Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 40555/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 7 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 9 gennaio 2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40555 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
– Avv. R. Glinni Parte_1
- ricorrente in opposizione -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p. t. – Avv. V. Freda
- resistente opposta -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato il nominato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720249082928415000 notificatogli in data 8 ottobre 2024 nella parte concernente un avviso di addebito per contributi chiedendo che fosse CP_2 dichiarata la nullità dell'intimazione per ragioni di diritto, con vittoria di spese.
L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_3
Superflua qualsiasi attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
L'avviso di addebito n. 39720120015371614000 sotteso all'intimazione impugnata non è stato annullato dalla sentenza n. 9729/2021 resa dal Tribunale del Lavoro di Roma, a differenza di quanto dedotto in ricorso (all. 2 al ricorso e 4 alla memoria).
A tanto il Tribunale è pervenuto sulla scorta del prospetto allegato da CP_3 in data 29.9.2021 riepilogativo della situazione debitoria del ricorrente da cui si evince la circostanza che per alcune cartelle di pagamento, poste a base della iscrizione ipotecaria, il carico era di 4,15 euro ciascuna (all. 2 alla memoria). Di qui l'annullamento della iscrizione ipotecaria impugnata con il ricorso iscritto al n.
26198/2020 e concluso con la sentenza n. 9729/2021, posto che il credito vantato era da ritenersi inferiore alla soglia legale prevista per la formalità ipotecaria.
Ciò posto, il Tribunale non ha annullato i titoli della iscrizione ipotecaria né tanto meno ha annullato l'avviso di addebito posto a base dell'intimazione qui in esame. Anzi, proprio dal prospetto depositato da nel giudizio definito con la CP_3 sentenza n. 9729/2021 e posto a base della decisione del Tribunale si evince che il carico portato dall'avviso di addebito è pari ad euro 13.860,55.
Inoltre, dagli atti di causa si evince che il ricorrente ha presentato domanda di adesione alla rottamazione a due sole poste dell'avviso di addebito e precisamente ai carichi n. 010420076348101100144702 e n.
010320076348101100134702 per un totale di € 396,59 (all. 3 alla memoria), per cui da tale avviso di addebito deve essere espunta soltanto la somma suddetta corrispondente ai carichi per il quali il ricorrente ha fatto richiesta di rottamazione e che sono stati effettivamente saldati pagando la somma di € 85,60, rimanendo l'avviso di addebito valido ed efficace per la rimanente parte.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite che CP_3 liquida in complessivi euro 1.864,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %,
IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE