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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3946/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica, alla Via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'Avv.
IC EN che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
Controparte_1
, ( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Margherita di Savoia n. 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di prestare attività lavorativa come operaio idraulico forestale presso l'azienda Calabria Verde sin dal 02.01.1984; lamentato che l'attività lavorativa svolta ha determinato l'insorgenza di diverse patologie e della conseguente malattia professionale diagnosticata in “tendinite del sovraspinoso;
epicondilite bilaterale;
tenosinovite flessori mano”; allegato di aver presentato in data 31.5.2022 le denunce nn.
515454010, 515454011 e 515454012 alla sede per il riconoscimento delle CP_1
suesposte malattie;
dedotto che l'ente, con provvedimento del 23.2.2023, informava il ricorrente che dagli accertamenti effettuati non risultava alcun nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e le malattie denunciate, archiviando conseguentemente la pratica per insufficienza della documentazione acquisita;
lamentato di aver proposto opposizione avverso il diniego in data 3.5.2023 e che l' in data 8.8.2023 con diverse missive comunicava il rigetto dei ricorsi, CP_1
confermando il giudizio espresso;
ha concluso chiedendo “Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, 1) dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti emanati dall' in data 23.02.2023 e 08.08.2023, per essere la menomazione dell'integrità CP_1
psico-fisica, riportata dall'istante lavorativa svolta e stabilizzatasi nella misura del
18%, o in quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda CTU medico- legale;
2) in conseguenza, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante "pro tempore", al pagamento, in favore dell'istante, della prestazione economica corrispondente al grado di inabilità accertato, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si è costituito in giudizio l' deducendo l'inammissibilità della domanda per CP_1
inesistenza del nesso eziologico tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ammessa la prova orale, è stata espletata consulenza tecnica in materia medico- legale e la causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, con la sentenza che segue.
******
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso siano eziologicamente collegate all'attività lavorativa espletata.
Al fine di accertare la natura professionale delle malattie, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto dapprima la prova orale e, successivamente, la consulenza tecnica medico-legale.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno fornito elementi di riscontro per il riconoscimento dell'eziologia professionale ed hanno confermato integralmente le deduzioni del ricorrente in merito alle mansioni svolte nel corso dell'attività lavorativa.
I testimoni, entrambi ex colleghi del ricorrente, non aventi alcun interesse diretto nella controversia, hanno confermato difatti i prolungati sforzi fisici cui lo stesso era sottoposto nello svolgimento dell'attività lavorativa con dichiarazioni dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca e dunque pienamente attendibili.
All'udienza del 10.10.2024 è stato dapprima escusso il quale Testimone_1
ha riferito di aver lavorato in squadra con il ricorrente dagli anni '80 sino al momento del pensionamento. Ha confermato le mansioni di carattere usurante cui lo stesso ricorrente veniva adibito, in particolare, infatti, ha descritto come avveniva la realizzazione dei muri a secco e dei gabbioni, per i quali venivano utilizzate delle mazze per spaccare grandi pietre, che venivano poi trasportate vicino alle opere da realizzare;
ha aggiunto che venivano trasportati sacchi di cemento dal peso di circa 50 kg per una distanza di 20-30 metri, con qualsiasi condizione metereologica.
Aggiungeva infine che “il ricorrente si lamentava spesso per un dolore alle spalle e ai polsi” e che le attività descritte venivano svolte nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Nella medesima udienza è stato escusso , cognato ed ex collega Testimone_2
del ricorrente, attualmente in pensione. Il teste ha descritto le mansioni svolte dal ricorrente confermando la natura usurante delle stesse, in particolare ha aggiunto che
“Nella costruzione delle recinzioni prima faceva i buchi col palanchino e poi usava una mazza per conficcare i pali nel terreno. Confermo che utilizzava anche motoseghe per il taglio degli arbusti e degli alberi e il decespugliatore per pulire i sentieri taglia fuoco. Si lavorava anche quando pioveva con condizioni climatiche avverse. Le attività di cui ho riferito venivano svolte costantemente nell'arco della giornata e dell'anno”.
Disposta la consulenza tecnica medico-legale il CTU ha esaminato il rapporto causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata applicando i criteri scientifici classici utilizzati in medicina legale e verificando l'effettiva sussistenza del rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate.
Il perito ha riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie riscontrate sulla persona del ricorrente e l'attività lavorativa svolta, in particolare, con riferimento alla patologia osteoarticolare, ha spiegato che la continua movimentazione di carichi unitamente all'assunzione di posture scorrette determinano varie patologie riscontrabili soprattutto nei lavoratori del settore del ricorrente. Nel caso in esame, ha accertato la presenza di tendinopatia alla spalla destra e sinistra, epicondilite bilaterale, tenosinovite dei polsi e pertanto ha concluso affermando che “le patologie riscontrate in capo al Sig. sono Parte_1
l'effetto dannoso prodottosi nel tempo dell'attività lavorativa di operaio idraulico forestale in qualità di dipendente di Calabria Verde. Le malattie professionali di cui è affetto il ricorrente determinano in base alle tabelle delle menomazioni relative alle patologie osteoarticolari di cui all' allegato 1 al d.lgs. n. 38/2000 un grado di invalidità pari al 12% (dodici percento) con decorrenza dalla data del 31.05.2022, data della denuncia di malattia professionale all' ”. CP_1
Il consulente, in risposta alle osservazioni mosse dalla parte resistente in merito alla quantificazione dei postumi, ha specificato che il criterio utilizzato è quello del calcolo riduzionistico noto come “formula di Balthazard” e ha aggiunto di aver utilizzato il criterio dell'analogia nei casi in cui la menomazione riscontrata non ha trovato alcuna o non ha trovato piena corrispondenza nelle voci previste dalla tabella ministeriale, confermando pertanto la precedente valutazione. Ha concluso ribadendo la diagnosi di “1)TENDINOPATIA SPALLA DX E SX cod. analogia 224 6%; 2)
cod. analogia 232 4% 3) Controparte_2 Controparte_3
cod. analogia 238 2%” e confermando un grado di danno biologico permanente pari al 12% (dodici%) con decorrenza dal 31.05.2022 ossia dalla data della denuncia della malattia professionale.
Tali conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante da malattia professionale nella misura del 12% e condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle somme a tale titolo dovute.
Su tali somme, da corrispondere a partire da data successiva al 3.5.2019, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo.
Le spese di lite vengono compensate per la metà, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del
12% dal 31.5.2022 (data della denuncia all' ); CP_1
b) condanna l al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente oltre CP_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
c) compensa per la metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.348,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 22/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3946/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 ex art. 127 ter cpc, visto l'art. 127 ter, c. 3, cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Marina di Gioiosa Ionica, alla Via Montezemolo n. 31, presso lo studio dell'Avv.
IC EN che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
Controparte_1
, ( ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in CP_1
Via Margherita di Savoia n. 54; resistente
OGGETTO: malattia professionale. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di prestare attività lavorativa come operaio idraulico forestale presso l'azienda Calabria Verde sin dal 02.01.1984; lamentato che l'attività lavorativa svolta ha determinato l'insorgenza di diverse patologie e della conseguente malattia professionale diagnosticata in “tendinite del sovraspinoso;
epicondilite bilaterale;
tenosinovite flessori mano”; allegato di aver presentato in data 31.5.2022 le denunce nn.
515454010, 515454011 e 515454012 alla sede per il riconoscimento delle CP_1
suesposte malattie;
dedotto che l'ente, con provvedimento del 23.2.2023, informava il ricorrente che dagli accertamenti effettuati non risultava alcun nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto e le malattie denunciate, archiviando conseguentemente la pratica per insufficienza della documentazione acquisita;
lamentato di aver proposto opposizione avverso il diniego in data 3.5.2023 e che l' in data 8.8.2023 con diverse missive comunicava il rigetto dei ricorsi, CP_1
confermando il giudizio espresso;
ha concluso chiedendo “Voglia il Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, 1) dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti emanati dall' in data 23.02.2023 e 08.08.2023, per essere la menomazione dell'integrità CP_1
psico-fisica, riportata dall'istante lavorativa svolta e stabilizzatasi nella misura del
18%, o in quella maggiore o minore che risulterà dall'espletanda CTU medico- legale;
2) in conseguenza, condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante "pro tempore", al pagamento, in favore dell'istante, della prestazione economica corrispondente al grado di inabilità accertato, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Si è costituito in giudizio l' deducendo l'inammissibilità della domanda per CP_1
inesistenza del nesso eziologico tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ammessa la prova orale, è stata espletata consulenza tecnica in materia medico- legale e la causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, con la sentenza che segue.
******
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente giova precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al t.u. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell l'onere di allegare e dimostrare che, nel CP_1
caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Nel caso che ci occupa il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso siano eziologicamente collegate all'attività lavorativa espletata.
Al fine di accertare la natura professionale delle malattie, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto dapprima la prova orale e, successivamente, la consulenza tecnica medico-legale.
Le risultanze dell'istruttoria orale espletata hanno fornito elementi di riscontro per il riconoscimento dell'eziologia professionale ed hanno confermato integralmente le deduzioni del ricorrente in merito alle mansioni svolte nel corso dell'attività lavorativa.
I testimoni, entrambi ex colleghi del ricorrente, non aventi alcun interesse diretto nella controversia, hanno confermato difatti i prolungati sforzi fisici cui lo stesso era sottoposto nello svolgimento dell'attività lavorativa con dichiarazioni dotate di coerenza intrinseca ed estrinseca e dunque pienamente attendibili.
All'udienza del 10.10.2024 è stato dapprima escusso il quale Testimone_1
ha riferito di aver lavorato in squadra con il ricorrente dagli anni '80 sino al momento del pensionamento. Ha confermato le mansioni di carattere usurante cui lo stesso ricorrente veniva adibito, in particolare, infatti, ha descritto come avveniva la realizzazione dei muri a secco e dei gabbioni, per i quali venivano utilizzate delle mazze per spaccare grandi pietre, che venivano poi trasportate vicino alle opere da realizzare;
ha aggiunto che venivano trasportati sacchi di cemento dal peso di circa 50 kg per una distanza di 20-30 metri, con qualsiasi condizione metereologica.
Aggiungeva infine che “il ricorrente si lamentava spesso per un dolore alle spalle e ai polsi” e che le attività descritte venivano svolte nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
Nella medesima udienza è stato escusso , cognato ed ex collega Testimone_2
del ricorrente, attualmente in pensione. Il teste ha descritto le mansioni svolte dal ricorrente confermando la natura usurante delle stesse, in particolare ha aggiunto che
“Nella costruzione delle recinzioni prima faceva i buchi col palanchino e poi usava una mazza per conficcare i pali nel terreno. Confermo che utilizzava anche motoseghe per il taglio degli arbusti e degli alberi e il decespugliatore per pulire i sentieri taglia fuoco. Si lavorava anche quando pioveva con condizioni climatiche avverse. Le attività di cui ho riferito venivano svolte costantemente nell'arco della giornata e dell'anno”.
Disposta la consulenza tecnica medico-legale il CTU ha esaminato il rapporto causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata applicando i criteri scientifici classici utilizzati in medicina legale e verificando l'effettiva sussistenza del rapporto causale tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate.
Il perito ha riconosciuto la sussistenza del nesso eziologico tra le malattie riscontrate sulla persona del ricorrente e l'attività lavorativa svolta, in particolare, con riferimento alla patologia osteoarticolare, ha spiegato che la continua movimentazione di carichi unitamente all'assunzione di posture scorrette determinano varie patologie riscontrabili soprattutto nei lavoratori del settore del ricorrente. Nel caso in esame, ha accertato la presenza di tendinopatia alla spalla destra e sinistra, epicondilite bilaterale, tenosinovite dei polsi e pertanto ha concluso affermando che “le patologie riscontrate in capo al Sig. sono Parte_1
l'effetto dannoso prodottosi nel tempo dell'attività lavorativa di operaio idraulico forestale in qualità di dipendente di Calabria Verde. Le malattie professionali di cui è affetto il ricorrente determinano in base alle tabelle delle menomazioni relative alle patologie osteoarticolari di cui all' allegato 1 al d.lgs. n. 38/2000 un grado di invalidità pari al 12% (dodici percento) con decorrenza dalla data del 31.05.2022, data della denuncia di malattia professionale all' ”. CP_1
Il consulente, in risposta alle osservazioni mosse dalla parte resistente in merito alla quantificazione dei postumi, ha specificato che il criterio utilizzato è quello del calcolo riduzionistico noto come “formula di Balthazard” e ha aggiunto di aver utilizzato il criterio dell'analogia nei casi in cui la menomazione riscontrata non ha trovato alcuna o non ha trovato piena corrispondenza nelle voci previste dalla tabella ministeriale, confermando pertanto la precedente valutazione. Ha concluso ribadendo la diagnosi di “1)TENDINOPATIA SPALLA DX E SX cod. analogia 224 6%; 2)
cod. analogia 232 4% 3) Controparte_2 Controparte_3
cod. analogia 238 2%” e confermando un grado di danno biologico permanente pari al 12% (dodici%) con decorrenza dal 31.05.2022 ossia dalla data della denuncia della malattia professionale.
Tali conclusioni sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Per le suesposte considerazioni la domanda non può che essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante da malattia professionale nella misura del 12% e condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle somme a tale titolo dovute.
Su tali somme, da corrispondere a partire da data successiva al 3.5.2019, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo.
Le spese di lite vengono compensate per la metà, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano nella misura minima di cui al dispositivo attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Dichiara che l'integrità psico-fisica della parte istante è ridotta nella misura del
12% dal 31.5.2022 (data della denuncia all' ); CP_1
b) condanna l al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente oltre CP_1
interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
c) compensa per la metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna l' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.348,50, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 22/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi