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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2505/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445212 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445212 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445212 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445212 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401445212, notificato in data 14 novembre 2024 in materia di Ta.Ri. e TEFA per gli anni di imposta 2018-2021, con il quale è stata contestata l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), asserendo l'evasione totale dei tributi, per maggiori imposte pari a euro
1.756,98, oltre a sanzioni per euro 1.484,79 e interessi per euro 152,04, oltre spese di notifica e arrotondamenti, per complessivi euro 3.402,00 (all. n. 2).
Sostine che l'immobile era disabitato che gli importi erano stati pagati e che al più vi era stata un'omissione formale visto che l'ente impositore indicava in numero di tre gli occupanti. Proponeva in data 3.12.2024 istanza di autotutela
Nelle more del giudizio Roma Capitale in data 19.3.2025 ha annullato totalmente l'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha annullato l'atto qui impugnato rispettando, sia pure con lieve ritardo il termine trimestrale. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate le spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LA AL
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2505/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445212 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445212 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445212 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401445212 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112401445212, notificato in data 14 novembre 2024 in materia di Ta.Ri. e TEFA per gli anni di imposta 2018-2021, con il quale è stata contestata l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), asserendo l'evasione totale dei tributi, per maggiori imposte pari a euro
1.756,98, oltre a sanzioni per euro 1.484,79 e interessi per euro 152,04, oltre spese di notifica e arrotondamenti, per complessivi euro 3.402,00 (all. n. 2).
Sostine che l'immobile era disabitato che gli importi erano stati pagati e che al più vi era stata un'omissione formale visto che l'ente impositore indicava in numero di tre gli occupanti. Proponeva in data 3.12.2024 istanza di autotutela
Nelle more del giudizio Roma Capitale in data 19.3.2025 ha annullato totalmente l'atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte resistente ha annullato l'atto qui impugnato rispettando, sia pure con lieve ritardo il termine trimestrale. Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate le spese.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LA AL