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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 5844/2025, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BAZZOLI LIDIA RICORRENTE contro nato in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i S E P A R A Z I O N E
1. e contraevano matrimonio il 15/12/2012, Parte_1 Controparte_1 scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dalla loro unione nascevano:
− il 27.7.14; Per_1 Per_
− il 20.8.16;
− il 5.3.21. Per_3
2. Con ricorso depositato il 28.5.25, la ricorrente ha chiesto la separazione personale dal resistente.
La parte resistente ha depositato la comparsa di costituzione l'1.12.25.
Le parti sono comparse in data 2.12.25 per la prima udienza, dove hanno raggiunto un accordo di massima ed è stato concesso un breve rinvio affinché potessero formalizzarlo.
Con note scritte del 15.12.25 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1. Dichiarare e pronunciare la separazione dei coniugi;
2. affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, con i poteri del cd. “super esclusivo” ex art. 337-quater cod. civ., ad eccezione sulle questioni inerenti la salute in genere dei figli, con collocamento degli stessi presso la madre dove hanno la residenza;
3. assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale con tutti i mobili che l'arredano, disponendo che il marito trasferisca anche formalmente altrove la propria residenza e i propri effetti personali entro e non oltre quattro mesi dall'udienza di trattazione scritta del 16.12.2025;
4. diritto di visita del padre ai figli, quando lo desidera, previo accordo, in ogni caso e sempre, a weekend alternati dal sabato alla domenica, un giorno infrasettimanale con pernottamento quando il weekend è dal padre, due giorni infrasettimanali con pernottamento quando il weekend è dalla madre;
vacanze alternate;
5. disporre a carico del signor e in favore della ricorrente, signora il Controparte_1 Parte_1 pagamento ogni mese di € 250,00 per contribuire al mantenimento di ciascun figlio minore, e così in totale € 750,00 mensili e fino a che ciascun figlio non sarà maggiorenne ed economicamente autosufficiente, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
6. spese straordinarie al 50% come da Protocollo del 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia;
7. disporre che l'assegno unico universale sia pagato interamente alla signora a far data dal mese di Parte_1
Gennaio 2026;
8. nessun assegno in favore della moglie;
9. le parti espressamente e reciprocamente rinunciano alla proposizione anche giudiziaria di qualsiasi rivendica economica dipendente e/o collegata e/o connessa al matrimonio e/o di qualsiasi ideabile iniziativa giudiziaria direttamente e/o indirettamente discendente e/o collegata e/o connessa ai reciproci rapporti economici, e, conseguentemente, dichiarano di aver definito in via tombale ogni questione economica, patrimoniale e non, tra gli stessi e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
10. trasformare il rito con rinuncia ai termini per il deposito delle memorie, comparse conclusionali e delle relative repliche nonché scritti difensivi in genere;
11. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lonato del Garda (BS) e di Carpenedolo (BS) perché provvedano alle annotazioni di legge;
12. spese di lite compensate;
13. con espressa rinuncia delle parti all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse e con espressa rinuncia a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 30.5.25, non ha formulato osservazioni.
3. La domanda di separazione può essere accolta sul consenso delle parti. L'accordo raggiunto appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita quindi di essere recepito dal Tribunale.
4. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi:
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, nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...] Controparte_1
unitisi in matrimonio a Lonato del Garda-BS il 15.12.12 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lonato del Garda al numero 23, parte I, dell'anno 2012);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 18/12/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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