondatezza della domanda;
......per la condanna
della Prefettura di Parma a pronunciarsi in merito alla richiesta di sgombero e chiusura del Centro di accoglienza migranti di NO avanzata dal ricorrente con PEC del 30 maggio 2025 ed a provvedere di conseguenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Parma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa PA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha invocato l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’U.T.G. - Prefettura di Parma sull’istanza in data 30 maggio 2025, con cui il ricorrente chiedeva di provvedere allo sgombero e alla chiusura del Centro di accoglienza migranti di NO in quanto “mantenuto in esplicita violazione dei requisiti di legge”. E’ stato invocato anche l’accertamento della fondatezza della domanda con tale istanza formulata, nonché la condanna della Prefettura di Parma a pronunciarsi in merito alla richiesta di sgombero e chiusura del Centro ed a provvedere di conseguenza.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio il 12 novembre 2025, ha depositato il 6 febbraio una relazione istruttoria corredata da documentazione ed il 7 febbraio una memoria difensiva.
Alla camera di consiglio del 11 febbraio 2026, dopo la discussione, eccepito dall’Avvocatura dello Stato il difetto di legittimazione ad agire della parte ricorrente come privato cittadino e come presidente del Comitato difesa NO, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Sig. IR, in qualità di persona fisica nonché di presidente del “Comitato difesa NO”, rappresenta che:
- tra l’ottobre e il novembre 2023 veniva insediato in località NO, via Barghetto 9/A, un Centro di permanenza per i rimpatri, determinando allarme tra la popolazione residente;
- si costituiva allora il “Comitato difesa NO”, che inoltrava alla Prefettura di Parma un’istanza di accesso civico alla documentazione relativa a detto Centro, al fine di verificare l’effettività e la legittimità degli adempimenti prodromici alla costituzione dell’insediamento;
- in seguito all’accoglimento del ricorso avverso l’inerzia della Prefettura di Parma sulla sua domanda di accesso (sentenza n. 38/2024 di questa Sezione), la Prefettura inviava la insufficiente documentazione in proprio possesso, nonché una lettera in cui sostanzialmente richiamava la dichiarazione, da parte del Governo, dello stato di emergenza dell’11 aprile 2023 in ragione dell’eccezionale incremento del flusso di migranti in arrivo, e ciò a fondamento della propria decisione di costituire il Centro di accoglienza di NO sulla base della normativa straordinaria prevista dall’articolo n. 11 del D.Lgs. n. 142/2015;
- nel frattempo, il 10 aprile 2025, dopo tre proroghe e una durata complessiva di due anni, è venuto meno anche lo stato di emergenza in relazione ai flussi migratori, non più prorogabile in ragione di quanto disposto dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 11 del 2 gennaio 2018;
- in data 30 maggio 2025 il ricorrente chiedeva alla Prefettura di Parma di provvedere allo sgombero e alla successiva chiusura del Centro di accoglienza di NO, la cui permanenza veniva ritenuta in palese violazione dei requisiti di legge, e decorrevano quindi i 30 giorni di legge senza che la Prefettura di Parma riscontrasse l’istanza formulata dal sig. IR.
L’esponente evidenzia che si è reso necessario impugnare il silenzio dell’Amministrazione e, soprattutto, la sua inerzia a fronte di un preciso obbligo di legge che le imponeva la chiusura del Centro, perché la perdurante funzionalità dello stesso appare in contrasto con la legge.
Sulla legittimazione attiva e sull’interesse ad agire, la difesa attorea richiama il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall’art. 118, comma 4, della Costituzione, quale ulteriore strumento per tutelare in concreto la realizzazione di un interesse pubblico a fronte di un’inerzia, e sottolinea che, a maggior ragione nei casi in cui la legge stessa imponga alla pubblica Amministrazione comportamenti che non lasciano spazio all’esercizio di un potere discrezionale, il cittadino è legittimato a proporre un’azione finalizzata a realizzare il risultato voluto dalla legge nei casi in cui la pubblica Amministrazione abbia omesso gli atti e/o gli adempimenti ad essa richiesti, con un’azione inoltre giustificata e in linea con il dettato degli artt. 24 e 113 Cost., nonché con gli artt. 6 e 13 CEDU.
A conferma di ciò l’esponente richiama la pronuncia del Consilio di Stato n. 2044 del 21 marzo 2022 resa, secondo la prospettazione attorea, in un caso consimile (per il riferimento ad una normativa emergenziale ed ad un’attività di interesse generale), in tema di silenzio inadempimento del Ministero della Giustizia a fronte di un preciso interpello volto a conoscere le misure di prevenzione igienico-sanitaria assunte dall’Istituto Penitenziario di Bari; la difesa attorea, in particolare, illustra che in tale decisione si riconosceva, anzitutto, il diritto del soggetto privato di chiedere l’accesso alla documentazione di una struttura penitenziaria al fine di poter verificare l’osservanza, da parte di questa, della normativa per la prevenzione della diffusione dell’epidemia (poiché questa circostanza viene considerata “attività di interesse generale”), confermando l’interesse ad agire del ricorrente necessario ad approntare un adeguato mezzo di replica avverso il silenzio-inadempimento della pubblica Amministrazione.
Il ricorrente ritiene, quindi, di essere portatore del diritto a sollecitare la pubblica Amministrazione all’esercizio di un’attività (necessitata dalla legge) finalizzata alla tutela di un interesse generale (ossia quello di evitare che un Centro di accoglienza, sorto in via urgente senza il rispetto della normativa di settore, divenga, di fatto, definitivo).
Ulteriormente, la legittimazione sussisterebbe in quanto l’esponente ritiene di essere portatore di interessi esponenziali della comunità che vive in prossimità del Centro di accoglienza, e ciò in riferimento ai seguenti elementi:
- egli vive e risiede a NO, piccola frazione del Comune di Parma di neppure cento abitanti;
- in questa veste, egli si ritiene legittimato a pretendere il rispetto della normativa da parte della Prefettura, avendo un legittimo interesse a vigilare sulla tranquillità e sulla sicurezza del proprio paese, dato che, fin dall’individuazione del sito da parte della Prefettura, l’apertura del Centro di accoglienza ha suscitato allarme nella piccola comunità (per: introduzione di un numero di migranti pari o addirittura superiore a quello degli autoctoni, con ciò alterando in maniera significativa e poco consona il delicato equilibrio della frazione; frequentazione diffusa dei migranti nel paese, prettamente residenziale, senza meta e con rilievo di momenti di tensione, come la rissa del 22 giugno 2025);
- gli ospiti del Centro si recano in città a piedi lungo la strada provinciale in direzione della via Emilia a causa della mancanza di servizi del paese, con ciò delineandosi una situazione di pericolo attesa la mancanza di illuminazione e di marciapiede;
- a dispetto della normativa, non esiste alcun servizio continuativo di controllo o vigilanza e mancano, altresì, attività o servizi che possano invogliare i residenti a rimanere nel centro e a non rischiare la propria incolumità lungo la strada provinciale;
- a ciò si aggiunge la situazione sanitaria del Centro e del suo possibile impatto su NO, stante l’insediamento del Centro in un ex impianto industriale senza la compiuta realizzazione, al momento dell’apertura della struttura, delle necessarie importanti opere di messa in sicurezza e di adeguamento agli standard igienici (cfr. verbale AUSL redatto in occasione del sopralluogo preliminare), sicché la posa dei moduli abitativi nel piazzale dello stabilimento industriale veniva effettuato in condizioni assolutamente non idonee e antiigieniche.
Evidenzia, perciò, la difesa attorea che l’allarme sociale, sanitario e demografico causato dal Centro di accoglienza in questione è tale da costituire un primario elemento di turbativa nella vita della comunità, integrando pienamente il presupposto dell’interesse ad agire, e al contempo l’impatto che il Centro ha avuto su una comunità così piccola farebbe sì che l’argomento della perdurante funzionalità del Centro oltre il limite temporale di legge sia tema di interesse generale e diffuso per tutti i residenti di NO, tra i quali va annoverato il ricorrente.
Con il primo motivo di ricorso “ Illegittimità del silenzio-inadempimento del Prefetto per violazione di legge (per violazione del combinato disposto dell’art.11, comma 2/bis, del DLgs. 142/2015, dell’art.24, n.3, DLgs. 1/2018, della Delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1923, della Delibera del Consiglio dei Ministri 5/10/2023, della Delibera del Consiglio dei Ministri 9/04/2024, della Delibera del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2024) ” il ricorrente sostiene che l’art. 11 del D.Lgs. n. 142/2015, nel consentire l’apertura di Centri di accoglienza straordinaria, individua quale presupposto una situazione emergenziale, da ricondursi alle ipotesi di preventiva deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (come accaduto nel caso di specie con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale dell’11 aprile 2023, poi prorogata), cui sarebbe indissolubilmente legata la legittima esistenza del Centro di accoglienza straordinaria.
In particolare, la difesa attorea evidenzia che:
- i Centri di accoglienza straordinaria sono disciplinati molto sommariamente dall’art. 11 del D.Lgs. n. 142/2015 sotto la Rubrica “ Misure straordinarie di accoglienza ” laddove a. al comma 1 si prevede che “ Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di cui all’art. 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti …” il Prefetto, sentiti il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero degli Interni, può disporre che i richiedenti vengano ospitati in “ strutture temporanee ” appositamente allestite, b. al comma 2- bis si precisa che “ Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al comma 2 ”;
- il sommario raffronto tra l’articolo 11 e gli artt. 9, 10 e 12 del D.Lgs. n. 142/2015 comporta che con l’art. 9 il Legislatore ha esonerato il Prefetto dalla totalità delle prescrizioni contenute nella disciplina ordinaria richiamata, non potendo questa circostanza far riferimento ad altro che ad una disciplina (quella introdotta con l’art. 11) di carattere straordinario ed eccezionale, ovvero richiamando la necessità di contemperare l’estesa discrezionalità connessa ai poteri in argomento del Prefetto con la durata, nel tempo, dell’apprestamento di Centri che sfuggono da tutta la disciplina che ne regola l’insediamento e il successivo funzionamento (in punto di partecipazione e controllo da parte di altre Amministrazioni pubbliche del tutto inesistente nel caso di specie);
- la Prefettura ha, infatti, richiamato la normativa emergenziale nel provvedimento emesso, che impone di legare la predisposizione di questi Centri alla preventiva deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 1/2018, che prevede una durata massima di 12 mesi prorogabile per una sola volta per la medesima durata, e le conseguenti delibere del Consiglio dei Ministri (ossia, per quanto qui di interesse, la del. 11 aprile 2023 e la del. 10 ottobre 2024) precisano che “ la dichiarazione dello stato di emergenza è adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l’utilizzo di mezzi straordinari ”, richiamando espressamente il D.Lgs. n. 142/2015.
Conclude, quindi, il deducente che non possono sussistere dubbi sulle circostanze che, con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale dell’11 aprile 2023 (e successive proroghe sino all’ultima del 10 ottobre 2024 consentita dalla Legge delega), si è determinato, indirettamente (dal 10 aprile 2025), il venir meno del presupposto che legittimava i poteri dei Prefetti e il perdurante utilizzo di Centri di accoglienza straordinaria ex art. 11 D.Lgs. n. 142/2015, sicché da tale data il Prefetto di Parma avrebbe dovuto disporre lo smantellamento del Centro di accoglienza straordinaria insediato a NO.
Con il secondo motivo di ricorso “ Illegittimità del silenzio-inadempimento del Prefetto per eccesso di potere (per esorbitanza del potere discrezionale delegatogli in forza del combinato disposto dell’art.11, comma 2/bis, DLgs. 142/2015, dell’art.24, n.3, DLgs. 1/2018, della Delibera del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1923, della Delibera del Consiglio dei Ministri 5/10/2023, della Delibera del Consiglio dei Ministri 9/04/2024, della Delibera del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2024) ” il ricorrente censura che il Prefetto di Parma, intervenuta la scadenza del presupposto normativo (“scadenza” della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale) per l’esistenza del Centro straordinario, ha esorbitato dai propri poteri poiché ha mantenuto in essere il Centro nonostante il venire meno dell’urgenza.
Segnatamente, la difesa attorea evidenzia che il Prefetto di Parma, nella propria comunicazione al Comune di Parma in data 7 agosto 2023, ha richiamato espressamente la normativa emergenziale segnalata dall’esponente, essendo l’esplicita ed evidente finalità dell’art. 11 del D.Lgs. n. 142/2015 il consentire il reperimento in tempi rapidi, e solo in caso di esaurimento dei posti nei centri di accoglienza “standard”, di soluzioni abitative strettamente emergenziali e di natura squisitamente provvisoria, anche in considerazione del fatto che è l’urgenza, di fronte ad una possibile emergenza umanitaria, a giustificare l’apertura di Centri straordinari, con conseguente eccesso di potere qualora il loro funzionamento si protragga oltre il limite temporale accordato, come nel caso di specie.
Conclude l’esponente sottolineando che è proprio il comma 2- bis del medesimo articolo 11, che lo stesso Prefetto richiama a fondamento del proprio provvedimento, a confermare tale indirizzo (“ Nelle more dell'individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi di cui all'articolo 9 o nelle strutture di cui al presente articolo, l'accoglienza può essere disposta dal prefetto, per il tempo strettamente necessario, in strutture di accoglienza provvisoria individuate con le modalità di cui al 11 comma 2. In tali strutture sono assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale, secondo le disposizioni contenute nello schema di capitolato di gara di cui all'articolo 12 ”). Il Centro di NO, secondo la prospettazione attorea, non può in alcun modo essere classificato come provvisorio e, infatti, il provvedimento dispositivo dell’apertura del Centro è costituito dalla comunicazione del Prefetto datata 7 agosto 2023, con apertura della struttura in data 21 agosto dello stesso anno (aperto dunque da 25 mesi, alla data del ricorso), costituendo di fatto, quella che doveva essere una soluzione provvisoria ed emergenziale e idonea solamente ad ospitare i migranti per pochi giorni in attesa di un ricollocamento nelle strutture stabili di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 142/2015, una soluzione oramai a tempo indeterminato.
In definitiva, il ricorrente ritiene che la violazione del dettato normativo sia evidente, in primo luogo, perché la permanenza della struttura appare in contrasto con le indicazioni di cui all’art. 11, comma 2- bis , del D.lgs. n. 142/2015 che prevede una durata “strettamente necessaria” per effettuare il trasferimento in strutture regolari disciplinate dall’art. 9 dello stesso decreto; in secondo luogo, poiché lo “stato di emergenza” spiegava effetto fino al 10 aprile 2025 (del. Cons. dei Ministri 10 ottobre 2024), e da questa data deve dichiararsi inesistente la situazione critica e straordinaria di gestione dei flussi migratori che aveva determinato la dichiarazione emergenziale; in ultimo, i due anni trascorsi sono stati più che sufficienti per consentire al governo di provvedere alla creazione di centri di accoglienza stabili sul territorio, o in ogni caso per liberare posti in quelli esistenti, e, quindi, dal punto di vista sanitario e dell’ordine pubblico, la stabilizzazione illegittima di un centro di accoglienza straordinaria (di cui, dal sopralluogo dell’ASL, nulla sarebbe chiarito sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari) risulta essere un palese e pericoloso tentativo di aggirare le disposizioni ordinarie (più garantiste in materia di sicurezza, igiene, assistenza socio-sanitaria e vigilanza) in materia di centri di accoglienza.
In merito all’invocata tutela avverso il silenzio-inadempimento, la difesa attorea evidenzia che il comportamento posto in essere dalla Prefettura di Parma, stante la violazione di legge sopra articolata, costituisce a tutti gli effetti inadempimento delle proprie funzioni, reso manifesto dal silenzio prolungato ben oltre il termine di legge di giorni 30, essendo l’istanza inviata via pec dal ricorrente datata 30 maggio 2025: secondo il combinato disposto dell’art. 31 e dell’art. 117 C.p.a., trattandosi di attività strettamente vincolata che non presenta margini di discrezionalità e che non richiede ulteriore attività istruttoria, il Giudice può esprimersi sulla fondatezza della pretesa, accertando l’inadempimento della Prefettura e condannandola a rispondere sul punto entro un congruo termine.
Il Collegio rileva che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio il 12 novembre 2025, ha depositato una relazione sui fatti di causa il 6 febbraio 2026 nonché una memoria difensiva il 7 febbraio 2026; pertanto, pur a fronte dei termini dimidiati di rito (artt. 117, nonché 73, comma 1, e 87, comma 3, C.p.a.), tali atti non possono essere considerati ai fini del decidere atteso il loro manifesto e ingiustificato deposito tardivo nel fascicolo processuale rispetto alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
Sulla legittimazione attiva, sull’interesse ad agire e sull’obbligo a provvedere, va osservato che:
- ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, la pubblica Amministrazione ha in generale il dovere di concludere il procedimento conseguente in modo obbligatorio ad un’istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- è principio consolidato che l’obbligo di provvedere sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti da una norma, anche in ipotesi ulteriori nelle quali si evidenzino specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongano l’adozione di un provvedimento espresso, ovvero tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, quali che esse siano (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2024 n. 6262);
- quando l’Amministrazione resti inerte non portando l’ iter procedimentale avviato su istanza di parte alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, l’ordinamento tutela l’interesse pretensivo del privato mettendogli a disposizione l’azione avverso il silenzio, avendo la giurisprudenza chiarito che “ in presenza di una formale istanza l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici (Cons. Stato, sez. III, n. 2370 del 2018) ” (così Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3539 del 19 aprile 2024);
- l’art. 31 C.p.a. prevede che “ decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere ” (comma 1) e che “ l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento ” (comma 2), precisando che “ è fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ” (comma 2).
Nel caso di specie, va rilevato che:
- il ricorrente agisce ( uti singulus ed in qualità di presidente del Comitato difesa NO) a tutela di un interesse proprio (quale residente) e della collettività locale avverso la permanenza del Centro di accoglienza straordinaria, al fine di scongiurare gli illustrati pregiudizi alla sicurezza e alla incolumità degli abitanti della piccola frazione di NO (tra cui il ricorrente), con ciò integrando – in continuità con l’interesse azionato nel 2023 sulla base dell’istanza di “accesso civico” e in ragione dello stabile e specifico collegamento territoriale che ne distingue e intrinsecamente qualifica la posizione soggettiva – specifiche ragioni di giustizia ed equità che impongono l’adozione di un provvedimento espresso, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, da cui sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, quali che esse siano;
- l’attività instata, ossia la chiusura del Centro di accoglienza straordinaria, impone per sua natura una complessa istruttoria tale da escludere che sussistano i presupposti per la richiesta pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale, ai sensi dall’art. 31, comma 3, C.p.a.
In ragione di tutto ciò:
- è da dichiarare in parte fondata la domanda giudiziale del ricorrente, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, posto che – come detto – nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza del privato l’Amministrazione pubblica ha l’obbligo di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- va assegnato all’U.T.G. – Prefettura di Parma il termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza affinché lo stesso provveda sulla richiesta del ricorrente, con la precisazione che, per essere necessaria un’adeguata attività istruttoria, il presente dictum giudiziale è necessariamente circoscritto alla statuizione della sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e non può estendersi all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale (v. art. 31, comma 3, C.p.a.), restando, quindi, impregiudicato il merito delle valutazioni di spettanza dell’Autorità competente;
- in ordine alla possibile nomina del Commissario ad acta , si differisce l’incombente all’eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione, su richiesta del ricorrente.
Quanto alle spese di lite, la peculiarità della vicenda ne giustifica la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte qua e, per l’effetto, dichiarata l’illegittimità del silenzio, ordina all’U.T.G. – Prefettura di Parma di provvedere nei termini indicati in motivazione.
Spese di lite compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti, nonché per la trasmissione della presente pronuncia – una volta passata in giudicato – alla Corte dei Conti, Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
PA PO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA PO | Italo CA |
IL SEGRETARIO