Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. REGGIANI MONICA presso cui elettivamente domicilia in LARGO SAN FRANCESCO 154 41121 MODENA
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Confermare i provvedimenti provvisori disposti con ordinanza addì 6/11/2024 e quindi:
Disporre l'affido esclusivo del minore , nato a [...] il Persona_1
7/9/2019 in capo alla madre-ricorrente con facoltà della Parte_1
stessa di assumere anche le decisioni di maggior interesse per il minore e con collocazione presso di lei;
nonché facoltà del padre di vedere ed incontrare il figlio, previo accordo con la madre, senza pernottamento presso il padre;
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Porre a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenda dal mese di luglio 2024, la somma pari ad € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del
28/5/2024
Condannare il convenuto al pagamento delle indennità ed Controparte_1 onorari di causa.”
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con , e che dall'unione è Controparte_1
nato il figlio , in data 7.9.2019, ha dedotto che : Per_1
- nel mese di novembre 2021 decideva di cessare la convivenza e di trasferirsi con il figlio a Moglia (MN), e da quel periodo la ricorrente e l'ex convivente non hanno più convissuto, né si sono più riconciliati;
- nel mese di maggio 2022 la ricorrente allacciava una nuova relazione, dalla quale nasceva il 10/2/2023 il minore , senza tuttavia andare a Persona_2
convivere con il padre del secondogenito;
- ad oggi con il minore ed il nuovo nato in Persona_1 Persona_2
un appartamento sito in Moglia (MN), Piazza Cesare Battisti n. 80, concesso in comodato d'uso gratuito;
- invece ha trasferito la propria residenza in Costermano Controparte_1
sul Garda (Verona), Località IN , e dalla data della separazione di fatto, ha avuto un comportamento altalenante nei confronti della ricorrente in merito al contributo al mantenimento economico ed alla gestione della responsabilità genitoriale;
non ha mai trascorso una notte con il figlio, e dal mese di novembre
2023 non ha più visto il figlio. È stato arrestato in data 26/2/2024 per il reato di detenzione di armi accertato in flagranza;
- il minore soffre di “ Disturbo dello spettro autistico, esiti di stress neonatale” ed è “ Portatore di handicap in situazione di gravità – Ricorrono le previsioni di cui all'art. 30, comma 7 della legge 388/2000 e dell'art. 381 DPR
495/1992”;
- la ricorrente è dipendente dal gennaio 2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time, presso la ditta De LA MA con sede in Moglia (MN),
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Via IV Novembre n. 49/A e nell'anno 2023 ha percepito una retribuzione netta di €
6.486,52.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate, così come modificate in corso di causa.
Il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'esito dell'udienza del 5.11.2024 il giudice delegato, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ed acquisita la relazione dei servizi sociali, ha così provveduto: “provvisoriamente provvedendo:
1) Dispone l'affido esclusivo del minore alla madre , con Persona_1
facoltà per la stessa di assumere anche le decisioni di maggior interesse per il minore e con collocazione presso di lei;
il padre potrà vedere e incontrare il figlio, previo accordo con la madre e sempre alla presenza della stessa o di una persona di fiducia della madre, senza pernottamento presso il padre;
2) Pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
, entro il gionro 10 di ogni mese e con decorrenza dal mese di luglio
[...]
2024, la somma pari ad euro 200,00 mensili , a titolo di mantenimento in favore del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024; in via istruttoria:
1) autorizza la ricorrente ad accedere direttamente all'Agenzia delle Entrate
e all'INPS competenti, al fine di ottenere copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e della posizione contributiva degli ultimi tre anni del resistente
[...]
(CF. ), con onere di notifica in capo alla CP_1 C.F._2 ricorrente del presente provvedimento ai suddetti Enti, entro il 30.11.2024;…”
Acquisita la documentazione reddituale del resistente, in data 4.3.2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Sull'affido del minore.
Si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice
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l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, invece, il genitore perde l'esercizio dei propri diritti, fermi gli obblighi di mantenimento.
Nel caso di specie, la ricorrente, fin dal primo atto difensivo, ha descritto una condotta del resistente di sostanziale disinteresse nei confronti del figlio. Tale disinteresse è stato confermato dai servizi sociali i quali hanno riferito che il resistente si è dichiarato d'accordo con il regime di affido esclusivo del minore alla madre e ha dichiarato di volersi trasferire ancora più lontano dall'attuale residenza del figlio. È risultata altresì confermata sia la mancata contribuzione al mantenimento del minore che l'incostanza nel diritto di visita.
Deve pertanto ritenersi che sussistano i presupposti per un affido cd. super esclusivo del minore alla madre. In diverse sentenze ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I
17 dicembre 2009 n. 26587), infatti, i giudici di legittimità hanno statuito che “ sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”. La previsione dell'affido esclusivo alla madre appare pertanto conforme agli interessi della prole.
Il minore va affidato in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa, e con la facoltà per la madre di assumere da sola anche le decisioni di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater comma 3 c.c.
Per quanto riguarda il diritto-dovere di frequentazione padre-figlio, gli incontri avverranno solo previo accordo con la madre, alla presenza di una persona
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di sua fiducia e senza pernotto presso il padre, considerato che è da molto tempo che il padre non ha rapporti con il figlio e che lo stesso non ha mai pernottato con il padre.
Provvedimenti accessori di carattere economico.
Non sussistono i presupposti per modificare le condizioni economiche in essere con riguardo al mantenimento del figlio. Se è vero infatti che dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è risultato che negli anni 2021,2022 e
2023 il resistente non ha presentato dichiarazioni dei redditi e che nel 2024 ha avuto un reddito complessivo pari a circa 4.700 euro, è altrettanto vero che deve presumersi che lo stesso sia dotato di piena capacità lavorativa e, considerato che l'intera gestione del figlio è a carico della madre, appare equo il contributo fissato in via provvisoria, pari ad euro 200,00 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e della soccombenza del resistente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio nella misura della metà, con condanna del resistente al pagamento in favore della ricorrente della residua metà delle spese di lite, tenuto conto che ai sensi del D.M. 147/2022 i compensi spettanti al difensore per la attività espletata vanno determinati sulla base dei parametri ivi indicati previsti, per la materia di valore indeterminato, dallo
“scaglione di riferimento” non inferiore ad €26.000 e non superiore ad €260.000 e corrisposti direttamente all'Erario essendo la ricorrente ammessa in via provvisoria al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dispone l'affido cd. super esclusivo del minore , nato a [...] Persona_1
MO) il 7/9/2019, in capo alla madre con facoltà della stessa di Parte_1
assumere anche le decisioni di maggior interesse per il minore e con collocazione presso di lei;
nonché facoltà del padre di vedere ed incontrare il figlio, previo accordo con la madre, alla presenza di persona di sua fiducia e senza pernottamento presso il padre;
- porre a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese e con decorrenda dal mese di luglio 2024, la somma
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pari ad € 200,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore del figlio, con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28/5/2024;
- compensa le spese di giudizio nella misura della metà;
- condanna il resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.808,00, oltre 15%, iva e cpa se dovute, come per legge, da versarsi direttamente in capo all'Erario.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 24.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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