Art. 61.
Gli aiuti dirigenti di ruolo, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneita' a primario nella disciplina e gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 128 , in servizio di ruolo e che abbiano l'idoneita' a primario nella disciplina, vengono inquadrati in tale qualifica nel caso in cui il posto da essi occupato in ruolo sia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge trasformato in quello di primario.
Le disposizioni di cui all'articolo 58 si applicano anche agli aiuti, in servizio non di ruolo, che occupino un posto di organico di aiuto capo di servizio o di sezione autonoma, ovvero di aiuto dirigente, vacante, e che siano in possesso dell'idoneita' a primario nella corrispondente disciplina. Ai predetti sanitari non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo tranne il caso in cui abbiano prestato servizio di ruolo, in qualita' di primari, nella stessa disciplina presso altro ospedale pubblico.
La maggiorazione del punteggio prevista dall' articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso e' elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari di cui ai precedenti commi che partecipano ai concorsi pubblici per il relativo posto di primario di nuova istituzione.
Agli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , vengono riconosciuti i diritti previsti dall' articolo 3 della legge 3 maggio 1973, n. 213 .
Gli aiuti dirigenti di ruolo, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneita' a primario nella disciplina e gli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 128 , in servizio di ruolo e che abbiano l'idoneita' a primario nella disciplina, vengono inquadrati in tale qualifica nel caso in cui il posto da essi occupato in ruolo sia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge trasformato in quello di primario.
Le disposizioni di cui all'articolo 58 si applicano anche agli aiuti, in servizio non di ruolo, che occupino un posto di organico di aiuto capo di servizio o di sezione autonoma, ovvero di aiuto dirigente, vacante, e che siano in possesso dell'idoneita' a primario nella corrispondente disciplina. Ai predetti sanitari non si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo tranne il caso in cui abbiano prestato servizio di ruolo, in qualita' di primari, nella stessa disciplina presso altro ospedale pubblico.
La maggiorazione del punteggio prevista dall' articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per il servizio reso presso l'ente che bandisce il concorso e' elevata dal 20 al 40 per cento in favore dei sanitari di cui ai precedenti commi che partecipano ai concorsi pubblici per il relativo posto di primario di nuova istituzione.
Agli aiuti capi di sezione autonoma o di servizi speciali di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 , vengono riconosciuti i diritti previsti dall' articolo 3 della legge 3 maggio 1973, n. 213 .