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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale,
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Francesca Spena Presidente
Dott. Raffaele Califano Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1996/2025 V.G., avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto” e vertente
TRA
, C.F.: , nata ad [...] Parte_1 C.F._1 il 08/09/1984 , e , C.F. , nato Controparte_1 C.F._2 a DA (AV) il 24/01/1992, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CRISCITIELLO FRANCESCO ricorrenti
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/11/2025. In data 11.11.2025 il PM apponeva il proprio visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 07/10/2025, e Parte_1
hanno proposto, ai sensi dell'art. 473bis.49 e 473bis.51 Controparte_1
c.p.c., domanda cumulativa diretta ad ottenere la omologa della separazione consensuale e, all'esito del passaggio in giudicato e del verificarsi della condizione di procedibilità, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Mercogliano il 13/09/2015. All'uopo, i ricorrenti esponevano:
- che dall'unione coniugale non sono nati figli;
- che recentemente la convivenza è divenuta intollerabile e, pertanto, hanno deciso di separarsi e, di seguito, divorziarsi alle condizioni concordate. Acquisita documentazione varia, all'esito dell'udienza del 4/11/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte autorizzate, la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione consensuale avanzata congiuntamente dalle parti è fondata e merita accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Le parti hanno inoltre confermato la volontà di non riconciliarsi. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente chiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate indicate in ricorso, come confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. La domanda congiunta va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. All'esito del passaggio in giudicato della presente pronuncia, la causa deve proseguire per le determinazioni relative alla domanda di divorzio congiunto già proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, non definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede: 1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi Controparte_1 come parte integrante della presente sentenza;
2) DISPONE la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
3)ORDINA al competente ufficiale di stato civile del Comune di Monteforte Irpino (AV) di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2015, atto n.34, Serie B, parte II, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti;
Così deciso, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr.ssa Francesca Spena