Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/06/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3654/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3654/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Antonio LORUSSO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E in persona del procuratore speciale Controparte_1 [...] rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e CP_2 risposta, dagli Avv.ti Paolo MANCUSO e Marco ADAMO, del Foro di Rimini, e Gianluca
VIGGIANI, del Foro di Potenza, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La icorreva al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_1 esso ingiungesse a di pagare alla stessa ricorrente la somma di euro Parte_1
24.634,77, oltre agli interessi legali, ex d. lgs. 231/2002, dalla data della costituzione in mora al soddisfo.
Il debito derivava da forniture di merce.
2. La roponeva opposizione, contestando il debito, la prova del medesimo, Pt_1
e che la controparte avesse regolarmente adempiuto, ed opponendo la resa di parte della merce,
e pagamenti di somme anche maggiori di quelle pretese dalla ricorrente.
1
Assumeva di aver patito dei danni, cagionati dalla controparte: «in ordine a mancai resi e resi per somme notevolmente ed ingiustificatamente inferiori al valore reale», nonché «danni per perdita di clientela»: eccepiva la compensazione tra le somme eventualmente accertate come dovute alla controparte e quelle ad essa dovute a titolo, appunto, di risarcimento dei danni.
3. La si costituiva, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione: dichiarava, peraltro, che occorreva detrarre, dal debito complessivo, un acconto di euro 1.000,00, erroneamente non considerato.
4. L'allora G.I. dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza, mediante cui veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, emessa il 29 Dicembre 2016, così, condivisibilmente, motivava:
considerato che, sia pure sulla base di una valutazione necessariamente sommaria ed allo stato degli atti, appaiono sussistenti i presupposti per l'accoglimento di detta istanza.
Difatti, detta opponente, a fronte della copiosa documentazione prodotta da controparte, come compiutamente integrata con la comparsa di costituzione e risposta, invero senza che quest'ultima documentazione, depositata il 6 aprile 2016, venisse specificatamente contestata, si è sostanzialmente limitata a negare l'esistenza del credito, altresì lamentando un'interruzione improvvisa della fornitura, senza però essere in grado di fornire idonei elementi a supporto di quanto dedotto (ad esempio, allegando, come richiesto da controparte,
i libri contabili, o, prova del pagamento di quanto oggi preteso, etc.); considerato che, per quanto sia vero che le allegate fatture di per se sole non siano idonee a dimostrare, nel corso del giudizio di opposizione, la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere con la procedura monitoria, purtuttavia, occorre evidenziare come la parte opposta non si sia affatto limitata a documentare la propria pretesa con le risultanze di cui a dette fatture, tra l'altro prima d'oggi mai contestate, ma si è peritata altresì di produrre,
a dimostrazione del credito in oggetto, i relativi documenti di trasporto (DDT), tutti sottoscritti dal destinatario, odierno opponente, nonché l'estratto conto “
[...]
” (cfr. art. 2710 c.c.), oltre alla diffida in data 02/03/2015, Controparte_3 ritualmente ricevuta, e non contestata (apparendo, invero, strumentale la sola, generica, missiva inviata dal Legale dell'opponente, in data successiva all'emissione dell'ultima fattura di cui sopra, oltretutto, senza fare alcun riferimento a dette fatture, che solo oggi vengono, del tutto genericamente, contestate); ritenuto, indi, che allo stato -risolvendosi le deduzioni della parte opponente sostanzialmente in un mero generico rifiuto del credito- siano maggiormente meritevoli di apprezzamento le ragioni dell'opposta, per la quale la durata del presente procedimento, non può che rappresentare un pregiudizio, donde la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648
c.p.c.;
2 N. 3654/2015 R.G.A.C.
Nel seguito del giudizio, come allegati alla memoria istruttoria, l'opponente produceva documenti che dimostravano l'avvenuta esecuzione di pagamenti, in favore della controparte.
La tuttavia, esattamente e persuasivamente, Controparte_1
e senza specifiche contestazioni ex adverso, replicava quanto segue:
In ogni caso, contesta gli stessi documenti ex adverso allegati in quanto non provano alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito azionato dall'opposta. Difatti, come si può facilmente evincere dalla documentazione denominata dall'opponente “pagamenti effettuati dalla per i seguenti motivi. CP_3
Le fatture azionate con nel procedimento monitorio dal sono Controparte_1 le seguenti:
Doc.
2. Fattura n. 523 del 10/03/2011 timbrata dal competente ufficio tributario e relativo documento di trasporto;
CP_1
Doc.
3. Fattura n. 71000317 del 31/01/2014 timbrata dal competente ufficio tributario e relativo documento di trasporto;
CP_1
Doc.
4. Fattura n. 71001029 timbrata dal competente ufficio tributario CP_1
Doc.
5. Fattura n. 71001681 del 30/04/2014 timbrata dal competente ufficio tributario e relativo documento di trasporto;
CP_1
Doc.
6. Fattura n. 71002246 del 10/06/2014 timbrata dal competente ufficio tributario e relativo documento di trasporto;
CP_1
Le presunte ricevute di pagamento prodotte ex adverso sono relative a fatture diverse rispetto a quelle oggetto della presente vertenza.
Difatti, leggendo i “rif. Doc.” indicati nelle medesime ricevute non vi è alcuna corrispondenza con gli identificativi delle fatture non pagate ed oggetto di ingiunzione (e ciò è tanto vero che sono quasi tutte antecedenti alle fatture del 2014 insolute).
Quanto ai tre assegni di uguale importo (€ 2.433,30), non vi è alcuna prova dell'incasso degli stessi, tantomeno del riferimento ai rapporti per cui è causa;
lo stesso dicasi per le ricevute del 08.07.2015 e 07.07.2015.
Ne consegue che:
- tutti i predetti documenti sono assolutamente ininfluenti per la decisione della presente controversia;
- l'opponente non ha fornito alcuna prova della propria tesi difensiva.
L'11 Dicembre 2019, il teste confermava le tesi dell'opposta: Testimone_1
ADR. “sono l'agente di commercio che rappresenta il nella Controparte_1
Regione Basilicata”
Sui capitoli di cui alla memoria istruttorie di parte opposta così risponde:
Sul capitolo 1): “si, è vero;
la ha ordinato il materiale oggetto delle CP_3 fatture che mi vengono mostrate;
mi sono occupato personalmente, in qualità di intermediario, di proporre al cliente questi prodotti”
3 N. 3654/2015 R.G.A.C.
Sul capitolo 2): “si, è vero;
ho visto personalmente il materiale depositato nel negozio della presso lo scalo di Bellamuro. Specifico che mi recavo periodicamente dal CP_3 cliente per verificare il materiale che serviva”
Dal canto proprio, l'opponente, cui era stato deferito l'interrogatorio formale sulle circostanze di seguito trascritte, non compariva a rendere il medesimo interrogatorio, senza alcuna giustificazione (cfr. il verbale dell'udienza del 28 Giugno 2019); tali sono le circostanze medesime:
Cap. 1) Vero che dal 2011 al 2014 l'impresa di (P. IVA CP_3 Parte_1
) ha ordinato alla la merce elencata nelle P.IVA_1 Parte_2 fatture allegate sub da 2 a 6 fascicolo di causa che le si mostrano?
Cap. 2) Vero che la merce di cui alle fatture sub da 2 a 6 fascicolo di causa, che le si mostrano, è stata consegnata presso la sede della di (P. IVA CP_3 Parte_1
) nelle date ivi indicate? P.IVA_1
Cap. 3) Vero che dal 2011 al 2016 la e per essa i Parte_2 dipendenti addetti alle vendite e al commerciale nonché l'Agente di Zona Sig. Testimone_1
[.. hanno più volte inutilmente sollecitato anche verbalmente la impresa CP_3
(P. IVA ) a provvedere al saldo delle fatture di cui ai capitoli CP_3 P.IVA_1 precedenti?
Cap. 4) Vero che dopo avere ricevuto la consegna della merce di cui alle suddette fatture nelle date ivi indicate la impresa (P. IVA Controparte_3
) ometteva di sollevare contestazioni in merito alla conformità del prodotto P.IVA_1 all'ordine effettuato?
Cap. 5) Vero che l'impresa di (P. IVA CP_3 Parte_1 P.IVA_1 ha contestato per la prima volta nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di non avere mai ordinato o ricevuto il materiale di cui alle fatture suddette?
Cap. 6) Vero che dopo avere ricevuto la diffida di pagamento datata 02.03.2015 allegata quale documento sub. 7 al fascicolo del monitorio che le si mostra la impresa CP_3 di (P. IVA ) ometteva di contestare il fatto che la merce
[...] Parte_1 P.IVA_1 di cui alle fatture descritte nella raccomandata non era stata ordinata né consegnata?
Alla luce degli elementi già dianzi illustrati, può considerarsi maturata la ficta confessio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Quanto alla merce resa, la parte convenuta chiariva, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, in maniera puntuale e ben argomentata, e senza ricevere specifiche successive controdeduzioni, quanto segue:
§ Chiarimento circa il reso tintometro Fattura 523 del 10/03/2011 ed il reso della bilancia elettronica per industria 35 kg Fattura n. 341 del 29/02/2012
4 N. 3654/2015 R.G.A.C.
Vista l'eccezione sollevata da controparte circa il reso del tintometro e dei canestri di cui alla fattura n. 523 del 10/03/2011 e della bilancia elettronica per industria 35 kg di cui alla fattura n. 341 del 29/02/2012 (Doc. 21) si intende chiarire quanto segue.
La produzione tra i documenti allegati al procedimento monitorio da parte della ricorrente della fattura n. 523 del 10/03/2011 avveniva al solo Controparte_1 scopo di dimostrare al Giudice l'intenzione di di “andare Controparte_1 incontro” alle difficoltà di di rientrare del proprio debito. CP_3
A fronte della fattura di un tintometro e 16 canestri di importo pari ad € 8.500,00 infatti,
acconsentiva alla debitrice (e la Sig.ra coglieva al CP_1 Controparte_1 Pt_1 volo l'occasione offertale!) di restituire il tintometro e sedici canestri, per un reso (cfr. Doc. 9
Ricorso per Decreto ingiuntivo) del valore complessivo di € 4.000,00 evidentemente da detrarre in compensazione parziale sull'intero debito.
Lo stesso ragionamento va fatto per la questione bilancia elettronica: a fronte di una fornitura del valore di € 2.800,50 le parti si concordavano per un reso da detrarre sull'intero debito, stimato in € 1.800,00.
Come detto, il fatto che il materiale sia stato reso non toglie che su entrambe le forniture suddette rimanga un residuo debito da parte di € 4.500,00 sulla fornitura del CP_3 tintometro e dei 16 canestri ed € 1.000,05 sulla fornitura della bilancia elettronica.
Sorprende il contorto percorso seguito da controparte per asserire che CP_1 starebbe richiedendo il pagamento del tintometro color maker, tirando in ballo in modo fuorviante e fuori luogo il premio non maturato anno 2014 che non fa altro che creare confusione e perdere di vista il punto.
Esaminando quest'aspetto da altro punto di vista, appare chiaro che se CP_3 fosse stata convinta di aver adempiuto ai propri impegni regolarmente, certamente non avrebbe acconsentito, come invece ha fatto, al reso del tintometro, dei canestri e della bilancia elettronica al fine di diminuire quantomeno parzialmente la propria partita debitoria.
In estrema sintesi e sperando di chiarire in modo inequivocabile i termini della questione, nel marzo dell'anno 2011 forniva a un Controparte_1 CP_3 tintometro del valore di € 8.500,00 e nel febbraio dell'anno 2012 una bilancia elettronica del valore di € 2.800,50.
Nel giugno del 2015, vista la profonda crisi economica attraversata dalla debitrice, le parti accordavano il reso del tintometro, dei 16 canestri e della bilancia elettronica, usati da parte di con due fatture del valore complessivo di € 5.800,00 residuando, per queste CP_3 specifiche forniture, un debito di pari ad € 5.500,50. CP_3
E' stata un'operazione molto lineare e semplice, che controparte tenta di utilizzare maldestramente per i propri scopi dilatori.
In conclusione, gli elementi acquisiti inducono al rigetto dell'opposizione: senza che neppure sia emerso un controcredito dell'opponente, tale da consentire la compensazione tra i rispettivi contrapposti diritti.
5 N. 3654/2015 R.G.A.C.
2. Il decreto ingiuntivo, tuttavia, dev'essere revocato, giacché la somma dovuta deve ridursi di euro 1.000,00, avendo la parte creditrice accusato un ulteriore acconto, di tale importo
(così già Cass. civ., Sez. III, sent. 27.1.2009, n. 1954, tuttora pienamente persuasiva: «Non sussiste il vizio di "extrapetizione" (art. 112 cod. proc. civ.) se il giudice dell' opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell' ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore.)».
La pertanto, dovrà essere condannata a pagare la stessa somma, e con i Pt_1 medesimi accessori, di cui alla domanda, proposta col ricorso monitorio, ma detratti euro
1.000,00, versati il 13 Luglio 2015.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: non possono riconoscersi, tuttavia, quelle della fase monitoria, in ragione dell'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3654/2015 R.G.A.C., promossa da contro la in persona del Parte_1 Controparte_1 procuratore speciale ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Controparte_2 disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 779/2015, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna a pagare al la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 23.634,77, oltre agli interessi come da ricorso monitorio;
3. condanna a rifondere al e Parte_1 Controparte_1 spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 26 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
6 N. 3654/2015 R.G.A.C.
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